Sentenza 31 marzo 2025
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- 1. Finanziamento personale e prova del credito: sufficienti il contratto e l’inadempimentoEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 19 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 27/02/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4761/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente TRA
, nata il [...], a [...], ivi residente a[...]
21, c.f. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1 citazion , nello studio del quale elettivamente domicilia in Pagani alla Via Madonna di Fatima n. 88 c.f. CodiceFiscale_2
OPPONENTE E (C.F./P.IVA n. ), in persona del suo Procuratore, Dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura del 29.06.2017, a ministero del Dr. , Notaio in Persona_1 Persona_2
RE (Rep. n. 38530 – Racc. n. 13288), con sede legale in Venezia RE (VE), via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti, dall'Avv.to Marco Pesenti del Foro di Milano (C.F. ), con domicilio eletto, ai fini della CodiceFiscale_3 presente procedura, in Via Papa Giovanni XXIII 10 - 84013 Cava dei Tirreni (SA), presso e nello studio dell'Avv. Benedetto Accarino (C.F. ); C.F._4 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 27/02/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato il 30/8/2017, nei confronti di , CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1275/2017 del Parte_1
18.07.2017, notificato il 24.07.2017, con cui le veniva ingiunto, in favore della , CP_1 in virtù di contratti di finanziamento n. 39589, stipulato con AGOS DUC il pagamento di € 13.375,74, (di cui € 7.273,53 per sorta capitale ed € 6.102,21, a titolo di interessi moratori calcolati al tasso contrattualmente previsto dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del ricorso),e n. 185643 stipulato con il CP_2
N.R.G. 4761/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
non essendole stata comunque notificata, rante, alcuna Controparte_1 cessione, notificata solo al debitore principale. Eccepiva poi la mancanza di idonea prova scritta del credito, non essendo provata l'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente, né prodotto il contratto di apertura di c/c redatto in forma scritta come richiesto a pena di nullità dall'art. 117 TUB. Eccepiva poi di aver avuto conoscenza, solo attraverso la notifica del decreto ingiuntivo, del fatto che la debitrice principale si era rivelata morosa nei pagamenti, che la stessa era decaduta dal beneficio del termine, di essere ella stessa decaduta dal beneficio del pagamento rateale senza aver preventivamente avuto alcuna informativa preventiva in merito. Concludeva dunque chiedendo, voglia il Tribunale adito, reietta ogni contraria eccezione e deduzione:
1. In accoglimento della presente opposizione, dichiarare, per le motivazioni ivi distintamente riferite, la nullità del decreto ingiuntivo n1275/2017 e l'inefficacia dello stesso nei confronti dell'opponente.
2. Nel merito, revocare il suddetto decreto ingiuntivo, a fronte dell'infondatezza della pretesa nei confronti dell'opponente coobbligato, giusta motivazioni in premessa riportate.
3. Rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in mancanza dei presupposti di legge.
4. Con vittoria di spese competenze, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo. In data 29/11/2017 si costituiva la , evidenziando come entrambi i crediti CP_1 oggetto del presente giudizio, i 013, nell'ambito di un processo di cartolarizzazione dei crediti, fossero stati ceduti alla società come si Controparte_3 evince dalla copia della G.U. Parte Seconda n. 152 del 28.12.2013 contenente “l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario")”. Successivamente i medesimi sono stati ceduti da a Controparte_3 Controparte_1
Evidenziava poi che per il contratto nr. 39589, la raccomandata del 27-04-2016, con cui nel dare atto dell'intervenuta cessione del credito, diffidava al CP_1 Parte_1 pagamento del credito ceduto, era stata correttamente ricevuta il 10-06-2016; per il contratto nr. 185643 l'analoga comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata del 16-05-2016, si era perfezionata per compiuta giacenza. Con riguardo alla mancanza di idonea prova scritta, in sede monitoria, Controparte_1 prodotto, oltre agli atti di cessione e all'estratto della Gazzetta Ufficiale sopra menzionati, ha prodotto: copia del contratto di prestito finalizzato;
copia dell'estratto conto e del prospetto interessi relativi al prestito finalizzato;
copia del contratto di apertura di linea di credito;
copia dell'estratto conto e del prospetto interessi relativi a quest'ultimo contratto;
copia delle comunicazioni di cessione del credito trasmesse da Controparte_1
Evidenziava poi che aveva sottoscritto i contratti di finanziamento, quale Parte_1 obbligata principale, e coobbligata. Ai fini della prova del credito, con riguardo ai contratti di finanziamento è sufficiente
N.R.G. 4761/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 depositare il contratto ed allegare l'inadempimento di controparte.
1. Sul merito Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha adeguatamente provato il proprio titolo. In primo luogo sussiste la legittimazione attiva della , dal momento che CP_1 risulta documentalmente provato come, entrambi i cre resente giudizio, in data 28.12.2013, nell'ambito di un processo di cartolarizzazione dei crediti, sono stati ceduti alla società come si evince dalla copia della G.U. Parte Seconda Controparte_3
n. 152 del 28.12.2013 contenente “l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario")”. Successivamente i medesimi sono stati ceduti da a Controparte_3
Controparte_1 otto il contratto di cessione. Né rileva l'eccepita omessa notifica della cessione, dal momento che, secondo la giurisprudenza (Cass, ord. 20495/2020) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti. Tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a
N.R.G. 4761/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. Civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali. Se per quanto riguarda i contratti di conto corrente, l'esatto ammontare della pretesa creditoria dipende effettivamente dall'uso flessibile delle somme di denaro da parte del correntista, motivo per il quale è opportuno, in questi casi, il deposito degli estratti conto analitici oltre che del saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, del tutto diversa è la prova del quantum debeatur in relazione ai contratti di finanziamento. Nel caso di specie, parte creditrice, oltre ai contratti di finanziamento stipulati dalla Pt_1 quale debitore principale e non quale garante, ha prodotto anche i relativi estratti conto. Risulta poi rituale messa in mora, per il contratto nr. 39589, con la raccomandata del 27-
04-2016, ricevuta il 10-06-2016 e, per il contratto nr. 185643, con la raccomandata del 16-
05-2016, che si è perfezionata per compiuta giacenza. Il debitore non ha invece assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non provando fatti estintivi e/o impeditivi. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 4761 /2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra ed , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2.conferma il decreto ingiuntivo n. 1275/2017 del 18/7/2017, che va dichiarato esecutivo:
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 27/03/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4761/2017 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4