TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 5127/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad
ordinanza-ingiunzione
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Morleo, giusta procura in atti Parte_1 ricorrente
e
PROVINCIA di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mirella
Trisolini, giusta mandato in atti
resistente
****
All'udienza del 27 marzo 2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter cpc, come da provvedimento reso all'udienza dell'11.07.2024 ed in assenza di opposizione, le parti sono comparse mediante deposito di note scritte nel termine assegnato, da considerarsi udienza a tutti gli effetti, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, “rassegna le proprie definitive conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di ricorso, verbali di causa ed ogni altro scritto difensivo, il cui contenuto è qui da intendersi come per integralmente richiamato e ritrascritto, insistendo per l'integrale accoglimento, con vittoria di compensi
e spese di lite”; per parte resistente, “si riporta a tutti gli scritti difensivi sin qui formulati e alle conclusioni ivi rassegante che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte, chiedendone l'integrale
accoglimento. Precisa le proprie conclusioni come rassegnate in atti e chiede che la causa venga decisa con il rigetto del ricorso. Spese vinte e ove ne ricorrano i presupposti spese compensate”.
*****
Nel giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter cpc,
viste le deduzioni e conclusioni delle parti, si pronuncia sentenza che definisce il giudizio, il cui dispositivo e la cui esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione sono da considerarsi letti in udienza, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 127 ter cpc, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024.
*****
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2023, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. P1324, emessa dalla Provincia di Taranto il 15.09.2023 e notificata il 19.09.2023, con la quale è le stata irrogata la sanzione amministrativa di € 1667,00, in virtù del combinato disposto degli artt. 5, co. 1, e 13, co. 2, d.lgs. 209/2003, essendo stato accertato dai Carabinieri Forestali – Stazione di
Manduria, con verbale n. 5 del 24.05.2023, che nel terreno in agro di Manduria, località Cittu Cittu,
identificato in Catasto Terreni, al fg. 34, p.lle 79, 82 e 83, era presente l'autovettura Fiat OM, targata
DF142RR, di proprietà della ricorrente, in evidente stato di abbandono;
con il medesimo verbale,
notificato il successivo 12.6.23, le è stata contestata la mancata consegna del veicolo al centro di raccolta autorizzato.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito che l'autovettura non fosse da considerare come “fuori uso” e che, pertanto, non fosse qualificabile “rifiuto”, da cui l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato secondo la normativa di riferimento;
ha chiesto l'annullamento del provvedimento ingiuntivo e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 31.01.2024, l'amministrazione resistente ha prodotto gli atti dell'accertamento ed ha contestato i motivi di ricorso, sostenendo la legittimità del procedimento sanzionatorio, in virtù della fede privilegiata da cui è assistito il verbale di accertamento e deducendo dalle dichiarazioni dei verbalizzanti che vi fossero le condizioni per ritenere il veicolo “fuori uso”, stante il rinvenimento dello stesso in stato di abbandono, da cui la sussistenza della violazione determinata dalla condotta omissiva contestata con il verbale di accertamento.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta, la causa è stata istruita con prove documentali e prove testimoniali, giungendo al vaglio decisionale sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da note scritte in atti.
******
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente richiamare il dato normativo di riferimento, ricordando nello specifico che le sanzioni per l'abbandono di veicoli fuori uso sono determinate dall'applicazione di due distinte normative,
l'una prevista nel d.lgs. n. 209/2003 e l'altra prevista dal d.lgs. n. 152/2006. Le diverse discipline hanno campi di applicazione differenti: il d.lgs. 209/2003 si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 (di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE) ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore, mentre il d.lgs.
152/2006 si applica alle categorie di veicoli a motore o rimorchi che non sono contemplate dal D.L.vo
209/2003. L'abbandono dei veicoli M1 e N1 e dei tricicli a motore è sanzionato dall'art. 13, comma 2, del D. lgs. n. 209/2003; la disposizione, rimandando all'art. 5, comma 1, statuisce che il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. Per tutti
2 veicoli non rientranti nelle categorie di cui sopra si fa invece riferimento all'art. 255, comma 1, del d.lgs.
152/2006, che prevede sanzioni penali in caso di abbandono.
L'autovettura, oggetto dell'illecito di cui è causa, rientra nella categoria dei veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 3 d.lgs. 209/2003, per i quali la successiva lettera b), nella formulazione applicabile alla fattispecie (in vigore dal 27.09.2000) prevede che sono da considerarsi “fuori uso” laddove risultino “a fine vita” e costituiscano un rifiuto ai sensi dell'art. 183, co 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, ovvero se siano qualificabili come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.
Dunque, ai fini dell'integrazione del presente illecito, di natura omissiva, occorre valutare se il veicolo in questione sia sussumibile nella categoria dei “rifiuti” nella accezione ricavabile dal dato normativo, alla luce del quadro probatorio e dei principi espressi dalla giurisprudenza sul punto.
Per costante interpretazione della Suprema Corte in tema di gestione dei rifiuti, “deve essere considerato
"fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il
proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione,
ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata” (Cass. pen. n. 40747/2013; n. 15302/2021), con la precisazione che “per qualificare un veicolo "fuori uso" e,
quindi, "rifiuto speciale" è ininfluente la permanenza o meno della targa, rilevando tutti gli elementi
indicativi di una volontà di abbandono da parte del proprietario nonché l'inidoneità del mezzo a svolgere la funzione che le è propria” (Cass. pen. n. 6667/2012).
La qualifica di “veicolo fuori uso” non presuppone sempre anche lo stato di abbandono del veicolo;
difatti,
il «veicolo fuori uso» potrà essere considerato «in stato di abbandono» solo dopo un puntuale ed esauriente accertamento dell'organo di controllo, finalizzato a verificare gli elementi oggettivi che caratterizzano tale stato del bene, accertamento cui consegue l'onere gravante in capo all'interessato di dar prova che eventualmente il veicolo stesso non assuma la qualifica di rifiuto, posto che «lo stato di abbandono in cui versa il veicolo esonera il giudice dalla necessità di indagare l'intenzione del detentore
(…) è infatti onere dell'interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere la natura di rifiuto». (Cass. pen. n. 47262/2016).
I richiamati principi risultano altresì in linea con il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., e pertanto grava sulla pubblica amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa
e non sull'opponente, che li abbia contestati, dovendo invece quest'ultimo dimostrare, qualora abbia
dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione dalla responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. civ. 1921/24.1.2019; n. 30148/2024), tenuto conto che “sebbene l'onere di 3 provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'amministrazione, la quale è tenuta a fornire la prova della condotta illecita, anche mediante presunzioni semplici, tuttavia nel caso
di illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi
estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della “suità” della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento” (Cass. civ. II, n. 1529/22.2.2018), restando, in tal caso, a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta o della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta (Cass. civ. S.U. n. 20930/30.9.2009).
Passando alla valutazione specifica delle prove assunte, l'opponente non contesta le circostanze attestate dai militari nel verbale di contestazione ovvero che l'autovettura Fiat OM targata DF142RR cui è proprietaria, al tempo dell'accertamento, si trovasse sul terreno indicato e nelle condizioni descritte, ma eccepisce che il veicolo non fosse abbandonato e che le condizioni non fossero tali da ritenere il veicolo “fuori uso”.
Premesso che “nel procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze
di fatto, inerenti la violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per la sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservate al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto a verificare la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducono errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (ex multis: Cass. civ. 14.2.2013 n. 3705;
n. 18420 del 05/07/2024) e che, nella fattispecie, resta irrilevante l'intenzione del detentore, la componente oggettiva dell'illecito non può che essere valutata alla stregua degli elementi di prova offerti dall'accertamento e dalle risultanze delle prove orali assunte.
I verbalizzanti, ascoltati come testimoni all'udienza dell'11.7.2024, hanno confermato quanto attestato in sede di accertamento. Entrambi hanno riferito che “nell'ambito più ampio di un'indagine ispettiva, volta ad individuare siti di gestione illecita dei rifiuti, abbiamo constatato che nelle immediate vicinanze di un sito già individuato, vi era un terreno sul quale insistevano diverse auto smontate ed in evidente stato di abbandono;
abbiamo accertato che detto terreno, di pertinenza di una abitazione, non completamente recintato, in quanto mancava la cancellata, era di proprietà di , al momento non reperibile, in quanto così riferito Parte_2 da una donna, qualificatasi compagna, la quale è giunta sul posto, chiamata dal padre del ma non Pt_2 così riscontrato catastalmente, e tra le auto vi era una Fiat OM grigia” (cfr. deposizione ) e Tes_1
“nell'ambito di una indagine ispettiva, abbiamo constatato che in un terreno recintato, ma accessibile, annesso ad una abitazione, via era l'auto di Fiat croma di colore grigio, con paraurti staccato, con una tenda poggiata sul parabrezza ed aveva ruote sgonfie, allestimenti interni consumati o divelti” (cfr. deposizione
4 ; è stato altresì precisato dal teste che “per evidente stato di abbandono, intendo auto Tes_2 Tes_1 piene di polvere, con pneumatici sgonfi e parti meccaniche divelte;
anche la Fiat in questione era parzialmente in queste condizioni ed aveva il paraurti posteriore completamente rimosso ed appoggiato nelle vicinanze;
l'abitacolo era pieno di polvere e ragnatele”.
Il tenore delle dichiarazioni, coerenti con quelle contenute nel verbale redatto dagli medesimi agenti accertatori, restituisce una descrizione del veicolo compatibile con lo stato di abbandono, con particolare riferimento alle condizioni delle parti meccaniche, tali da rendere il veicolo inidoneo al suo utilizzo, in uno alle circostanze di luogo in cui è stata rinvenuta l'autovettura, ovvero in un terreno di proprietà di altro soggetto, parzialmente recintato, sul quale erano presenti altre auto nelle stesse condizioni.
Lo stato di abbandono attestato dai pubblici ufficiali non risulta contraddetto neppure dalla deposizione resa dal teste di parte ricorrente, cugino della ricorrente, il quale – escusso alla stessa udienza Parte_2 dell'11.07.204 - ha affermato: “mia cugina mi ha affidato la sua auto, una Fiat OM, di colore grigio, in quanto aveva diversi danni meccanici a freni, frizione ed altro, e mi ha chiesto di ripararla, perché mi intendo di meccanica;
questo è accaduto circa tre anni fa, ma non l'ho ancora riparata, perché mia cugina è indecisa sul da farsi, forse vuole demolirla;
l'auto si trova ancora sul mio terreno” e, pertanto, ha di fatto confermato che il veicolo è rimasto abbandonato per lungo un periodo (circa quattro anni) in condizioni di non idoneità all'uso cui è destinato e tale da costituire pericolo per l'ambiente.
Ne consegue la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, che va confermata anche nell'entità del trattamento sanzionatorio, già determinato in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. 689/1981.
La peculiarità della vicenda, le successioni di interventi normativi che disciplinano la materia e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa con ricorso da Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. P1324 emessa dalla Provincia di Taranto il 15.09.2023, così dispone:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso il 28.03.2025
Il Giudice On. - Lucia Santoro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 5127/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad
ordinanza-ingiunzione
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Morleo, giusta procura in atti Parte_1 ricorrente
e
PROVINCIA di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mirella
Trisolini, giusta mandato in atti
resistente
****
All'udienza del 27 marzo 2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter cpc, come da provvedimento reso all'udienza dell'11.07.2024 ed in assenza di opposizione, le parti sono comparse mediante deposito di note scritte nel termine assegnato, da considerarsi udienza a tutti gli effetti, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, “rassegna le proprie definitive conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di ricorso, verbali di causa ed ogni altro scritto difensivo, il cui contenuto è qui da intendersi come per integralmente richiamato e ritrascritto, insistendo per l'integrale accoglimento, con vittoria di compensi
e spese di lite”; per parte resistente, “si riporta a tutti gli scritti difensivi sin qui formulati e alle conclusioni ivi rassegante che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte, chiedendone l'integrale
accoglimento. Precisa le proprie conclusioni come rassegnate in atti e chiede che la causa venga decisa con il rigetto del ricorso. Spese vinte e ove ne ricorrano i presupposti spese compensate”.
*****
Nel giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter cpc,
viste le deduzioni e conclusioni delle parti, si pronuncia sentenza che definisce il giudizio, il cui dispositivo e la cui esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione sono da considerarsi letti in udienza, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 127 ter cpc, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024.
*****
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2023, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. P1324, emessa dalla Provincia di Taranto il 15.09.2023 e notificata il 19.09.2023, con la quale è le stata irrogata la sanzione amministrativa di € 1667,00, in virtù del combinato disposto degli artt. 5, co. 1, e 13, co. 2, d.lgs. 209/2003, essendo stato accertato dai Carabinieri Forestali – Stazione di
Manduria, con verbale n. 5 del 24.05.2023, che nel terreno in agro di Manduria, località Cittu Cittu,
identificato in Catasto Terreni, al fg. 34, p.lle 79, 82 e 83, era presente l'autovettura Fiat OM, targata
DF142RR, di proprietà della ricorrente, in evidente stato di abbandono;
con il medesimo verbale,
notificato il successivo 12.6.23, le è stata contestata la mancata consegna del veicolo al centro di raccolta autorizzato.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito che l'autovettura non fosse da considerare come “fuori uso” e che, pertanto, non fosse qualificabile “rifiuto”, da cui l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato secondo la normativa di riferimento;
ha chiesto l'annullamento del provvedimento ingiuntivo e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 31.01.2024, l'amministrazione resistente ha prodotto gli atti dell'accertamento ed ha contestato i motivi di ricorso, sostenendo la legittimità del procedimento sanzionatorio, in virtù della fede privilegiata da cui è assistito il verbale di accertamento e deducendo dalle dichiarazioni dei verbalizzanti che vi fossero le condizioni per ritenere il veicolo “fuori uso”, stante il rinvenimento dello stesso in stato di abbandono, da cui la sussistenza della violazione determinata dalla condotta omissiva contestata con il verbale di accertamento.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta, la causa è stata istruita con prove documentali e prove testimoniali, giungendo al vaglio decisionale sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da note scritte in atti.
******
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente richiamare il dato normativo di riferimento, ricordando nello specifico che le sanzioni per l'abbandono di veicoli fuori uso sono determinate dall'applicazione di due distinte normative,
l'una prevista nel d.lgs. n. 209/2003 e l'altra prevista dal d.lgs. n. 152/2006. Le diverse discipline hanno campi di applicazione differenti: il d.lgs. 209/2003 si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 (di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE) ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore, mentre il d.lgs.
152/2006 si applica alle categorie di veicoli a motore o rimorchi che non sono contemplate dal D.L.vo
209/2003. L'abbandono dei veicoli M1 e N1 e dei tricicli a motore è sanzionato dall'art. 13, comma 2, del D. lgs. n. 209/2003; la disposizione, rimandando all'art. 5, comma 1, statuisce che il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. Per tutti
2 veicoli non rientranti nelle categorie di cui sopra si fa invece riferimento all'art. 255, comma 1, del d.lgs.
152/2006, che prevede sanzioni penali in caso di abbandono.
L'autovettura, oggetto dell'illecito di cui è causa, rientra nella categoria dei veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 3 d.lgs. 209/2003, per i quali la successiva lettera b), nella formulazione applicabile alla fattispecie (in vigore dal 27.09.2000) prevede che sono da considerarsi “fuori uso” laddove risultino “a fine vita” e costituiscano un rifiuto ai sensi dell'art. 183, co 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, ovvero se siano qualificabili come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.
Dunque, ai fini dell'integrazione del presente illecito, di natura omissiva, occorre valutare se il veicolo in questione sia sussumibile nella categoria dei “rifiuti” nella accezione ricavabile dal dato normativo, alla luce del quadro probatorio e dei principi espressi dalla giurisprudenza sul punto.
Per costante interpretazione della Suprema Corte in tema di gestione dei rifiuti, “deve essere considerato
"fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il
proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione,
ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata” (Cass. pen. n. 40747/2013; n. 15302/2021), con la precisazione che “per qualificare un veicolo "fuori uso" e,
quindi, "rifiuto speciale" è ininfluente la permanenza o meno della targa, rilevando tutti gli elementi
indicativi di una volontà di abbandono da parte del proprietario nonché l'inidoneità del mezzo a svolgere la funzione che le è propria” (Cass. pen. n. 6667/2012).
La qualifica di “veicolo fuori uso” non presuppone sempre anche lo stato di abbandono del veicolo;
difatti,
il «veicolo fuori uso» potrà essere considerato «in stato di abbandono» solo dopo un puntuale ed esauriente accertamento dell'organo di controllo, finalizzato a verificare gli elementi oggettivi che caratterizzano tale stato del bene, accertamento cui consegue l'onere gravante in capo all'interessato di dar prova che eventualmente il veicolo stesso non assuma la qualifica di rifiuto, posto che «lo stato di abbandono in cui versa il veicolo esonera il giudice dalla necessità di indagare l'intenzione del detentore
(…) è infatti onere dell'interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere la natura di rifiuto». (Cass. pen. n. 47262/2016).
I richiamati principi risultano altresì in linea con il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., e pertanto grava sulla pubblica amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa
e non sull'opponente, che li abbia contestati, dovendo invece quest'ultimo dimostrare, qualora abbia
dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione dalla responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. civ. 1921/24.1.2019; n. 30148/2024), tenuto conto che “sebbene l'onere di 3 provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'amministrazione, la quale è tenuta a fornire la prova della condotta illecita, anche mediante presunzioni semplici, tuttavia nel caso
di illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi
estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della “suità” della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento” (Cass. civ. II, n. 1529/22.2.2018), restando, in tal caso, a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta o della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta (Cass. civ. S.U. n. 20930/30.9.2009).
Passando alla valutazione specifica delle prove assunte, l'opponente non contesta le circostanze attestate dai militari nel verbale di contestazione ovvero che l'autovettura Fiat OM targata DF142RR cui è proprietaria, al tempo dell'accertamento, si trovasse sul terreno indicato e nelle condizioni descritte, ma eccepisce che il veicolo non fosse abbandonato e che le condizioni non fossero tali da ritenere il veicolo “fuori uso”.
Premesso che “nel procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze
di fatto, inerenti la violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per la sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservate al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto a verificare la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducono errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (ex multis: Cass. civ. 14.2.2013 n. 3705;
n. 18420 del 05/07/2024) e che, nella fattispecie, resta irrilevante l'intenzione del detentore, la componente oggettiva dell'illecito non può che essere valutata alla stregua degli elementi di prova offerti dall'accertamento e dalle risultanze delle prove orali assunte.
I verbalizzanti, ascoltati come testimoni all'udienza dell'11.7.2024, hanno confermato quanto attestato in sede di accertamento. Entrambi hanno riferito che “nell'ambito più ampio di un'indagine ispettiva, volta ad individuare siti di gestione illecita dei rifiuti, abbiamo constatato che nelle immediate vicinanze di un sito già individuato, vi era un terreno sul quale insistevano diverse auto smontate ed in evidente stato di abbandono;
abbiamo accertato che detto terreno, di pertinenza di una abitazione, non completamente recintato, in quanto mancava la cancellata, era di proprietà di , al momento non reperibile, in quanto così riferito Parte_2 da una donna, qualificatasi compagna, la quale è giunta sul posto, chiamata dal padre del ma non Pt_2 così riscontrato catastalmente, e tra le auto vi era una Fiat OM grigia” (cfr. deposizione ) e Tes_1
“nell'ambito di una indagine ispettiva, abbiamo constatato che in un terreno recintato, ma accessibile, annesso ad una abitazione, via era l'auto di Fiat croma di colore grigio, con paraurti staccato, con una tenda poggiata sul parabrezza ed aveva ruote sgonfie, allestimenti interni consumati o divelti” (cfr. deposizione
4 ; è stato altresì precisato dal teste che “per evidente stato di abbandono, intendo auto Tes_2 Tes_1 piene di polvere, con pneumatici sgonfi e parti meccaniche divelte;
anche la Fiat in questione era parzialmente in queste condizioni ed aveva il paraurti posteriore completamente rimosso ed appoggiato nelle vicinanze;
l'abitacolo era pieno di polvere e ragnatele”.
Il tenore delle dichiarazioni, coerenti con quelle contenute nel verbale redatto dagli medesimi agenti accertatori, restituisce una descrizione del veicolo compatibile con lo stato di abbandono, con particolare riferimento alle condizioni delle parti meccaniche, tali da rendere il veicolo inidoneo al suo utilizzo, in uno alle circostanze di luogo in cui è stata rinvenuta l'autovettura, ovvero in un terreno di proprietà di altro soggetto, parzialmente recintato, sul quale erano presenti altre auto nelle stesse condizioni.
Lo stato di abbandono attestato dai pubblici ufficiali non risulta contraddetto neppure dalla deposizione resa dal teste di parte ricorrente, cugino della ricorrente, il quale – escusso alla stessa udienza Parte_2 dell'11.07.204 - ha affermato: “mia cugina mi ha affidato la sua auto, una Fiat OM, di colore grigio, in quanto aveva diversi danni meccanici a freni, frizione ed altro, e mi ha chiesto di ripararla, perché mi intendo di meccanica;
questo è accaduto circa tre anni fa, ma non l'ho ancora riparata, perché mia cugina è indecisa sul da farsi, forse vuole demolirla;
l'auto si trova ancora sul mio terreno” e, pertanto, ha di fatto confermato che il veicolo è rimasto abbandonato per lungo un periodo (circa quattro anni) in condizioni di non idoneità all'uso cui è destinato e tale da costituire pericolo per l'ambiente.
Ne consegue la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, che va confermata anche nell'entità del trattamento sanzionatorio, già determinato in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. 689/1981.
La peculiarità della vicenda, le successioni di interventi normativi che disciplinano la materia e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa con ricorso da Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. P1324 emessa dalla Provincia di Taranto il 15.09.2023, così dispone:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso il 28.03.2025
Il Giudice On. - Lucia Santoro
5