Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2651/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2651/2023 promossa da:
Parte_1
[...] P.IVA_1
ta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
a procura speciale
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio la società Parte_1
premesso di aver stipulato in data
[...]
12.12.2016 contratto di appalto con il per l'esecuzione Controparte_3
del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, pagina 1 di 8
Tutto quanto sopra premesso la società attrice chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento dell'importo di € 224.681,11 oltre IVA al CP_1
10% a titolo di revisione dei prezzi.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva il difetto di Controparte_3
giurisdizione del giudice adito e l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025 sulla questione preliminare del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sia fondata e debba essere accolta.
L'art. 133 l. 104/2010 lett. e) sub 2), prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie “relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla pagina 2 di 8 clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo
12 apri le 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi del l'articolo 133, commi 3 e 4, del lo stesso decreto”.
È ormai pacificamente ammesso in sede interpretativa che l'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi abbia definitivamente assunto, in ragione del concorso di situazioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, una portata ampia e generale, includendo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur, con definitivo superamento di quel tradizionale orientamento interpretativo secondo il quale al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso (in tal senso
[...]
Sez. V, 11/01/2023, n. 254, conforme a quanto ritenuto Controparte_4
da Sez. III, 07/07/2022, n. 5651 secondo cui “In materia di gare Parte_2
pubbliche, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, D.Lgs. n. 104/2010, le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia che afferisca alla determinazione dell'esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo. Sussiste una sola eccezione a tale regola generale nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum del corrispettivo,
pagina 3 di 8 giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria”).
In tal senso, il Consiglio di Stato con la recente pronuncia del 22/01/2025,
n. 489 ha ribadito che la propria giurisprudenza “è univoca nell'attribuire alla propria giurisdizione le fattispecie di revisione prezzi, purché disciplinate dal ridetto art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (al quale peraltro l'orientamento giurisprudenziale consolidato attribuisce la portata di delineare un procedimento amministrativo nel cui ambito la posizione del privato si configura come di interesse legittimo: cfr., tra le tante,
Cons. Stato, V, 6 settembre 2022, n. 7756; ciò, che, in effetti, non corrisponde sempre al meccanismo revisionale come in concreto previsto nelle clausole di revisione prezzi, quando esistenti nel contratto di appalto). Tuttavia, viene dato conto dell'eccezione individuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, escludendone l'operatività in ogni situazione nella quale, assumendo esercitato un “potere autoritativo”, si rinvengono i caratteri tipici della fattispecie normativa del ridetto art. 115 (cfr., per tale impostazione, oltre a Cons. Stato, V, n. 5446/19 cit., anche Cons. Stato, III, 7 luglio 2022, n.
5651 e id., III, 25 luglio 2023, n. 7291).
(…) essendo proprio della materia della revisione prezzi, almeno come disciplinata dall'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, il detto “intreccio” tra diritti soggettivi e interessi legittimi, ai fini dell'individuazione dell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia è ininfluente, come detto, la posizione giuridica soggettiva del contraente dell'amministrazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 2 febbraio 2024, n. 1069),
pagina 4 di 8 quindi la verifica della sussistenza o meno di poteri autoritativi dell'amministrazione committente nella conduzione dell'istruttoria.
In sintesi, ciò che rileva, nel singolo giudizio nel quale è fatta questione di revisione del prezzo delle prestazioni di un pubblico appalto, è la sua riconducibilità alla previsione dell'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, come richiamata dall'art. 133, comma 1, lett.
e), n. 2 c.p.a. Le considerazioni che precedono consentono di cogliere anche la ratio sottesa alla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di riparto di giurisdizione in subiecta materia, afferma in linea di principio la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la revisione è richiesta azionando la pretesa ex lege, e configura come eccezione a tale regola il diritto alla revisione del prezzo che “sia puntualmente disciplinato nel contratto sia nell'an che nel quantum, poiché in tale ipotesi la domanda trae fondamento in via esclusiva nel rapporto di tipo paritetico scaturente dal regolamento pattizio tra le parti e non nel diverso e sovraordinato potere dell'amministrazione di riconoscere la revisione del corrispettivo contrattuale” (così, nei precedenti sopra citati).
Siffatta eccezione si spiega perché ritenuta dalla Cassazione non riconducibile alla fattispecie normativa dell'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 così come richiamato dall'art. 133. In definitiva, tale richiamo viene interpretato dalla Corte restrittivamente, malgrado esso non sembri distinguere tra le diverse tipologie di clausole di revisione prezzi
(che pure l'art. 115 prevede(va) come obbligatorie) ovvero tra il caso in cui queste fossero state inserite e quello in cui il contratto nulla prevedesse o si limitasse al mero richiamo della disposizione dell'allora vigente Codice dei contratti pubblici.
pagina 5 di 8 La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - pur nella varietà dei casi portati all'attenzione del giudice amministrativo - è univoca nell'attribuire alla propria giurisdizione le fattispecie di revisione prezzi, purché disciplinate dal ridetto art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (al quale peraltro l'orientamento giurisprudenziale consolidato attribuisce la portata di delineare un procedimento amministrativo nel cui ambito la posizione del privato si configura come di interesse legittimo: cfr., tra le tante, Cons. Stato,
V, 6 settembre 2022, n. 7756; ciò, che, in effetti, non corrisponde sempre al meccanismo revisionale come in concreto previsto nelle clausole di revisione prezzi, quando esistenti nel contratto di appalto). Tuttavia, viene dato conto dell'eccezione individuata dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, escludendone l'operatività in ogni situazione nella quale, assumendo esercitato un “potere autoritativo”, si rinvengono i caratteri tipici della fattispecie normativa del ridetto art. 115 (cfr., per tale impostazione, oltre a Cons. Stato,
V, n. 5446/19 cit., anche Cons. Stato, III, 7 luglio 2022, n. 5651 e id., III, 25 luglio
2023, n. 7291). (…) In definitiva, l'analisi dei casi concreti oggetto delle diverse decisioni induce a ritenere che le oscillazioni della giurisprudenza civile e amministrativa abbiano a fondamento il punto critico dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del d.lgs. n. 104 del
2010, costituito dal rinvio fatto dalla norma sul riparto di giurisdizione ad una fattispecie normativa – quella dell'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 – che è stata variamente applicata dalle stazioni appaltanti (con l'inserimento nei contratti di clausole di revisione dal contenuto non univoco ovvero con la necessità dell'inserzione automatica ex art. 1339 cod. civ., generando quindi le soluzioni differenziate cui, nei casi concreti, è pervenuta la giurisprudenza) e soprattutto che – nell'evoluzione della disciplina sostanziale dei pubblici appalti – è da diversi anni venuta meno, sostituita dapprima dall'art. 106, comma 1,
pagina 6 di 8 lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 (che rimetteva alla discrezionalità della stazione appaltante, in sede di redazione dei documenti di gara, la previsione di clausole di revisione dei prezzi) ed attualmente dall'art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023 (che prevede l'inserimento obbligatorio di clausole di revisione prezzi, attivabili “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva” secondo quanto specificato nella norma di più recente introduzione).”
Applicando la predetta giurisprudenza al caso di specie, appare incontrovertibile che la richiesta attorea non riguarda la fase meramente attuativa delle clausole contrattuali, ma afferisce alla fattispecie di revisione prezzi disciplinata dall'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, richiamato anche dall'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, il quale rinvia quindi al procedimento amministrativo previsto dalla norma di legge ed involge, dunque, valutazioni discrezionali della P.A. in parte integrative degli accordi già cristallizzati nel contratto concluso con l'odierna attrice. E' evidente che detta indagine ricada nella giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, sicché sussiste il difetto di giurisdizione del G.O. sulla controversia che deve ritenersi devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione assorbe ogni altra questione processuale e di merito. Le incertezze interpretative registrate in sede interpretative sull'ampiezza della giurisdizione esclusiva del G.A. nella materia oggetto di causa giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo in relazione alla domanda attorea;
- spese compensate.
Civitavecchia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 8 di 8