Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 27211/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 27211 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020, riservato in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA
, c.f. , in qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno di , c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Pages (c.f. ) C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Cilea n. 281 Pt_1
ATTORE
E
“ C.F. Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
in atti, dall'avv. Laura Quintavalle (CF. presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in alla via Garzilli n. 8 Pt_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 12.11.2024 parte attrice ha così concluso: “E' presente per parte attrice
l'avv. Francesco Pages il quale preliminarmente rileva che in data 09.07.2024 veniva
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso, va evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato,
in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Controparte_1
(giusto decreto del Tribunale di Napoli emesso il 4.04.2019 e depositato in cancelleria l'11.04.2019), ha agìto in giudizio nei confronti dell'odierno convenuto chiedendo a questo Tribunale di: a) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali, esistenziali e morali, nessuno escluso, ivi compresi quelli derivanti dal mancato godimento dell'immobile, patiti dal Sig. CP_1
a seguito degli eventi dannosi descritti in premessa per fatto, colpa e
[...]
responsabilità, unica ed esclusiva, del e, per Controparte_3
l'effetto: b) condannare il resistente al pagamento di una cifra pari ad €. CP_2
3.796,04 o da terminarsi come equo compenso ai sensi delle vigenti tariffe professionali dell'ordine di appartenenza, per l'assistenza tecnica del CTP, Ing. Persona_1
resa necessaria dalla specificità della materia della controversia, richiedente specifiche cognizioni tecniche; c) condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti e indiretti, nessuno escluso, subiti dall'attore con il
pagina 2 di 12 pagamento in favore di quest'ultimo, della complessiva somma pari ad €. 34.046,04, che solo per economia di giudizio si riducono ad €. 26.000,00, calcolata e quantificata in base alla documentazione prodotta e ai rilievi fotografici allegati in atti, o di quella diversa somma che l'On.le Giudice adito riterrà equa e giusta, anche all'esito di C.T.U., che occorrendo il Giudice vorrà disporre nel corso del giudizio per meglio valutare e quantificare tutti i danni subiti dall'attore, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da computarsi a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di lite e con attribuzione al procuratore qualificatosi antistatario.
A fondamento delle sue domande parte attrice ha dedotto che, durante i lavori di manutenzione del lastrico solare condominiale (appaltati alla ditta Controparte_4
e in occasione di forti eventi metereologici risalenti al mese di gennaio del 2019, si erano manifestati fenomeni infiltrativi che avevano interessato la controsoffittatura e le pareti dell'immobile di proprietà attorea. Ciò aveva determinato, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, la necessità di modificare il contratto di appalto precedentemente stipulato dalla stessa con la (contratto che Controparte_5
aveva ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile per adattarlo alle esigenze di affetto da ritardo psicomotorio, tetraparesi spastica e grave deficit Controparte_1
visivo ed acustico). E invero, mentre nel primo contratto stipulato le parti avevano stabilito di non sostituire le controsoffittature esistenti nell'appartamento, a seguito dei fenomeni infiltrativi de quibus l'attore si era visto costretto ad intervenire e ad effettuare ulteriori lavori di ristrutturazione coinvolgenti anche le controsoffittature, con conseguente aggravio di spese. Parte attrice ha, ulteriormente, dedotto di aver provveduto ad avvertire la ditta degli eventi infiltrativi per cui è Controparte_4
causa, la quale aveva informato il Condominio e la propria compagnia assicurativa. Non avendo ricevuto alcun ristoro, l'attore aveva adito l'autorità giudiziaria.
Si è costituito in giudizio l'odierno convenuto il quale, oltre a chiedere la chiamata in causa della ditta ha chiesto il rigetto della domanda perché sfornita Controparte_4
di prova sia nell'an che nel quantum. In particolare, parte convenuta ha dedotto che in pagina 3 di 12 base al contratto di appalto stipulato con la (art. 8, cfr. doc. all. Controparte_4
parte convenuta) la responsabilità per eventuali sinistri era ascrivibile all'appaltatore, il quale era obbligato a tenere indenne il Condominio.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa della ed espletata Controparte_4
l'attività istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta da parte attrice, relativa ad infiltrazioni verificatesi in immobile di sua proprietà, rientra nell'ambito delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi
(proprio in tema cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite ( cfr.ord.
n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
pagina 4 di 12 danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ( cfr. ( Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno
2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
pagina 5 di 12 14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene questo giudice che la domanda attorea sia fondata e vada, pertanto, accolta. E invero, risulta provato che l'appartamento del ha subìto fenomeni infiltrativi – oggi assenti, come CP_1
attestato anche dal CTU – che hanno prodotto danni. A questa conclusione la scrivente perviene sulla base di tutta la documentazione prodotta da parte attrice nonché sulla base della CTU espletata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi perché ben motivata. Il
CTU, sulla base del materiale fotografico contenuto nella perizia di parte, dei rilievi nel corso dei sopralluoghi effettuati e dell'osservazione dello stato dei luoghi (non solo l'appartamento attoreo, ma anche i balconi vicini e gli ambienti condominiali), ha ritenuto sussistenti i fenomeni infiltrativi de quibus, evidenziando come gli stessi non siano più in atto e non siano più visibili nell'appartamento attoreo (a differenza di quanto accade in altri punti dello stabile condominiale) grazie alle opere di ristrutturazione poste in essere dall'attore.
Per quanto attiene alle cause delle infiltrazioni, rilevanti per stabilire la responsabilità in ordine al sinistro, il ctu ha ritenuto che le stesse siano ascrivibili non solo all'esecuzione pagina 6 di 12 dei lavori da parte della ditta (non citata in giudizio) ma anche ad Controparte_4
una generale mancanza di manutenzione del lastrico solare da parte del CP_2
convenuto, il che rende certamente fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
E invero, è noto che a norma dell'art. 2055 c.c. se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Sul punto, la Suprema
Corte ha affermato: “Costituisce presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti;
di conseguenza, si esula dalla solidarietà in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura, di proprietà in parte del e in parte del soggetto CP_2 CP_6
estraneo al giudizio - aveva liquidato il solo danno riconducibile ai beni di proprietà del primo, senza accertare se l'evento dannoso fosse unico oppure dipeso da autonome sequenze causali, riferibili al predetto ente comproprietario, ciascuna causativa di danni distinti e autonomamente identificabili).” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26736 del
15/10/2024). Nel caso di specie, sulla base delle risultanze della CTU, è possibile affermare che le infiltrazioni lamentate da parte attrice non sono state determinate da autonome sequenze causali, bensì da condotte che, seppur diverse, hanno determinato, in qualità di concause, un unico e inscindibile danno (artt. 40 e 41 c.p.). In ragione delle chiare conclusioni alle quali è pervenuto il CTU e che la scrivente ritiene di condividere per la completezza ed esaustività dell'indagine, svolta sulla base di cognizioni tecniche, non può essere accolta la ricostruzione fornita da parte convenuta circa l'esclusiva responsabilità della ditta nella causazione del sinistro de quo;
Controparte_4
responsabilità invocata anche sulla base dell'art. 8 del contratto di appalto stipulato con quest'ultima.
pagina 7 di 12 Peraltro, in relazione all'invocato contratto di appalto va affermato quanto segue. Risulta provato che il contratto in oggetto, stipulato il 26 aprile 2018, prevede, all'art. 8, una responsabilità in capo all'appaltatore per “infortuni, guasti e danni di qualsiasi specie o natura che si verificassero a persone, terzi o cose sia in cantiere che fuori, comunque connessi con l'esecuzione dei lavori appaltati, tenendo in pari tempo esonerati, indenni
e risarciti il Committente e i suoi tecnici, in quanto potessero esservi comunque interessati o venissero chiamati responsabili da terzi”. Tuttavia, va sottolineato che l'immobile sito nel condominio è stato acquistato da (moglie di Persona_2
e all'epoca amministratrice di sostegno dell'odierno attore Parte_1 [...]
) non in proprio ma in qualità di amministratrice di sostegno di Controparte_1 [...]
in data 24 settembre 2018 (cfr. atto di compravendita all. parte attrice), Controparte_1
dunque dopo la stipula del contratto tra il condominio e la ditta appaltatrice. Inoltre, nello stesso contratto di compravendita (art. 7) si stabilisce che gli oneri condominiali deliberati precedentemente alla stipula dell'atto di compravendita restano a carico della parte venditrice (precedente proprietaria dell'appartamento), inclusi, dunque, gli oneri discendenti dal contratto di appalto di cui si discute, in perfetta armonia con quanto disposto dall'art. 63 disp. att. c.c. Ciò implica che l'attore non può considerarsi parte del contratto di appalto e risulta, dunque, privo di azione contrattuale nei confronti della ditta Controparte_4
Ciò trova riscontro anche in alcune decisioni della Suprema Corte che ha affermato: “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca
pagina 8 di 12 successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
11199 del 28/04/2021).
In definitiva, deve ritenersi sussistente la responsabilità del in relazione alle CP_2
infiltrazioni oggetto della controversia perché le stesse, come attestato dal CTU, non possono ritenersi causate esclusivamente dall'esecuzione del contratto di appalto
(peraltro, come già affermato, non opponibile all'odierno attore) e perché il
, in qualità di custode del lastrico solare (bene comune ex art. 1117 c.c.), CP_2
avrebbe dovuto procedere alla sua regolare manutenzione proprio al fine di scongiurare il verificarsi di potenziali eventi lesivi.
Il convenuto va, dunque, condannato al risarcimento del danno, in quanto CP_2
nel caso di specie, per i motivi suesposti, sussiste un'obbligazione solidale e a norma dell'art. 1292 c.c. il creditore può scegliere di richiedere l'adempimento anche ad un solo condebitore, principio, peraltro, più volte ribadito anche dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5475 del 22/02/2023, nella quale si legge: “La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.”).
pagina 9 di 12 Non essendosi il ctu pronunciato circa l'entità dell'incidenza causale delle singole condotte causative del danno (questione che, anche sulla base di quanto già esposto e di quanto affermato dalla Suprema Corte, non va affrontata in questa sede), il convenuto condominio va condannato al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. e va liquidata a titolo di risarcimento del danno all'immobile attoreo la somma rivalutata all'attualità pari a € 30.776,00 oltre interessi legali, come richiesto, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene all'ulteriore domanda di condanna del convenuto al CP_2
pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica di parte, va osservato quanto segue. È noto che sul punto la Suprema Corte ha affermato: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. S.U n. 16990/2017 e più di recente Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
Nel caso di specie, ritiene questo giudice che, considerando la tipologia di accertamenti richiesti ed effettuati dal CTP, da liquidarsi ai sensi degli artt. 11 e 12 DM 30 maggio
2022 la cifra richiesta dall'attore (€ 3.796,04) risulta eccessiva. Per tale ragione, la richiesta non può essere accolta.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza della nota di parte, si liquidano d'ufficio in favore dell'attore - come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento determinato in base alle somme liquidate ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014 (compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1499 del 22/01/2018). Nello specifico sono scelti i valori medi- ridotti alla metà per l'assenza di questioni giuridiche complesse- in relazione alle quattro fasi ( introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale).
pagina 10 di 12 Nessuna somma può essere liquidata in relazione alle spese della mediazione dal momento che parte attrice ha chiesto, per la prima volta del tutto tardivamente, tali spese nelle comparse conclusionali ( atto destinato solo ad illustrare ma non certo ad ampliare le conclusioni delle parti).
In ragione dell'esito della lite le spese per l'espletamento della CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di contenuto risarcitorio proposta da
[...]
in qualità di amministratore di sostegno di nei Parte_1 Controparte_1
confronti del convenuto e per l'effetto: CP_2
condanna il , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_7
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 30.776,00 a titolo di risarcimento dei danni oltre Iva ed oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
condanna il , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_7
alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di Parte_1
, in qualità di amministratore di sostegno di e con
[...] Controparte_1
attribuzione all'avvocato Francesco Pages, qualificatosi antistatario;
spese liquidate in euro 2.540,00 oltre ad euro 264,00 per le spese vive ed al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese per l'espletamento CP_2
della CTU già liquidate in corso di giudizio;
rigetta nel resto.
Così deciso in Napoli il 28.02.2025
IL GIUDICE UNICO
pagina 11 di 12 Dott.ssa Roberta Di Clemente
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