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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3274/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3274/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9:30 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. DE FLAVIIS MARCO il quale impugna e contesta la memoria Parte_1
difensiva e di costituzione di parte appellata, siccome infondata in fatto ed in diritto, e si riporta a tutte le argomentazioni, deduzioni e conclusioni di cui al proprio atto di appello, chiedendo che la causa sia trattenuta a decisione. Senza voler tediare l'Ill.mo Giudicante, insiste nel far osservare che la ratio normativa della richiesta di allegazione della patente di guida firmata dal conducente risponde alla intuibile esigenza di certezza delle generalità del soggetto che ha, in concreto, commesso l'infrazione, ottenibile solo con la sottoscrizione da parte di quest'ultimo della fotocopia della patente di guida, in tal guisa evitandosi l'evenienza, non certo improbabile, che vengano fraudolentemente forniti dati di conducenti diversi da quelli realmente coinvolti nella infrazione, allo scopo di favorire taluni a scapito di altri.
Per l'avv. SPOLTORE ANGELA la quale si riporta alla memoria di Controparte_1
costituzione chiedendo al rigetto dell'impugnazione.
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3274/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FLAVIIS MARCO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 1 presso il difensore avv. DE FLAVIIS Pt_1
MARCO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPOLTORE Controparte_1 C.F._1
ANGELA elettivamente domiciliato in VIA VIA MARTIRI VI OTTOBRE 79/A LANCIANO presso il difensore avv. SPOLTORE ANGELA APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2024 il ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 205/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di e depositata il 7.5.2024 nel giudizio Pt_1
R.G. 2739/2023, che aveva accolto l'opposizione proposta da Controparte_1
proprietario del veicolo targato EA412AF avverso il verbale di contestazione n. V/35436U/2023, redatto in data 13.05.2023 dalla Polizia Municipale di , per violazione dell'art. 126 bis comma 2 Pt_1
del CdS., avendo all'appellante omessa di indicare i dati della patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo tg. EA412AF in occasione di precedenti accertamenti, per la violazione degli artt.
146, comma 3, e 41, comma 11, del C.d.S.
A sostegno dell'impugnazione assumeva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto assolto l'obbligo, gravante sul proprietario del veicolo, che era tenuto non solo ad indicare i dati personali del conducente del veicolo contravvenzionato, ma anche ad allegare un documento di identità di tale persona, così come previsto, dal punto di vista operativo, dalla Circolare del Ministero dell'Interno
pagina 2 di 4 datata 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1, il cui modello costituente allegato n. 1 della circolare, era stato allegato al verbale notificato al proprietario del veicolo.
2. L'appellato si è costituito in data 31.3.2025 chiedendo il rigetto dell'appello.
3. All'udienza del 9.4.2025 all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione.
******
A. Sulla infondatezza dell'appello.
L'art. 126 bis del CdS impone al proprietario del veicolo di fornire, entro sessanta giorni dalla notifica della contravvenzione, i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della commessa violazione.
Non è quindi richiesta l'allegazione di fotocopia della patente di guida del conducente del veicolo contravvenzionato.
Premesso che non è consentito sulla base della circolare ministeriale richiamata dall'amministrazione appellante la possibilità di innovare l'ordinamento giuridico, richiedendo ulteriori adempimenti al destinatario della contravvenzione, era quindi onere della medesima procedere ad acquisire, sulla base dei dati forniti dal proprietario del veicolo contravvenzionato, tutti i dati necessari per procedere ai prescritti adempimenti.
Va inoltre evidenziato che, nel caso in esame, il proprietario del veicolo aveva indicato sé stesso come conducente del veicolo, al momento della contestata infrazione ed aveva inoltre allegato fotocopia della propria patente di guida.
L'appello va quindi rigettato.
B. Sulla disciplina delle spese
b.1 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
b.2 L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3274/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
CONDANNA
pagina 3 di 4 l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre
I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 9 aprile 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3274/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9:30 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. DE FLAVIIS MARCO il quale impugna e contesta la memoria Parte_1
difensiva e di costituzione di parte appellata, siccome infondata in fatto ed in diritto, e si riporta a tutte le argomentazioni, deduzioni e conclusioni di cui al proprio atto di appello, chiedendo che la causa sia trattenuta a decisione. Senza voler tediare l'Ill.mo Giudicante, insiste nel far osservare che la ratio normativa della richiesta di allegazione della patente di guida firmata dal conducente risponde alla intuibile esigenza di certezza delle generalità del soggetto che ha, in concreto, commesso l'infrazione, ottenibile solo con la sottoscrizione da parte di quest'ultimo della fotocopia della patente di guida, in tal guisa evitandosi l'evenienza, non certo improbabile, che vengano fraudolentemente forniti dati di conducenti diversi da quelli realmente coinvolti nella infrazione, allo scopo di favorire taluni a scapito di altri.
Per l'avv. SPOLTORE ANGELA la quale si riporta alla memoria di Controparte_1
costituzione chiedendo al rigetto dell'impugnazione.
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3274/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FLAVIIS MARCO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 1 presso il difensore avv. DE FLAVIIS Pt_1
MARCO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPOLTORE Controparte_1 C.F._1
ANGELA elettivamente domiciliato in VIA VIA MARTIRI VI OTTOBRE 79/A LANCIANO presso il difensore avv. SPOLTORE ANGELA APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2024 il ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 205/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di e depositata il 7.5.2024 nel giudizio Pt_1
R.G. 2739/2023, che aveva accolto l'opposizione proposta da Controparte_1
proprietario del veicolo targato EA412AF avverso il verbale di contestazione n. V/35436U/2023, redatto in data 13.05.2023 dalla Polizia Municipale di , per violazione dell'art. 126 bis comma 2 Pt_1
del CdS., avendo all'appellante omessa di indicare i dati della patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo tg. EA412AF in occasione di precedenti accertamenti, per la violazione degli artt.
146, comma 3, e 41, comma 11, del C.d.S.
A sostegno dell'impugnazione assumeva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto assolto l'obbligo, gravante sul proprietario del veicolo, che era tenuto non solo ad indicare i dati personali del conducente del veicolo contravvenzionato, ma anche ad allegare un documento di identità di tale persona, così come previsto, dal punto di vista operativo, dalla Circolare del Ministero dell'Interno
pagina 2 di 4 datata 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1, il cui modello costituente allegato n. 1 della circolare, era stato allegato al verbale notificato al proprietario del veicolo.
2. L'appellato si è costituito in data 31.3.2025 chiedendo il rigetto dell'appello.
3. All'udienza del 9.4.2025 all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione.
******
A. Sulla infondatezza dell'appello.
L'art. 126 bis del CdS impone al proprietario del veicolo di fornire, entro sessanta giorni dalla notifica della contravvenzione, i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della commessa violazione.
Non è quindi richiesta l'allegazione di fotocopia della patente di guida del conducente del veicolo contravvenzionato.
Premesso che non è consentito sulla base della circolare ministeriale richiamata dall'amministrazione appellante la possibilità di innovare l'ordinamento giuridico, richiedendo ulteriori adempimenti al destinatario della contravvenzione, era quindi onere della medesima procedere ad acquisire, sulla base dei dati forniti dal proprietario del veicolo contravvenzionato, tutti i dati necessari per procedere ai prescritti adempimenti.
Va inoltre evidenziato che, nel caso in esame, il proprietario del veicolo aveva indicato sé stesso come conducente del veicolo, al momento della contestata infrazione ed aveva inoltre allegato fotocopia della propria patente di guida.
L'appello va quindi rigettato.
B. Sulla disciplina delle spese
b.1 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
b.2 L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3274/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
CONDANNA
pagina 3 di 4 l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre
I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 9 aprile 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 4 di 4