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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19998/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 10.06.2025 all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 19998/2023
TRA
, C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Aloia, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.IVA e CF. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Maresca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.11.2023, la ricorrente esponeva:
- di aver lavorato per conto e alle dipendenze della con sede in Napoli alla via Giovanni CP_1
Paisiello n.ro 18 cap 80128 – pec: dal 07 maggio 2019 al 28 febbraio 2022, Email_1
allorquando rassegnava le proprie dimissioni per giustificato motivo oggettivo;
- che a seguito di colloquio di lavoro intercorso con il Dott. dopo un periodo di Persona_1
prova pari ad 1 giorno, veniva assunta in modo simulato nel gennaio 2018, dalla CP_1
- che in data 7/05/2019, la predetta collaborazione simulata, veniva formalizzata tra la stessa e la ed infatti ella sottoscriveva finalmente il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_1
qualificato, come part-time a tempo parziale di tipo misto con qualifica di operatore socio sanitario, con livello di inquadramento 04 del C.C.N.L. (N.ro 093 – per i dipendenti delle libere istituzioni sanitarie); - che la sua prestazione lavorativa veniva eseguita per tutto il periodo, sia esso simulato che contrattuale, presso la villa Flegrea in Pozzuoli alla via Antiniana n.ro 81;
- che in merito agli orari di lavoro svolgeva turni, dal lunedì al sabato e talvolta anche la domenica, con orario dalle ore 8:00 alle ore 20:00 o dalle 20:00 alle 8:00, in base alle esigenze della struttura;
- che la prestazione lavorativa, quindi, veniva eseguita con un orario di lavoro ben superiore alle 40 ore settimanali ed in spregio agli orari lavorativi previsti per i contratti di lavoro full time nonché, privo di ogni copertura assicurativa e previdenziale nella loro eccedenza rispetto al contratto sottoscritto;
- che per tutto il periodo della collaborazione intercorsa tra le parti, ha sempre, mantenuto la stessa qualifica di operatrice socio sanitaria con inquadramento al 4 livello del C.C.N.L.;
- che negli anni di collaborazione con la svolgeva le mansioni di operatrice socio CP_1
sanitaria.
- che in riferimento al potere direttivo e gerarchico, negli anni che vanno dal 2019 al 2022, riceveva le direttive di lavoro dalla sig.ra che rappresentava la capo squadra dell' Parte_2 Pt_3
fornendole le indicazioni relative agli orari di lavoro ed alle mansioni;
- che, tuttavia il potere di controllo e verifica sulla prestazione nonché il potere gerarchico veniva esercitato dal dott. dell'amministrazione, ed, infatti, era a quest'ultimo a cui Persona_1
provvedeva a comunicare le eventuali richieste di permessi, nonché le giustificazioni per le assenze dal servizio;
- che gli orari ed i giorni di lavoro osservati dalla ricorrente, per tutto l'intervallo temporale in cui la stessa veniva impiegata (dal 7/05/2019 al 28/02/2022), in spregio a quanto previsto nel contratto originario sottoscritto dalle parti come un part-time d tipo misto, furono i seguenti: - dal lunedì al venerdì dalle ore_08:00 alle ore 20:00 per quanto riguarda il turno della mattina, con pausa di 30 minuti per consumare il pranzo, per poi riprendere il turno pomeridiano/serale; per quanto riguarda invece il turno notturno esso prevedeva l'inizio del lavoro dal ore 20:00 e fino alle ore 8:00 con pausa di 30 min per consumare la cena;
- che per quanto riguarda le ferie, negli anni di collaborazione con le venivano CP_1
riconosciuti solo 10 giorni, che dalla stessa venivano godute o nella prima e seconda settimana di agosto o nella terza e la quarta, alternandosi con i colleghi, godendo quindi di dodici giorni in meno rispetto ai 22 giorni di ferie previsti dall'art. 140 del c.c.n.l. settore Terziario Confcommercio;
- che a fronte delle prestazioni lavorative rese, veniva mensilmente retribuita dalla convenuta per 12 mensilità all'anno, per un importo in busta paga pari ad euro 628,00 (con esclusione del primo anno dove le venne riconosciuta la 13ma.), e ciò sino al mese di dicembre 2021, non avendo percepito la mensilità per il mese gennaio 2022 e febbraio 2022; - che per l'effetto della mancata retribuzione, si vedeva costretta a rassegnare le dimissioni.
- che nonostante ripetuti solleciti, non percepiva né il TFR, né le differenze retributive maturate, né gli straordinari, né i ratei di13ma;
- che era evidente e sicura la natura subordinata del rapporto de quo ex art. 2094 c.c.;
- che in riferimento alla posizione previdenziale ed assicurativa per effetto della corretta ricostruzione del rapporto lavorativo, la parte convenuta risultava inadempiente rispetto all'obbligo di regolare il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in suo favore.
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) dichiarare la nullità di ogni pattuizione e/o transazione importante rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
B) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti del presente giudizio, di un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato Full Time , di carattere unitario e continuativo, a far data dal 7 maggio 2019 e sino alla data delle dimissioni del
28 febbraio 2022 ; C) in conseguenza di tanto condannare la la n persona del rapp.te CP_1
legale p.t. (p.iva - Codice Fiscale: con sede in Napoli alla via Giovanni P.IVA_1 P.IVA_1
Paisiello n.ro 18 cap 80128 – pec: al pagamento in favore della ricorrente della Email_1 complessiva somma di €_31.886,57 dovuti a titoli di: differenze retributive, trattamento di fine rapporto, ratei di 13ma o di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'LL.mo Giudice adito riterrà di ragione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, per le causali ed i titoli analiticamente indicati negli allegati conteggi, che qui debbonsi ritenere integralmente ripetuti
e trascritti nonché facenti parte integrante del presente ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dal dì di maturazione dei singoli crediti, o della diversa somma che
l'LL.mo G.L . riterrà di giusitizia;
D) oltre spese, diritti ed onorari di giudizio, più IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipazione”.
Si costituiva la società la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità di CP_1 qualsiasi pretesa della ricorrente antecedente alla data di assunzione, nonché contestava l'esistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro instaurato in modo irregolare dalla odierna comparente prima di detta data. Precisava che il rapporto lavorativo con la ricorrente si era instaurato nel maggio 2019 e che non vi fosse alcuna continuità del rapporto lavorativo tra e Eccepiva, Controparte_2 CP_1 altresì, l'assoluta infondatezza delle doglianze relative al tipo di inquadramento e a qualsiasi pretesa differenza retributiva avendo la ricorrente percepito quanto dovuto per il profilo professionale di operatore socio sanitario con contratto part time di tipo misto. Contestava, infine, i conteggi effettuati da parte ricorrente e concludeva nel modo seguente: “Nel merito rigettare la domanda della ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata e comunque priva di prova In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, limitare l'eventuale condanna nei limiti del giusto e del dovuto”.
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa veniva discussa dai procuratori delle parti presenti, che chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo raggiunto un accordo stragiudiziale, definitorio anche per le spese, cui si è data già esecuzione.
Preso atto della dichiarazione resa dalle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite, alla luce dell'accordo già intervenuto, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Marta Correggia, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 10.06.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 10.06.2025 all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 19998/2023
TRA
, C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Aloia, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.IVA e CF. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Maresca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.11.2023, la ricorrente esponeva:
- di aver lavorato per conto e alle dipendenze della con sede in Napoli alla via Giovanni CP_1
Paisiello n.ro 18 cap 80128 – pec: dal 07 maggio 2019 al 28 febbraio 2022, Email_1
allorquando rassegnava le proprie dimissioni per giustificato motivo oggettivo;
- che a seguito di colloquio di lavoro intercorso con il Dott. dopo un periodo di Persona_1
prova pari ad 1 giorno, veniva assunta in modo simulato nel gennaio 2018, dalla CP_1
- che in data 7/05/2019, la predetta collaborazione simulata, veniva formalizzata tra la stessa e la ed infatti ella sottoscriveva finalmente il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_1
qualificato, come part-time a tempo parziale di tipo misto con qualifica di operatore socio sanitario, con livello di inquadramento 04 del C.C.N.L. (N.ro 093 – per i dipendenti delle libere istituzioni sanitarie); - che la sua prestazione lavorativa veniva eseguita per tutto il periodo, sia esso simulato che contrattuale, presso la villa Flegrea in Pozzuoli alla via Antiniana n.ro 81;
- che in merito agli orari di lavoro svolgeva turni, dal lunedì al sabato e talvolta anche la domenica, con orario dalle ore 8:00 alle ore 20:00 o dalle 20:00 alle 8:00, in base alle esigenze della struttura;
- che la prestazione lavorativa, quindi, veniva eseguita con un orario di lavoro ben superiore alle 40 ore settimanali ed in spregio agli orari lavorativi previsti per i contratti di lavoro full time nonché, privo di ogni copertura assicurativa e previdenziale nella loro eccedenza rispetto al contratto sottoscritto;
- che per tutto il periodo della collaborazione intercorsa tra le parti, ha sempre, mantenuto la stessa qualifica di operatrice socio sanitaria con inquadramento al 4 livello del C.C.N.L.;
- che negli anni di collaborazione con la svolgeva le mansioni di operatrice socio CP_1
sanitaria.
- che in riferimento al potere direttivo e gerarchico, negli anni che vanno dal 2019 al 2022, riceveva le direttive di lavoro dalla sig.ra che rappresentava la capo squadra dell' Parte_2 Pt_3
fornendole le indicazioni relative agli orari di lavoro ed alle mansioni;
- che, tuttavia il potere di controllo e verifica sulla prestazione nonché il potere gerarchico veniva esercitato dal dott. dell'amministrazione, ed, infatti, era a quest'ultimo a cui Persona_1
provvedeva a comunicare le eventuali richieste di permessi, nonché le giustificazioni per le assenze dal servizio;
- che gli orari ed i giorni di lavoro osservati dalla ricorrente, per tutto l'intervallo temporale in cui la stessa veniva impiegata (dal 7/05/2019 al 28/02/2022), in spregio a quanto previsto nel contratto originario sottoscritto dalle parti come un part-time d tipo misto, furono i seguenti: - dal lunedì al venerdì dalle ore_08:00 alle ore 20:00 per quanto riguarda il turno della mattina, con pausa di 30 minuti per consumare il pranzo, per poi riprendere il turno pomeridiano/serale; per quanto riguarda invece il turno notturno esso prevedeva l'inizio del lavoro dal ore 20:00 e fino alle ore 8:00 con pausa di 30 min per consumare la cena;
- che per quanto riguarda le ferie, negli anni di collaborazione con le venivano CP_1
riconosciuti solo 10 giorni, che dalla stessa venivano godute o nella prima e seconda settimana di agosto o nella terza e la quarta, alternandosi con i colleghi, godendo quindi di dodici giorni in meno rispetto ai 22 giorni di ferie previsti dall'art. 140 del c.c.n.l. settore Terziario Confcommercio;
- che a fronte delle prestazioni lavorative rese, veniva mensilmente retribuita dalla convenuta per 12 mensilità all'anno, per un importo in busta paga pari ad euro 628,00 (con esclusione del primo anno dove le venne riconosciuta la 13ma.), e ciò sino al mese di dicembre 2021, non avendo percepito la mensilità per il mese gennaio 2022 e febbraio 2022; - che per l'effetto della mancata retribuzione, si vedeva costretta a rassegnare le dimissioni.
- che nonostante ripetuti solleciti, non percepiva né il TFR, né le differenze retributive maturate, né gli straordinari, né i ratei di13ma;
- che era evidente e sicura la natura subordinata del rapporto de quo ex art. 2094 c.c.;
- che in riferimento alla posizione previdenziale ed assicurativa per effetto della corretta ricostruzione del rapporto lavorativo, la parte convenuta risultava inadempiente rispetto all'obbligo di regolare il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in suo favore.
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) dichiarare la nullità di ogni pattuizione e/o transazione importante rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
B) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti del presente giudizio, di un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato Full Time , di carattere unitario e continuativo, a far data dal 7 maggio 2019 e sino alla data delle dimissioni del
28 febbraio 2022 ; C) in conseguenza di tanto condannare la la n persona del rapp.te CP_1
legale p.t. (p.iva - Codice Fiscale: con sede in Napoli alla via Giovanni P.IVA_1 P.IVA_1
Paisiello n.ro 18 cap 80128 – pec: al pagamento in favore della ricorrente della Email_1 complessiva somma di €_31.886,57 dovuti a titoli di: differenze retributive, trattamento di fine rapporto, ratei di 13ma o di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'LL.mo Giudice adito riterrà di ragione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, per le causali ed i titoli analiticamente indicati negli allegati conteggi, che qui debbonsi ritenere integralmente ripetuti
e trascritti nonché facenti parte integrante del presente ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dal dì di maturazione dei singoli crediti, o della diversa somma che
l'LL.mo G.L . riterrà di giusitizia;
D) oltre spese, diritti ed onorari di giudizio, più IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipazione”.
Si costituiva la società la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità di CP_1 qualsiasi pretesa della ricorrente antecedente alla data di assunzione, nonché contestava l'esistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro instaurato in modo irregolare dalla odierna comparente prima di detta data. Precisava che il rapporto lavorativo con la ricorrente si era instaurato nel maggio 2019 e che non vi fosse alcuna continuità del rapporto lavorativo tra e Eccepiva, Controparte_2 CP_1 altresì, l'assoluta infondatezza delle doglianze relative al tipo di inquadramento e a qualsiasi pretesa differenza retributiva avendo la ricorrente percepito quanto dovuto per il profilo professionale di operatore socio sanitario con contratto part time di tipo misto. Contestava, infine, i conteggi effettuati da parte ricorrente e concludeva nel modo seguente: “Nel merito rigettare la domanda della ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata e comunque priva di prova In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, limitare l'eventuale condanna nei limiti del giusto e del dovuto”.
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa veniva discussa dai procuratori delle parti presenti, che chiedevano concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo raggiunto un accordo stragiudiziale, definitorio anche per le spese, cui si è data già esecuzione.
Preso atto della dichiarazione resa dalle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite, alla luce dell'accordo già intervenuto, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Marta Correggia, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 10.06.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia