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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 396 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.02.2025 e vertente
T R A
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marina
Giannetti, dall'Avv. Valentino Vescio di Martirano e dall'Avv. Francesco Manzi
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Borraccino
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, quale cessionario di (p.i. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Tricoli P.IVA_2
INTERVENUTA
r.g. n. 396/2022 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l‟Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dei motivi di appello dedotti: A): i) accertare e dichiarare la piena efficacia dell‟Accordo Pagamenti predetto, ivi incluso il divieto di cessione dei soli interessi, nei confronti dell‟appellata; ii) accertare e dichiarare l‟applicabilità dell‟art. 69 del R.D. n. 2440/1923 nonché dell‟Accordo
Pagamenti che detta norma contrattualizza alle cessioni di credito intervenute tra CP_3
e il primo cessionario tra e e tra Controparte_4 Controparte_4 Parte_2
e per l‟effetto accertando omessa osservanza della Parte_2 Controparte_1 predetta disposizione normativa da parte dell‟appellata e dei precedenti cessionari;
in subordine accertare la violazione dell‟art. 58, comma 2, T.U.B. ; iii) accertare e dichiarare che la fattura oggetto di cessione non costituiva oggetto delle predette cessioni credito;
iv) accertare e dichiarare la necessità dalla messa in mora ai sensi del co. 1 dell'art. 1219 c.c. nei confronti dell‟ASL, per l‟effetto accertando l‟omessa osservanza della predetta disposizione normativa da parte dell‟appellata; B) conseguentemente, in accoglimento delle domande o di alcune di esse di cui alla precedente lett. A), rigettare integralmente le domande avanzate dall‟appellata attraverso il D.I. n. 870 del 2017 del
Tribunale di Frosinone (R.G. n. 1868/2017) opposto ed erroneamente ritenute fondate dalla sentenza e, per l‟effetto, revocare e/o annullare il D.I. predetto;
C) disporre che
l‟appellata provveda alla restituzione della somma di € 127.474,11 che l'appellante è stata costretta a versare in esecuzione del predetto D.I. n. 870/2017, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento (03.07.2018) o in subordine dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
– rigettare l'appello di in quanto inammissibile e infondato per i motivi Parte_3
esposti e, per l'effetto, e per l'effetto respingere la domanda di restituzione somme e confermare la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 795/2021;
r.g. n. 396/2022 2 – condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'intervenuta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
- rigettare l'appello dell in quanto inammissibile e infondato per i motivi Parte_3
esposti e confermare la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 795/2021;
- per l'effetto, respingere anche la domanda di restituzione somme;
- Con vittoria di spese legali, con distrazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso ex art. 638 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Frosinone, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 870/2017 nei Controparte_1
confronti della per il pagamento dell'importo di € 115.757,80 di Parte_3
cui alla fattura n. 1887 del 25.11.2016. Il credito era costituito dagli interessi moratori ex D.L.vo 231/2002 maturati su una serie di fatture emesse per la fornitura di presidi medici e chirurgici dalla nella cui posizione, in CP_5
virtù di successive cessioni, era subentrata la Controparte_1
proponeva opposizione al provvedimento monitorio Parte_3
deducendo:
1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) il mancato rispetto del divieto di cessione del credito per interessi, separatamente dal credito per capitale, previsto dall'Accordo Pagamenti stipulato tra la e le azio;
CP_5 Pt_4
3) l'illegittimità della richiesta degli interessi ex D.L.vo 231/2002 stanti la mancanza di messa in mora ex art. 1219 c.c. e l'inapplicabilità del D.L.vo 231/02 ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 795/2021, dichiarava infondata l'opposizione, ritenendo che:
1) la era legittimata passiva;
Parte_3
r.g. n. 396/2022 3 2) come dedotto dalla parte opposta, il divieto di cessione del credito per Parte interessi previsto nell'Accordo Pagamenti stipulato tra la e l non era CP_3
opponibile alla cessionaria non risultando dagli atti che Controparte_1
quest'ultima, ai sensi dell'art. 1260 comma secondo c.c., avesse avuto conoscenza del citato accordo al tempo della cessione o avesse prestato adesione allo stesso;
3) la debenza degli interessi ex D.L.vo 231/02 non presupponeva la preventiva messa in mora del debitore e la somma oggetto di ingiunzione si riferiva a prestazioni risalenti ad epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.L.vo cit.
2. Avverso l'indicata sentenza, non notificata, ha interposto tempestivamente appello la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate Parte_3
in epigrafe e articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non opponibile ad l'Accordo Pagamenti intercorso tra Controparte_1
Parte la e la (creditore originario). L'appellante deduce che: 1) il CP_5
suddetto Accordo Pagamenti è un contratto con finalità solutoria/transattiva di Parte carattere novativo e pertanto rappresenta la nuova fonte del rapporto tra la e la con la conseguenza che detto accordo stipulato anteriormente alla CP_3
cessione dei crediti alla prima cessionaria è pienamente Controparte_4
efficace, e come tale opponibile nei confronti della cessionaria del credito, avendo la società creditrice originaria ceduto i propri diritti di credito quali derivanti dal predetto accordo transattivo;
2) dal contenuto delle comunicazioni delle cessioni di credito pubblicate sulle Gazzette Ufficiali, allegate dalla stessa al fascicolo monitorio, si evince che oggetto di cessione Controparte_1
potevano essere soltanto le fatture afferenti al credito principale eventualmente insieme agli accessori di legge (quali gli interessi), e non anche i soli interessi.
Ne consegue che non può dirsi che la cessionaria non avesse conoscenza del patto relativo al divieto di cessione dei soli interessi, stante il chiaro contenuto delle cessioni intervenute.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza per avere il tribunale omesso di prendere atto della violazione della normativa in materia di contabilità pubblica, oltre che della previsione al punto 7.3
r.g. n. 396/2022 4 dell'Accordo Pagamenti, secondo cui gli atti di cessione dovevano essere formalizzati e notificati nelle forme dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza per avere il tribunale ritenuto applicabili gli interessi ex D.L.vo n. 231/02 non tenendo conto del fatto che nell'Accordo Pagamenti era contenuta una diversa disciplina degli interessi moratori.
Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui non Parte ha ritenuto necessaria la preventiva messa in mora della come invece previsto dalle norme di contabilità pubblica applicabili al caso di specie.
3. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 345 c.p.c. e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è intervenuta la quale Controparte_2
successore a titolo particolare della riportandosi integralmente Controparte_1
alle domande e difese svolte dalla cedente negli atti già depositati e riportandosi alle conclusioni ivi formulate.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, è stata provata la titolarità in capo alla Controparte_2
del credito per cui è causa.
In tema di cessione in blocco dei crediti bancari si è affermato che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti (per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 25547/2025, n. 13289/2024).
Orbene, nel caso di specie risulta fornita adeguata prova dell'inclusione del credito derivante dalla fattura n. 1887 del 25.11.2016 nel “blocco” dei rapporti ceduti. Ed infatti, gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle cessioni di crediti in blocco effettuate dalla alla e dalla CP_1 Controparte_6
alla individuano i crediti oggetto Controparte_6 Controparte_2
della cessione nei crediti “derivanti da prestazioni sanitarie rese dal cedente sulla base dell'accreditamento dello stesso nel servizio sanitario regionale e di apposita
r.g. n. 396/2022 5 convenzione” e “rappresentati da fatture emesse nel periodo dal 13/12/2014 al
25/11/2016 incluso”.
5. Venendo all'esame del gravame, i primi tre motivi sono inammissibili in quanto incorrono nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c..
L' art. 345 c.p.c., come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (v. Cass. n. 9211/2022, Cass. n.
2529/2018). Le nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine, altererebbero anche la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario. Parte Ora, le difese svolte dalla circa l'inopponibilità dell'Accordo pagamenti alla società cessionaria (primo motivo) sono state per la prima volta dedotte nell'atto di appello. Invero, a fronte della relativa eccezione sollevata tempestivamente dalla nella comparsa di costituzione dinanzi al CP_1
Parte tribunale e più diffusamente motivata nelle memorie istruttorie, la nulla ha controdedotto nei propri scritti difensivi nel giudizio di primo grado.
Parimenti mai sono state allegate nel giudizio di primo grado la prospettata violazione della normativa in materia di contabilità pubblica e della previsione al punto 7.3 dell'Accordo Pagamenti (in base alla quale gli atti di cessione dovevano essere formalizzati e notificati nelle forme dell'art. 69 del R.D. n.
2440/1923, secondo motivo di appello) nonché della diversa pattuizione sugli interessi moratori asseritamente contenuta nel citato accordo (terzo motivo di appello).
Ne deriva che, alla luce dei suddetti principi, tali pretese in iure e indagini in fatto non offerte al contraddittorio di prime cure sono inammissibili.
6. Il quarto motivo di appello è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo spettante per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate, vanno riconosciuti gli interessi legali di mora r.g. n. 396/2022 6 nella misura prevista dall'art. 5 del D.L.vo n. 231 del 2002 (Cass., Sez. Un.,
35092/2023; Cass. 7019/2020) con la conseguenza che gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass.
28413/2024).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore complessivo della controversia, della semplicità della fase conclusionale, per l'appellata del mancato svolgimento dell'attività decisionale e per l'intervenuta del ridotto contenuto dell'attività defensionale, svolta prevalentemente con il richiamo alle difese di parte appellata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibili i primi tre motivi di appello;
2) Rigetta nel resto l'appello;
3) Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Condanna l'appellante a rifondere alla parte intervenuta le spese di lite, che liquida in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma del 25.09.2025.
r.g. n. 396/2022 7 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 396/2022 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 396 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.02.2025 e vertente
T R A
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marina
Giannetti, dall'Avv. Valentino Vescio di Martirano e dall'Avv. Francesco Manzi
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Borraccino
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, quale cessionario di (p.i. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Tricoli P.IVA_2
INTERVENUTA
r.g. n. 396/2022 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l‟Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dei motivi di appello dedotti: A): i) accertare e dichiarare la piena efficacia dell‟Accordo Pagamenti predetto, ivi incluso il divieto di cessione dei soli interessi, nei confronti dell‟appellata; ii) accertare e dichiarare l‟applicabilità dell‟art. 69 del R.D. n. 2440/1923 nonché dell‟Accordo
Pagamenti che detta norma contrattualizza alle cessioni di credito intervenute tra CP_3
e il primo cessionario tra e e tra Controparte_4 Controparte_4 Parte_2
e per l‟effetto accertando omessa osservanza della Parte_2 Controparte_1 predetta disposizione normativa da parte dell‟appellata e dei precedenti cessionari;
in subordine accertare la violazione dell‟art. 58, comma 2, T.U.B. ; iii) accertare e dichiarare che la fattura oggetto di cessione non costituiva oggetto delle predette cessioni credito;
iv) accertare e dichiarare la necessità dalla messa in mora ai sensi del co. 1 dell'art. 1219 c.c. nei confronti dell‟ASL, per l‟effetto accertando l‟omessa osservanza della predetta disposizione normativa da parte dell‟appellata; B) conseguentemente, in accoglimento delle domande o di alcune di esse di cui alla precedente lett. A), rigettare integralmente le domande avanzate dall‟appellata attraverso il D.I. n. 870 del 2017 del
Tribunale di Frosinone (R.G. n. 1868/2017) opposto ed erroneamente ritenute fondate dalla sentenza e, per l‟effetto, revocare e/o annullare il D.I. predetto;
C) disporre che
l‟appellata provveda alla restituzione della somma di € 127.474,11 che l'appellante è stata costretta a versare in esecuzione del predetto D.I. n. 870/2017, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento (03.07.2018) o in subordine dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
– rigettare l'appello di in quanto inammissibile e infondato per i motivi Parte_3
esposti e, per l'effetto, e per l'effetto respingere la domanda di restituzione somme e confermare la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 795/2021;
r.g. n. 396/2022 2 – condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'intervenuta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
- rigettare l'appello dell in quanto inammissibile e infondato per i motivi Parte_3
esposti e confermare la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 795/2021;
- per l'effetto, respingere anche la domanda di restituzione somme;
- Con vittoria di spese legali, con distrazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso ex art. 638 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Frosinone, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 870/2017 nei Controparte_1
confronti della per il pagamento dell'importo di € 115.757,80 di Parte_3
cui alla fattura n. 1887 del 25.11.2016. Il credito era costituito dagli interessi moratori ex D.L.vo 231/2002 maturati su una serie di fatture emesse per la fornitura di presidi medici e chirurgici dalla nella cui posizione, in CP_5
virtù di successive cessioni, era subentrata la Controparte_1
proponeva opposizione al provvedimento monitorio Parte_3
deducendo:
1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) il mancato rispetto del divieto di cessione del credito per interessi, separatamente dal credito per capitale, previsto dall'Accordo Pagamenti stipulato tra la e le azio;
CP_5 Pt_4
3) l'illegittimità della richiesta degli interessi ex D.L.vo 231/2002 stanti la mancanza di messa in mora ex art. 1219 c.c. e l'inapplicabilità del D.L.vo 231/02 ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 795/2021, dichiarava infondata l'opposizione, ritenendo che:
1) la era legittimata passiva;
Parte_3
r.g. n. 396/2022 3 2) come dedotto dalla parte opposta, il divieto di cessione del credito per Parte interessi previsto nell'Accordo Pagamenti stipulato tra la e l non era CP_3
opponibile alla cessionaria non risultando dagli atti che Controparte_1
quest'ultima, ai sensi dell'art. 1260 comma secondo c.c., avesse avuto conoscenza del citato accordo al tempo della cessione o avesse prestato adesione allo stesso;
3) la debenza degli interessi ex D.L.vo 231/02 non presupponeva la preventiva messa in mora del debitore e la somma oggetto di ingiunzione si riferiva a prestazioni risalenti ad epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.L.vo cit.
2. Avverso l'indicata sentenza, non notificata, ha interposto tempestivamente appello la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate Parte_3
in epigrafe e articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non opponibile ad l'Accordo Pagamenti intercorso tra Controparte_1
Parte la e la (creditore originario). L'appellante deduce che: 1) il CP_5
suddetto Accordo Pagamenti è un contratto con finalità solutoria/transattiva di Parte carattere novativo e pertanto rappresenta la nuova fonte del rapporto tra la e la con la conseguenza che detto accordo stipulato anteriormente alla CP_3
cessione dei crediti alla prima cessionaria è pienamente Controparte_4
efficace, e come tale opponibile nei confronti della cessionaria del credito, avendo la società creditrice originaria ceduto i propri diritti di credito quali derivanti dal predetto accordo transattivo;
2) dal contenuto delle comunicazioni delle cessioni di credito pubblicate sulle Gazzette Ufficiali, allegate dalla stessa al fascicolo monitorio, si evince che oggetto di cessione Controparte_1
potevano essere soltanto le fatture afferenti al credito principale eventualmente insieme agli accessori di legge (quali gli interessi), e non anche i soli interessi.
Ne consegue che non può dirsi che la cessionaria non avesse conoscenza del patto relativo al divieto di cessione dei soli interessi, stante il chiaro contenuto delle cessioni intervenute.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'erroneità della sentenza per avere il tribunale omesso di prendere atto della violazione della normativa in materia di contabilità pubblica, oltre che della previsione al punto 7.3
r.g. n. 396/2022 4 dell'Accordo Pagamenti, secondo cui gli atti di cessione dovevano essere formalizzati e notificati nelle forme dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza per avere il tribunale ritenuto applicabili gli interessi ex D.L.vo n. 231/02 non tenendo conto del fatto che nell'Accordo Pagamenti era contenuta una diversa disciplina degli interessi moratori.
Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui non Parte ha ritenuto necessaria la preventiva messa in mora della come invece previsto dalle norme di contabilità pubblica applicabili al caso di specie.
3. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 345 c.p.c. e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è intervenuta la quale Controparte_2
successore a titolo particolare della riportandosi integralmente Controparte_1
alle domande e difese svolte dalla cedente negli atti già depositati e riportandosi alle conclusioni ivi formulate.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, è stata provata la titolarità in capo alla Controparte_2
del credito per cui è causa.
In tema di cessione in blocco dei crediti bancari si è affermato che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti (per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 25547/2025, n. 13289/2024).
Orbene, nel caso di specie risulta fornita adeguata prova dell'inclusione del credito derivante dalla fattura n. 1887 del 25.11.2016 nel “blocco” dei rapporti ceduti. Ed infatti, gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle cessioni di crediti in blocco effettuate dalla alla e dalla CP_1 Controparte_6
alla individuano i crediti oggetto Controparte_6 Controparte_2
della cessione nei crediti “derivanti da prestazioni sanitarie rese dal cedente sulla base dell'accreditamento dello stesso nel servizio sanitario regionale e di apposita
r.g. n. 396/2022 5 convenzione” e “rappresentati da fatture emesse nel periodo dal 13/12/2014 al
25/11/2016 incluso”.
5. Venendo all'esame del gravame, i primi tre motivi sono inammissibili in quanto incorrono nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c..
L' art. 345 c.p.c., come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (v. Cass. n. 9211/2022, Cass. n.
2529/2018). Le nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine, altererebbero anche la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario. Parte Ora, le difese svolte dalla circa l'inopponibilità dell'Accordo pagamenti alla società cessionaria (primo motivo) sono state per la prima volta dedotte nell'atto di appello. Invero, a fronte della relativa eccezione sollevata tempestivamente dalla nella comparsa di costituzione dinanzi al CP_1
Parte tribunale e più diffusamente motivata nelle memorie istruttorie, la nulla ha controdedotto nei propri scritti difensivi nel giudizio di primo grado.
Parimenti mai sono state allegate nel giudizio di primo grado la prospettata violazione della normativa in materia di contabilità pubblica e della previsione al punto 7.3 dell'Accordo Pagamenti (in base alla quale gli atti di cessione dovevano essere formalizzati e notificati nelle forme dell'art. 69 del R.D. n.
2440/1923, secondo motivo di appello) nonché della diversa pattuizione sugli interessi moratori asseritamente contenuta nel citato accordo (terzo motivo di appello).
Ne deriva che, alla luce dei suddetti principi, tali pretese in iure e indagini in fatto non offerte al contraddittorio di prime cure sono inammissibili.
6. Il quarto motivo di appello è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo spettante per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate, vanno riconosciuti gli interessi legali di mora r.g. n. 396/2022 6 nella misura prevista dall'art. 5 del D.L.vo n. 231 del 2002 (Cass., Sez. Un.,
35092/2023; Cass. 7019/2020) con la conseguenza che gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass.
28413/2024).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore complessivo della controversia, della semplicità della fase conclusionale, per l'appellata del mancato svolgimento dell'attività decisionale e per l'intervenuta del ridotto contenuto dell'attività defensionale, svolta prevalentemente con il richiamo alle difese di parte appellata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibili i primi tre motivi di appello;
2) Rigetta nel resto l'appello;
3) Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Condanna l'appellante a rifondere alla parte intervenuta le spese di lite, che liquida in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma del 25.09.2025.
r.g. n. 396/2022 7 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 396/2022 8