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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.832/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 novembre 2022 da
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'avv. Arturo Maresca, C.F. , con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_1
Email_2
dall'avv. Enrico Maria , C.F. , con Parte_2 C.F._3
domicilio digitale PEC
Email_3 e dall'avv. Marcello Bonomo, C.F. con domicilio C.F._4
digitale PEC
Email_4
-appellante- contro
Controparte_1
, P.IVA , C.F. ,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Buzzelli, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._5
Email_5
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.260/22 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: Previdenza.
Causa trattata all'udienza del 20 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “riformare, per i motivi esposti, la sentenza del Tribunale di Vicenza, emessa nella causa R.G. 14/2022, n.
260/2022, notificata in data 17.10.2022, respingendo il ricorso proposto in primo grado dall' . Con vittoria di spese del doppio grado di CP_1
giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : “rigetti l'appello, confermando la CP_1
sentenza di primo grado. Con il favore delle spese di lite secondo Dm
55/14 e ss.mm.ii.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 novembre 2022 il Dott.
ha impugnato la sentenza n.260/22 del giudice del lavoro Parte_1
pag. 2/21 del Tribunale di Vicenza con la quale ha condannato l'odierno appellante a pagare in favore della ricorrente la somma di €. 33.801,35 oltre ad CP_1
interessi con decorrenza 8/6/2020 fino al saldo effettivo.
Con memoria depositata il 2 gennaio 2024 si è costituito l' CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice vicentino ha premesso che il dottor ha prestato Pt_1
servizio presso l' con qualifica di Dirigente Medico di secondo livello, CP_1
sino al 30.6.2011, data di collocazione in quiescenza.
Il trattamento economico di fine servizio, quantificato in complessivi €
258.090,88 lordi, è stato corrisposto al convenuto in tre rate nell'ottobre
2011, nell'agosto 2012 e nel mese di luglio 2013. La deliberazione dell' (n. 407 del 13 settembre 1982), nel determinare la liquidazione CP_1
del trattamento aveva ricompreso anche l'indennità di specificità medica e l'indennità di incarico quinquennale, in tale modo attribuendo al concetto di stipendio annuo complessivo di cui all'art. 13, Legge 70/1975 una valenza estensiva.
Ha evidenziato che propria tale portata applicativa della nozione di stipendio – con riguardo alle citate indennità - e sostenendo il convenuto la non ripetibilità della somma.
Al riguardo ha rammentato che nota del 3.6.2015, l'Ente ricorrente esponeva che, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 25.3.2010 n. 7158 ed in attesa del consolidarsi del quadro pag. 3/21 giurisprudenziale intorno alle componenti retributive computabili ai fini del trattamento di fine servizio, sarebbe stata possibile un'azione di recupero relativamente all'indebito generato dalla valorizzazione delle indennità di specificità medica e di incarico quinquennale.
Con ulteriore nota in data 26.5.2020 l' comunicava di aver CP_1
riliquidato il trattamento in questione espungendo dalla relativa base di calcolo le predette indennità e ciò in considerazione del quadro giurisprudenziale formatosi e consolidatosi intorno alla normativa di riferimento contenuta nella legge 70/1975. Da tali premesse derivava la pretesa restitutoria, dettagliata col prospetto di riliquidazione, per un debito di €.51.167,34.
Con la raccomandata del 17.6.2021 l'importo richiesto veniva rideterminato nella minor somma di €.33.801,35 per via dell'introduzione dell'art. 2 bis nell'art. 10 del TUIR sul recupero al netto delle ritenute di legge.
Ha raccolto la domanda dell' “prestandosi la vicenda portata CP_1
all'attenzione dell'odierno giudicante ad essere decisa alla luce dei principi, che le valutazioni di parte convenuta non riescono a superare ovvero a piegare ad interesse proprio, espressi dalla Corte di
Cassazione…”.
In particolare, ha ritenuto non condivisibili le considerazioni del convenuto in merito alla necessità di conteggiare tutte quelle componenti retributive – tra le quali le due indennità sopra richiamate - aventi funzione specificativa della retribuzione tabellare in quanto dettate per specifiche categorie di dipendenti pubblici, in quanto contribuirebbero a definire la misura della retribuzione tabellare.
pag. 4/21 Al riguardo ha osservato che “l'apertura” della Corte di Cassazione alle voci stipendiali “ulteriori” rispetto alla mera retribuzione tabellare, opera solo con riferimento agli scatti di anzianità e non con riferimento ad altre componenti dello stipendio e ciò, in modo coerente con la modalità di calcolo del trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti degli enti pubblici.
Inoltre, “tale limitazione è stata affermata proprio al fine di impedire che interventi (unilaterali degli Enti Pubblici ovvero per il tramite della contrattazione collettiva) sulla composizione della base di calcolo dell'indennità di cui si discute potessero vanificare lo spirito dell'art. 13,
Legge 70/1975 e, quindi, la sua vincolatività e la sua inderogabilità.”.
Ha anche escluso che la mancata valorizzazione delle due indennità determinassero una violazione del parametro costituzionale dell'art.36
Cost.: anche volendo ritenere la natura retributiva dell'indennità di fine lavoro ciò solo non impone di ritenere utili ai fini della sua liquidazione,
“soprattutto allorquando il metodo di calcolo della retribuzione differita è
– come si è già sopra detto - totalmente slegato dall'effettiva retribuzione percepita nel corso dell'intera durata del rapporto di lavoro, essendo invero congeniato sulla retribuzione – evidentemente maggiore – percepita nel corso dell'ultimo anno di lavoro.”. Si tratta di profilo che fa emergere il carattere differente del sistema di calcolo dell'indennità di fine rapporto del dipendente pubblico privatizzato rispetto al sistema di calcolo tipico del lavoratore privato del trattamento di fine rapporto.
Sotto un diverso e concorrente profilo ha ritenuto infondati gli argomenti del convenuto tesi ad affermare la derogabilità del criterio descritto dall'art. 13, Legge 70/1975 con riferimento alla valenza dell'art. 5, co. 1, Legge
pag. 5/21 88/1989. Al riguardo quella parte aveva prospettato che l'applicazione, anche successivamente alla disciplina di legge citata, della deliberazione n.
407 del 1982 dimostrerebbe la volontà dell'ente di volersi avvalere del potere regolamentare riconosciutogli dalla Legge (art. 5, co. 1, lett. g) della
Legge 88/1989). Sul punto il giudice berico ha precisato che, pur non apparendo nella delibera un riferimento alle indennità l'art. 5, co. 1, lett. g) della Legge 88/1989, attribuisca ad poteri derogatori rispetto alla CP_1
disciplina contenuta nell'art. 13, Legge 70/1975 a “condizione” dell'emanazione di un regolamento generale in materia di organico e di fine servizio del personale, mai emanato.
Né aveva fondamento, ad avviso del giudice, il rilievo difensivo circa la non corretta applicazione del CCNL di settore, sul presupposto che la contrattazione collettiva abbia legittimamente derogato all'art. 13, Legge
70/1975, in forza della previsione del TUIP in tema di delegificazione, quindi, in ragione un atto (di Legge) avente almeno pari gerarchia nella scala delle fonti del diritto. In realtà, ha puntualizzato il giudicante è lo stesso Testo Unico che all'art.69, comma 2, a chiarire che “In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.”.
In replica alla deduzione circa la irripetibilità delle somme ha aggiunto, ha affermato la legittimità dell' applicazione dell'art. 2033 c.c. , essendo escluso che l'emolumento della cui ripetizione si discute abbia natura previdenziale/pensionistica, con conseguente inconferenza del richiamo alle regole dettate con riferimento all'indebito avente natura previdenziale o assistenziale.
pag. 6/21 Su tale premessa ha escluso la rilevanza – se non con riferimento alla decorrenza degli interessi – al comportamento di buona fede del percettore dell'emolumento ovvero alla possibile insorgenza in capo allo stesso di un ragionevole affidamento in merito alla correttezza della condotta datoriale.
Ha rammentato, comunque, che il convenuto era stato posto in mora solo
12 mesi prima del maturare della prescrizione (decennale) e, tuttavia, avvisato di un possibile errore nella liquidazione del trattamento di fine servizio 4 anni dopo la corresponsione della prima rata del detto trattamento, ovvero due anni dopo la corresponsione della terza ed ultima rata. Da tutto ciò ha escluso la pertinenza del richiamo giurisprudenziale
(cass. civ. 16088/2021), del convenuto, vertendosi in quel caso della ripetizione di somme/retribuzione tra le parti concordate (e dal datore di lavoro in concreto pagate) in eccesso rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ripetizione che traeva fondamento solo dalla previa affermazione di insussistenza dell'obbligazione e, quindi, di invalidità dell'atto negoziale (situazione qui insussistente) posto a fondamento del pagamento. Neppure l'ulteriore argomento adottato dal convenuto è stato ritenuto pertinente “alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dell'art. 1, prot. 1 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Corte EDU, 11/2/2021 a seguito di ricorso nr. 4893/2013 (e analogamente interpretato dalla Corte di
Cassazione all'atto di sollevare, con ordinanza interlocutoria n.
40004/2021, questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 2033 cc.). Deve infatti essere evidenziato come, nella prospettiva europeistica qui azionata dal convenuto, tra i presupposti necessari al fine pag. 7/21 di affermare l'irripetibilità delle corresponsioni retributive vi sia la significativa incidenza della ripetizione sul patrimonio del debitore;
”.
Sul punto il giudice ha osservato che l'impossibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito per la sua sproporzionalità presuppone, operando quale eccezione ad una ovvia regola, un onere probatorio in capo al soggetto debitore con riferimento ai requisiti/presupposti e, tra questi, il requisito della significativa incidenza della ripetizione (ove venisse attuata) sul patrimonio del debitore, che, anche in ragione del principio di vicinanza alla prova, può essere noto e quindi dimostrabile solo dal soggetto al quale è richiesta la restituzione e che è rimasto insoddisfatto, peraltro trattandosi di restituzione di una “minima porzione, inferiore al
20% (e non maggiorata di interessi se non dal momento della domanda stragiudiziale), del trattamento di fine servizio percepito”. Da ciò l'assenza di rilievo dell'esito dell'incidente di costituzionalità generato dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n.40004/2021 circa la compatibilità dell'art. 2033 cc. con l'art. 1, prot. 1 CEDU.
2) Con l'appello la sentenza è gravata sotto plurimi profili in forza dei seguenti motivi.
Col primo motivo è chiesta la riforma della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto inderogabile l'art. 13 L. 70/1975 in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), L. 88/1989, nonché dell'art. 2, comma 7, L.
335/1995 e degli artt. 2, 45 e 69 D.Lgs. 165/2001 che legittimano la contrattazione collettiva a disciplinare la materia (come avvenuto con l'art. 42 del CCNL 21.7.2010).
pag. 8/21 Col secondo motivo censura la sentenza per aver ritenuto le indennità di specificità medica ed incarico quinquennale non rientranti nello “stipendio annuo complessivo in godimento” in violazione dell'art. 13 L. 70/1975.
Infine, col terzo motivo si duole della decisione nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa dell' in asserita applicazione dell'art. CP_1
2033 cod. civ. e senza correttamente considerare quanto previsto dall'art.1 del Protocollo n.1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
In via subordinata chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato il rilevo sull'errata quantificazione del debito.
3) L'appello non merita accoglimento.
In premessa vanno richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite e già invocati dal primo giudice: “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il
pag. 9/21 riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (quali l'indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n. 88 del
1989 e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell' ) e devono CP_1
ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del trattamento CP_1
di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”(in motivazione
Cass. civ. ss.uu. n. 7158/2010; in senso conforme anche Cass. n. 4749 del
25/02/2011).
In applicazione di tali principi, non facendo parte dello stipendio tabellare e degli scatti di anzianità (o degli istituti analoghi a questi ultimi), vanno ritenute escluse dal computo del trattamento di fine servizio le citate indennità.
La tesi dell'appellante che propugna un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13, l. n. 70/1975 proprio per scongiurare l'esclusione dal concetto di stipendio complessivo del trattamento retributivo in questione, specificamente legato all'attività d'istituto in favore dell'Ente non ha trovato avallo nella Corte Costituzionale che ha ritenuto infondata la questione sollevata con la su richiamata ordinanza della Corte di
Cassazione (sentenza n.73 del 2024), pur se riferita alla posizione del legale interno all' : “Il concetto di stipendio utile alla determinazione CP_1
dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio e pag. 10/21 concorda con la logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si inscrive. Parimenti rispondente alle linee sistematiche di tali discipline è l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva. …”. La Corte prosegue il proprio argomentare affermando che “Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell'indennità di anzianità, come ricordato, è quasi integralmente compendiata nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali - e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento -, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva. […] 6.- Neanche la questione con cui è dedotta la violazione del principio di eguaglianza merita accoglimento. 6.1.- Il giudice rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti - e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale - che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee.
Non deve, infatti, trascurarsi che, come osservato da questa Corte, gli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un unicum e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti (sentenza n.
33 del 2009). […] 7.- È, infine, da escludersi la dedotta violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost. 7.1.- Il giudice a quo muove da una corretta premessa ermeneutica nell'affermare che la configurazione dei trattamenti di fine servizio come retribuzione differita,
pag. 11/21 sia pure con concorrente funzione previdenziale, attrae le prestazioni in esame nell'ambito applicativo delle garanzie sancite dall'art. 36 Cost., il quale, come ripetutamente affermato da questa Corte, «prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa» (sentenza n. 159 del 2019; in senso conforme sentenza n. 130 del 2023). Tale affermazione deve, tuttavia, essere coordinata con l'enunciazione, altrettanto sedimentata nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale lo scrutinio sulla conformità di una disciplina sulla retribuzione - e dunque anche sulla retribuzione differita - all'art. 36 Cost. non può essere svolto atomisticamente, dovendo investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso (ex aliis, sentenze n. 200 del 2023, n. 27 del 2022, n. 71 del 2021, n. 236 del 2017 e n. 96 del 2016) e non i singoli elementi che lo compongono, né le prestazioni accessorie (sentenza n. 164 del 1994). 7.2.-
Se, dunque, è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere
«rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro»
(sentenza n. 243 del 1993) e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza. […] 7.2.2.- Nel rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato il trattamento fondamentale indica, infatti, il corrispettivo principale dell'attività lavorativa ed è inteso pag. 12/21 a remunerare la professionalità media del lavoratore. Esso comprende componenti, come lo stipendio tabellare, gli incrementi dipendenti dall'anzianità di servizio, la tredicesima mensilità e l'assegno per il nucleo familiare (oggi, assegno unico), che spettano in modo fisso e continuativo.
A detto trattamento possono aggiungersi emolumenti accessori, caratterizzati dalla eventualità e dalla variabilità, come il compenso per lavoro straordinario e le indennità speciali volte a compensare lo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute, ovvero a premiare la produttività individuale o collettiva. 7.3.-
Tanto premesso, l'interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale la “quota onorari”, riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, non determina la violazione dell'art. 36 Cost.”.
La stessa pronuncia individua quali siano i connotati dei compensi aventi carattere accessorio, premiale e variabile di tali compensi (punti da 7.3 a
7.4 della motivazione) senza che a possa avere rilievo la loro significativa entità rispetto al trattamento economico complessivo: “Non possono, in proposito, essere trasposte nella fattispecie in scrutinio le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 243 del 1993 in merito al contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 36 Cost. della mancata inclusione nella base di calcolo dell'indennità di anzianità dell'indennità integrativa speciale e, in particolare, all'incidenza quantitativa di tale componente sulla retribuzione dei dipendenti e quindi del trattamento di fine servizio. Deve, infatti, osservarsi che l'emolumento allora scrutinato da questa Corte non aveva natura accessoria, essendo deputato ad pag. 13/21 adeguare la stessa retribuzione fondamentale alle variazioni del potere di acquisto della moneta a causa dell'inflazione, tanto che, successivamente alla citata pronuncia costituzionale, è stato inglobato nello stipendio base.
Nel caso ora in esame, invece, la valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell'emolumento in questione si risolverebbe nell'assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2335 del 2017)”.
Vanno definitivamente superate, in tale modo, le deduzioni dell'appellante circa la derogabilità del criterio descritto dall'art. 13, Legge 70/1975 con rinvio all'art. 5, co. 1, Legge 88/1989.
La tesi dell'appellante secondo la quale l' avrebbe continuato ad CP_1
applicare, anche dopo l'entrata in vigore della norma suddetta, la (propria) deliberazione n. 407 del 1982, trova smentita in ragione del fondamentale rilievo che non risulta esercitato il potere regolamentare cui si riferisce l'art. 5 l. n. 88/1989 venendo valorizzate le previsioni regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore di questa legge, ma contrarie ed incompatibili con le previsioni dell'art. 13 l. n. 70/1975. Era necessario, invece, l'esercizio esplicito della potestà regolamentare volto a dare efficacia ex novo ad una norma che fino ad allora era esistita solo apparentemente in quanto, in realtà, contraria a fonte di rango primario.
pag. 14/21 Inoltre, l'argomento addotto dalla parte non scalfisce quello enunciato dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata che ha già affermato il carattere inderogabile dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 con motivazione che il collegio condivide ed intende dare seguito nel caso in esame.
Va poi esclusa la fondatezza dell'ulteriore prospettazione dell'appellante circa la derogabilità della previsione di legge per il tramite della contrattazione collettiva per cui, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento di quiescenza sarebbe rimessa alle fonti negoziali. Anche in relazione a tale deduzione soccorre la giurisprudenza di legittimità con l'Ordinanza n.5892 del 2020: “11. La parte qui ricorrente sostiene che la contrattazione collettiva sarebbe invece abilitata a derogarvi, sulla base delle previsioni del TU 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR. 12. Questa Corte ha già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. sez. lav. 17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata). 13. Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime pag. 15/21 della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato. 14. Ed invero le fonti richiamate in ricorso non abilitano la autonomia collettiva ad intervenire sulla disciplina della indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla Sezioni Unite con specifico riguardo alla autonomia regolamentare degli enti pubblici. 15. La L. n. 335 del 1995, art. 2, nei commi da 5 a 7, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del
TFR di cui all'art. 2120 c.c., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal
D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore.
16. La legittimazione della autonomia collettiva a derogare alle disposizioni della L. n. 70 del 1975, art. 13, neppure può trovare sostegno nel D.Lgs. n. 165 del 2001. 17. Per il trattamento di fine rapporto non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli artt. 2 e 45 del suddetto
Testo Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva) ma alla specifica disposizione dell'art.69, comma 2 (che riproduce quanto già disposto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3), a tenore del quale: "In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto". 18. Alla contrattazione collettiva era dunque rimesso un intervento di sistema per la disciplina del trattamento di fine rapporto, nei fatti avvenuto soltanto con l'accordo quadro 29 luglio 1999 (i cui contenuti sono stati poi recepiti dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999). 19.In sostanza, la pag. 16/21 norma del T.U. n. 165 del 2001, art. 69, ha escluso la possibilità di interventi di settore e per singole voci in favore di un intervento contrattuale organico, in attesa del quale la disciplina in vigore restava
"ferma" ovvero inderogabile. 20. Alla luce della ricostruzione sin qui compiuta deve affermarsi la correttezza della interpretazione del giudice dell'appello, secondo la quale la base di computo della indennità di anzianità fissata dalla L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, per i dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato - rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in servizio alla data del 31.12.1995 che non abbiano optato per il TFR - non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti. 21. Non giova, da ultimo, alla tesi di parte ricorrente il principio, pure enunciato nell'arresto di SU n. 7154/2010, secondo cui ai fini della indennità di anzianità sono assimilabili alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate alla anzianità del dipendente, principio che fa riferimento agli scatti di anzianità ed ai passaggi di classe stipendiale (Cass. SU n. 7154/2010 par. 12)”.
Anche il motivo che si struttura in base alla tesi dell'irripetibilità di quanto pagato alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dell'art. 1, prot. 1 CEDU, così come interpretato dalla sentenza
Corte EDU, 11/2/2021 a seguito di ricorso nr. 4893/2013 (e analogamente interpretato dalla Corte di cassazione all'atto di sollevare, con ordinanza interlocutoria n. 40004/2021, questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 2033 cc.; questione poi risolta dalla Consulta con pronuncia – n. 8/2023 - di inammissibilità e infondatezza delle varie questioni esaminate), è infondato.
pag. 17/21 In base alla sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale ha chiarito che,
“A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto […] si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della
Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. 12.– Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona – dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete – l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia qual condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale” e giunge poi a precisare che “l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pag. 18/21 pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Nel caso di specie, al fine di escludere la lesione di un legittimo affidamento, si deve considerare quanto già evidenziato in premessa dal primo giudice secondo cui con “nota del 3.6.2015, pacificamente diretta al resistente e dallo stesso pacificamente ricevuta, l'Ente ricorrente esponeva che, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 25.3.2010 n. 7158 (antecedente al pensionamento del ed alla Pt_1
liquidazione del trattamento economico di fine servizio) ed in attesa del consolidarsi del quadro giurisprudenziale intorno alle componenti retributive computabili ai fini del trattamento di fine servizio, sarebbe stata possibile un'azione di recupero relativamente all'indebito generato dalla valorizzazione delle indennità di specificità medica e di incarico quinquennale. ”. Sia pur non efficace al fine di interrompere la prescrizione, si trattava di comunicazione con cui era stato chiaramente espresso il carattere “precario” del criterio che sarebbe stato adottato per liquidazione dell'indennità di fine servizio.
Quanto alla deduzione svolta in via subordinata secondo cui “… il
Tribunale non considera che l' ha prodotto i soli prospetti che recano CP_1
la quantificazione del credito rivendicato dall' al lordo delle ritenute CP_1
di legge (cfr. il richiamato doc. 1 e ss del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), mentre la somma riconosciuta all' è quella netta ex CP_1
art. 150 DL 34/2020, sulla cui quantificazione controparte ha omesso la benché minima deduzione nel ricorso introduttivo del giudizio.”, non tiene conto del dato documentale.
pag. 19/21 Sul punto, invero, la replica della difesa dell' non lascia margini di CP_1
dubbiezza in ordine alla possibilità di controdedurre da parte del dipendente. Al riguardo è stato giustamente valorizzato il documento 5 del ricorso di primo grado (la nota dell' del 26.5.2020, a cui era allegato il CP_1
prospetto di calcolo), non spiegando la parte le ragioni della sua genericità
o inadeguatezza;
senza considerare lo scambio di note (quella del dott. dell'8.6.2020 e la risposta dell' del 21.7.2020). Pt_1 CP_1
4) In conclusione le ragioni della decisione e la sostanziale ripetitività degli argomenti adottati, senza che sotto questo profilo, le considerazioni svolte dal primo giudice a sostegno dell'accoglimento del ricorso debbano essere riconsiderate od integrate, giustificano la piana applicazione del principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario del 15 % ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 20/21 Venezia, 20 febbraio 2025
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
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