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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1483/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 4.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Giovanni Bruno. attori-opponenti
contro
P.IVA: ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 convenuta-opposta contumace
nonché
(CF: ), in persona del l.r.p.t., e per essa la Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale (P.IVA Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino. P.IVA_3 terza intervenuta
(P.IVA Controparte_3 CP_4
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena P.IVA_3
Frascino, Giampiero Covino e Alessandro Landolfi. terza intervenuta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 197/2021 emesso
[...] in data 7.4.2021 dal Tribunale di Castrovillari con il quale, su istanza della cessionaria del credito erano stati condannati al pagamento in Controparte_1 solido della somma di € 9.535,58, oltre interessi e spese, quale importo residuo derivante dal contratto di finanziamento per acquisto beni/servizi dell'8.2.2006 n. 5270476 originariamente stipulato con la Compass S.p.A. Hanno eccepito: -la prescrizione del credito;
-l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova del credito;
-che l'autovettura al cui acquisto era finalizzato il contratto di finanziamento in oggetto non era mai stata consegnata dalla il quale aveva comunicato, dopo Controparte_5 essersi fatto riconsegnare il contratto e i relativi bollettini per il pagamento delle rate, di avere ottenuto la risoluzione del finanziamento. Deducendo l'esistenza di un collegamento tra il contratto di vendita e il contratto di finanziamento datato 8.2.2006 hanno invocato la risoluzione per grave inadempimento sia del contratto intercorso con la sia del contratto di CP_5 finanziamento intercorso con la Compass S.p.A. Sulla base di tali premesse hanno concluso nel modo che segue: “Voglia L'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento ai motivi posti a fondamento della spiegata opposizione: IN VIA PRELIMINARE accogliere le eccezioni proposte e per l'effetto dichiarare la prescrizione del credito ovvero la insufficienza documentale a fondare la pretesa;
ancora in via preliminare annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1972021, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 7.4.2021, a carico degli opponenti siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, per difetto di documentazione e di prova del credito;
NEL MERITO
1)accertare e dichiarare il grave inadempimento della ditta a seguito del contratto CP_5 concluso l'8.2.2006 con gli opponenti e per I'effetto dichiarare risolto il contratto concluso tra dette parti, nonché il contratto di finanziamento intervenuto, in data 8.2.2006, tra la e Parte_3 gli opponenti, ciascuno nelle vesti e qualità di cui sopra per i motivi trasfusi in narrativa in virtù della fondatezza delle motivazioni di cui al presente atto di opposizione;
2)conseguentemente revocare il d.i. di pagamento opposto;
3)condannare i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art.93cpc.”.
2. Si è costituita in giudizio la divenuta medio tempore cessionaria del Controparte_2 credito per cui è causa in virtù del contratto stipulato con l'opposta in data 3.3.2022, la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. In particolare ha esposto che il finanziamento per cui è causa veniva sottoscritto presso la di per l'acquisto di un veicolo Mercedes 1700 CP_5 Controparte_5 targata CJ697AD che, tuttavia, era stata successivamente sostituita con un'altra autovettura, una Smart Passion targata DB00PP regolarmente intestata al cliente.
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3. L'opposta pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
4. Nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli opponenti hanno rappresentato che solo dopo aver proposto la presente opposizione e in seguito al rilascio degli atti del procedimento penale (originato dalla denuncia proposta nel 2008 nei confronti del venditore dell'autovettura) hanno potuto verificare con maggiore attenzione l'evolversi della vicenda, che inizialmente non erano stati in grado di rammentare a causa del lasso di tempo trascorso e delle loro condizioni psico-fisiche. Hanno quindi svolto ulteriori precisazioni in fatto, per come di seguito compendiate: -nel gennaio del 2006 il sig. necessitava di acquistare una auto Pt_1 per la famiglia da intestare al figlio;
-all'acquisto poteva procedersi solo con l'aiuto del papà allora in vita;
-era stato dunque firmato il contratto e il relativo finanziamento;
-dopo qualche giorno il papà era deceduto;
-mancando l'aiuto economico decidevano di rinunciare all'acquisto, restituendo il contratto al venditore e pregandolo di evitare di mandare avanti il finanziamento accesso con la Compass S.p.A.; -di tanto erano stati rassicurati sia dal venditore che dalla medesima Compass a seguito di colloquio intercorso con l'impiegata a nome Pt_4
-la sig.ra nel maggio del 2006 otteneva l'assegno di invalidità pertanto Parte_2 veniva presa in considerazione nuovamente l'ipotesi dell'acquisto dell'auto; -veniva, quindi stipulato un nuovo contratto che si perfezionava nel giugno del 2006, dopo la approvazione di un nuovo finanziamento con la e veniva Parte_5 compravenduta l'auto targata DB002PP in data 8.6.2006; -il contratto di acquisto dell'auto risale quindi alla primavera inoltrata del 2006 e in virtù di questo era stato accesso l'unico finanziamento riferibile agli opponenti, quello con Parte_5
-non a caso il prezzo dell'auto acquistata in data 8.6.2026 corrisponde
[...] all'importo finanziato da Parte_5
In chiusura hanno ribadito le conclusioni già articolate nell'atto di citazione.
5. Con comparsa di costituzione depositata il 19.3.2025 è intervenuta nel giudizio la divenuta nelle more cessionaria del credito in Controparte_3 virtù di contratto stipulato in data 28.11.2024 con la Controparte_2
Ha richiamato e fatto proprie le deduzioni e le conclusioni già espresse dalla cedente, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito.
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6. È pacifico oltre che documentalmente provato che il contratto di finanziamento sotteso alla domanda monitoria avanzata dalla era finalizzato Controparte_1 all'acquisto di una autovettura, nella specie una Mercedes Classe A 170 CDI (per come riportato nel frontespizio della scheda contrattuale sotto la dicitura “dati bene da finanziare”), avvenuto presso la Concessionaria “ di di CP_5 Controparte_5
Rossano.
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Dalla lettura dell'all'art. 1 delle “Condizioni contrattuali comuni”, relative al contratto in oggetto si evince che il cliente mediante la stipula del finanziamento rilasciava contestuale delega alla Finanziaria (Compass S.p.A.) ad erogare la somma finanziata direttamente al Convenzionato. Il fatto che il finanziamento sia stato erogato in favore della già menzionata Concessionaria è profilo del tutto incontestato. Sulla scorta di tali elementi appaiono sussistere nel caso in disamina i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo richiesti affinché possa ritenersi esistente un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento per cui è causa ed il contratto di compravendita dell'automobile. Com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso. L'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14-06-2007, n. 13894). Ebbene, i due contratti sono stati sottoscritti contestualmente, la somma mutuata è stata destinata al pagamento diretto ed immediato del corrispettivo del prezzo di acquisto dell'autovettura e nel contratto di finanziamento vengono menzionati gli estremi del bene compravenduto. Inoltre il contratto di finanziamento per cui è causa si atteggia quale mutuo di scopo essendo lo stesso evidentemente finalizzato all'acquisto dell'automobile. Si ricorda che l'elemento caratterizzante un mutuo di scopo, è costituito dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/01/2001, n.317). Ciò posto, al fine di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita è stato dedotto dagli opponenti l'inadempimento della consistito nella mancata consegna della Mercedes Classe A 170 CP_6
CDI. Detta circostanza, oltre che sostanzialmente incontestata tra le parti, ha trovato conferma nell'istruttoria espletata considerato che ambedue i testi di parte opponente –della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- hanno confermato che mai detta vettura è stata consegnata all'acquirente. Lo stesso sig. , titolare della escusso il 7.11.2024, ha Controparte_5 CP_5 confermato in ogni sua parte la ricostruzione fornita dagli opponenti laddove ha riferito: che il sig. si era rivolto alla sua concessionaria in data 31.1.2006 per Pt_1
l'acquisto di una Mercedes classe A 170 CDI sottoscrivendo anche il contratto di finanziamento Compass posto a base del monitorio;
che l'acquisto era stato rinunciato qualche giorno dopo e quindi l'auto era rimasta in suo possesso;
che nel mese di febbraio dinanzi ai sig.ri e aveva Persona_1 Controparte_7 contattato la Compass, parlando con tale sig.ra per annullare il contratto Pt_4 trattenendo il medesimo unitamente ai bollettini di conto corrente postale.
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Proprio il menzionato sig. sentito all'udienza del 6.3.2025 ha Persona_1 confermato di essere stato presente nel mentre il sig. effettuava tale Controparte_5 telefonata: “Ero presente quando il sig. ha effettuato questa telefonata. Io gli avevo Pt_1 portato i bollettini che mi erano arrivati e lui davanti a me ha chiamato la Compass in viva voce L'interlocutrice lo ha rassicurato sul fatto che l'operazione era stata annullata e gli ha confermato che poteva strappare i bollettini, cosa che poi ha effettivamente fatto davanti ai miei occhi.” Egli ha altresì dichiarato di ricordare che l'acquisto della Mercedes era stato rinunciato dalle parti in quanto era “stato colto da un infarto il sig. il Persona_2 papà di mia suocera che poi deceduto. I sig.ri e vivevano in casa del sig. quindi in quel momento preoccupati Pt_1 Parte_2 Parte_2 per altre necessità e con la paura di rimanere senza un'entrata economica, hanno deciso di non procedere con l'acquisto della suddetta automobile.”. Può dirsi quindi provato che il bene indicato nel prestito personale per cui è causa non è mai stato consegnato agli opponenti i quali avevano rinunciato al relativo acquisto pochi giorni dopo la stipula ed erano altresì stati rassicurati dall'esercente convenzionato che la relativa operazione di finanziamento era stata annullata. A ciò non può che conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto. D'altronde, in base a quanto statuito alla giurisprudenza di legittimità, nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma del D.lgs n. 141/2010, nella vendita dei beni di consumo, in ipotesi d'inadempimento contrattuale da parte del fornitore, il compratore può anche domandare la risoluzione del contratto di credito collegato, con conseguente diritto alla restituzione delle somme, pure nel caso in cui non vi sia una clausola di esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti del fornitore, in virtù dell'esistenza di un collegamento negoziale di fonte legale tra i due contratti (in tal senso v. Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/09/2016, n. 19000). Non appare fondata la tesi fornita dalla secondo cui dopo la stipula Controparte_2 del finanziamento il veicolo Mercedes sarebbe stato sostituito per scelta e volontà dei mutuatari dapprima con la Smart Passion tg. CJ 697 AD e poi in seguito con altra autovettura di marca Smart Passion targata DB002PP. La mail che vede come mittente tale sig.ra ove si legge “Per la pratica Persona_3 in oggetto comunico che il cliente ha cambiato autovettura;
comunico num. di targa nuovo: DB002P” è del 2.2.2007, dunque appare ragionevole affermare che non sia riferita al contratto di finanziamento per cui è causa stipulato un anno prima. In secondo luogo nel certificato di proprietà della Smart targata DB002PP viene riportato che l'atto di vendita è del 5.6.2006; tale data coincide con quanto riferito dagli opponenti secondo cui il contratto di acquisto di tale vettura è stato stipulato proprio nel giugno del 2006 dopo l'approvazione del finanziamento da parte di che effettivamente risulta datato 26.5.2006 (v. all. 2 memoria ex art. 183 Parte_5 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente). A ciò si aggiunga che il testimone sig. ha confermato che il Controparte_5 contratto per l'acquisto della Smart Passion Cabrio tg. BD002PP veniva stipulato nel giugno del 2006 sempre presso la propria concessionaria ed ha escluso che il contratto di finanziamento n. 5270476 posto a base del monitorio fosse effettivamente per l'autovettura Smart Passion CJ 697 AD.
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Alla stregua di ciò non appare sufficientemente dimostrato che il contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo opposto sia in realtà collegato all'acquisto della vettura targata BD002PP e vanno dunque ribadite le conclusioni sopra riportate. Da ultimo, va specificato che appaiono inconferenti le difese mosse nell'interesse della nelle note d'udienza del 19.3.2025 in ordine alla carenza di CP_4 legittimazione passiva dell'opposta essendo essa mera cessionaria del credito e non del contratto. Invero, come è stato condivisibilmente osservato, l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente incide sulla effettiva debenza dell'importo residuo del contratto da considerarsi risolto e, quindi, proprio sul credito fatto valere dall'opposta in sede di monitoria, di cui essa stessa asserisce di essere legittima titolare (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 933/2023 del 5.5.2023).
7. Le spiccate peculiarità che caratterizzano la vicenda sottesa al giudizio rendono congrua e ragionevole la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà segue la soccombenza e sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 197/2021 emesso in data 7.4.2021 dal Tribunale di Castrovillari;
CONDANNA
e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido, della metà delle spese di lite in favore degli opponenti, che si liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, operata la compensazione per la restante metà.
Castrovillari, 04/04/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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