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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6030 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg14958 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14958 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI
DOMENICO RAMONA presso cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTE
E
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BONETTA ANGELA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Claudio Miccoli,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 08/05/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• a) I coniugi liberamente ed espressamente aderiscono alla loro separazione, e pertanto vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
• b) Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Giovanni Scherillo n. 45, che sarà assegnata alla madre con canone di locazione, oneri condominiali e spese per le utenze domestiche a suo carico e che provvederà all'intestazione
2 esclusiva del contratto di locazione;
• c) I coniugi, dunque, eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale con riferimento alle decisioni afferenti la cura, l'istruzione e l'educazione delle figlie.
• d) I coniugi dichiarano di provvedere al proprio mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro;
• e) Il Sig. corrisponderà titolo di contributo per il mantenimento CP_1
delle figlie minori la somma complessiva di € 400 00, che verrà versata a mezzo bonifico bancario e/o assegno bancario ¢/o vaglia postale entro il giorno 15 di ogni mese, con aggiornamento annuo secondo ISTAT come per legge, oltre l'assegno unico universale per i figli che verrà interamente richiesto e riscosso dalla sig.ra Vicedomini.
• f) I coniugi si faranno carico delle spese straordinarie delle figlie al 50%
(mediche, scolastiche, ludiche ect) ed in particolare la retta mensile del corso di danza, le gare e la quota del saggio di fine anno, per le restanti spese straordinarie ci si riporta integralmente al protocollo di intesa vigente presso
l'Adito Tribunale;
pertanto, saranno divise al 50% solo se previamente condivise, concordate e documentate.
• g) Il sig. potrà vedere e tenere con s¢ liberamente le figlie per un CP_1
pomeriggio a settimana, da concordarsi nelle giornate del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola e fino alle ore 20.00 (e, comunque, dopo cena); oltre a fine settimana alternati, dal venerdì (dall'uscita da scuola) e fino alle 20.00 della domenica sera (e, comunque, dopo cena); nel periodo natalizio nelle giornate del 24, 25 e 26 0 in alternanza delle giornate del 31 dicembre, 1 e
6 gennaio;
nel periodo pasquale i giorni di pasqua e lunedì in Albis ad anni alterni;
durante il periodo estivo (luglio- agosto), le minori trascorreranno, col il padre, quindici giorni, anche non consecutivi, che quest'ultimo comunicherà entro il 31 maggio di ciascun anno.
• h) La parti concordano, in relazione all'esposizione debitoria di euro
2.500,00, nei confronti del locatore della casa coniugale, che il sig. CP_1
3 si impegna a pagare per gli stessi la somma di euro 1.500,00 e la sig.ra
Vicedomini la somma di euro 1.000,00.
• i) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del conseguente passaporto e/o carta di identità valida dell'espatrio.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi delle minori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n. 7, Parte_2
parte II, s. A, sez. Z, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14958 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI
DOMENICO RAMONA presso cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTE
E
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BONETTA ANGELA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Claudio Miccoli,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 08/05/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• a) I coniugi liberamente ed espressamente aderiscono alla loro separazione, e pertanto vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
• b) Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Giovanni Scherillo n. 45, che sarà assegnata alla madre con canone di locazione, oneri condominiali e spese per le utenze domestiche a suo carico e che provvederà all'intestazione
2 esclusiva del contratto di locazione;
• c) I coniugi, dunque, eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale con riferimento alle decisioni afferenti la cura, l'istruzione e l'educazione delle figlie.
• d) I coniugi dichiarano di provvedere al proprio mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro;
• e) Il Sig. corrisponderà titolo di contributo per il mantenimento CP_1
delle figlie minori la somma complessiva di € 400 00, che verrà versata a mezzo bonifico bancario e/o assegno bancario ¢/o vaglia postale entro il giorno 15 di ogni mese, con aggiornamento annuo secondo ISTAT come per legge, oltre l'assegno unico universale per i figli che verrà interamente richiesto e riscosso dalla sig.ra Vicedomini.
• f) I coniugi si faranno carico delle spese straordinarie delle figlie al 50%
(mediche, scolastiche, ludiche ect) ed in particolare la retta mensile del corso di danza, le gare e la quota del saggio di fine anno, per le restanti spese straordinarie ci si riporta integralmente al protocollo di intesa vigente presso
l'Adito Tribunale;
pertanto, saranno divise al 50% solo se previamente condivise, concordate e documentate.
• g) Il sig. potrà vedere e tenere con s¢ liberamente le figlie per un CP_1
pomeriggio a settimana, da concordarsi nelle giornate del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola e fino alle ore 20.00 (e, comunque, dopo cena); oltre a fine settimana alternati, dal venerdì (dall'uscita da scuola) e fino alle 20.00 della domenica sera (e, comunque, dopo cena); nel periodo natalizio nelle giornate del 24, 25 e 26 0 in alternanza delle giornate del 31 dicembre, 1 e
6 gennaio;
nel periodo pasquale i giorni di pasqua e lunedì in Albis ad anni alterni;
durante il periodo estivo (luglio- agosto), le minori trascorreranno, col il padre, quindici giorni, anche non consecutivi, che quest'ultimo comunicherà entro il 31 maggio di ciascun anno.
• h) La parti concordano, in relazione all'esposizione debitoria di euro
2.500,00, nei confronti del locatore della casa coniugale, che il sig. CP_1
3 si impegna a pagare per gli stessi la somma di euro 1.500,00 e la sig.ra
Vicedomini la somma di euro 1.000,00.
• i) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del conseguente passaporto e/o carta di identità valida dell'espatrio.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi delle minori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n. 7, Parte_2
parte II, s. A, sez. Z, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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