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4 gennaio 2000
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1 gennaio 2020
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Art. 9. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 e' consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.
Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate. ((2)) 3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e' consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 109 del codice di procedura penale .
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma
549) che "Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".
Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate. ((2)) 3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e' consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 109 del codice di procedura penale .
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma
549) che "Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".
Commentari • 12
- 1. Fondi minoranze linguisticheGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 18 novembre 2022 · 17.00545
Il Ministero Affari Regionali e Autonomie comunica che è stato registrato dalla Corte dei Conti il DPCM 4 ottobre 2022, concernente la ripartizione, per l'anno 2022, dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, per il finanziamento dei progetti Minoranze linguistiche storiche, presentati dagli Enti locali e dalle Pubbliche amministrazioni.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/09/2009, n. 1484Provvedimento: […] 1) violazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 482 del 1999 e degli articoli 4 e 5 del DPR 345/2001; violazione ed errata applicazione dell'art. 17 della legge regionale 26/1997; […]Leggi di più...
- art. 2, 3, 4, 5, 6 legge 482/1999·
- art. 17 legge regionale 26/1997·
- violazione di legge·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- art. 2, 3 DPR 345/2001·
- art. 7, 8, 9 legge 482/1999·
- art. 4, 5 DPR 345/2001·
- valutazione dei titoli·
- DM 21.6.2007 n. 53·
- graduatoria di concorso·
- art. 17, 19 legge 26/1997·
- selezione pubblica·
- eccesso di potere·
- contratto Co.co.pro.·
- stipula di convenzione