Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10226 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
17.12.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata come Parte_1 C.F._1 in atti presso lo studio dell'avv. Rosaria Cuocolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(CE), alla via Amendola n.3;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 22.11.2023, , Parte_1 in atti generalizzata, premettendo che in data 08.09.2007 nel Comune di Melito di
AP (NA) aveva contratto matrimonio concordatario con il sig.
[...]
e che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi minorenni, CP_1
(nato il [...]) e (nata il [...]), deduceva: - che entrambi Per_1 Per_2
i figli convivono con i genitori nella casa coniugale sita in Aversa, condotta in locazione con contratto intestato ad essa istante, che ne sostiene interamente i costi (euro 500,00 di canone locatizio mensile); - di essere impiegata di banca e proprietaria di un'autovettura, mentre il marito è operaio e ha in uso un'autovettura e un appartamento già arredato ove trasferirsi a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale, oltre ad essere comproprietario di un immobile sito in Melito di AP con relativa pertinenza ed onerato del rimborso delle rate di finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura intestata al fratello per euro 295,49 mensili;
- che l'affectio coniugalis era già da tempo venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali che rendevano impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, concretatasi da tempo in un menage soltanto formale.
Per detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale;
-disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con facoltà del padre di incontrarli nella misura e con le modalità indicate in ricorso ed obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento indiretto dei figli con la somma mensile di € 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche;
- l'assegnazione a essa istante della casa coniugale.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica,
[...]
, non si costituiva in giudizio, restando contumace per tutta la CP_1 durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 10.04.2024 il giudice delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti urgenti con ordinanza depositata in data 07.05.2024, qui di seguito integralmente trascritti: Rinviava, poi, per l'esame della documentazione e per la discussione all'udienza del 17.12.2024.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice relatore, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M., che esprimeva parere favorevole.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, sig.
, il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, la contumacia del resistente, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: Parte_2
Relativamente all'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per i minori, tale da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori, come d'altronde richiesto dalla ricorrente.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori e , come peraltro già disposto in via provvisoria Per_1 Per_2 ed urgente con ordinanza depositata in data 07.05.2024.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il collegio che vada confermato quello della madre, con la quale e ha CP_2 Per_2 sempre vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione dei minori stessi.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli minori Per_1
e , osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di Per_2 intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figli deve essere incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
In ragione di ciò ritiene il Tribunale che, come già previsto con i provvedimenti provvisori, il padre potrà tenere con sé i minori, salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze di e : il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola Per_1 Per_2
e fino alle ore 20.00, ad eccezione della settimana in cui svolge i turni dalle 14.00 alle 22.00. Inoltre, trascorrerà con i minori a fine settimana alterni prelevando il minore dal sabato alle ore 10.00 ( o all'esito del turno di lavoro) e fino alla domenica alle ore 21.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 5 o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori e . Per_1 Per_2
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Aversa (CE) alla via Amendola n.3, è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente ai figli minori e , con la Per_1 Per_2 conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra Pt_1
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento dei figli minori e , considerato che gli Per_1 Per_2 stessi sono collocati in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età dei figli e delle condizioni economiche dei coniugi, ed in particolare della situazione reddituale del resistente il quale lavora come operaio presso l'azienda metalmeccanica “Prima Sole
Components s.r.l.” sita in Gricignano con guadagni variabili da 1.800,00 a
2.200,00 euro (l'ultimo stipendio è di ammontare pari ad euro 1.900,00) – come si evince dagli estratti conto del conto corrente cointestato alle parti depositati in data
06.05.2024, sul quale rifluiscono gli stipendi di entrambi i coniugi (cfr. anche dichiarazioni rese all'udienza di comparizione tenutasi in data 10.04.2024), mentre la resistente è impiegata di banca e guadagna 2.150,00 euro netti al mese, debba essere confermato l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento di CP_1
e nella misura complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio) al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data
07.05.2024.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Parte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
AP Nord e COA di AP Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ; CP_1 C.F._2
- dispone l'affido condiviso dei figli minori (nato a [...] il Persona_3
07.07.2009) e (nata a [...] il [...]), con residenza Persona_4 privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 della sig.ra l'assegno mensile pari alla somma di euro 600,00 (euro Parte_1
300,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori e , Per_1 Per_2 nei termini di cui in parte motiva, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- assegna la casa familiare, sita in Aversa (CE) alla via Amendola n.3, alla sig.ra
; Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melito di AP (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 63, Parte II, Serie A, anno 2007);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 17.2.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro