Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2129/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'esito della discussione svolta all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunziato
SENTENZA ai sensi dell'art. 1, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel procedimento iscritto al n. 2129/2023 R.G.L., pendente tra:
(avv.ti Roberto Retus e Nicola Ghezzi) Controparte_1 ricorrente/opponente
e
(avv. Massimo La Serra) ON resistente/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per la ricorrente/opponente Controparte_1 accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione presentato ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro emessa il 28 settembre 2023 all'esito della fase sommaria nel procedimento iscritto al n.
33/2023 R.G.L., “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito [. . .] accogliere la presente opposizione formulata ex artt. 414 c.p.c. e 1, comma 51 e ss., L. 92/2012 e revocare l'ordinanza resa inter partes del Tribunale di Bologna, Giudice dott.ssa
Maria Luisa Pugliese, di accoglimento totale n. cronol. 5801/2023 del
28/09/2023 nel procedimento sub RG n. 33/2023 ed in quella sede accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento irrogato con lettera del 12.07.2022 al sig. . In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, ON rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per per tutte le fasi del Controparte_1 presente giudizio”.
Per il resistente/opposto : “Voglia l'Ill.mo ON
Tribunale di Bologna adito [. . .] rigettare l'opposizione ex art. 1 comma 51 legge
92/2012 proposta da e contestualmente confermare l'ordinanza cron. N. CP_1
e dichiarando l'illegittimità del licenziamento irrogato all'odierno opposto con lettera del 12.07.2022, con tutte le conseguenti statuizioni di legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha proposto tempestiva Controparte_1 opposizione nei confronti dell'ordinanza pronunciata, ai sensi del comma 49 del menzionato art. 1 della legge 92/2012, il 28 settembre 2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 33/2023 R.G.L.. In virtù di detta ordinanza, che ha accolto il ricorso presentato da , il giudice ha ON dichiarato illegittimo il licenziamento intimato, con condanna della società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
e alla rifusione delle spese del processo, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Nel ricorso in opposizione ha lamentato l'erroneità e ha Controparte_1 argomentato la non condivisibilità delle valutazioni compiute dal giudice estensore della motivazione dell'ordinanza opposta in ordine, da un lato, alla tempestività della contestazione disciplinare (paragrafo 1 alle pagg. 15 e seguenti del ricorso in opposizione) e, dall'altro, all'assolvimento dell'onere della prova circa l'attribuibilità a degli episodi di ON appropriazione di denaro avvenuti per mezzo dell'utilizzo abusivo di carte bancomat (prelievi da macchine/sportelli ATM), episodi denunciati dalla cliente
(di cui era Referente personal presso RT ON
l'agenzia n. 1 di via Emilia Levante n. 81 a Bologna) e posti dalla banca a fondamento dell'impugnato licenziamento per giusta causa (paragrafo 2 alle pagg. 22 e seguenti del ricorso in opposizione). L'opponente ha poi articolato, ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del ricorso in opposizione, richieste subordinate rispetto a quella, avanzata in via principale, di integrale riforma dell'ordinanza opposta.
2 Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 19 febbraio 2024
[...]
ha resistito nei confronti dell'opposizione avversaria, ON svolgendo argomentazioni difensive in ordine alla correttezza e all'ineccepibilità delle valutazioni espresse nell'ordinanza di accoglimento del ricorso per impugnazione del licenziamento e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Entrambe le parti hanno avanzato istanze istruttorie;
l'assunzione delle testimonianze si è svolta alle udienze del 22 ottobre 2024 (deposizioni di direttore dell'Agenzia 1 di Bologna dal 10 Testimone_1 Controparte_1 giugno 2022, e di dipendente dal 1992 fino a Controparte_3 Controparte_1 luglio 2024, ex Responsabile del servizio Special Investigation) e del 9 gennaio
2025 (deposizione di . RT
All'udienza del 15 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri atti di costituzione della fase di opposizione e alle argomentazioni esposte nelle note conclusive autorizzate, depositate rispettivamente il 4 aprile 2025 da e il 3 aprile Controparte_1
2025 da . ON
Alla discussione fa seguito il deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 1, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L'opposizione è fondata sotto entrambi gli aspetti di doglianza articolati da
Controparte_1
Quanto alla immediatezza della contestazione rispetto alla compiuta e circostanziata acquisizione della notizia dei fatti, di rilevanza anche penale, attribuibili al dipendente e della correlativa ON tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione espulsiva, non può riconoscersi efficacia dirimente alla circostanza che, già nel mese di aprile 2021, fosse stata Controparte_1 attinta dall'ordine di esibizione di documentazione bancaria (compresi gli estratti del conto corrente intestato a e la cronologia dei RT prelievi delle due carte con cifre finali 231 e 516) e abbia poi proceduto: 1) alla contestazione disciplinare soltanto il 24 giugno 2022, dopo avere emesso provvedimento di sospensione cautelare il 9 giugno 2022 ai sensi dell'art. 45 del CCNL alla luce della notizia che il dipendente era indagato per il delitto di truffa di cui all'art. 640, commi 1 e 2-bis, aggravato dalla circostanza dell'art. 61, n. 5, c.p.c., e 2) al licenziamento del dipendente medesimo il 12 luglio 2022.
3 Depongono a favore della immediatezza contestazione disciplinare numerose ragioni, enucleabili dall'istruttoria sia documentale sia orale.
Non si può, infatti, concordare con l'affermazione, contenuta nella ordinanza oggetto di opposizione, secondo cui sarebbe stata in grado, Controparte_1 già nell'aprile 2021, di effettuare le verifiche necessarie per formulare puntuale e dettagliata contestazione e sarebbe rimasta inerte per oltre un anno dalla notifica del decreto recante ordine di esibizione di atti e di documenti ex art. 256 c.p.p., notificato a nel quadro di un procedimento penale Controparte_1 avviato a carico di ignoti per ipotesi di sostituzione di persona e truffa aggravata in danno di (doc. n. 24 allegato al ricorso in RT opposizione, documento già depositato dalla controparte ON
nella fase sommaria del giudizio all'udienza del 16 marzo 2023). Il
[...] decreto de quo, datato 20 aprile 2021, è, come detto, stato adottato nel corso di indagini di un procedimento a carico di ignoti ed è privo di cenni, anche indiretti, al Referente personal di . RT ON
Detto decreto è assolutamente generico e non fa menzione delle ragioni sottese alla necessità di ricostruzione della movimentazione del conto corrente bancario 2002106 e dei prelievi effettuati con le carte bancomat con cifre finali
526 e 231 “verosimilmente alla [cliente] stessa intestate” (così testualmente il doc. n. 24) nonché della documentazione attestante prelievi e disposizioni di conto corrente.
Da un punto di vista contenutistico va rilevato che il decreto sopra menzionato, datato 20 aprile 2021, è inidoneo a generare un sospetto sull'operato della banca per irregolarità nella gestione del rapporto di conto corrente e di deposito titoli con la cliente ad opera del suo RT
Referente personal, . Piuttosto, la circostanza che ON
l'ipotesi investigativa sia stata formulata dal Pubblico Ministero ai sensi del combinato disposto degli artt. 494 (rubricato “Sostituzione di persona”) e 640
c.p. (“Truffa”), fa propendere per la supposizione, del tutto verosimile in uno stadio così embrionale nel disvelamento della vicenda, della cd. clonazione, vale a dire dell'utilizzo, abusivo e fraudolento, delle carte bancomat (ATM) nonché del compimento di disposizioni su conto corrente via internet banking da parte di terzi, all'insaputa della titolare del conto corrente e non certamente ad opera del Referente personal, in capo al quale sia la banca sia la cliente hanno riposto la propria fiducia contando, da un lato, sulla fedeltà del
4 dipendente e, dall'altro, sulla professionalità e lealtà nella gestione del rapporto.
Situazione di contenuto radicalmente diverso è quella che si è verificata, al
1 di via Emilia CP_1Controparte_4
Levante n. 81 a Bologna, quando la Guardia di Finanza ha esteso l'esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro (emesso sulla premessa di una ben precisa ipotesi di reato indicata nella informazione di garanzia già notificata all'odierno resistente/opposto) dall'abitazione di ON
, ove le operazioni stesse erano state effettuate con esito negativo,
[...] alla sede di lavoro dell'indagato (doc. n. 7 allegato al ricorso in opposizione).
Avvalorano la valenza di piena e chiara conoscibilità per Controparte_1 della condotta posta in essere dal dipendente soltanto al 7 giugno 2022 (data da cui sono partiti gli approfondimenti interni all'azienda bancaria mediante audit) le deposizioni di direttore dell'Agenzia 1 Testimone_1 CP_1 di Bologna dal 10 giugno 2022, e di dipendente
[...] Controparte_3 [...] dal 1992 fino a luglio 2024, ex Responsabile del servizio Special CP_1
Investigation, che ha partecipato agli accertamenti di audit interno, la cui relazione è stata prodotta sub doc. n. 8-bis di parte ricorrente/opponente.
Il primo testimone ha assunto le funzioni di Direttore dell'agenzia 1 all'indomani della perquisizione della Guardia di Finanza, segnatamente il 10 giugno 2022, ma era presente in loco già il 7 giugno 2022 per avvicendamento e passaggio di consegne dal precedente Direttore della medesima agenzia,
, giunto al pensionamento. Il testimone ha riferito, in particolare, in Tes_2 ordine alle iniziative assunte da dopo la perquisizione Controparte_1 disposta a carico dell'indagato : “Noi informammo ON subito dell'accaduto l'ufficio personale e partì la procedura di audit interno, che fu gestita dall'ufficio preposto. Io ho assistito alla raccolta da parte dei colleghi dell'Ispettorato interno delle informazioni e della documentazione, noi li abbiamo aiutati” (verbale dell'udienza del 22 ottobre 2024). Quanto riferito dal teste è significativo, specialmente se valutato congiuntamente rispetto ai documenti sopra menzionati, n. 24 e n. 7 di parte ricorrente/opponente, che fanno luce sulla conoscibilità in capo a degli accadimenti Controparte_1 subiti dalla cliente e sulla necessità di disporre RT approfondimenti da parte dell'istituto di credito.
Altrettanto significativa è, sia per l'aspetto della tempestività della contestazione, qui preso in esame, sia per l'aspetto della sussistenza della
5 condotta e della chiara attribuibilità della stessa a (su ON cui si dirà infra) la deposizione di dipendente Controparte_3 CP_1 dal 1992 fino a luglio 2024, ex Responsabile del servizio Special
[...]
Investigation, escusso anch'egli all'udienza del 22 ottobre 2024. Sono espliciti, al riguardo, i seguenti passi della testimonianza di “Ricordo la Controparte_3 vicenda del , io ho svolto l'audit interno sulle attività messe in evidenza CP_2 dal reclamo della cliente, [. . .] Noi abbiamo iniziato le nostre RT Parte attività di audit a seguito dell'accesso da parte della
A quel punto abbiamo fatto un'analisi della movimentazione delle carte bancomat oggetto della perquisizione (erano 4 le carte oggetto della nostra analisi) a anche un'analisi della movimentazione dei conti correnti intestati al collega accesi presso . CP_2 CP_1
All'esito delle attività, abbiamo redatto un report che confermo essere il doc. 8 bis di parte . CP_1
Da questa analisi è emerso, in sostanza, che le carte bancomat erano state rilasciate quasi tutte, credo tranne l'ultima, dal;
che le carte erano CP_2 intestate alla signora o alla figlia e la loro movimentazione aveva questa Pt_1 particolarità: due di queste carte erano state utilizzate solo per prelievi ATM, mai per pagamenti, e sono le due indicate nella richiesta della GdF. Queste carte erano attive contemporaneamente all'altra carta, che invece aveva una operatività consona alla fascia di età della con prelievi ATM ma anche Pt_1 con spese, per esempio in farmacia. Sia le spese sia i prelevamenti erano coerenti con la residenza della ed eseguiti in orari diurni. Pt_1
Le altre due carte invece erano anomale nell'utilizzo perché vedevano solo prelevamenti in contanti, alcuni dei quali in orari particolari, come la sera tardi
o la mattina presto.
Confrontando le operazioni di prelievo di queste ultime due carte con i conti del collega , per alcune operazioni abbiamo trovato, a pochissima distanza CP_2 dai prelievi, dei versamenti in contanti sui conti del collega, per importi compatibili”.
La deposizione di è, quindi, eloquente poiché riassume quanto Controparte_3 diffusamente esposto nella relazione redatta all'esito dell'audit interno (doc. n.
8-bis di parte ricorrente/opponente) che, come detto, ha preso avvio dopo la segnalazione effettuata dal Direttore dell'agenzia 1 di Bologna di CP_1
secondo quanto riferito dal testimone e sopra brevemente
[...] Testimone_1 sintetizzato.
6 Ne consegue che le date rilevanti per valutare la immediatezza della contestazione e la tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare, anche in relazione al requisito dimensionale della struttura organizzativa di
[...] alla stregua dei condivisibili criteri di giudizio affermati dalla CP_1 costante giurisprudenza di legittimità (si cita a titolo esemplificativo, , in ossequio alla funzione di uniforme interpretazione del diritto svolta dalla
Suprema Corte, Cass., sez. lavoro, ord. n. 27069 del 25 ottobre 2018, a sua volta richiamata da Cass., sez. lavoro, sent. n. 12321 del 14 aprile 2022) sono: il 7 giugno 2022 quale dies a quo per l'avvio di indagini interne e per l'analisi della movimentazione dei conti correnti non soltanto della cliente Pt_1 ma anche del Referente personal , al fine della
[...] ON analisi incrociata dei rispettivi dati, e – quale dies ad quem - il 24 giugno 2024, data della puntuale lettera di contestazione disciplinare (doc. n. 13 di parte resistente/opponente), intervenuta a breve distanza di tempo dalla sospensione cautelare del dipendente disposta, in applicazione dell'art. 45
CCNL, con lettera raccomandata a mani datata 9 giugno 2022, efficace dalla notifica del provvedimento all'interessato, avvenuta il 13 giugno 2022 (doc. n.
8, già citato): il dies ad quem è stato quindi quello della contestazione disciplinare del 24 giugno 2022 (doc. n. 13), cui hanno fatto seguito le giustificazioni di il 4 luglio 2022 (doc. n. 14) e il ON licenziamento per giusta causa del 12 luglio 2022 (doc. n. 15).
Tra il 7 giugno 2022 e il 24 giugno 2022 è trascorso, pertanto, un intervallo di tempo ragionevolmente breve laddove si consideri la necessità di verifiche interne della banca e di compiuta formulazione di un addebito disciplinare sufficientemente dettagliato, frutto di opportuna ponderazione sia per la gravità dei fatti addebitati sia per il necessario rispetto del principio della immodificabilità della contestazione.
Peraltro, secondo altra pronuncia di legittimità di contenuto conforme a quella sopra citata, il principio dell'immediatezza della contestazione rispetto al fatto
è compatibile con l'intervallo di tempo necessario all'accertamento della condotta del lavoratore e alle adeguate valutazioni di questa, “cosicché deve escludersi che incorra nella violazione di tale principio il datore di lavoro che, ai fini di un corretto accertamento del fatto, anziché procedere a proprie indagini, scelga di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale” (Cass., sez. lavoro, ord. n. 12788 del 14 maggio 2019): nel caso in esame, Controparte_1 ha valutato con rapidità la gravità dei sospetti sorti a carico di CP_2
7 alla luce delle ipotesi accusatorie formulate a suo carico e, come CP_2 sopra rilevato, ha effettuato proprie indagini mediante audit interno. La circostanza qui sottolineata dimostra, quindi, la particolare celerità con cui la banca ha agito nell'avvio di propri controlli e nella conclusione del procedimento disciplinare a carico di con un ON motivato e documentato provvedimento sanzionatorio (documenti n. 12 e n. 13 di . Controparte_1
D'altro canto, escluso - per le ragioni sopra illustrate – che possa decorrere da aprile 2021 (epoca della notifica a del decreto del Pubblico Controparte_1
Ministero recante ordine di esibizione di atti e di documenti ex art. 256 c.p.p.), un lasso di tempo ragionevolmente breve per elaborare una contestazione disciplinare sorretta da adeguati riscontri documentali (quali sono, per l'appunto, i documenti n. 12 e n. 13 allegati al ricorso in opposizione), non può
d'altro canto essere considerata data idonea a fungere da dies a quo per giungere a una contestazione disciplinare caratterizzata dal requisito di sufficiente immediatezza l'11 febbraio 2022, data della diffida della cliente presa in carico dalla banca il 22 febbraio 2022 per gli RT opportuni riscontri (documenti n. 4, n. 5 e n. 6 di parte ricorrente/opponente, quest'ultimo datato 12 aprile 2022 e redatto, in risposta alla missiva del legale di dell'11 febbraio 2022, dall'Ufficio Reclami Bancari di RT [...]
. Nella diffida de qua, infatti, sono denunciati episodi di “numerosi, CP_1 costanti e consistenti prelievi di denaro non autorizzati dalla mia cliente, peraltro per lo più operati con carte bancomat diverse da quella in possesso della mia patrocinata e a lei mai consegnate, eseguiti anche presso sportelli
[... automatici lontani dalla sua abitazione (anche fuori Bologna) ove la IG.ra non si è mai recata e, in taluni altri casi, allo sportello in Banca” ma non Pt_3 sono forniti elementi di verosimile coinvolgimento di , ON insistendosi sul lamentato difetto di diligenza della banca nella effettuazione della propria vigilanza interna. Peraltro, quanto alla condotta che il dipendente ha serbato in relazione alle segnalazioni della cliente, come emerso dall'audit interno e poi riferito dal testimone “Un altro aspetto che Controparte_3 abbiamo evidenziato è che il risultava essere a conoscenza di CP_2 problematiche su queste carte, di cui non aveva parlato con nessuno;
c'è una procedura che si chiama CRM in cui i colleghi di Filiale inseriscono note e memorie sui rapporti con la clientela, una sorta di agenda in cui si tiene traccia di tutto. In due occasioni lo stesso aveva indicato nella procedura che CP_2
8 c'erano lamentele della cliente su alcuni prelevamenti bancomat. Di questo non aveva però avvisato nessuno, come avrebbe dovuto fare, né aveva svolto alcuna attività”.
In relazione alla diffida dell'11 febbraio 2022 a firma congiunta di Pt_1
e del suo legale, si rileva che nel Report n. 36 redatto all'esito dell'audit
[...] interno è sottolineato che “in data 14/02/2022 è pervenuto un reclamo presentato dallo Studio Legale dell'Avv. Santiago Arguello per conto della cliente
per presunti “gravi pregiudizi subiti dalla cliente dal 2015 ad RT oggi, per condotte non autorizzate di dipendenti”. Nella missiva vi sono riferimenti generici a più circostanze che riguardano sia prelevamenti “non autorizzati” che investimenti mobiliari ritenuti dal legale potenzialmente anomali con riserva di predisporre “apposita perizia”. L'Ufficio Reclami ha ricevuto una relazione della filiale alla quale ha partecipato anche - nella CP_2 stessa non vi è alcun cenno a lamentele della cliente nei confronti della CP_1 note al dipendente almeno sin da settembre 2021 - e in data 12/04/2022 ha comunicato all'avv. Santiago Arguello che per la “...genericità e carenza di allegazione ancor prima che di prova …la si trova nell'oggettiva CP_1 impossibilità di riscontrare nel merito la missiva…considerando l'ampio lasso di tempo in considerazione…”, rendendosi disponibile a valutare eventuali integrazioni”. Anche in ordine alla diffida dell'11 febbraio 2022, pertanto,
ha fornito elementi fuorvianti all'allora Direttore ON della filiale n. 1 , analogamente a quanto già fatto per i reclami Tes_2 presentati da a settembre 2021 e a dicembre 2021, cui il RT resistente/opposto aveva dato con procedura CRM commenti e annotazioni tendenti a privare di significato la segnalazione della cliente. Alla luce di quanto sin qui illustrato, neanche l'11 febbraio 2022 può essere assunto quale ipotetico dies a quo di conoscibilità della censurabile condotta di
[...]
in capo a Non resta, pertanto, che ON Controparte_1 identificare detto dies a quo nel 7 giugno 2022, come sopra affermato.
D'altro canto, anche i tentativi compiuti da e dalla figlia RT di far emergere anomalie nei prelievi di denaro e di PE fermare l'inspiegabile fenomeno hanno subito un arresto sul nascere, atteso che lo stesso dipendente, in violazione ancora una volta del dovere di curare gli interessi della cliente e di operare con assoluta fedeltà nei confronti dell'azienda bancaria, non ha avvisato nessuno (come avrebbe dovuto fare se avesse agito diligentemente) né ha svolto alcuna attività circa i fatti
9 rappresentati se non quella di minimizzare ila valenza dei reclami con la procedura CRM. Si veda, al riguardo il doc. n. 9-bis allegato alla memoria difensiva di costituzione, costituito dallo scambio di messaggi WhatsApp del
18 febbraio 2021 tra e il Referente personal della madre, PE
. Quest'ultimo, in pari data, ormai consapevole del ON sospetto nato nella cliente, senza raccoglierne la firma e senza ricevere la denuncia di smarrimento, aveva già bloccato la carta bancomat con cifre finali
516 (una delle due carte con cui aveva sino ad allora operato abusivi prelievi di denaro) e ha inserito nel sistema la dicitura “smarrimento” quale causale del blocco di operatività della carta stessa. Sul punto hanno riferito, con precisione ed accuratezza, anche i testimoni e (vedasi il Testimone_1 Controparte_3 verbale dell'udienza del 22 ottobre 2024).
In sintesi, quando ha avuto contezza, dai messaggi scambiati con PE
che si era accorta che erano stati effettuati prelievi dal
[...] RT conto corrente mediante carta bancomat non in suo possesso, ON
ha bloccato l'operatività della carta medesima (con cifre finali 516)
[...] che lui stesso, e non la cliente, deteneva.
La circostanza è stata riferita, in modo univoco e con piena attendibilità, dal teste incaricato da degli accertamenti per Controparte_3 Controparte_1 audit interno: “Infine, l'altro aspetto che avevamo verificato riguardava il blocco di una delle carte.
Risultava che la avesse chiesto al numero verde il blocco della carta, Pt_1 perché pensava fosse stata clonata. La carta è stata bloccata, ed era quella che era in possesso della cliente.
Probabilmente la si era accorta di prelievi anomali e, non sapendo Pt_1 dell'esistenza di altre carte, ha bloccato l'unica che deteneva.
L'operatore del numero verde ha fatto il blocco e ha detto alla cliente di portare la denuncia in ufficio, ma in filiale la denuncia non è stata trovata.
Stranamente, il giorno successivo il ha bloccato con la causale “per CP_2 smarrimento” l'altra carta che era operativa in contemporanea, senza richiesta della cliente e senza denuncia. Sappiamo che questo blocco lo ha eseguito il
perché per questa operazione bisogna loggarsi, quindi il sistema registra CP_2 la matricola di chi esegue l'operazione.
Sulla base di questi elementi, noi abbiamo ricostruito la vicenda.
10 ADR: dal punto di vista teorico, è possibile che altri abbia operato con la matricola del , ma vorrebbe dire che il aveva dato le sue CP_2 CP_2 credenziali personali ad un altro collega, il che è assolutamente vietato”.
In definitiva, l'istruttoria orale ha permesso di accertare, soprattutto in virtù della deposizione di che , in Controparte_3 ON violazione delle procedure interne alla banca, non aveva segnalato ad alcuno dei suoi superiori gerarchici le lamentele già avanzate da nei RT mesi di settembre 2021 e di dicembre 2021 in ordine a misteriosi prelievi di denaro contante dal suo conto corrente, di cui la cliente si è avveduta molto tempo dopo. , al contrario si era limitato a inserire nel ON sistema CRM (definito dal teste “una sorta di agenda che tiene Controparte_3 traccia di tutto”) generiche annotazioni di quanto riferitogli dalla cliente, senza dare impulso a verifiche che lo avrebbero identificato come responsabile delle operazioni non autorizzate dalla titolare del conto corrente e del deposito titoli, Il testimone ha puntualizzato, RT Controparte_3 rispondendo a richiesta di chiarimenti: “non tutto quello che si annota nella procedura CRM va riferito, però in questo caso le anomalie sui prelievi devono essere in qualche modo evidenziate e gestite, non si possono ignorare, e ciò in forza del regolamento interno sui reclami”.
Coerente con le circostanze emerse dell'audit interno e riferite dai testimoni e è la deposizione di persona Testimone_1 Controparte_3 RT offesa: la testimone, escussa all'udienza del 9 gennaio 2025, ha confermato quanto riferito dagli altri due testimoni: “Avevo anche un portafoglio investimenti consistente. Il mio consulente era . CP_2
Adesso, dopo la vicenda per cui è causa, ho interrotto ogni rapporto con . CP_1
A un certo punto mi sono accorta che il valore del mio portafoglio titoli calava sempre, e io chiedevo il perché. Il mi rispondeva che con il lock down CP_2 erano calati i valori.
Il mi chiamava in banca a firmare dei documenti e io, che mi fidavo, CP_2 firmavo senza leggere.
A un certo punto mi sono insospettita e ho fatto vedere le carte in mio possesso ad un vecchio amico, esperto di finanza, che mi ha segnalato che c'era qualcosa che non andava. Allora sono andata alla Guardia di Finanza che ha fatto 6 mesi di accertamenti e poi ha rilevato che c'era stata una sottrazione, il mi ha CP_2 portato via tanti soldi.
11 Io, fin dall'inizio, ho avuto in mio possesso una sola tessera bancomat, che usavo per le spese correnti.
Io non ho mai dato la mia tessera al e non ho mai avuto una seconda CP_2 carta bancomat.
Io l'estratto del conto non lo guardavo, perché mi fidavo del che mi CP_2 trattava con grande cortesia e affetto”.
La deposizione di è rilevante in relazione non soltanto alla RT ricostruzione della infedele condotta del suo Referente personal di CP_1 ma anche alla complessità e alla durata degli accertamenti che sono stati
[...] necessari all'istituto di credito per fare emergere l'accaduto con sufficiente grado di chiarezza e che hanno, quindi, richiesto un ragionevole lasso di tempo. infatti, ha riferito, come già sopra trascritto: “A un certo RT punto mi sono insospettita e ho fatto vedere le carte in mio possesso ad un vecchio amico, esperto di finanza, che mi ha segnalato che c'era qualcosa che non andava. Allora sono andata alla Guardia di Finanza che ha fatto 6 mesi di accertamenti e poi ha rilevato che c'era stata una sottrazione”. L'immediatezza della contestazione e la tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare vanno, pertanto, valutati anche in relazione all'ampio periodo (indicato dalla testimone in sei mesi) occorrente alla Guardia di Finanza per indagare sulle sottrazioni di denaro dal deposito titoli e dal conto corrente n. 2002106 acceso presso l'agenzia 1 di a Bologna. Controparte_1
Acclarate la tempestività della contestazione disciplinare, la sussistenza e l'entità dei prelievi abusivi nonché la piena attribuibilità degli stessi a
[...]
, vanno affermate anche l'adeguatezza e la proporzionalità ON della sanzione irrogata rispetto alla gravità dei fatti, idonea a incidere in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia riposto nel dipendente dalla banca.
Si intende fare riferimento, per l'aspetto qui considerato, da un lato all'entità non trascurabile delle somme oggetto di sottrazione risultante dai documenti n. 12 e n. 13 di parte ricorrente/opponente ( ha, d'altro canto, RT riferito “il mi ha portato via tanti soldi”), e, dall'altro, alla ripetizione di CP_2 condotte per un considerevole arco di tempo (dal 2015 al 2022), poste in essere e, nello stesso tempo, dissimulate con vari espedienti, quali: detenzione e utilizzo di carte bancomat con cifre finali 213 e 516 non richieste dalla cliente e a completa insaputa della stessa;
insabbiamento dei RT reclami presentati da quest'ultima a settembre 2021 e a dicembre 2021 (vedasi il significativo passo della deposizione di sopra trascritto, in Controparte_3
12 tema di mala gestio della procedura CRM); blocco della carta con cifre finali
516 il 18 febbraio 2021 quando aveva manifestato, per PE conto della madre il sospetto di una clonazione della carta RT bancomat. Ad ogni modo, senza necessità di diffusa analisi dei singoli episodi di operazioni dispositive sul conto corrente e sul deposito titoli di Pt_1
sono certamente idonei a minare in modo irrimediabile la fiducia
[...] sottesa al rapporto di lavoro anche soltanto i tre episodi in cui ON
ha effettuato prelievi abusivi dal conto corrente di e,
[...] RT subito dopo, utilizzando la stessa macchina/sportello ATM, ha effettuato, sul proprio conto corrente, versamenti del denaro appena prelevato. Anche sotto questo aspetto, inequivocabili sono le risultanze istruttorie acquisite in virtù della deposizione di “Confrontando le operazioni di prelievo Controparte_5 di queste ultime due carte con i conti del collega , per alcune operazioni CP_2 abbiamo trovato, a pochissima distanza dai prelievi, dei versamenti in contanti sui conti del collega, per importi compatibili.
Poi ci sono stati 3 casi in cui il prelevamento dalla carta della cliente è stato effettuato nello stesso bancomat in cui pochi minuti dopo il ha versato CP_2 contanti sul suo conto”.
Dall'esame del doc. n. 12, prodotto in allegato anche alla lettera di contestazione disciplinare depositata sub doc. n. 13 di il Controparte_1 prelevamento (con causale 87) dal conto corrente n. 2002106 di RT utilizzando la carta con cifre finali 516 e il contestuale versamento dallo stesso sportello ATM sul conto corrente 1661325 di (con ON causale 88) sono avvenuti, a titolo esemplificativo, alle ore 10,22 e alle ore
10,23 del 2 luglio 2020 per l'importo di euro 1.000. Tutta la movimentazione sospetta è stata oggetto di verifica nel Rapporto n. 36 della Special
Investigation di Funzione Revisione Interna, Servizio Audit Controparte_1
Reti e prodotta sub doc. n. 8-bis in allegato al ricorso in opposizione, Pt_4 sottoscritta da , testimone escusso nella fase sommaria quale Testimone_3
Responsabile del Servizio Audit di Parte_5 Controparte_1
L'episodio di abusivo prelievo di denaro, sopra indicato, non è che una delle operazioni accertate nell'indagine di audit interno della Special Investigation.
Le conclusioni del Report n. 36 sono incontrovertibili nell'individuare i tre aspetti di assoluta vulnerabilità, dal punto di vista disciplinare, della condotta di : “Gli esiti dell'attività svolta hanno consentito di ON individuare, in più circostanze, profili di anomalia nell'operatività posta in
13 essere da : i) ha bloccato su propria autonoma iniziativa con la causale CP_2
“smarrimento” una carta assegnata a senza raccogliere alcuna RT firma né la necessaria denuncia;
ii) ha inserito in due distinte circostanze nel campo “note su eventi” della procedura CRM rispettivamente “...in corso accertamenti in merito a presunti prelievi non effettuati da cliente…” e
“...rapporto deteriorato dopo problema che ha avuto con prelievi bancomat…” ed ha consapevolmente omesso di comunicare tali rilevanti circostanze al responsabile della filiale, reiterando tale anomalo comportamento anche ad aprile 2022 quando ha collaborato alla predisposizione della nota richiesta dal competente Ufficio per il riscontro al reclamo;
iii) ha eseguito versamenti sul proprio conto corrente lo stesso giorno e in stretta sequenza rispetto a prelievi registrati su una delle carte bancomat oggetto dell'indagine in corso (a tale proposito non è da escludere che analoga operatività possa essere stata eseguita da anche su rapporti a lui intestati presso altro intermediario)”. CP_2
Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, deve farsi luogo all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca dell'ordinanza opposta, con conseguente declaratoria di legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato da
[...]
a il 12 luglio 2022. CP_1 ON
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, per entrambe le fasi in cui si è articolato il presente giudizio di impugnazione di licenziamento secondo la disciplina del rito introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (cognizione sommaria e successiva opposizione), nella misura indicata in dispositivo, calcolata applicando parametri di valore medio a controversia di lavoro di valore indeterminabile, riferiti alle quattro fasi in cui è stata prestata dai difensori l'opera professionale: studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione formulata da revoca Controparte_1
l'ordinanza emessa il 28 settembre 2023 nel procedimento iscritto al n.
33/2023 R.G.L., e, per l'effetto, dichiara la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a con lettera del 12 luglio 2022. ON
Condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla ON controparte nelle due fasi del giudizio di impugnazione del licenziamento, liquidate in complessivi euro 9.257,00 per compensi professionali di avvocato, oltre euro 259,00 per recupero delle anticipazioni non imponibili versate nella
14 presente fase di opposizione, rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 25 aprile 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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