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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6554/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6554/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta CRISTINA Parte_1
FERRE'
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE BRACUTI e UGO
BRACUTI convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, ha adito questo Parte_1
Tribunale rappresentando di essere dipendente della Servizi Comunali
1 s.p.a. dal 02/05/2007, con mansioni di autista raccoglitore, inquadrato al liv. 2 CCNL Federambiente.
Ha riferito di aver ricevuto in data 26/07/2023 (doc. 1 allegato al ricorso) lettera con la quale il datore di lavoro gli contestava di aver in più occasioni (in data 26/04/2023, 11/05/2023, 12/05/2023 e
23/05/2023) ritirato sacchi di spazzatura presso il comune di Bollate, in difformità dagli ordini di servizio che lo vedevano adibito nel comune di
Baranzate. Egli giustificava l'addebito in sede di audizione presso il datore di lavoro in data 07/08/2023 (doc. 2 allegato al ricorso, verbale di audizione): gli episodi contestati erano consistiti in incontri occasionali con conoscenti che ne avevano approfittato per conferirgli rifiuti, poi smaltiti dal ricorrente nella convinzione che ciò non costituisse illecito.
La datrice di lavoro, non accettando le giustificazioni, comminava al sig.
una sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dal lavoro Pt_1
e dalla retribuzione, poi convertita in 3 giorni di sospensione in seguito ad impugnazione dinnanzi all' . Controparte_2
Ha aggiunto di aver poi ricevuto in data 07/02/2024 una seconda contestazione disciplinare (doc. 4 allegato al ricorso), così formulata: “in occasione di verifiche ed accertamenti condotti dal comando dei carabinieri di Grumello del Monte, solo nei giorni scorsi sono emerse gravi condotte da Lei tenute che denotano numerose occasioni in cui Lei ha operato in Comuni differenti da quello previsto dagli ordini di servizio.
Più specificamente è stato accertato che nei turni di lavoro distribuiti dal
18/08/2022 al 20/07/2023 in cui era assegnato al servizio di raccolta presso il comune di Baranzate Lei nei giorni di seguito indicati, alla guida dell'automezzo aziendale targato FT735GN si trovava invece a Bollate in via Madonna. Si tratta dei giorni : 18.08.2022 alle ore 12,00;
26.08.2022 alle ore 11,12; 14.09.2022 alle ore 11,03; 15.09.2022 alle
2 ore 11,40; 14.10.2022 alle ore 11,23; 11.11.2022 alle ore 11,15;
18.11.2022 alle ore 19,21; 22.11.2022 alle ore 12,01; 2.12.2022 alle ore 11,15; 9.12.2022 alle 11,10; 16.12.2022 alle ore 11,25; 17.12.2022 alle ore 10,17; 20.12.2022 alle ore 12,37; 3.01.2023 alle ore 12,38;
12.01.2023 alle ore 10,52; 16.01.2023 alle ore 11,36; 18.01.2023 alle ore 11,27; 23.01.2023 alle ore 11,11. Parimenti Lei si trovava in Via madonna a Bollate il 27.01.2023 alle ore 9,05 e alle 11.,09; 31.01.2023 alle ore 12,06; 4.02.2023 alle ore 10,51; 10.02.2023 alle ore 11,03;
17.02.2023 alle ore 11,11; il 3.03.2023 alle ore 11,10; 3.03.2023 alle ore 11,18; 11.05.2023 alle ore 11,30; 12.05.2023 alle ore 11,22;
1.08.2023 alle ore 11,35; 6.06.2023 alle ore 13,03; 15.06.2023 alle ore
11,50; 22.06.2023 alle ore 12,02; il 29.06.2023 alle ore 2,13; il
6.07.2023 alle ore 12,09, il 12.07.2023 alle ore 12,26 e il 20.07.2023 alle ore 12,26. E' stato altresì accertato che nel medesimo arco di tempo
(dal 18.08.2022 al 20.07.2023) Lei nei giorni di seguito indicati alla guida dell'automezzo aziendale tg FT735GN si trovava a Bollate in via
Friuli Venezia Giulia : il 15.10.2022 alle 6,00; il 23.11.2022 alle 6,10; il
28.12.2022 alle 11,08; il 18.01.2023 alle 6,14; il 24.02.2023 alle 12,05; il 4.03.2023 alle 6,10; il 29.03.2023 alle 6,13; il 26.04.2023 alle 6,00; il
23.05.2023 alle ore 12,08; il 24.05.2023 alle 11,30 e il 15.07.2023 alle
5,54. Infine in data 14.09.2022 alle 11,16 Lei si trovava a Senago in via
Togliatti anziché a Baranzate come da ordine di Servizio. In tutte le date sopra riportate Lei non ha rispettato gli ordini di servizio recandosi in
Comuni diversi da quello in cui avrebbe dovuto operare la raccolta.
Emerge con evidenza come la sua grave condotta ed il suo illecito comportamento, già oggetto di precedente contestazione disciplinare comminata in data 22.08.2023 non siano stati salutari, ma ripetuti in più occasioni, come sopra puntualmente ricostruito. Tali sue condotte, sia
3 singolarmente che complessivamente considerate, sono estremamente gravi, hanno violato le disposizioni aziendali concernenti i luoghi ed i tempi di raccolta dei rifiuti, hanno violato le disposizioni del vigente codice etico aziendale e pongono la nostra società a grave rischio di contestazione da parte dei comuni interessati e di conseguente richiesta di risarcimento di danni a qualsiasi titolo essi possano essere imputati.”
In sede di audizione presso il datore di lavoro, in data 15/03/2024 (doc.
5 allegato al ricorso, verbale di audizione), il ricorrente sosteneva di aver transitato per le vie indicate nella contestazione nel percorso per raggiungere o lasciare il posto di lavoro. Rappresentava altresì difficoltà nel ricostruire i motivi dei tragitti in ragione del notevole tempo trascorso, riferendo alcune possibili ragioni, quali il passaggio presso il centro di conferimento dei rifiuti ingombranti RIPAM o il conferimento rifiuti presso un compattatore talvolta parcheggiato presso il cimitero di
Senago. In tale occasione la società rappresentava che per quelle date e in quegli orari risultava dal GPS un fermo mezzo per un determinato periodo di tempo e non un semplice passaggio, non accettando pertanto le giustificazioni fornite. In data 18/04/2024 la società convenuta gli comminava conseguentemente la sanzione di 10 giorni di sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1 opponendosi a quest'ultima sanzione.
Ha contestato la sussistenza dell'illecito disciplinare, rappresentando innanzitutto di non essere in grado di verificare, stando il tempo trascorso, se nelle date indicate nella contestazione egli fosse realmente alla guida del mezzo cui essa si riferisce (FT735GN). Ha tuttavia evidenziato come gli orari delle presunte violazioni si riferiscono in ogni caso alle fasce orarie antecedenti all'inizio del turno lavorativo (ore
4 6:00) e del ritorno in sede dopo aver espletato il servizio di raccolta (ore
12:00), e di essersi pertanto limitato, in tali occasioni, ad aver seguito un percorso che devia di poco dal percorso ideale verso la sua destinazione (aumentando il tempo di percorrenza di un massimo di 5 minuti). In alcune occasioni la deviazione si era resa necessaria per raggiungere il RIPAM, centro di conferimento rifiuti ingombranti, e pertanto per esigenze di servizio.
Ha sostenuto che l'aver intrapreso percorsi differenti non possa integrare gli estremi di una “grave condotta” e di un “illecito comportamento” tali da giustificare una sospensione di 10 giorni, non essendo il percorso da seguire mai stato normato. Quanto al fermo mezzo rappresentato dalla oltre a non essere stato rappresentato nella Controparte_1 contestazione non risulta documentato.
Ha altresì eccepito la tardività della contestazione dell'addebito, essendo stato egli chiamato a giustificarsi in data 07/02/24 per comportamenti relativi al periodo 19/09/2022 – 07/07/2023 (dai 7 ai 17 mesi prima), nonostante già nel luglio 2023 l'azienda fosse al corrente del fatto che egli percorreva il tragitto Baranzate – Limbiate passando da Bollate.
Ha infine affermato la violazione dell'accordo per la geolocalizzazione della flotta mezzi siglato dalle rappresentanze sindacali in data
14/09/2022, essendo stati i controlli sul proprio mezzo motivati dalla datrice di lavoro in funzione di “verifiche ed accertamenti condotti dal comando dei carabinieri di Grumello del Monte”, motivazioni che dunque esulano dalle esigenze di servizio, e non essendo stata rispettata l'indicazione di porre sui mezzi su cui è installato un dispositivo GPS di un avviso ben visibile al dipendente.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
5 (i) accertare e dichiarare l'insussistenza della violazione da parte del dipendente ed annullare il provvedimento disciplinare;
conseguentemente disporre, ove la sanzione fosse nelle more eseguita, il pagamento della retribuzione corrispondente a n.10 giorni lavorativi,
(€ 75,54 x 10 =€ 755,40 come da busta paga sub doc.13)
ii) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre alla rifusione delle spese generali, ai sensi della Legge Professionale Forense.”
2. La si è costituita rappresentando di essere Controparte_1 dedita alla raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto di 112 Comuni soci in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Il ricorrente, operaio raccoglitore, è stato assegnato al servizio svolto dalla società per il comune di Baranzate, in alternanza o affiancamento di altri due addetti, e Ababacar Gueye;
le sue mansioni consistono Persona_1 nel provvedere alla raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune mediante un furgonato (mezzo di raccolta tg. FT735GN) munito della “presa di forza”, mediante la quale l'operatore solleva i cassonetti e li svuota nel cassone del mezzo in uso, e nello svuotamento del cassone presso il compattatore dedicato sul territorio di riferimento, o presso altro impianto autorizzato quando il compattatore è pieno. In caso di rifiuti ingombranti, fino al febbraio 2022 i lavoratori si recavano presso Con l'impianto di smaltimento gestito da . in via Friuli Venezia CP_4
Giulia nr. 22 a Bollate;
successivamente a tale data presso l'impianto
A2A Recycling sito a Novate Milanese in via Beltrami. A seguito di accordo sindacale del 14/09/2022 (doc. 9 allegato alla memoria di costituzione), tutti gli automezzi della società sono stati muniti per ragioni di sicurezza di dispositivo GPS e conseguentemente su di essi è stato apposto un adesivo che segnala la presenza del dispositivo.
6 La ha poi offerto chiarimenti in ordine al contesto Controparte_1 in cui si inseriscono le contestazioni disciplinari rivolte al ricorrente.
Ha innanzitutto riferito di aver ricevuto nel febbraio 2023 la richiesta da parte della Polizia Municipale del di svolgere Controparte_5 indagini per attività illecite presso il locale centro di raccolta rifiuti a seguito di sistematica manomissione degli impianti di videosorveglianza.
La convenuta ha pertanto incaricato la società di investigazione TM3 &
CO s.r.l. di monitorare le attività di raccolta rifiuti nel comune;
al termine delle attività, in data 05/07/2023 la società di investigazione ha consegnato alla una relazione. A ciò sono seguiti Controparte_1 procedimenti disciplinari nei confronti di tutti e tre i dipendenti addetti alla raccolta in tale area;
la società convenuta ha altresì sporto querela nei confronti di tali dipendenti per i fatti oggetto del primo procedimento disciplinare presso i Carabinieri di Grumello. A seguito della richiesta di supplemento di istruttoria da parte di questi ultimi, la società ha estratto le rilevazioni del GPS degli automezzi.
Alla fine di settembre 2023 la ha richiesto al Controparte_1 proprio personale interno di confrontare i dati GPS dei tre addetti con i relativi ordini di servizio e di valutare l'entità, la gravità e la concordanza del comportamento tenuto dai tre addetti ai fini disciplinari. Ciò ha comportato un lavoro interdisciplinare che si è protratto per più mesi sino alla fine di gennaio 2024, avendo dovuto essere svolto contestualmente alle normali attività. A ciò è seguito un secondo procedimento disciplinare nei confronti dei tre addetti.
La società ha altresì riferito che in occasione dell'audizione tenutasi in data 15/03/2024 (doc. 28 allegato alla memoria, verbale dell'audizione),
a seguito della seconda contestazione disciplinare, il ricorrente ha falsamente affermato che il compattatore di rifiuti per la zona di
7 Baranzate sia normalmente sito a Senago, quando invece è normalmente in Baranzate nel parcheggio di Via Resegone, e che il centro di conferimento rifiuti ingombranti presso cui si recava era il Co centro Rip a Bollate, quando il rapporto con questo centro era cessato a fine gennaio 2022. Ha aggiunto che, in occasione dell'audizione relativa alla prima contestazione, il ricorrente ha altresì falsamente negato di aver tenuto condotte di tale genere ulteriori a quelle contestategli.
Ha ribadito la sussistenza dei fatti contestati, peraltro evidenziando come in sede di audizione il ricorrente non ha smentito di aver non solo transitato ma operato in aree esterne a quelle di competenza, specificando che “operare” significa fermare il camion e azionare la presa di forza. Ha affermato che dal tabulato GPS (doc. 30 allegato alla memoria) si evincono oltre al percorso anche le fermate e l'azionamento delle prese di forza da parte dell'addetto.
Ha sostenuto la proporzionalità della sanzione, essendo seguita ad un precedente specifico e avendo il ricorrente sistematicamente trasgredito ai propri ordini di servizio, violando il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Ha chiarito come, in caso di raccolta e smaltimento rifiuti da parte degli operatori al di fuori dell'area di competenza, si generano gravi conseguenze in capo alla società: ogni comune socio paga il servizio di raccolta in base ai quantitativi raccolti, dunque addebiti non dovuti implicano l'esposizione ad azioni di ripetizione di indebito e risarcitorie. Ne deriverebbe anche la perdita di certezza in ordine alla corretta individuazione dei rifiuti smaltiti e pertanto il rischio di responsabilità penale in capo al legale rappresentante per trattamento di rifiuti non corretto.
8 Ha altresì sostenuto la tempestività della contestazione, tenuto conto che l'accertamento che ha condotto alla contestazione disciplinare cui è seguita l'opposta sanzione ha avuto origine dalla richiesta dei dati GPS da parte dei Carabinieri di Grumello del Monte in data 08/09/2023 e che l'analisi di tali dati ha richiesto operazioni complesse e gravose. Ha infine sostenuto la legittimità dell'utilizzo del GPS.
Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande avversarie.
3. La sanzione irrogata risulta illegittima in quanto la contestazione disciplinare non rispetta il requisito della tempestività.
Come chiarito da Cassazione civile sez. lav., 10/09/2013, n.20719,
l'immediatezza del provvedimento disciplinare “si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.”
Nel caso di specie, oggetto della contestazione sono condotte tenute dal ricorrente in un arco temporale compreso tra il 18/08/2022 al
20/07/2023.
9 Dalla documentazione prodotta da parte convenuta (doc. 23 allegato alla memoria di costituzione, integrazione istruttoria rivolta ai Carabinieri di
Grumello) è emerso che la società era a conoscenza degli episodi cui essa si riferisce almeno dal 23/09/2023; la contestazione è stata comunicata al lavoratore solo in data 07/02/2024 e la società datrice di lavoro non ha rappresentato circostanze utili a giustificare la dilazione nell'avvio del procedimento disciplinare di oltre tre mesi.
4. La ha infatti chiarito di aver effettuato la Controparte_1 prima contestazione disciplinare in data 07/08/2023 in seguito al deposito in data 05/07/2023, da parte dell'agenzia TM3 & CO s.r.l., della relazione esito dell'attività di monitoraggio della raccolta di rifiuti nel comune di cui era stata incaricata (doc. 17 allegato alla memoria di costituzione); da tale relazione emergono effettivamente i soli episodi oggetto della prima contestazione, accertati dall'agenzia investigativa mediante riscontro visivo e fotografico, e non anche gli episodi sanzionati con il provvedimento opposto in questa sede. La società ha poi rappresentato di aver sporto denuncia querela nei confronti del ricorrente e di altri dipendenti in data 08/09/2024 per i medesimi fatti oggetto di contestazione, richiamati specificamente nel testo della querela (doc. 21 allegato alla memoria di costituzione); di aver ricevuto nella medesima data dai Carabinieri di Grumello richiesta di integrazione istruttoria (doc. 22 allegato alla memoria di costituzione), e in particolare la richiesta di “analizzare i dati relativi ai sistemi di rilevamento GPS installati sui mezzi di interesse per un periodo congruo compresi i giorni in cui sono avvenuti i pedinamenti da parte dell'agenzia investigativa”; di aver adempiuto alla richiesta di integrazioni in data
25/09/2023 (doc. 23 allegato alla memoria di costituzione) dopo aver
10 proceduto all'estrazione dei dati richiesti;
di aver infine affidato a fine settembre 2023 al proprio personale tecnico e amministrativo l'incarico di confrontare i dati GPS con gli ordini di servizio, per valutare entità, gravità e concordanza dei comportamenti tenuti a fini disciplinari. La convenuta ha evidenziato essersi trattato di un'attività complessa che ha richiesto la risoluzione di molteplici problematiche, da svolgersi contestualmente alle normali attività della società; ha chiarito che si è reso necessario, prima di muovere le contestazioni disciplinari, recuperare gli ordini di servizio, collegare i veicoli ai singoli addetti, estrapolare i dati GPS dal sistema informatico, effettuarne un'analisi preliminare, analizzare ciascun trattato e infine valutare i singoli comportamenti ai fini disciplinari. In ragione della complessità di tali attività si giustificherebbe il fatto che si sia addivenuti alla contestazione disciplinare solo in data 07/02/2024.
5. La dilazione dei tempi per la contestazione non appare giustificata dalle motivazioni addotte.
Dall'integrazione della denuncia querela datata 23/09/2023 (doc. 23 allegato alla memoria), si trae infatti che le attività da svolgersi necessariamente prima di muovere contestazione disciplinare dalla società elencate (estrazione dati GPS, collegamento veicoli-addetti, recupero ordini di servizi, analisi tracciati) erano già state svolte compiutamente in tale data. Il referente della società, in tale comunicazione indirizzata al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Grumello del Monte, riferisce infatti di allegare non meri dati estratti dai sistemi informatici, ma un “file riassuntivo di trasporti di rifiuti non autorizzati”, già contenente “il nome del dipendente, il giorno e la data, ora, mezzo (numero e targa), indirizzo della raccolta contestata,
11 e mansione assegnata riportata anche nello statino”, oltre ad un CP_5 ulteriore file “con gli statini firmati dai dipendenti ed i tracciati GPS del mezzi utilizzati per il servizio di raccolta”. Che i dati forniti fossero allora già stati oggetto di analisi e confronto con gli ordini di servizio, per individuare quali prelievi di rifiuti non fossero autorizzati, si trae ulteriormente dal fatto che nella comunicazione è già indicato anche il numero di episodi riscontrati per ciascun dipendente “relativi a raccolte e trasporti di rifiuti non autorizzati”, in particolare nr. 51 episodi per quanto concerne il ricorrente, numero che coincide con quello degli episodi complessivamente contestati: nr. 4 con la prima contestazione, relativa al medesimo periodo ma per fatti accertati con differente modalità, e nr. 47 con la seconda contestazione basata sui dati estratti dal GPS. L'unica ulteriore attività indicata dalla società che avrebbe potuto essere compiuta tra il 23/09/2023 e la contestazione del
07/02/2024 sarebbe pertanto la valutazione della rilevanza disciplinare degli episodi, che stante l'irrogazione solo qualche mese prima di sanzione per episodi perfettamente sovrapponibili e inseriti nel medesimo contesto non appare ragionevole abbia potuto richiedere più di tre mesi, pur tenendosi conto della necessità di svolgere tale attività contestualmente alle attività ordinarie.
6. La sanzione deve pertanto essere annullata in quanto tardiva e tale considerazione è decisiva e assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte nel ricorso. Non risultando che la sanzione sia stata eseguita, non vi è luogo a pronuncia restitutoria di importi a tale titolo trattenuti.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo
12 scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, annulla la sanzione disciplinare comminata a da Parte_1 Controparte_1 con comunicazione del 18.4.2024.
Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato.
Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
13
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6554/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta CRISTINA Parte_1
FERRE'
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE BRACUTI e UGO
BRACUTI convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, ha adito questo Parte_1
Tribunale rappresentando di essere dipendente della Servizi Comunali
1 s.p.a. dal 02/05/2007, con mansioni di autista raccoglitore, inquadrato al liv. 2 CCNL Federambiente.
Ha riferito di aver ricevuto in data 26/07/2023 (doc. 1 allegato al ricorso) lettera con la quale il datore di lavoro gli contestava di aver in più occasioni (in data 26/04/2023, 11/05/2023, 12/05/2023 e
23/05/2023) ritirato sacchi di spazzatura presso il comune di Bollate, in difformità dagli ordini di servizio che lo vedevano adibito nel comune di
Baranzate. Egli giustificava l'addebito in sede di audizione presso il datore di lavoro in data 07/08/2023 (doc. 2 allegato al ricorso, verbale di audizione): gli episodi contestati erano consistiti in incontri occasionali con conoscenti che ne avevano approfittato per conferirgli rifiuti, poi smaltiti dal ricorrente nella convinzione che ciò non costituisse illecito.
La datrice di lavoro, non accettando le giustificazioni, comminava al sig.
una sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dal lavoro Pt_1
e dalla retribuzione, poi convertita in 3 giorni di sospensione in seguito ad impugnazione dinnanzi all' . Controparte_2
Ha aggiunto di aver poi ricevuto in data 07/02/2024 una seconda contestazione disciplinare (doc. 4 allegato al ricorso), così formulata: “in occasione di verifiche ed accertamenti condotti dal comando dei carabinieri di Grumello del Monte, solo nei giorni scorsi sono emerse gravi condotte da Lei tenute che denotano numerose occasioni in cui Lei ha operato in Comuni differenti da quello previsto dagli ordini di servizio.
Più specificamente è stato accertato che nei turni di lavoro distribuiti dal
18/08/2022 al 20/07/2023 in cui era assegnato al servizio di raccolta presso il comune di Baranzate Lei nei giorni di seguito indicati, alla guida dell'automezzo aziendale targato FT735GN si trovava invece a Bollate in via Madonna. Si tratta dei giorni : 18.08.2022 alle ore 12,00;
26.08.2022 alle ore 11,12; 14.09.2022 alle ore 11,03; 15.09.2022 alle
2 ore 11,40; 14.10.2022 alle ore 11,23; 11.11.2022 alle ore 11,15;
18.11.2022 alle ore 19,21; 22.11.2022 alle ore 12,01; 2.12.2022 alle ore 11,15; 9.12.2022 alle 11,10; 16.12.2022 alle ore 11,25; 17.12.2022 alle ore 10,17; 20.12.2022 alle ore 12,37; 3.01.2023 alle ore 12,38;
12.01.2023 alle ore 10,52; 16.01.2023 alle ore 11,36; 18.01.2023 alle ore 11,27; 23.01.2023 alle ore 11,11. Parimenti Lei si trovava in Via madonna a Bollate il 27.01.2023 alle ore 9,05 e alle 11.,09; 31.01.2023 alle ore 12,06; 4.02.2023 alle ore 10,51; 10.02.2023 alle ore 11,03;
17.02.2023 alle ore 11,11; il 3.03.2023 alle ore 11,10; 3.03.2023 alle ore 11,18; 11.05.2023 alle ore 11,30; 12.05.2023 alle ore 11,22;
1.08.2023 alle ore 11,35; 6.06.2023 alle ore 13,03; 15.06.2023 alle ore
11,50; 22.06.2023 alle ore 12,02; il 29.06.2023 alle ore 2,13; il
6.07.2023 alle ore 12,09, il 12.07.2023 alle ore 12,26 e il 20.07.2023 alle ore 12,26. E' stato altresì accertato che nel medesimo arco di tempo
(dal 18.08.2022 al 20.07.2023) Lei nei giorni di seguito indicati alla guida dell'automezzo aziendale tg FT735GN si trovava a Bollate in via
Friuli Venezia Giulia : il 15.10.2022 alle 6,00; il 23.11.2022 alle 6,10; il
28.12.2022 alle 11,08; il 18.01.2023 alle 6,14; il 24.02.2023 alle 12,05; il 4.03.2023 alle 6,10; il 29.03.2023 alle 6,13; il 26.04.2023 alle 6,00; il
23.05.2023 alle ore 12,08; il 24.05.2023 alle 11,30 e il 15.07.2023 alle
5,54. Infine in data 14.09.2022 alle 11,16 Lei si trovava a Senago in via
Togliatti anziché a Baranzate come da ordine di Servizio. In tutte le date sopra riportate Lei non ha rispettato gli ordini di servizio recandosi in
Comuni diversi da quello in cui avrebbe dovuto operare la raccolta.
Emerge con evidenza come la sua grave condotta ed il suo illecito comportamento, già oggetto di precedente contestazione disciplinare comminata in data 22.08.2023 non siano stati salutari, ma ripetuti in più occasioni, come sopra puntualmente ricostruito. Tali sue condotte, sia
3 singolarmente che complessivamente considerate, sono estremamente gravi, hanno violato le disposizioni aziendali concernenti i luoghi ed i tempi di raccolta dei rifiuti, hanno violato le disposizioni del vigente codice etico aziendale e pongono la nostra società a grave rischio di contestazione da parte dei comuni interessati e di conseguente richiesta di risarcimento di danni a qualsiasi titolo essi possano essere imputati.”
In sede di audizione presso il datore di lavoro, in data 15/03/2024 (doc.
5 allegato al ricorso, verbale di audizione), il ricorrente sosteneva di aver transitato per le vie indicate nella contestazione nel percorso per raggiungere o lasciare il posto di lavoro. Rappresentava altresì difficoltà nel ricostruire i motivi dei tragitti in ragione del notevole tempo trascorso, riferendo alcune possibili ragioni, quali il passaggio presso il centro di conferimento dei rifiuti ingombranti RIPAM o il conferimento rifiuti presso un compattatore talvolta parcheggiato presso il cimitero di
Senago. In tale occasione la società rappresentava che per quelle date e in quegli orari risultava dal GPS un fermo mezzo per un determinato periodo di tempo e non un semplice passaggio, non accettando pertanto le giustificazioni fornite. In data 18/04/2024 la società convenuta gli comminava conseguentemente la sanzione di 10 giorni di sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1 opponendosi a quest'ultima sanzione.
Ha contestato la sussistenza dell'illecito disciplinare, rappresentando innanzitutto di non essere in grado di verificare, stando il tempo trascorso, se nelle date indicate nella contestazione egli fosse realmente alla guida del mezzo cui essa si riferisce (FT735GN). Ha tuttavia evidenziato come gli orari delle presunte violazioni si riferiscono in ogni caso alle fasce orarie antecedenti all'inizio del turno lavorativo (ore
4 6:00) e del ritorno in sede dopo aver espletato il servizio di raccolta (ore
12:00), e di essersi pertanto limitato, in tali occasioni, ad aver seguito un percorso che devia di poco dal percorso ideale verso la sua destinazione (aumentando il tempo di percorrenza di un massimo di 5 minuti). In alcune occasioni la deviazione si era resa necessaria per raggiungere il RIPAM, centro di conferimento rifiuti ingombranti, e pertanto per esigenze di servizio.
Ha sostenuto che l'aver intrapreso percorsi differenti non possa integrare gli estremi di una “grave condotta” e di un “illecito comportamento” tali da giustificare una sospensione di 10 giorni, non essendo il percorso da seguire mai stato normato. Quanto al fermo mezzo rappresentato dalla oltre a non essere stato rappresentato nella Controparte_1 contestazione non risulta documentato.
Ha altresì eccepito la tardività della contestazione dell'addebito, essendo stato egli chiamato a giustificarsi in data 07/02/24 per comportamenti relativi al periodo 19/09/2022 – 07/07/2023 (dai 7 ai 17 mesi prima), nonostante già nel luglio 2023 l'azienda fosse al corrente del fatto che egli percorreva il tragitto Baranzate – Limbiate passando da Bollate.
Ha infine affermato la violazione dell'accordo per la geolocalizzazione della flotta mezzi siglato dalle rappresentanze sindacali in data
14/09/2022, essendo stati i controlli sul proprio mezzo motivati dalla datrice di lavoro in funzione di “verifiche ed accertamenti condotti dal comando dei carabinieri di Grumello del Monte”, motivazioni che dunque esulano dalle esigenze di servizio, e non essendo stata rispettata l'indicazione di porre sui mezzi su cui è installato un dispositivo GPS di un avviso ben visibile al dipendente.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
5 (i) accertare e dichiarare l'insussistenza della violazione da parte del dipendente ed annullare il provvedimento disciplinare;
conseguentemente disporre, ove la sanzione fosse nelle more eseguita, il pagamento della retribuzione corrispondente a n.10 giorni lavorativi,
(€ 75,54 x 10 =€ 755,40 come da busta paga sub doc.13)
ii) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre alla rifusione delle spese generali, ai sensi della Legge Professionale Forense.”
2. La si è costituita rappresentando di essere Controparte_1 dedita alla raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto di 112 Comuni soci in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Il ricorrente, operaio raccoglitore, è stato assegnato al servizio svolto dalla società per il comune di Baranzate, in alternanza o affiancamento di altri due addetti, e Ababacar Gueye;
le sue mansioni consistono Persona_1 nel provvedere alla raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune mediante un furgonato (mezzo di raccolta tg. FT735GN) munito della “presa di forza”, mediante la quale l'operatore solleva i cassonetti e li svuota nel cassone del mezzo in uso, e nello svuotamento del cassone presso il compattatore dedicato sul territorio di riferimento, o presso altro impianto autorizzato quando il compattatore è pieno. In caso di rifiuti ingombranti, fino al febbraio 2022 i lavoratori si recavano presso Con l'impianto di smaltimento gestito da . in via Friuli Venezia CP_4
Giulia nr. 22 a Bollate;
successivamente a tale data presso l'impianto
A2A Recycling sito a Novate Milanese in via Beltrami. A seguito di accordo sindacale del 14/09/2022 (doc. 9 allegato alla memoria di costituzione), tutti gli automezzi della società sono stati muniti per ragioni di sicurezza di dispositivo GPS e conseguentemente su di essi è stato apposto un adesivo che segnala la presenza del dispositivo.
6 La ha poi offerto chiarimenti in ordine al contesto Controparte_1 in cui si inseriscono le contestazioni disciplinari rivolte al ricorrente.
Ha innanzitutto riferito di aver ricevuto nel febbraio 2023 la richiesta da parte della Polizia Municipale del di svolgere Controparte_5 indagini per attività illecite presso il locale centro di raccolta rifiuti a seguito di sistematica manomissione degli impianti di videosorveglianza.
La convenuta ha pertanto incaricato la società di investigazione TM3 &
CO s.r.l. di monitorare le attività di raccolta rifiuti nel comune;
al termine delle attività, in data 05/07/2023 la società di investigazione ha consegnato alla una relazione. A ciò sono seguiti Controparte_1 procedimenti disciplinari nei confronti di tutti e tre i dipendenti addetti alla raccolta in tale area;
la società convenuta ha altresì sporto querela nei confronti di tali dipendenti per i fatti oggetto del primo procedimento disciplinare presso i Carabinieri di Grumello. A seguito della richiesta di supplemento di istruttoria da parte di questi ultimi, la società ha estratto le rilevazioni del GPS degli automezzi.
Alla fine di settembre 2023 la ha richiesto al Controparte_1 proprio personale interno di confrontare i dati GPS dei tre addetti con i relativi ordini di servizio e di valutare l'entità, la gravità e la concordanza del comportamento tenuto dai tre addetti ai fini disciplinari. Ciò ha comportato un lavoro interdisciplinare che si è protratto per più mesi sino alla fine di gennaio 2024, avendo dovuto essere svolto contestualmente alle normali attività. A ciò è seguito un secondo procedimento disciplinare nei confronti dei tre addetti.
La società ha altresì riferito che in occasione dell'audizione tenutasi in data 15/03/2024 (doc. 28 allegato alla memoria, verbale dell'audizione),
a seguito della seconda contestazione disciplinare, il ricorrente ha falsamente affermato che il compattatore di rifiuti per la zona di
7 Baranzate sia normalmente sito a Senago, quando invece è normalmente in Baranzate nel parcheggio di Via Resegone, e che il centro di conferimento rifiuti ingombranti presso cui si recava era il Co centro Rip a Bollate, quando il rapporto con questo centro era cessato a fine gennaio 2022. Ha aggiunto che, in occasione dell'audizione relativa alla prima contestazione, il ricorrente ha altresì falsamente negato di aver tenuto condotte di tale genere ulteriori a quelle contestategli.
Ha ribadito la sussistenza dei fatti contestati, peraltro evidenziando come in sede di audizione il ricorrente non ha smentito di aver non solo transitato ma operato in aree esterne a quelle di competenza, specificando che “operare” significa fermare il camion e azionare la presa di forza. Ha affermato che dal tabulato GPS (doc. 30 allegato alla memoria) si evincono oltre al percorso anche le fermate e l'azionamento delle prese di forza da parte dell'addetto.
Ha sostenuto la proporzionalità della sanzione, essendo seguita ad un precedente specifico e avendo il ricorrente sistematicamente trasgredito ai propri ordini di servizio, violando il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Ha chiarito come, in caso di raccolta e smaltimento rifiuti da parte degli operatori al di fuori dell'area di competenza, si generano gravi conseguenze in capo alla società: ogni comune socio paga il servizio di raccolta in base ai quantitativi raccolti, dunque addebiti non dovuti implicano l'esposizione ad azioni di ripetizione di indebito e risarcitorie. Ne deriverebbe anche la perdita di certezza in ordine alla corretta individuazione dei rifiuti smaltiti e pertanto il rischio di responsabilità penale in capo al legale rappresentante per trattamento di rifiuti non corretto.
8 Ha altresì sostenuto la tempestività della contestazione, tenuto conto che l'accertamento che ha condotto alla contestazione disciplinare cui è seguita l'opposta sanzione ha avuto origine dalla richiesta dei dati GPS da parte dei Carabinieri di Grumello del Monte in data 08/09/2023 e che l'analisi di tali dati ha richiesto operazioni complesse e gravose. Ha infine sostenuto la legittimità dell'utilizzo del GPS.
Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande avversarie.
3. La sanzione irrogata risulta illegittima in quanto la contestazione disciplinare non rispetta il requisito della tempestività.
Come chiarito da Cassazione civile sez. lav., 10/09/2013, n.20719,
l'immediatezza del provvedimento disciplinare “si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.”
Nel caso di specie, oggetto della contestazione sono condotte tenute dal ricorrente in un arco temporale compreso tra il 18/08/2022 al
20/07/2023.
9 Dalla documentazione prodotta da parte convenuta (doc. 23 allegato alla memoria di costituzione, integrazione istruttoria rivolta ai Carabinieri di
Grumello) è emerso che la società era a conoscenza degli episodi cui essa si riferisce almeno dal 23/09/2023; la contestazione è stata comunicata al lavoratore solo in data 07/02/2024 e la società datrice di lavoro non ha rappresentato circostanze utili a giustificare la dilazione nell'avvio del procedimento disciplinare di oltre tre mesi.
4. La ha infatti chiarito di aver effettuato la Controparte_1 prima contestazione disciplinare in data 07/08/2023 in seguito al deposito in data 05/07/2023, da parte dell'agenzia TM3 & CO s.r.l., della relazione esito dell'attività di monitoraggio della raccolta di rifiuti nel comune di cui era stata incaricata (doc. 17 allegato alla memoria di costituzione); da tale relazione emergono effettivamente i soli episodi oggetto della prima contestazione, accertati dall'agenzia investigativa mediante riscontro visivo e fotografico, e non anche gli episodi sanzionati con il provvedimento opposto in questa sede. La società ha poi rappresentato di aver sporto denuncia querela nei confronti del ricorrente e di altri dipendenti in data 08/09/2024 per i medesimi fatti oggetto di contestazione, richiamati specificamente nel testo della querela (doc. 21 allegato alla memoria di costituzione); di aver ricevuto nella medesima data dai Carabinieri di Grumello richiesta di integrazione istruttoria (doc. 22 allegato alla memoria di costituzione), e in particolare la richiesta di “analizzare i dati relativi ai sistemi di rilevamento GPS installati sui mezzi di interesse per un periodo congruo compresi i giorni in cui sono avvenuti i pedinamenti da parte dell'agenzia investigativa”; di aver adempiuto alla richiesta di integrazioni in data
25/09/2023 (doc. 23 allegato alla memoria di costituzione) dopo aver
10 proceduto all'estrazione dei dati richiesti;
di aver infine affidato a fine settembre 2023 al proprio personale tecnico e amministrativo l'incarico di confrontare i dati GPS con gli ordini di servizio, per valutare entità, gravità e concordanza dei comportamenti tenuti a fini disciplinari. La convenuta ha evidenziato essersi trattato di un'attività complessa che ha richiesto la risoluzione di molteplici problematiche, da svolgersi contestualmente alle normali attività della società; ha chiarito che si è reso necessario, prima di muovere le contestazioni disciplinari, recuperare gli ordini di servizio, collegare i veicoli ai singoli addetti, estrapolare i dati GPS dal sistema informatico, effettuarne un'analisi preliminare, analizzare ciascun trattato e infine valutare i singoli comportamenti ai fini disciplinari. In ragione della complessità di tali attività si giustificherebbe il fatto che si sia addivenuti alla contestazione disciplinare solo in data 07/02/2024.
5. La dilazione dei tempi per la contestazione non appare giustificata dalle motivazioni addotte.
Dall'integrazione della denuncia querela datata 23/09/2023 (doc. 23 allegato alla memoria), si trae infatti che le attività da svolgersi necessariamente prima di muovere contestazione disciplinare dalla società elencate (estrazione dati GPS, collegamento veicoli-addetti, recupero ordini di servizi, analisi tracciati) erano già state svolte compiutamente in tale data. Il referente della società, in tale comunicazione indirizzata al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Grumello del Monte, riferisce infatti di allegare non meri dati estratti dai sistemi informatici, ma un “file riassuntivo di trasporti di rifiuti non autorizzati”, già contenente “il nome del dipendente, il giorno e la data, ora, mezzo (numero e targa), indirizzo della raccolta contestata,
11 e mansione assegnata riportata anche nello statino”, oltre ad un CP_5 ulteriore file “con gli statini firmati dai dipendenti ed i tracciati GPS del mezzi utilizzati per il servizio di raccolta”. Che i dati forniti fossero allora già stati oggetto di analisi e confronto con gli ordini di servizio, per individuare quali prelievi di rifiuti non fossero autorizzati, si trae ulteriormente dal fatto che nella comunicazione è già indicato anche il numero di episodi riscontrati per ciascun dipendente “relativi a raccolte e trasporti di rifiuti non autorizzati”, in particolare nr. 51 episodi per quanto concerne il ricorrente, numero che coincide con quello degli episodi complessivamente contestati: nr. 4 con la prima contestazione, relativa al medesimo periodo ma per fatti accertati con differente modalità, e nr. 47 con la seconda contestazione basata sui dati estratti dal GPS. L'unica ulteriore attività indicata dalla società che avrebbe potuto essere compiuta tra il 23/09/2023 e la contestazione del
07/02/2024 sarebbe pertanto la valutazione della rilevanza disciplinare degli episodi, che stante l'irrogazione solo qualche mese prima di sanzione per episodi perfettamente sovrapponibili e inseriti nel medesimo contesto non appare ragionevole abbia potuto richiedere più di tre mesi, pur tenendosi conto della necessità di svolgere tale attività contestualmente alle attività ordinarie.
6. La sanzione deve pertanto essere annullata in quanto tardiva e tale considerazione è decisiva e assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte nel ricorso. Non risultando che la sanzione sia stata eseguita, non vi è luogo a pronuncia restitutoria di importi a tale titolo trattenuti.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo
12 scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, annulla la sanzione disciplinare comminata a da Parte_1 Controparte_1 con comunicazione del 18.4.2024.
Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato.
Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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