TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 7929 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Factoring
vertente
TRA
(GIA' ) (C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. FAZIO MONICA e dell'avv. FAZIO IVANO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano alla Via S. Barnaba n. 30, come da procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. DI NAPOLI ALIDA, giusta procura conferita in corso di causa, elettivamente domiciliato presso la Casa
Comunale ed elettivamente presso l'Avvocatura civica,
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 27 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/12/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18/07/2022 (GIA' Parte_1
) premettendo di essere divenuta Parte_2
cessionaria del credito vantato da ei confronti Controparte_2
dell'ente convenuto in forza di scrittura privata con autentica notarile del
28.09.2021 (rep. n. 23.269 e n. 39120) e del 28.06.2022 (rep. n. 25006
e n. 40226) per il mancato pagamento del credito portato da alcune fatture rimaste insolute, come indicato nel prospetto allegato, cessione ritualmente notificata al , chiedeva il Controparte_1
pagamento in suo favore, nella spiegata qualità, della somma: di €
388.701,81 per sorte capitale, quale corrispettivo per le prestazioni di somministrazione effettuate in favore del convenuto da CP_1 [...]
di € 1.363,15, alla data del 13/07/22 a titolo di interessi CP_2
moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, di € 23.960,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, di € 483,82 per il mancato pagamento della NDI (nota debito interessi maturata a seguito del ritardato pagamento delle fatture).
Si costituiva ritualmente in giudizio il che, Controparte_1
contestando gli avversi assunti, concludeva per il rigetto della domanda,
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 27 con il favore delle spese di lite, eccependo: - in rito, la nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, la mancata accettazione della cessione del credito la mancata notificazione della cessione dei crediti derivanti da risarcimento danni ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002; - la mancata produzione dei contratti intervenuti tra il comune di e le società CP_1
erogatrici delle forniture e la mancata allegazione delle fatture asseritamente rimaste impagate;
- la mancata prova del credito richiesto per il risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 del d.lgs. 231 del
2002; - il dissesto finanziario dell'ente; - la non debenza degli interessi richiesti;
- ha, inoltre, contestato il quantum debeatur.
La causa, attesa la sua natura documentale, è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/12/2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. La domanda è infondata e deve essere respinta.
La causa è anzitutto matura per la decisione, alla luce della sua natura documentale, e per altro verso la richiesta, avanzata da parte convenuta, di concessione di ulteriori termini “finalizzati alla risoluzione bonaria della controversia in epigrafe” appare del tutto immotivata e, comunque, irricevibile alla luce dell'anzianità di ruolo della presente controversia.
1.1. L'attrice assume di essersi resa cessionaria del credito vantato da nei confronti del , in forza di CP_2 Controparte_1
un contratto di somministrazione stipulato tra i due.
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 27 A sostegno della propria domanda ha prodotto un elenco di fatture asseritamente rimaste insolute (solo nella memoria ex art. 183 comma
VI c.p.c. verranno prodotte le singole fatture, con evidente lesione del diritto al contraddittorio di controparte) e l'atto di cessione del credito,
mediante scrittura privata con autentica notarile delle sottoscrizioni, atto notificato alla convenuta a mezzo PEC.
Più nello specifico, l'attrice ha prodotto l'atto di cessione del 29/06/2022
(not. il 06/07/22) e del 28/09/2021 (not. il 05/10/21), unitamente al prospetto del credito rimasto insoluto e dei relativi interessi, che ha originato l'atto di intimazione di pagamento del 01/06/2022, nonché la situazione contabile per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. Solo con il deposito della prima memoria istruttoria,
parte attrice ha prodotto: A) Situazione contabile al 22/09/2023 unitamente all'elenco delle fatture non saldate;
B) Situazione contabile al 22/09/2023 unitamente all'elenco delle NDI non saldate;
C) le singole fatture emesse da e da 2I RETE GAS, attestanti i Controparte_3
consumi fatturati da . CP_2
Va detto, inoltre, che alla luce del parziale pagamento intervenuto in corso di causa parte attrice ha ridotto la pretesa creditoria, come era peraltro sua facoltà, limitando la propria domanda all'ammontare di €
156.860,97, oltre accessori come compiutamente indicati nella prima memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1) c.p.c..
1.2. Al netto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione (da ritenersi infondata, non essendo ravvisabile, nella lettura dell'atto di citazione, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, in
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 27 quanto nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda quanto la cosa oggetto della domanda), il convenuto ha tuttavia, sin dalla propria costituzione, eccepito CP_1
la mancata produzione della fonte contrattuale (contratto di somministrazione) in virtù del quale il credito sarebbe maturato.
2.1. In prima battuta mette conto precisare che riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda attorea in ossequio al principio della cd. “ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez.
Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per una applicazione del c.d. principio della ragione più liquida anche nel rapporto tra le questioni di merito e questioni di rito, consentendo al
Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 5804/2017). Dunque, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice “sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. n. 2909/2017; n. 2853/2017; SS.UU. 9936/2014; n.
12002/2014; n. 23.621/2011).
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 27 In applicazione degli enunciati principi, dunque, soprassedute le eccezioni preliminari di rito sollevate dal comune convenuto, va osservato che nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
2.2. Secondo il disposto di cui all'art. 1264 c.c. la cessione ha effetto, nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Si tratta, quindi, di un “negozio a causa variabile” non sottoposto a particolari oneri formali, così che sia la notificazione che l'accettazione sono qualificati come “atti a forma libera”: la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore
(in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto, che non si identificano peraltro con gli istituti dell'ordinamento processuale e non sono pertanto soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera, sicché ove la notificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta in forma scritta, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo al riguardo sufficiente che vi siano inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell'avvenuta cessione (Cass. civ., sez. III, 26/04/2004, n. 7919 in Giust.
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 27 civ. Mass. 2004, 960, ma in generale, nel senso che la notificazione della cessione costituisce atto a forma libera cfr.: Cass. 29 settembre 1999 n.
10788; Cass. 27 settembre 1999 n. 10688).
Tale regola viene tuttavia derogata nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, ove, come è noto, vige il principio opposto, tant'è vero che nei contratti stipulati dalla P.A. con soggetti privati, che prevedano l'esborso di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione, è tassativamente richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, pena la nullità del patto (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI,
23/02/2022, n. 5996, nonché, nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III,
10/01/2019, n. 453; Cass. Civ., Sez. III, 17/06/2016, n. 12540; Cass.
Civ., Sez. III, 6/02/2004, n. 2289) né tantomeno, la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad
substantiam; sicché non è configurabile, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni (Cass. n. 22994/2015).
Ne consegue che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n.
19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L. 52/1991.
Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 27 sua opponibilità al debitore ceduto, la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico.
Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata. Così, il
R.D. 2440/1923 (“Contabilità di Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o
modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di
Stato) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo
Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, comma 1, della
Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70
della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere (comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma
2). L'art. 70 del R.D. 2240/1923 prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 27 medesima”; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865 recita:
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La ratio di tale disciplina, che mira a garantire il coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione, risiede nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante l'esecuzione della stessa possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione statale e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso della amministrazione statale, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione.
Viceversa, qualora il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito,
troverà applicazione la ordinaria disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione.
E' infatti pacifico che la summenzionata regola del divieto di cessione senza l'adesione della p.a. – che si applica, in definitiva, solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) e non pure a un contratto, non di durata ma ad esecuzione istantanea, come per la compravendita o altro contratto ad esecuzione istantanea che soggiace,
in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, co. 3 del
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 27 R.D. n. 2440 del 1923), all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. civ.,
sez. III, 28/01/2002, n. 981 e Cass., 18 novembre 1994 n. 9789; di recente, Cass. civ., sez. VI, 15/09/2021, n. 24758 in Foro Amm. 2022,
4, II, 472) – troverà applicazione solo fino a quando il contratto è in corso (Cass. Civ. 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass. Civ., 8 maggio
2008, n. 11475; Cass. Civ., primo febbraio 2007, n. 2209).
Più nello specifico, si è detto che l'art. 69 così come il successivo art. 70, il cui comma 3 – che deroga al principio della generale cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, posto dall'art. 1260 cod. civ.
deriva inequivocabilmente che per tali contratti (fra cui rientrano pacificamente quelli di fornitura) la necessità della adesione dell'amministrazione interessata, la cui mancanza comporta l'inefficacia della cessione – sussiste, esclusivamente, sino a quando il contratto è “in corso”, onde cessa allorquando questo presupposto viene meno, con la conclusione del rapporto contrattuale: in aderenza, del resto, alla finalità
della norma rivolta alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione, al fine di garantirne la regolare esecuzione e di evitare che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più
invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D.
n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod.
civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 27 postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità
di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso (Cass. civ., sez. I, 01/02/2007, n. 2209 in Foro amm. CDS
2007, 5, 1363 nonché Cass. n. 9789/94; Cass. n. 8222/96).
In definitiva, quindi, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. n.
2440/1923, attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, L. n. 2248/1865, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione. Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del Codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 2541/07), il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. n. 2240/1923, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziare del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
La predetta disciplina speciale è stata poi integrata tramite le norme prescritte dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d.
Codice dei contratti pubblici), oggi sostituito dal d.lgs. n. 36 del 2023,
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 27 che relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuisce che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono
essere fatte mediante atto pubblico o scrittura autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto
degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione”.
Tale norma individua la disciplina applicabile alle cessioni dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione, rispetto alle quali è stato introdotto un meccanismo di silenzio - assenso in forza del quale il contratto di cessione si considera efficace nei confronti del debitore ceduto a condizione che quest'ultimo non abbia espressamente rifiutato la cessione entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data della notifica.
2.3. Poste tale premesse in punto di diritto, in deve in primo luogo osservarsi che nel caso in esame il debitore ceduto è un ente locale,
pertanto, non appartiene alla categoria delle amministrazioni statali a cui appare essere limitato l'ambito di applicazione delle norme prescritte dal regio decreto n. 2440 del 1923 in tema di cessione dei crediti.
Difatti, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n.
2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 27 sola Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass.
7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12
febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può
(quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto – suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera
della stessa amministrazione che è parte del rapporto – al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass.,
S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; nel caso esaminato dalla Suprema
Corte si trattava di crediti vantati da una società nei confronti della
Provincia di Ancona;
cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre
2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014,
n. 23273).
Anche da ultimo la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al
R.D. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione
analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. 7 novembre 2018, n. 28390).
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 27 In altri termini, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione prescritta dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923
può trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali, nei confronti dei quali restano applicabili le disposizioni prescritte dal c.d. Codice dei contratti pubblici.
3. Occorre tuttavia precisare che, nella specie, la domanda attorea si è
rivelata infondata per carenza di prova dei titoli negoziali, e dei corrispondenti impegni di spesa, posti a base dei plurimi crediti azionati.
3.1. Dall'esame della documentazione allegata e prodotta nel presente giudizio non è, anzitutto, emersa la prova del diritto fatto valere dalla attrice, la quale non ha depositato il contratto di fornitura intercorso tra il evocato e la cedente, senza che possa applicarsi, nel caso di CP_1
specie, il principio di non contestazione, trattandosi di un atto stipulato con una pubblica amministrazione.
In ordine a tale ultimo profilo, non può essere invocato, a parere del
Tribunale, il principio di non contestazione, tenuto conto della ratio sottesa all'art. 191, comma 1, T.U.E.L.: la necessaria prova per iscritto e del contratto e dell'impegno di spesa non consente di realizzare quell'effetto di relevatio ab onere probandi sotteso al menzionato principio.
Quanto, invece, al parziale pagamento, esso non è invocabile quale ratifica per facta concludentia, sia perché di comportamento concludente non può parlarsi di fronte ad atti da provarsi per iscritto, sia
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 27 perché l'impegno contabile deve necessariamente risultare da atti pubblici, non potendosi reputare esistente in via di fatto mediante accettazione delle forniture, non contestazione del titolo o condotta stragiudiziale o giudiziale astrattamente incompatibile con la mancanza del relativo provvedimento pubblicistico.
Fatta questa doverosa precisazione, in merito, costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca iure
privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale,
ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio)
non risulti essersi tradotto in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass.,
28.9.2010, n. 20340; Cass., 5.3.2004, n. 5234; Cass., 6.2.2004, n. 2289;
Cass., 3.2.2004, n. 1929; Cass., 19.12.2003, n. 19562; Cass., S.U.,
27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., 4.9.2009, n. 19209; Cass., 26.3.2009, n.
7297).
Tale principio trova la propria giustificazione non solo in norme positive
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 15 di 27 di legge (cfr. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove
disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato" e R.D. 23 maggio 1924 n.827, recante
"Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), nonché in ragioni di ordine generale attinenti all'interesse della Pubblica Amministrazione ed al suo modo di comportarsi in genere (secondo i principi di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.), ma anche in considerazioni di carattere prettamente logico-pratico: non è concepibile, infatti, che un procedimento che prevede tutta una serie di atti scritti (autorizzazioni,
pareri, etc.) possa poi concludersi con una stipulazione orale.
Peraltro, va ulteriormente evidenziato che la stipulazione del contratto deve essere sottoposta, una volta perfezionatasi, ad un controllo da parte dei deputati organi amministrativi, che non potrebbe prescindere dall'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dalla S.C. (cfr. Cass., S.U.,
10.6.2005, n. 12195) che ha definitivamente precisato che al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A. occorre la produzione del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi (cfr. anche, ex plurimis,
Cass., 4.12.2003, n. 18540; Cass., 16.10.1999, n. 11687; Cass.,
14.3.1998, n. 2772), nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione. Per altro verso, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel chiarire come ai fini dell'ottenimento del
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 16 di 27 pagamento di quanto asseritamente dovuto dall'Ente in forza di un contratto stipulato iure privatorum, è da escludersi che la sussistenza del requisito di validità della forma scritta possa essere ricavata aliunde,
ossia attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr. Cass.1.2.2010, n. 2312; Cass.,
27.1.2010, n. 1741; Cass., 3.2.2004, n. 1929), dal che è dato derivarsi che la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio assolutamente preliminare della parte che basa su quell'accordo la propria domanda.
3.2. A conforto di quanto detto depone l'attuale disciplina della gestione del bilancio e della contabilità pubblica locale.
Stando infatti a quanto previsto dall'art. 183 D.Lgs 267/2000 (c.d.
T.U.E.L.), “L'impegno [di spesa, n.d.g.] costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”. L'art. 191, comma 1, T.U.E.L. prevede inoltre che
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo
153, comma 5”. Di talché l'assunzione di beni e servizi senza il rispetto dei menzionati cogenti obblighi (che attendono, peraltro, al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica trovano, peraltro, un diretto
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 17 di 27 fondamento costituzionale) giammai potrebbe obbligare l'
[...]
, tanto che il comma 4 del citato art. 191 T.U.E.L. prevede, Parte_3
in questi casi, che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte
non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il
privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Secondo il consolidato insegnamento della S.C. (Cass. civ., nn. 6919/19,
33768/19, 22481/18), l'art. 191 del Testo Unico sugli Enti Locali, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di Legge (cfr. S.U. n. 12195/05), presidia il buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e quindi il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle Amministrazioni Locali, in un quadro di certezza della spesa, secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass. civ., n. 6919/19).
Dunque, nulla quaestio sulla condizione necessaria, affinchè l'atto dell'ente locale (comportante un obbligo contrattuale) sia vincolante nei confronti dell'ente medesimo: vale a dire l'atto deve essere accompagnato dal relativo impegno di spesa (cfr. anche Cass. civ., n.
15410/18).
In mancanza, è affetta da nullità tanto la deliberazione che autorizza il compimento, quanto il susseguente contratto (Cass. civ., nn. 24303/11,
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 18 di 27 26202/10).
Se, dunque, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad
substantiam), con onere probatorio della sua esistenza ricadente in capo alla parte attrice. L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì costitutivo del diritto fatto valere, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al convenuto dimostrarne l'assenza.
Con la conseguenza, già in precedenza osservata, della inoperatività del principio di non contestazione, pur invocato da parte attrice.
3.3. In tale contesto, l'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica non riveste carattere decisivo, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, nel senso di una diretta obbligatorietà a carico dell'ente locale.
Invero, proprio in virtù della ratio sottesa alla normativa richiamata,
l'esistenza di detta documentazione pubblicistica non può essere provata mediante mere presunzioni.
Ne deriva di conseguenza che, non risultando acquisito agli atti del giudizio l'originario contratto di fornitura, non risulta fornita prova del diritto fatto valere.
Ne può ritenersi sufficiente ai predetti fini il deposito del contratto di cessione, essendo preciso obbligo del cedente, ai sensi dell'art. 1262
c.c., quello di “consegnare al cessionario i documenti probatori del
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 19 di 27 credito che sono in suo possesso” e, quindi, nel caso di specie il contratto intercorso tra la fornitrice ed il CP_1
3.4. Parte attrice adduce, a sostegno della propria pretesa, che si dovrebbe prescindere dalla stipula di un contratto scritto, alla luce della disciplina derogatoria al summenzionato principio, costituita dal d.l.
73/2007, convertito con l. 3 agosto 2007, n. 125, trattandosi di prestazione erogata in regime di salvaguardia.
Il rilievo è privo di pregio.
Invero, il fatto, pacifico, che l'erogazione della prestazione sia avvenuta in regime di salvaguardia secondo la disciplina summenzionata può
comportare, quale sua naturale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato,
che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost..
In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche.
La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico dell'attrice, comporta l'infondatezza della domanda di pagamento.
D'altronde, è lecito dubitare della applicazione della disciplina summenzionata agli enti pubblici, dal momento:
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 20 di 27 • Che la legge 125/07 costituisce attuazione della direttiva comunitaria 2003/54/CE (art. 3 par. 3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, la quale si riferisce ai “clienti civili” ossia (art 2 n. 10 della direttiva) “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, con netta esclusione, quindi, dell'ente pubblico territoriale, che persegue il diverso interesse pubblico e non fa un uso domestico dell'energia;
• Che la legge di attuazione 125/07 non ha ripreso la dicotomia cliente civile/non civile, ma si è espressa nelle equivalenti parole di “cliente domestico” prevedendo, all'art 1 co. 2°, il servizio di salvaguardia solo per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (utilizzando la stessa definizione di piccola impresa fornita dalla direttiva), dovendosi desumere, a contrario, la non configurabilità per il “cliente non domestico” di alcun regime di salvaguardia, in deroga all'art 191 TUEL;
• Che la ratio della direttiva – volta ad “adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e
ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di
comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e
distribuzione non discriminatoria mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore”
– suggerisce un'applicazione parsimoniosa del regime di salvaguardia, in quanto volto potenzialmente ad alterare la concorrenza nel e per il mercato, in deroga a tale principio di
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 21 di 27 libera scelta, e ne impone un'applicazione restrittiva e non analogica (ciò che verrebbe ad essere se si estendesse il regime di salvaguardia ad un cliente non domestico, quale l'ente pubblico territoriale);
• Che, d'altra parte, va anche posto in risalto il dato testuale, nel senso che nella legge 125 del 2007 non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, per i quali dovrebbe valere il disposto di cui all'art. 191 TUEL.
Per tali motivi si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applicano, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese non anche ai clienti non domestici, nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali e per i quali, come detto, viene in rilievo l'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali.
3.5. Ebbene, considerato che nel caso di specie il debitore è un ente locale, ai fini della validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti,
si rende necessario il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267 del 2000, dovendosi ribadire, sul punto, che in tema di contratti stipulati dai comuni, è principio inderogabile quello della necessità dell'impegno di spesa, la cui violazione, comportando radicale nullità del contratto (Cass. civ., sez. I,
18/11/2011, n. 24303 in Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1636). Più nello specifico, va fatta applicazione del principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 22 di 27 loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410 e di recente Cass. Sez. 3, ord. n. 17197 del 2024).
Nella fattispecie, non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione di un simile impegno di spesa contabile da parte del ragion per cui la domanda deve essere rigettata. CP_1
In forza di quanto sinora esposto non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali, quali gli interessi di mora, anatocistici, nonché
l'importo di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale, trattandosi di poste direttamente consequenziali a crediti non ancora pagati e che,
invece, per poter essere riconosciuti è necessario che a monte o sia stato già adempiuto il pagamento della sorta capitale o quest'ultima sia stata giudizialmente riconosciuta quale dovuta
4. Va, infine, disattesa, anche la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
proposta da parte attrice, per il rilievo, di carattere assorbente, del difetto del necessario requisito della sussidiarietà che deve, necessariamente, accompagnare l'azione in questa sede esperita.
Occorre riportarsi a quanto stabilito da Cass. civ., Sez. Un., 11/09/2008,
n. 23385 in Resp. Civ., Prev., 2009, 4, 850, secondo cui ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 23 di 27 causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
Si deve ammettere la proponibilità dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. anche nei confronti della p.a., ove questa abbia riconosciuto, sia pure implicitamente, l'utilità derivata dall'opera o dalla prestazione altrui.
L'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è quindi norma di chiusura a carattere sussidiario che arriva laddove gli altri strumenti abbiano fallito e non vi è dubbio che tale sussidiarietà vada accertata in astratto e non in concreto.
La stessa Suprema Corte, d'altronde, ha affermato che “l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere
sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può
esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse” (cfr. Cass. 20747/2007).
Ciò precisato, nella specie manca radicalmente il menzionato requisito della sussidiarietà in astratto, poiché non si è dinanzi a un'ipotesi per la quale manchi sin dall'inizio un rapporto (inesistenza), bensì in una circostanza in cui il credito non può essere riconosciuto per tutto quanto
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 24 di 27 sinora esposto.
In altri termini, l'azione contrattuale era astrattamente attivabile, ma, in concreto, essa è da rigettare per mancata prova e del contratto e della sussistenza dell'impegno contabile. Inoltre, ancora in astratto, al creditore competevano almeno altre due azioni, quali lo strumento tutelativo previsto dall'art. 191, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e (come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 1997)
l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. esercitabile dal contraente privato
“utendo iuribus” del funzionario (o amministratore) suo debitore per l'azione 2041 c.c. che quest'ultimo avrebbe nei confronti della P.A..
La stessa Corte di Cassazione, d'altronde, ha precisato che la
“impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di CP_1
arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito
della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed
impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando,
approvata dal la proposta di conferimento dell'incarico CP_1
professionale, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto
nelle forme di legge, e, in mancanza del prescritto impegno contabile,
l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario” (cfr. Cass. 15296/2007).
D'altronde, come di recente ribadito da Cass. civ., Sez. Un., 05/12/2023,
n. 33954, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 25 di 27 contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo,
restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
In virtù di tutto quanto esposto, pertanto, le domande attoree vanno tutte rigettate.
5. Rimane assorbita nella presente decisione ogni altra questione sollevata dalle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza di e sono Parte_1
liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i.,
parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria
(non espletata) e di quella decisoria (essendosi il limitato a CP_1
chiedere, con la memoria ex art. 190 c.p.c., la concessione di un non ben precisato termine per la bonaria composizione della lite ed avendo lo stesso omesso il deposito di memorie di replica).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
(GIA' ) contro
[...] Parte_2 CP_1
, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 26 di 27 favore del che qui si liquidano in euro Controparte_1
4.180,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 25/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 7929 /2022 R.G – Sentenza Pagina 27 di 27