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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28440/2022 promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso l'Avvocato RUOCCO ANDREA, che la/lo rappresenta e difende
opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 P.IVA_2 G.MARTUCCI, 35 80121 NAPOLI presso l'Avvocato SBORDONE PAOLO
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1
Nel merito b) Accertare e dare atto che la Società istante nulla deve alla Società convenuta, per le ragioni spiegate in narrativa.
c) In via subordinata, ordinare alla convenuta di dare il conto delle somme incassate, di quelle CP_1
erogate, degli interessi e delle spese applicate.
pagina 1 di 6 d) All'esito dell'esame delle scritture contabili, anche a mezzo di CTU a disporsi, accertare e dare atto che la Società opponente non è debitrice nei confronti della Società opposta delle somme da questa reclamate, per quanto esposto in premessa.
e) In conseguenza – ed in ogni caso - revocare e porre nel nulla la impugnata ingiunzione di pagamento, ad ogni effetto e conseguenza di legge.
f) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per Parte_2 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo oltre la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio insistendo per la validità degli estratti conto esibiti in giudizio e contestando l'azzeramento del saldo iniziale. In subordine chiede che l'opponente venga condannata al pagamento di € 256.638,15 previa detrazione da tale cifra dell'importo oggetto dell'ingiunzione
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr.10423 reso da questo Parte_1
Tribunale in data 22.6.22 ad istanza di quale mandataria di Parte_2 [...] per l'importo di € 350.834,88 inerente il saldo debitore del conto corrente nr. 9457 aperto il CP_2
26.1.01 e chiuso il 9.11.21 nonché di quelli di affidamento.
In via preliminare ha contestato la legittimazione ad agire della per Parte_2
nullità della procura rilasciatale dalla mandante in quanto indeterminata.
Nel merito ha allegato la carenza di prova del credito per omessa produzione degli estratti conto, nonché, l'illegittimità delle pattuizioni del conto corrente per l'operata capitalizzazione degli interessi a debito, l'applicazione di tassi di interesse debitori difformi da quelli concordati, l'usurarietà degli stessi, l'indeterminatezza della CMS, l'addebito di spese e commissioni non pattuite, l'esercizio arbitrario dello ius variandi.
Ha chiesto, previo accertamento del saldo a debito nel minor importo di € 85.675,37, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'assenza di alcuna pretesa creditoria riferibile all'opposta.
Quest'ultima si è costituita contestando in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie relative agli addebiti operati nel decennio anteriore all'introduzione del giudizio nonché la fondatezza delle censure concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, ai fini della procedibilità, è stata differita al fine di svolgere il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo e quindi istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio. pagina 2 di 6 All'esito, precisate dalle parti le conclusioni come riportate in epigrafe, è stata assunta in decisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata nei limiti che si espongono di seguito.
Preliminarmente va disattesa la censura relativa alla nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto.
Ad avviso dell'opponente, la stessa farebbe riferimento ai crediti affidati in gestione alla mandataria e tali crediti, tuttavia, non sarebbero identificabili né in relazione all'importo del credito, né alle generalità del debitore, né al titolo da cui origina il credito stesso. L'assunto non è condivisibile posto che, all'evidenza, il dato testuale suggerisce che l'oggetto coincide con qualsivoglia credito che la mandante intenda affidare alla mandataria.
Quanto alla prescrizione delle rimesse oggetto della domanda di rettifica del saldo, la cui eccezione è stata formulata in via preliminare dall'opposta, si rileva che – in assenza di atti interruttivi maggiormente risalenti - il dies a quo va collocato a ritroso rispetto al decennio anteriore alla notifica della citazione, ossia, al 13.7.12 considerato che la citazione è stata notificata il 13.7.22.
E'priva di rilievo la contestazione dell'opponente relativa alla mancata produzione degli estratti conto analitici e degli scalari integrali quale causa ostativa alla delibazione.
Nella presente sede l'opposta ha prodotto la serie integrale degli estratti conto e degli scalari per il periodo successivo al 30.9.07 sino alla data di estinzione del conto con contestuale passaggio a sofferenza, sì da risultare la domanda suscettibile di delibazione nei limiti di tale produzione.
Analoga valutazione è possibile riguardo alle censure dell'opponente dovendosi considerare i soli addebiti – pretesamente illegittimi - che risultano riscontrati dagli estratti conto.
Del resto, l'espletamento del mandato del c.t.u. è stato subordinato al riscontro positivo dell'idoneità della documentazione, pur parziale, a consentire l'accertamento degli eventuali indebiti ed il ricalcolo del saldo. L'assenza di segnalazioni a riguardo porta a ritenere che i documenti prodotti dalle parti siano risultati idonei all'accertamento demandato.
In conformità al mandato il c.t.u. – alle cui conclusioni ci si riporta integralmente in quanto pienamente attendibili perché logiche, coerenti, esenti da errori ed ampiamente esaustive in relazione sia ai quesiti che alle osservazioni dei c.t. di parte -
pagina 3 di 6 ha rettificato il saldo mediante l'eliminazione delle spese e delle commissioni non concordate – ivi inclusa la C.M.S. – della capitalizzazione trimestrale, nonché il ricalcolo degli interessi creditori al tasso sostitutivo BOT e di quelli debitori al tasso legale.
Accertata la presenza di numerosi affidamenti a decorrere dal 24.6.11, il saldo è stato quantificato alla data di chiusura del conto in € 256.638,15 a debito della correntista. Ciò a fronte del diverso importo riportato nel decreto ingiuntivo pari ad € 350.834,88.
Nessuna rimessa solutoria è stata identificata per il periodo ante decennio sì da risultare la cronologia dell'analisi correttamente collocata con decorrenza dal 30.9.07 - primo estratto conto disponibile - sino alla chiusura.
Il c.t.u. ha espunto l'anatocismo per l'intera durata del rapporto avendo accertato l'avvenuta capitalizzazione degli interessi in via trimestrale e non annuale come pattuito sino al 31.12.13, nonché,
l'assenza di autorizzazione della correntista dall'1.1.14 sino alla chiusura.
La soluzione è pienamente condivisibile poiché – difformemente da quanto rilevato dall'opposta – non
è stata affatto pattuita la capitalizzazione trimestrale, bensì, quella annuale come riportato a lettere maiuscole nel frontespizio del contratto di apertura del conto corrente nr. 9457 in data 25.1.01.
E' stata altresì espunta la CMS poiché indeterminata in assenza di indicazione della percentuale, della base imponibile e della periodicità come riportato parimenti nel frontespizio. Sono state altresì espunte la C.D.F. e la C.I.V. sino al 2.5.11 epoca nella quale tali commissioni sono state oggetto di pattuizione.
Non risultano fondati i rilievi espressi dal c.t. di parte opponente riguardo ai criteri adottati dal c.t.u. ai fini della verifica dell'usura nonché delle spese e commissioni.
Riguardo al primo profilo, risulta attendibile la soluzione del consulente che ha utilizzato ai fini del calcolo del TEG – quantificato in ragione del 16,58% ossia inferiore alla soglia del periodo – in termini di tasso nominale e non effettivo.
La risposta è conforme al quesito che ha indicato come formula da adottare quella della Banca d' Italia la quale non prevede l'inserimento degli effetti della capitalizzazione degli interessi debitori.
In sostanza il TAE – quantificato dal c.t. di parte attrice nella percentuale del 17,6396% - non risulta utilizzabile poiché tale indice rappresenta un valore non omogeneo ai fini della verifica della soglia.
Infatti, i TEGM rilevanti su tale piano non tengono conto della capitalizzazione sì da doversi espungere tale voce di costo dal raffronto.
In ogni caso, si rileva che il c.t.u. ha concluso nel senso che – anche a voler raffrontare il tasso indicato dal c.t. di parte pari a 17,6396% - il risultato non cambia essendo lo stesso comunque inferiore a quello soglia del periodo pari a 17,7329% da assumersi comprensivo della capitalizzazione previa attualizzazione dello stesso.
pagina 4 di 6 Non risulta condivisibile neppure il rilievo inerente le spese addebitate e la CIV.
Quanto alle prime, il contratto di apertura del conto corrente reca nel dettaglio l'elenco delle principali condizioni economiche ivi incluse le spese addebitate negli estratti conto sì da risultare gli addebiti del tutto legittimi.
Riguardo alle commissioni ulteriori – oggetto di puntuale rilievo del c.t. dell'opponente – il c.t.u. ha motivato la mancata espunzione sul rilievo che le stesse fanno riferimento ad operazioni differenti: anticipo fatture, concessioni di linee di credito e finanziamenti che risultano disciplinate non già nel conto corrente e nelle successive modifiche, bensì, nei fogli informativi analitici a disposizione della clientela per le singole operazioni di volta in volta realizzate.
In ogni caso l'eventuale espunzione non avrebbe comunque riguardato il conto corrente bensì i conti a latere.
L'approdo è pienamente coerente col perimetro dell'indagine indicato dal quesito, ossia, il solo conto corrente atteso che le censure indicate nella citazione fanno esclusivo riferimento a tale rapporto. Né
l'ampliamento potrebbe giustificarsi per il sol fatto che sul conto corrente siano affluiti addebiti relativi a tali operazioni: l'oggetto del contendere non può che riferirsi a quanto evidenziato in sede di opposizione con esclusione degli ulteriori servizi anche se utilizzati dalla correntista.
Quanto alla CIV il c.t.u. ha evidenziato sia l'intervenuta pattuizione sia la corretta applicazione da parte della banca, sia pure con la diversa decorrenza del 30.11.16, posto che in tale periodo la correntista è risultata esposta in misura superiore al fido concesso sì da giustificarsi tale addebito.
Il saldo del conto corrente, ad esito del ricalcolo effettuato, deve essere rideterminato alla data di chiusura e del passaggio a sofferenza nella minor somma di € 256.638,15 a debito della società correntista, così elidendosi il diverso importo conteggiato dalla banca in € 337.732,71.
Considerato che tale saldo è comunque negativo, previa revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento della domanda formulata dall'opposta l'opponente va condannata a versare tale importo oltre interessi dalla data della domanda alla presente sentenza nonché gli interessi ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla sentenza al saldo effettivo, previa detrazione di quanto eventualmente già versato in esecuzione dell'ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c.
L'accoglimento solo parziale delle censure unito alla circostanza che il saldo ha carattere passivo giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà ponendosi la restante metà – liquidata come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento – a carico dell'opposta risultata soccombente tenuto conto della sensibile rettifica dell'importo ingiunto.
pagina 5 di 6 Non può essere accolta la richiesta di distrazione dell'avv. Andrea Ruocco in quanto la cancelleria ha attestato l'avvio della procedura di recupero dei crediti per l'omesso pagamento delle spese di cui lo stesso ha dichiarato di essersi reso antistatario. Non ricorrono, pertanto, i requisiti di cui all'art. 93
c.p.c.
Le spese di c.t.u. - come già liquidate in precedenza - vanno definitivamente poste a carico delle parti in via solidale in ragione del 50% ciascuna avendo la consulenza giovato all'accertamento delle pretese di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo nr. 10423 reso da questo Tribunale in data 22.6.22 ad istanza di
Parte_2
2. accerta che alla data del 21.9.21 il saldo del contratto di conto corrente nr. 9457 acceso in data
25.1.21 era pari ad € 256.638,15 a debito della società correntista;
3. condanna l'opponente a versare all'opposta l'importo suddetto oltre interessi con le decorrenze ed ai tassi indicati in motivazione;
4. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio in ragione della metà liquidata – tale metà - in € 7.051 per compensi ed € 317 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e c.p.a. restando compensata tra le parti la restante metà;
5. pone in via definitiva le spese di c.t.u. come già liquidate a carico delle parti in via solidale in ragione del 50% ciascuna.
Milano, 9 aprile 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28440/2022 promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso l'Avvocato RUOCCO ANDREA, che la/lo rappresenta e difende
opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 P.IVA_2 G.MARTUCCI, 35 80121 NAPOLI presso l'Avvocato SBORDONE PAOLO
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1
Nel merito b) Accertare e dare atto che la Società istante nulla deve alla Società convenuta, per le ragioni spiegate in narrativa.
c) In via subordinata, ordinare alla convenuta di dare il conto delle somme incassate, di quelle CP_1
erogate, degli interessi e delle spese applicate.
pagina 1 di 6 d) All'esito dell'esame delle scritture contabili, anche a mezzo di CTU a disporsi, accertare e dare atto che la Società opponente non è debitrice nei confronti della Società opposta delle somme da questa reclamate, per quanto esposto in premessa.
e) In conseguenza – ed in ogni caso - revocare e porre nel nulla la impugnata ingiunzione di pagamento, ad ogni effetto e conseguenza di legge.
f) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per Parte_2 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo oltre la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio insistendo per la validità degli estratti conto esibiti in giudizio e contestando l'azzeramento del saldo iniziale. In subordine chiede che l'opponente venga condannata al pagamento di € 256.638,15 previa detrazione da tale cifra dell'importo oggetto dell'ingiunzione
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr.10423 reso da questo Parte_1
Tribunale in data 22.6.22 ad istanza di quale mandataria di Parte_2 [...] per l'importo di € 350.834,88 inerente il saldo debitore del conto corrente nr. 9457 aperto il CP_2
26.1.01 e chiuso il 9.11.21 nonché di quelli di affidamento.
In via preliminare ha contestato la legittimazione ad agire della per Parte_2
nullità della procura rilasciatale dalla mandante in quanto indeterminata.
Nel merito ha allegato la carenza di prova del credito per omessa produzione degli estratti conto, nonché, l'illegittimità delle pattuizioni del conto corrente per l'operata capitalizzazione degli interessi a debito, l'applicazione di tassi di interesse debitori difformi da quelli concordati, l'usurarietà degli stessi, l'indeterminatezza della CMS, l'addebito di spese e commissioni non pattuite, l'esercizio arbitrario dello ius variandi.
Ha chiesto, previo accertamento del saldo a debito nel minor importo di € 85.675,37, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'assenza di alcuna pretesa creditoria riferibile all'opposta.
Quest'ultima si è costituita contestando in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie relative agli addebiti operati nel decennio anteriore all'introduzione del giudizio nonché la fondatezza delle censure concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, ai fini della procedibilità, è stata differita al fine di svolgere il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo e quindi istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio. pagina 2 di 6 All'esito, precisate dalle parti le conclusioni come riportate in epigrafe, è stata assunta in decisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata nei limiti che si espongono di seguito.
Preliminarmente va disattesa la censura relativa alla nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto.
Ad avviso dell'opponente, la stessa farebbe riferimento ai crediti affidati in gestione alla mandataria e tali crediti, tuttavia, non sarebbero identificabili né in relazione all'importo del credito, né alle generalità del debitore, né al titolo da cui origina il credito stesso. L'assunto non è condivisibile posto che, all'evidenza, il dato testuale suggerisce che l'oggetto coincide con qualsivoglia credito che la mandante intenda affidare alla mandataria.
Quanto alla prescrizione delle rimesse oggetto della domanda di rettifica del saldo, la cui eccezione è stata formulata in via preliminare dall'opposta, si rileva che – in assenza di atti interruttivi maggiormente risalenti - il dies a quo va collocato a ritroso rispetto al decennio anteriore alla notifica della citazione, ossia, al 13.7.12 considerato che la citazione è stata notificata il 13.7.22.
E'priva di rilievo la contestazione dell'opponente relativa alla mancata produzione degli estratti conto analitici e degli scalari integrali quale causa ostativa alla delibazione.
Nella presente sede l'opposta ha prodotto la serie integrale degli estratti conto e degli scalari per il periodo successivo al 30.9.07 sino alla data di estinzione del conto con contestuale passaggio a sofferenza, sì da risultare la domanda suscettibile di delibazione nei limiti di tale produzione.
Analoga valutazione è possibile riguardo alle censure dell'opponente dovendosi considerare i soli addebiti – pretesamente illegittimi - che risultano riscontrati dagli estratti conto.
Del resto, l'espletamento del mandato del c.t.u. è stato subordinato al riscontro positivo dell'idoneità della documentazione, pur parziale, a consentire l'accertamento degli eventuali indebiti ed il ricalcolo del saldo. L'assenza di segnalazioni a riguardo porta a ritenere che i documenti prodotti dalle parti siano risultati idonei all'accertamento demandato.
In conformità al mandato il c.t.u. – alle cui conclusioni ci si riporta integralmente in quanto pienamente attendibili perché logiche, coerenti, esenti da errori ed ampiamente esaustive in relazione sia ai quesiti che alle osservazioni dei c.t. di parte -
pagina 3 di 6 ha rettificato il saldo mediante l'eliminazione delle spese e delle commissioni non concordate – ivi inclusa la C.M.S. – della capitalizzazione trimestrale, nonché il ricalcolo degli interessi creditori al tasso sostitutivo BOT e di quelli debitori al tasso legale.
Accertata la presenza di numerosi affidamenti a decorrere dal 24.6.11, il saldo è stato quantificato alla data di chiusura del conto in € 256.638,15 a debito della correntista. Ciò a fronte del diverso importo riportato nel decreto ingiuntivo pari ad € 350.834,88.
Nessuna rimessa solutoria è stata identificata per il periodo ante decennio sì da risultare la cronologia dell'analisi correttamente collocata con decorrenza dal 30.9.07 - primo estratto conto disponibile - sino alla chiusura.
Il c.t.u. ha espunto l'anatocismo per l'intera durata del rapporto avendo accertato l'avvenuta capitalizzazione degli interessi in via trimestrale e non annuale come pattuito sino al 31.12.13, nonché,
l'assenza di autorizzazione della correntista dall'1.1.14 sino alla chiusura.
La soluzione è pienamente condivisibile poiché – difformemente da quanto rilevato dall'opposta – non
è stata affatto pattuita la capitalizzazione trimestrale, bensì, quella annuale come riportato a lettere maiuscole nel frontespizio del contratto di apertura del conto corrente nr. 9457 in data 25.1.01.
E' stata altresì espunta la CMS poiché indeterminata in assenza di indicazione della percentuale, della base imponibile e della periodicità come riportato parimenti nel frontespizio. Sono state altresì espunte la C.D.F. e la C.I.V. sino al 2.5.11 epoca nella quale tali commissioni sono state oggetto di pattuizione.
Non risultano fondati i rilievi espressi dal c.t. di parte opponente riguardo ai criteri adottati dal c.t.u. ai fini della verifica dell'usura nonché delle spese e commissioni.
Riguardo al primo profilo, risulta attendibile la soluzione del consulente che ha utilizzato ai fini del calcolo del TEG – quantificato in ragione del 16,58% ossia inferiore alla soglia del periodo – in termini di tasso nominale e non effettivo.
La risposta è conforme al quesito che ha indicato come formula da adottare quella della Banca d' Italia la quale non prevede l'inserimento degli effetti della capitalizzazione degli interessi debitori.
In sostanza il TAE – quantificato dal c.t. di parte attrice nella percentuale del 17,6396% - non risulta utilizzabile poiché tale indice rappresenta un valore non omogeneo ai fini della verifica della soglia.
Infatti, i TEGM rilevanti su tale piano non tengono conto della capitalizzazione sì da doversi espungere tale voce di costo dal raffronto.
In ogni caso, si rileva che il c.t.u. ha concluso nel senso che – anche a voler raffrontare il tasso indicato dal c.t. di parte pari a 17,6396% - il risultato non cambia essendo lo stesso comunque inferiore a quello soglia del periodo pari a 17,7329% da assumersi comprensivo della capitalizzazione previa attualizzazione dello stesso.
pagina 4 di 6 Non risulta condivisibile neppure il rilievo inerente le spese addebitate e la CIV.
Quanto alle prime, il contratto di apertura del conto corrente reca nel dettaglio l'elenco delle principali condizioni economiche ivi incluse le spese addebitate negli estratti conto sì da risultare gli addebiti del tutto legittimi.
Riguardo alle commissioni ulteriori – oggetto di puntuale rilievo del c.t. dell'opponente – il c.t.u. ha motivato la mancata espunzione sul rilievo che le stesse fanno riferimento ad operazioni differenti: anticipo fatture, concessioni di linee di credito e finanziamenti che risultano disciplinate non già nel conto corrente e nelle successive modifiche, bensì, nei fogli informativi analitici a disposizione della clientela per le singole operazioni di volta in volta realizzate.
In ogni caso l'eventuale espunzione non avrebbe comunque riguardato il conto corrente bensì i conti a latere.
L'approdo è pienamente coerente col perimetro dell'indagine indicato dal quesito, ossia, il solo conto corrente atteso che le censure indicate nella citazione fanno esclusivo riferimento a tale rapporto. Né
l'ampliamento potrebbe giustificarsi per il sol fatto che sul conto corrente siano affluiti addebiti relativi a tali operazioni: l'oggetto del contendere non può che riferirsi a quanto evidenziato in sede di opposizione con esclusione degli ulteriori servizi anche se utilizzati dalla correntista.
Quanto alla CIV il c.t.u. ha evidenziato sia l'intervenuta pattuizione sia la corretta applicazione da parte della banca, sia pure con la diversa decorrenza del 30.11.16, posto che in tale periodo la correntista è risultata esposta in misura superiore al fido concesso sì da giustificarsi tale addebito.
Il saldo del conto corrente, ad esito del ricalcolo effettuato, deve essere rideterminato alla data di chiusura e del passaggio a sofferenza nella minor somma di € 256.638,15 a debito della società correntista, così elidendosi il diverso importo conteggiato dalla banca in € 337.732,71.
Considerato che tale saldo è comunque negativo, previa revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento della domanda formulata dall'opposta l'opponente va condannata a versare tale importo oltre interessi dalla data della domanda alla presente sentenza nonché gli interessi ex art. 1284 comma
4 c.c. dalla sentenza al saldo effettivo, previa detrazione di quanto eventualmente già versato in esecuzione dell'ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c.
L'accoglimento solo parziale delle censure unito alla circostanza che il saldo ha carattere passivo giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà ponendosi la restante metà – liquidata come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento – a carico dell'opposta risultata soccombente tenuto conto della sensibile rettifica dell'importo ingiunto.
pagina 5 di 6 Non può essere accolta la richiesta di distrazione dell'avv. Andrea Ruocco in quanto la cancelleria ha attestato l'avvio della procedura di recupero dei crediti per l'omesso pagamento delle spese di cui lo stesso ha dichiarato di essersi reso antistatario. Non ricorrono, pertanto, i requisiti di cui all'art. 93
c.p.c.
Le spese di c.t.u. - come già liquidate in precedenza - vanno definitivamente poste a carico delle parti in via solidale in ragione del 50% ciascuna avendo la consulenza giovato all'accertamento delle pretese di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo nr. 10423 reso da questo Tribunale in data 22.6.22 ad istanza di
Parte_2
2. accerta che alla data del 21.9.21 il saldo del contratto di conto corrente nr. 9457 acceso in data
25.1.21 era pari ad € 256.638,15 a debito della società correntista;
3. condanna l'opponente a versare all'opposta l'importo suddetto oltre interessi con le decorrenze ed ai tassi indicati in motivazione;
4. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio in ragione della metà liquidata – tale metà - in € 7.051 per compensi ed € 317 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e c.p.a. restando compensata tra le parti la restante metà;
5. pone in via definitiva le spese di c.t.u. come già liquidate a carico delle parti in via solidale in ragione del 50% ciascuna.
Milano, 9 aprile 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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