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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1924/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 104/2023 (R.G. n. 1389/2023); introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Giacomo Dello Russo, presso cui è elettivamente domiciliat0;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: , in persona del Presidente p. t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Garzilli, presso cui
è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: revocare il decreto ingiuntivo per illegittimità, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi e per erroneità nell'ammontare; in subordine, dichiarare dovuta la minor somma di giustizia;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE OPPOSTA: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 117.373,87 a titolo di contributi previdenziali;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.7.2023, il sig. proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 104/2023, depositato il
1 14.6.2023 e notificato il 23.6.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al R. G. n. 1389/2023, in accoglimento dell'istanza d'ingiunzione di con cui gli Parte_2 veniva ingiunto il pagamento della somma di € 117.373,87, oltre accessori e spese.
Premetteva che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta delle deduzioni del creditore, che lamentava la mancata corresponsione della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità, oltre interessi e sanzioni, per le annualità dal
2002 al 2022.
Eccepiva, la prescrizione della somma ingiunta in ordine alle annualità contributive dal 2002 al 2017, per il decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 e per l'assenza di validi atti interruttivi.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza della pretesa azionata per errato computo delle somme richieste, che affermava non spettanti per tutta l'annualità 2022, in forza della deliberazione n. 180 del 26.10.2021, con cui era stata disposta la sospensione dall'esercizio professionale, e della comunicazione di cancellazione dall'albo professionale, datata 4.11.2021.
Deduceva la mancanza di prova e l'inesistenza del credito ingiunto, poiché le attestazioni di credito rilasciate dal Direttore Generale di potevano rivestire CP_1 valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento.
Affermava l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza esclusivamente per i geometri iscritti all'albo e che esercitano la professione con il carattere della continuità, ai sensi dell'art. 22 co. 1 L. 773/1982.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2
in persona del Presidente p. t., innanzi al Tribunale di
[...]
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, rappresentava l'assenza di contestazione delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella procedura monitoria, quali lo status di iscritto obbligatorio,
l'obbligo contributivo e l'omesso versamento dei contributi per le annualità in contesa.
Affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, il cui dies a quo doveva iniziare a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione annuale obbligatoria da parte del professionista, in assenza della quale la prescrizione non cominciava affatto a decorrere.
2 Eccepiva l'assoluta genericità della contestazione relativa al quantum debeatur, poiché in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 167 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c. che impongono al convenuto l'onere di contestare in maniera precisa e puntuale quanto posto a fondamento della domanda.
Precisava che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituiva idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 635 co. 2 c.p.c.
Deduceva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente, sul presupposto della irrilevanza della natura occasionale dell'esercizio della professione, essendo condizione necessaria e sufficiente la sola iscrizione all'albo professionale.
Sosteneva la fondatezza della domanda di pagamento in ordine alla contribuzione soggettiva obbligatoria ed a quella integrativa, oltre che per le sanzioni e gli interessi.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati, con contestuale revoca del provvedimento monitorio opposto e pronuncia sulla domanda di pagamento articolata nel procedimento ingiuntivo ed automaticamente traslata nel presente giudizio, domanda che deve ritenersi anch'essa parzialmente fondata.
Va, innanzitutto, precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, la quale si svolge inaudita altera parte.
Dunque, i vizi intrinseci del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cassazione civile, sez. III, 23/07/2014,
n. 16767: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali”; Cassazione civile, sez. II, 18/04/2000, n. 4974: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità
3 del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato, queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese”).
Del resto, è opinione condivisa quella secondo cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto opposto, ma è giudice del rapporto controverso.
Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto
(Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2011, n. 21432: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione — l'opponente che eccepisca
l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza.
Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò determinandosi una speculare inversione delle posizioni processuali, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore.
Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il contribuente, in veste di debitore opponente, a dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre l'ente previdenziale, in qualità di creditore opposto, ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, cioè, nella fattispecie, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione previdenziale e, limitatamente al quantum, la misura del reddito imponibile adottato a base di calcolo dei contributi (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del
4 titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non si avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. un., 30.10.2011,
n. 13533; Cassazione civile, sez. II, n. 13685, 21/05/2019).
Né tale regola subisce deroghe nel processo del lavoro, essendo nota la natura dell'obbligazione di pagamento dei contributi di previdenza, quale ordinario credito pecuniario di diritto comune (con l'unica peculiarità della rilevabilità officiosa della prescrizione estintiva).
2. Ciò premesso, va condivisa la tesi professata dalla , secondo Parte_2 cui essa può avvalersi dell'azione monitoria ex art. 635 co. 2 c.p.c. al fine della propria attività di recupero dei contributi.
Infatti, questo giudice presta adesione ai maggioritari orientamenti interpretativi sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, i quali accordano alle Casse di previdenza l'azione monitoria basata, quale prova scritta, sull'attestazione del credito stilata dal funzionario (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23616: “La Parte_3 svolge sia funzioni di mutualità ed assistenza che previdenziali, provvedendo ad erogare ai dipendenti delle imprese edili l'indennità integrativa di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce prova idonea sia ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c. …”; Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2008, n. 25888: “La , prevista dalla contrattazione collettiva per i Parte_3 dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c.”).
Pertanto, applicando tali condivisibili principi nella fattispecie in controversia, anche in questa sede deve ritenersi che l'opposta debba essere ricompresa tra gli CP_1 altri enti di previdenza e assistenza che possono beneficiare della previsione di cui all'art. 635 co. 2 c.p.c., svolgendo funzioni previdenziali.
Dunque, posto che, al ricorso monitorio risulta allegata dalla l'attestazione CP_1 del credito sottoscritta dal Direttore Generale, non si ravvisa l'insussistenza del presupposto della prova scritta ai fini della pronuncia dell'opposto decreto.
Di contro, va evidenziata l'idoneità di detta attestazione del credito versata in atti a costituire prova per l'emissione del decreto ingiuntivo.
D'altra parte, nel presente giudizio, detta certificazione non può assumere valore
5 probatorio assoluto e vincolante, anche perché oggetto di contestazione da parte del contribuente, con ciò degradando a mero elemento indiziario, tale da richiedere l'emersione di ulteriori elementi di prova a sostegno della tesi della sussistenza del credito contributivo e della correlata obbligazione di pagamento.
3. Ancora in via di premessa, poi, si osserva che, in seguito alla trasformazione della per effetto del D. Lgs. 509/1994, in ente di diritto privato Parte_2 denominato Controparte_1
le precedenti disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione
[...] dettate ex L. 773/1982 sono state trasposte nello Statuto dell'ente e, quindi, nei
Regolamenti dallo stesso emanati, in ossequio all'avvenuta “privatizzazione”, con cui è stata attribuita agli enti coinvolti una piena autonomia regolamentare nel dettare la disciplina della contribuzione previdenziale di settore.
In particolare, l'art. 22 co. 1 L. 773/1982, nel testo in vigore sino al 31.12.2002, prescriveva “l'iscrizione obbligatoria alla per gli iscritti agli albi professionali CP_1 dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
b) l'iscrizione facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta”.
Tuttavia, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, la ha inciso su CP_1 tale normativa, sancendo l'automatica iscrizione alla da parte di tutti gli iscritti CP_1 all'albo, che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.
Difatti, l'art. 5 dello Statuto, rubricato “Iscritti”, per effetto delle modifiche approvate con D.M. del 27.02.2003, prevede espressamente quanto segue: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. … I rapporti tra la e gli iscritti agli albi dei geometri CP_1 sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi Regolamenti”.
In sostanza, mentre, secondo la disciplina regolamentare operante fino al 31.12.2002,
l'iscrizione alla era obbligatoria per gli iscritti all'albo professionale dei geometri CP_1
6 che esercitavano la libera professione con carattere di continuità (cfr. art. 22 L.
773/1982), a partire dall'1.1.2003 l'obbligo di iscrizione alla è stato esteso a tutti CP_1 gli iscritti all'albo professionale, indipendentemente dal carattere continuativo o esclusivo dell'attività professionale esercitata e, dunque, anche a coloro i quali esercitano la professione in forma occasionale, in ragione di una presunzione iuris tantum di esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'albo, superabile con la prova contraria.
In materia, la giurisprudenza ha chiarito che l'ambito dei soggetti obbligati alla iscrizione alla non è mutato per effetto della modifica regolamentare del 2003, CP_1 in quanto l'iscrizione alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo CP_1 professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (Cassazione civile, sez. lav.,
19/02/2021, n. 4568: “Alla stregua del regolamento della Parte_2
l'iscrizione all'albo professionale è condizione di per sé sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla , dalla quale discende l'obbligo di versare un contributo minimo di solidarietà, CP_1 indipendentemente dalla natura occasionale dell'attività svolta e dalla mancata produzione di reddito professionale …, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e Parte_2 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”).
In tal modo, la Suprema Corte ha inaugurato un indirizzo interpretativo, confermatosi e consolidatosi sulla scorta delle successive pronunce, le quali hanno costantemente ribadito che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Parte_2 pagamento della contribuzione minima, mentre l'eventuale natura occasionale dell'esercizio della professione e/o la mancata produzione di reddito rimangono irrilevanti, sebbene l'obbligo di contribuzione minima richieda pur sempre un'effettiva attività professionale, ancorché saltuaria ed occasionale (Cassazione civile n.
28188/2022: “In tema di ai fini dell'obbligatorietà Parte_2 dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione
INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
7 dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta
che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento CP_1 di attività professionale da parte degli iscritti all'albo”; Cassazione civile, sez. lav., 21.6.2023
n. 17823: “In materia di cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, non rilevando la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Pertanto, la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla
deriva, inoltre, l'applicazione delle norme che determinano le condizioni per le quali è possibile CP_1 derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. L'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , CP_1 solo nei limiti delle condizioni fissate dalla stessa, potendo la svolgere i controlli necessari in CP_1 ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti”; Cassazione civile, sez. lav., 13.2.2025 n. 3669:
“In particolare, a partire da Cass. 4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass. 28188/22, Cass. 25363/23,
Cass. 17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha affermato l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività CP_1 esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che CP_1 sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come
l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”).
A monte, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo ed al pagamento dei CP_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, ben potendo esse norme assurgere a fonte dell'obbligo contributo in quanto legittima espressione dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione (cfr., ex multis, Cass. nn. 7820/2022; CP_1
4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 2413/2021; 23628/2021;
23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021).
Con ciò, risulta definitivamente superato l'orientamento precedente, evocato dal ricorrente, che, invece, subordinava l'iscrizione alla Cassa professionale alla natura abituale o continuativa dell'esercizio della professione, altresì valorizzando l'assenza di produzione di reddito professionale, quale condizione rilevante per la sola iscrizione all'albo.
In sintesi, i nuovi principi giurisprudenziali tracciano un assetto ermeneutico ormai pacifico e consolidato, secondo il quale l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , mentre la natura CP_1 occasionale dell'esercizio della professione e l'assenza di produzione reddituale sono irrilevanti ai fini dell'obbligatorietà stessa.
8 In conclusione, reputa questo giudice di dover aderire integralmente a tale indirizzo e di doverne dare altrettanto integrale applicazione alla fattispecie concreta in esame, in cui risulta pacifica l'iscrizione del geom. Giuditta all'albo dei geometri, fino alla sua cancellazione.
Ciò vieppiù in assenza non solo di specifiche deduzioni circa lo svolgimento dell'attività libero professionale con il carattere dell'occasionalità, ma altresì di contestazioni in ordine all'effettivo esercizio della professione, pur in assenza di produzione reddituale, per i periodi in contesa.
4. Tutto ciò chiarito, si osserva che gli iscritti a C.I.P.A.G. sono soggetti ad un obbligo di versamento contributivo, connesso all'esercizio della libera professione e commisurato al reddito comunicato, ed in specie consistente nel pagamento del contributo integrativo, in misura fissa, del contributo soggettivo, quest'ultimo nella misura minima prestabilita laddove le soglie reddituali siano inferiori a quelle individuate nel regolamento prodotto in atti e, dal 2010, anche del contributo di maternità (cfr. art. 1 regolamento in atti).
Sul punto, deve evidenziarsi che, come noto, il contributo integrativo risulta diretto a finanziare l'assistenza di categoria, in quanto espressione di un dovere solidaristico nell'ambito del settore professionale di appartenenza.
Proprio in ragione di tale funzione, i contributi integrativi, a differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva.
Lo scopo del versamento del contributo integrativo non è quello di precostituire una prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, ma, piuttosto, come già evidenziato, quello di partecipare ad una solidarietà collettiva categoriale, tanto da essere di norma utilizzato, dalle casse di previdenza dei professionisti, per finalità assistenziali.
Non a caso, l'obbligo di versamento del contributo integrativo è ricollegato non già all'appartenenza al regime previdenziale di categoria, ma alla stessa appartenenza all'ordine professionale, derivando non dall'iscrizione alla cassa professionale, ma dall'iscrizione all'albo, tanto da dover essere assolto anche da chi è iscritto ad altro sistema previdenziale e, dunque, fruirà di un trattamento pensionistico erogato da un ente diverso.
Tale funzione non risulta snaturata dalla cd. retrocessione (cfr. art.
2.7 del regolamento in atti), ossia dall'utilizzo di parte del contributo integrativo versato per determinare il cd. montante contributivo, ossia la base di calcolo del trattamento pensionistico, e, dunque, il quantum della pensione, unitamente ai contributi soggettivi pagati,
9 restando fermo che le annualità in cui viene pagato il solo contributo integrativo non rilevano a fini pensionistici.
Per contro, il contributo soggettivo corrisponde all'accantonamento pensionistico vero e proprio, calcolato in misura percentuale sul reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F.
5. Ciò posto, occorre evidenziare che il termine di prescrizione dei contributi dovuti a è quinquennale, in quanto, in subiecta materia, risulta operante il CP_1 regime dettato dalla L. 335/1995, normativa di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, la quale, all'art. 3 co. 9, ha previsto che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale si prescrivono nel termine di cinque anni (“le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”).
La suddetta disposizione normativa è pacificamente applicabile, in via generalizzata, anche ai contributi dovuti per le gestioni dei liberi professionisti (Cassazione civile, sez. lav., 9.4.2003, n. 5522; Cassazione civile, sez. lav., 13.12.2006, n. 26621; Cassazione civile, sez. lav., 20.2.2014, n. 4050:“…da essa si evince che il legislatore ha inteso regolare
l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti. Infatti, la previsione di cui alla lettera b), riferita a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria…. Ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, che regola l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, si prevede una prescrizione di 5 anni sia per i contributi dei lavoratori dipendenti che per i liberi professionisti e per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria, essendo state abrogate tutte le previgenti discipline differenziate”).
Essa, dunque, è pienamente applicabile anche ai crediti C.I.P.A.G., sottostanti il decreto ingiuntivo impugnato, in linea con il disposto di cui all'art. 33 co. 1 del regolamento sulla contribuzione, prodotto agli atti dall'ente previdenziale, che così recita: “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, CP_1 comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse”.
10 Quanto al dies a quo del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi, va precisato che lo stesso decorre dalla data della ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della comunicazione inerente alla dichiarazione annuale dei redditi, così come si evince dall'art. 33 co. 2 del succitato regolamento (“Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i CP_1 dati definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello
Unico e per i relativi pagamenti”). ha appunto identificato il dies a quo del termine di prescrizione con il CP_1 termine di cui all'art. 9 del regolamento contributivo, ossia con il termine di comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini I.R.P.E.F. e del volume d'affari ai fini dell'I.V.A., ivi stabilito nella data del 15 settembre di ogni anno.
Siffatta prospettazione risulta condivisibile, in quanto, in tale data, l'ente previdenziale ha a propria disposizione tutti i dati reddituali onde poter procedere all'applicazione della contribuzione soggettiva (minima o a percentuale) ed integrativa, nonché accessoria, dovuta dall'iscritto per l'annualità contributiva precedente.
La data del 15 settembre può, perciò, essere assunta quale momento a partire dal quale può essere esercitato il diritto di credito ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Non rilevano, invece, i termini di pagamento individuati nell'art. 7 del regolamento (31 maggio, 31 luglio, 15 ottobre e 15 dicembre dell'anno di riferimento), essendo essi riferiti ai soli contributi minimi, comunque dovuti dall'iscritto a prescindere dal reddito prodotto, e prevedendo la norma stessa l'obbligo del pagamento del saldo appunto entro il 15 settembre dell'anno successivo, contestualmente alla comunicazione reddituale.
In tal modo, la data del 15 settembre individua il termine di scadenza finale del pagamento dei contributi dovuti per l'annualità precedente, a conferma della sua natura di dies a quo del termine prescrizionale.
Di contro, non può essere condivisa la tesi dell'ente, nella parte in cui si afferma che, in mancanza di comunicazione reddituale, la prescrizione non inizia a decorrere.
Al riguardo, si osserva che l'ente previdenziale è in condizione di riscontrare tempestivamente l'omissione dichiarativa e, pertanto, di contestarla ed elevare le sanzioni, il che permette altresì di esercitare il corrispondente diritto di credito.
Quindi, anche nell'ipotesi in cui il contribuente non comunichi i redditi prodotti nell'anno precedente, la ben può rilevare tale omissione nella data del 15 CP_1
11 settembre di ogni anno e procedere ad accertare e porre in riscossione le somme eventualmente dovute, se del caso interrompendo il termine di prescrizione detto anche solo attraverso una mera diffida di pagamento, senza indicazione degli importi,
e ciò nel caso in cui la stessa non abbia ancora avuto accesso alle CP_1 dichiarazioni fiscali del contribuente.
È dalla data del 15 settembre, pertanto, che comincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, e ciò in ogni caso.
Analoghe osservazioni vanno svolte in ordine al sistema sanzionatorio relativo alle comunicazioni reddituali omesse o irregolari, per le quali il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza della presentazione della domanda reddituale, che coincide sempre con il 15 settembre di ogni anno.
6. Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere alla disamina dei motivi di opposizione, che poggiano anzitutto sul decorso del termine per prescrizione, la cui maturazione è stata eccepita in ricorso e contestata dall'opposta.
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto il corrispondente accertamento conduce al rilievo d'estinzione dell'obbligazione contributiva e delle relative sanzioni fino all'anno 2014 (Cass. n. 363/2019; Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 12002/2014; Cass. civ., sez. unite, n. 9936 del 8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”). ha depositato agli atti del giudizio una serie di comunicazioni, inoltrate CP_1 all'opponente al fine di interrompere il suddetto termine di prescrizione.
Il primo atto documentato dall'ente di previdenza (doc. 1), relativo ad un sollecito di pagamento ruolo 2004, in riferimento agli importi dovuti per le annualità dal 2002 al
2003, non può ritersi valido atto interruttivo del termine di prescrizione.
Più precisamente, la missiva non contiene alcun elemento che possa individuare la data di redazione della stessa nonché la modalità di inoltro al ricorrente, che si presume sia avvenuto a mezzo del servizio postale.
Il successivo allegato (doc. 2) contiene un avviso di ricevimento che, pur volendo
12 ammettere che sia riferito alla missiva predetta, non risulta effettivamente consegnato al ricorrente, giacché in esso l'agente postale ha attestato l'omessa consegna per inesistenza dell'indirizzo del destinatario, restituendo il plico al mittente.
Ebbene, è finanche noto che l'atto interruttivo della prescrizione ha natura recettizia, dovendo esso pervenire nella sfera giuridica del destinatario, nel senso che se ne richiede la consegna e l'effettiva presa di conoscenza del suo contenuto, oppure almeno la sua conoscibilità legale.
Nel caso di specie, dunque, non sia ha prova che la missiva sub n. 1 di parte opposta sia stata almeno aliunde conosciuta dal geom. . Pt_1
Di conseguenza, in assenza di ulteriori atti interruttivi, le annualità contributive 2002
e 2003 risultano investite dalla prescrizione estintiva per ogni credito ad esse afferente.
7. Quanto, invece, al doc. n. 3, esso deve intendersi relativo ad un sollecito di pagamento riferito agli “importi iscritti nella cartella/ruolo 2005 e 2006”.
Di tale missiva si rileva la regolare notificazione a mezzo del servizio postale in data
9.1.2012, come da avviso di ricevimento della relativa spedizione postale (doc. n. 4).
Non risultano chiarite le annualità contributive di riferimento del ruolo esecutivo ivi richiamato, non essendo stata prodotta la cartella di pagamento corrispondente (il che esclude la validità di quest'ultima quale atto interruttivo della prescrizione, non potendosene ammettere l'efficacia per relationem).
Deve però presumersi che tale cartella non possa che riferirsi alle annualità contributive degli anni immediatamente precedenti, ossia 2004 e 2005, sicché, posto che il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre, per tali annualità, rispettivamente dal 15.9.2005 e dal 15.9.2006, i termini risultano scaduti altrettanto rispettivamente addì 15.9.2010 e 15.9.2011, sicché, al momento dell'intervento della richiesta stragiudiziale di pagamento suindicata, essi erano già spirati ed ogni credito già prescritto.
Altresì vana, quale atto interruttivo, la successiva richiesta di pagamento inoltrata con missiva dell'18.10.2013, consegnata in data 12.11.2013 e riferita alle sole somme iscritte a ruolo nel 2008, con tutta evidenza anch'essa inevitabilmente riferita all'annualità contributiva 2007, immediatamente precedente, ed anch'essa posta in essere a prescrizione già maturata (cfr. doc. 6 e 7).
Quanto alla comunicazione del 20.6.2014 (prot. n. 250/sp; cfr. doc. 8 e 9), recapitata in data 3.7.2014, si ritiene che essa non possa assumere efficacia interruttiva della prescrizione alla luce del dettato normativo dell'art. 2943 co. 4 c.c.
13 In particolare, l'atto di costituzione in mora deve, a tal uopo, contenere l'esplicitazione della pretesa e la manifestazione di volontà diretta far valere il proprio credito nei confronti del soggetto passivo, pur senza la necessità di clausole di stile o formule sacramentali, in modo che possa comunque chiaramente evincersi che il creditore chieda il pagamento di quanto dovuto, purché venga ossequiata la natura recettizia dell'atto, e benché non si proceda alla liquidazione del credito (Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, n. 1159: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell' art. 2943, comma 4, c.c. , consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”; Cassazione civile , sez. lav. , 18/01/2018 , n. 1166: “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell' art. 2943, comma 4, c.c. , non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”).
Tali caratteristiche non sono ravvisabili nella missiva prefata, la quale contiene un mero invito alla regolarizzazione della posizione contributiva del geom. Giuditta, ivi definita come anomala, invito vieppiù privo di un preciso riferimento ad una specifica annualità contributiva.
8. Identica osservazione va articolata per la missiva sub n. 12 di parte opponente, con cui la si limita a comunicare l'inapplicabilità delle polizze integrative ai CP_1 contribuenti morosi, con un invito generico alla sanatoria.
Peraltro, come si evince dal relativo avviso di ricevimento (cfr. doc. n. 13 di parte opposta), tale comunicazione non risulta consegnata al destinatario poiché trasferito, come emerge dalla relata dell'agente postale e così come verificatosi anche per la missiva sub n. 10 (cfr. doc. n. 11), contenente diffida di pagamento per i contributi iscritti a ruolo nell'anno 2004, per quella sub n. 14 (riferita al ruolo esecutivo 2005), per quella sub n. 16 (riferita al ruolo esecutivo 2011), non consegnata a causa dell'indirizzo inesatto (cfr. doc. n. 17), per quella sub n. 18, riferita al ruolo esecutivo
2006 (e quindi a contributi di previdenza non successivi all'anno 2005), per la quale l'avviso di ricevimento non contiene la sottoscrizione del soggetto che ne ha ricevuto la consegna ma solo un tratto grafico, non qualificabile come firma (cfr. doc. n. 19), per quella sub n. 20 (riferita ai contributi 2006), di cui non è stato prodotto l'avviso di ricevimento ma il solo frontespizio del plico postale (cfr. doc. n. 21), per quella sub n.
22 (riferita ai contributi 2007), non consegnata per irreperibilità del destinatario (cfr. doc. n. 23), per quella sub n. 24 (relativa ai contributi degli anni 2010 e 2011), per la quale l'agente postale ha attestato il trasferimento del destinatario (cfr. doc. n. 25), per
14 quella sub n. 26 (riferita ai contributi 2002, 2003 e 2012), per la quale l'agente postale ha attestato l'erroneità dell'indirizzo (cfr. doc. n. 27), e per quella sub n. 30, di cui non v'è prova dell'invio postale.
Giova evidenziare che questo giudice, in riferimento alle comunicazioni prodotte dalla
Cassa opposta sub n. doc. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 31, fa applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., benché le corrispondenti missive siano prive di data e di indicazione del numero della lettera raccomandata usata per l'invio, non essendovi specifica contestazione, da parte del geom. , in ordine Pt_1 alla conformità di contenuto tra quanto dedotto e quanto inoltrato, prima ancora che difettando la prova di eventuali difformità.
Tuttavia, come anticipato, si rileva comunque l'inidoneità a fini interruttivi delle missive sopra analiticamente indicate.
9. Ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ravvisabili tra i documenti prodotti da ma da ritenersi validi ed efficaci all'uopo, sono costituiti anzitutto dalla CP_1 missiva sub n. 28, che risulta recapitata al ricorrente nel luglio 2020 ai sensi dell'art. 46 D.L. 34/2020 (cioè senza la raccolta della firma dell'accipiens da parte dell'agente postale - cfr. doc. n. 29), riferita ai contributi degli anni 2004, 2005, 2008, 2009, 2013
e 2014.
Come si vede, per le annualità precedenti al 2014, per le quali il dies a quo del termine di prescrizione decorre dal 15 settembre dell'anno successivo, il quinquennio era già decorso a luglio 2020.
Di contro, per l'anno 2014, la missiva in esame è intervenuta in tempo utile ad interrompere la prescrizione, così come la notificazione del decreto ingiuntivo opposto
(23.6.2023).
Ad analoghe osservazioni si perviene per quanto concerne la missiva sub n. 31, relativa ai contributi degli anni 2006, 2007, 2015 e 2016, consegnata in data 30.3.2022 e prodotta anche dal ricorrente, giacché, in assenza di prova di atti interruttivi precedenti, per le annualità 2006 e 2007 il quinquennio era già spirato (addì 15.9.2012
e 15.9.2013), mentre, per le annualità 2015 e 2016 esso non lo era ancora, considerando i dies a quibus (15.9.2016 e 15.9.2017) e la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori disposta dal legislatore durante il periodo della pandemia da SARS-CoV2, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L.
18/2020 e nel D.L. 183/2020.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che
15 “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020, data di al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Non può dubitarsi dell'applicabilità di siffatte ipotesi di sospensione del termine di prescrizione ai contributi dovuti alle casse private dei professionisti, inclusi quelli oggetto del presente giudizio, e ciò alla luce dell'espressa lettera delle norme succitate, laddove ne estendono la portata a tutti i contributi obbligatori di cui all'art. 3 co. 9 L.
335/1995, cioè a tutti i contributi che si prescrivono in 5 anni.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protrae nel periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, la sua durata è estesa di ulteriori 182 giorni.
Ove, invece, vengano attraversati entrambi i periodi di sospensione, essi si cumuleranno, determinando un differimento del dies ad quem della prescrizione pari a 311 giorni.
Il periodo di sospensione così determinato viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione e va sommato all'originario termine.
Ciò chiarito, nel caso di specie, per l'annualità contributiva 2016, il cui termine di prescrizione sarebbe naturalmente spirato addì 15.9.2022, si osserva che l'atto interruttivo sub n. 31 è intervenuto tempestivamente anche senza considerare detta sospensione.
Per l'anno 2015, il termine sarebbe spirato addì 15.9.2021, ma esso è rimasto soggetto ad entrambi i periodi di sospensione suindicati, sicché se ne è verificato lo slittamento alla data del 23.7.2022, ragion per cui l'atto predetto ha interrotto tempestivamente il decorso della prescrizione.
Tirando le somme, tutti i contributi ed ogni sanzione, anche dichiarativa, inerenti agli anni dal 2002 al 2013 incluso sono estinti per prescrizione.
Non risultano, invece, investite dalla prescrizione i crediti afferenti alle annualità contributive successive, che beneficiano del tempestivo intervento delle diffide di
16 pagamento suindicate.
10. Infine, per l'anno 2022, la opposta, come si evince dall'attestazione del CP_1 credito ex art. 635 co. 2 c.p.c., ha applicato solo una sanzione dichiarativa per € 33,00, evidentemente dovuta per omessa o incompleta comunicazione della dichiarazione reddituale afferente all'anno 2021.
Difatti il ricorrente, a seguito della deliberazione n. 180 del 26.10.2021, era stato sospeso dall'esercizio professionale, per poi comunicare la cancellazione dall'albo con missiva datata 4.11.2021.
Il tutto prima del 15.9.2021, momento che cristalizza l'obbligo dichiarativo dell'iscritto alla ove vi sia stato esercizio della professione nell'anno stesso. CP_1
Deve, quindi, ritenersi che il geom. non abbia provveduto ad inoltrare alla Pt_1
la comunicazione reddituale, di cui all'art. 6 del regolamento, per l'annualità CP_1
2021.
Anche per gli anni dal 2015 al 2021 risultano applicate sanzioni per violazioni dell'onere di comunicazione reddituale, stabilito, come noto, dall'art. 17 L. 773/1982, norma che delinea anche la sanzione per l'inosservanza.
Trattasi di somme che, perciò, assumono natura giuridica di sanzioni amministrative pecuniarie, che esulano dall'autonomia regolamentare ex D. Lgs. 509/1994 e restano soggette ai principi generali di legge vigenti in materia (L. 689/1981; D. Lgs. 150/2011).
Dunque, il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative de quibus è quello quinquennale stabilito nell'art. 28 L. 689/1981.
Identico termine quinquennale di prescrizione trova applicazione alle sanzioni civili, ossia alle somme aggiuntive addebitate dalla ai sensi dell'art. 43 del regolamento CP_1 in atti in caso d'omesso o tardivo pagamento, ed agli interessi di mora ivi stabiliti, trattandosi di accessori del credito (Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2022, n. 29751:
“Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” - fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla Parte_4
a far data dal 1° gennaio 1996, al termine di prescrizione quinquennale).
[...]
Ebbene, per tali annualità, infondata l'eccezione di prescrizione secondo quanto sopra già osservato (trattandosi dello stesso termine di prescrizione innanzi già applicato), va esaminato l'ulteriore motivo di merito proposto nel ricorso in opposizione, laddove si è sostenuto che è la opposta a dover provare la sussistenza e la debenza delle CP_1 somme, contestandosi natura probatoria l'attestazione del credito predetta.
17 In effetti, come già accennato, quest'ultima, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce un elemento meramente indiziario della fonte del credito e della sua consistenza.
Resta fermo, come sopra anticipato, che compete al creditore opposto dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'obbligazione di pagamento addossata al debitore opponente.
Nella fattispecie, in riferimento alle contribuzioni per gli anni dal 2015 al 2021, ha allegato l'esistenza degli elementi costitutivi dell'obbligo contributivo, e CP_1 su tutti l'iscrizione del geom. e la conseguente attivazione della posizione Pt_1 previdenziale, come emerge dall'estratto contributivo prodotto in atti, laddove risulta l'iscrizione obbligatoria per le annualità contributive in contestazione.
A fronte di tali affermazioni, il ricorrente non ha avanzato specifiche contestazioni, né in ordine all'eventuale insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla né in ordine CP_1 alla permanenza dell'iscrizione all'albo, né in ordine allo svolgimento effettivo dell'attività di geometra o all'espletamento di attività incompatibili, né, ancora, in punto di quantum, in ordine all'entità del reddito prodotto ed all'eventuale applicabilità del solo contributo minimo, ecc., limitandosi a contestare l'irrilevante profilo della continuità professionale.
A ben vedere, dunque, parte opponente non ha fornito una contestazione specifica degli elementi costitutivi del credito dedotti da parte opposta, credito che, pertanto, deve ritenersi dimostrato nell'an e nel quantum ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Identica considerazione va svolta in ordine alle sanzioni applicate nell'anno 2015 e nelle annualità successive, non essendovi in ricorso una contestazione specifica dei presupposti ex art. 37 e ss. del regolamento agli atti, ed anzi non essendo stato operato alcun rilievo in ordine alle sanzioni amministrative applicate a titolo di inadempimento dichiarativo.
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in ragione dell'intervenuto accertamento della parziale prescrizione del credito.
Nel contempo, deve ritenersi dimostrata la debenza, nell'an e nel quantum, delle residue somme addebitate al geom. , che va perciò dichiarato tenuto e Pt_1 condannato al relativo pagamento, con quantificazione di quanto dovuto sulla scorta della liquidazione dei contributi operata da nell'attestazione del credito, il CP_1 tutto oltre interessi legali dalla data di notificazione del decreto opposto (23.6.2023) e fino al saldo.
18 Assorbito ogni altro profilo.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021,
n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III,
20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II, 24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine all'applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 104/2023;
2) dichiara estinti per prescrizione i crediti contributivi per le annualità dal 2002 al
2013 inclusa;
3) rigetta per il resto il ricorso in opposizione e dichiara tenuto al Parte_1 pagamento delle residue somme;
4) per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della complessiva Parte_2 somma di € 59.787,01, inclusiva di contribuzione soggettiva ed integrativa, contributo di maternità, interessi di mora, sanzioni civili, sanzioni dichiarative ed altri oneri accessori, il tutto in ordine alle annualità dal 2014 al 2022 inclusa, ed oltre interessi legali dal 23.6.2023 sino al saldo;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1924/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 104/2023 (R.G. n. 1389/2023); introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Giacomo Dello Russo, presso cui è elettivamente domiciliat0;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: , in persona del Presidente p. t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Garzilli, presso cui
è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: revocare il decreto ingiuntivo per illegittimità, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi e per erroneità nell'ammontare; in subordine, dichiarare dovuta la minor somma di giustizia;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE OPPOSTA: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 117.373,87 a titolo di contributi previdenziali;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.7.2023, il sig. proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 104/2023, depositato il
1 14.6.2023 e notificato il 23.6.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al R. G. n. 1389/2023, in accoglimento dell'istanza d'ingiunzione di con cui gli Parte_2 veniva ingiunto il pagamento della somma di € 117.373,87, oltre accessori e spese.
Premetteva che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta delle deduzioni del creditore, che lamentava la mancata corresponsione della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità, oltre interessi e sanzioni, per le annualità dal
2002 al 2022.
Eccepiva, la prescrizione della somma ingiunta in ordine alle annualità contributive dal 2002 al 2017, per il decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 e per l'assenza di validi atti interruttivi.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza della pretesa azionata per errato computo delle somme richieste, che affermava non spettanti per tutta l'annualità 2022, in forza della deliberazione n. 180 del 26.10.2021, con cui era stata disposta la sospensione dall'esercizio professionale, e della comunicazione di cancellazione dall'albo professionale, datata 4.11.2021.
Deduceva la mancanza di prova e l'inesistenza del credito ingiunto, poiché le attestazioni di credito rilasciate dal Direttore Generale di potevano rivestire CP_1 valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento.
Affermava l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza esclusivamente per i geometri iscritti all'albo e che esercitano la professione con il carattere della continuità, ai sensi dell'art. 22 co. 1 L. 773/1982.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2
in persona del Presidente p. t., innanzi al Tribunale di
[...]
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, rappresentava l'assenza di contestazione delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella procedura monitoria, quali lo status di iscritto obbligatorio,
l'obbligo contributivo e l'omesso versamento dei contributi per le annualità in contesa.
Affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, il cui dies a quo doveva iniziare a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione annuale obbligatoria da parte del professionista, in assenza della quale la prescrizione non cominciava affatto a decorrere.
2 Eccepiva l'assoluta genericità della contestazione relativa al quantum debeatur, poiché in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 167 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c. che impongono al convenuto l'onere di contestare in maniera precisa e puntuale quanto posto a fondamento della domanda.
Precisava che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituiva idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 635 co. 2 c.p.c.
Deduceva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente, sul presupposto della irrilevanza della natura occasionale dell'esercizio della professione, essendo condizione necessaria e sufficiente la sola iscrizione all'albo professionale.
Sosteneva la fondatezza della domanda di pagamento in ordine alla contribuzione soggettiva obbligatoria ed a quella integrativa, oltre che per le sanzioni e gli interessi.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati, con contestuale revoca del provvedimento monitorio opposto e pronuncia sulla domanda di pagamento articolata nel procedimento ingiuntivo ed automaticamente traslata nel presente giudizio, domanda che deve ritenersi anch'essa parzialmente fondata.
Va, innanzitutto, precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, la quale si svolge inaudita altera parte.
Dunque, i vizi intrinseci del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cassazione civile, sez. III, 23/07/2014,
n. 16767: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali”; Cassazione civile, sez. II, 18/04/2000, n. 4974: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità
3 del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato, queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese”).
Del resto, è opinione condivisa quella secondo cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto opposto, ma è giudice del rapporto controverso.
Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto
(Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2011, n. 21432: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione — l'opponente che eccepisca
l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza.
Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò determinandosi una speculare inversione delle posizioni processuali, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore.
Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il contribuente, in veste di debitore opponente, a dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre l'ente previdenziale, in qualità di creditore opposto, ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, cioè, nella fattispecie, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione previdenziale e, limitatamente al quantum, la misura del reddito imponibile adottato a base di calcolo dei contributi (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del
4 titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non si avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. un., 30.10.2011,
n. 13533; Cassazione civile, sez. II, n. 13685, 21/05/2019).
Né tale regola subisce deroghe nel processo del lavoro, essendo nota la natura dell'obbligazione di pagamento dei contributi di previdenza, quale ordinario credito pecuniario di diritto comune (con l'unica peculiarità della rilevabilità officiosa della prescrizione estintiva).
2. Ciò premesso, va condivisa la tesi professata dalla , secondo Parte_2 cui essa può avvalersi dell'azione monitoria ex art. 635 co. 2 c.p.c. al fine della propria attività di recupero dei contributi.
Infatti, questo giudice presta adesione ai maggioritari orientamenti interpretativi sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, i quali accordano alle Casse di previdenza l'azione monitoria basata, quale prova scritta, sull'attestazione del credito stilata dal funzionario (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23616: “La Parte_3 svolge sia funzioni di mutualità ed assistenza che previdenziali, provvedendo ad erogare ai dipendenti delle imprese edili l'indennità integrativa di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce prova idonea sia ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c. …”; Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2008, n. 25888: “La , prevista dalla contrattazione collettiva per i Parte_3 dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c.”).
Pertanto, applicando tali condivisibili principi nella fattispecie in controversia, anche in questa sede deve ritenersi che l'opposta debba essere ricompresa tra gli CP_1 altri enti di previdenza e assistenza che possono beneficiare della previsione di cui all'art. 635 co. 2 c.p.c., svolgendo funzioni previdenziali.
Dunque, posto che, al ricorso monitorio risulta allegata dalla l'attestazione CP_1 del credito sottoscritta dal Direttore Generale, non si ravvisa l'insussistenza del presupposto della prova scritta ai fini della pronuncia dell'opposto decreto.
Di contro, va evidenziata l'idoneità di detta attestazione del credito versata in atti a costituire prova per l'emissione del decreto ingiuntivo.
D'altra parte, nel presente giudizio, detta certificazione non può assumere valore
5 probatorio assoluto e vincolante, anche perché oggetto di contestazione da parte del contribuente, con ciò degradando a mero elemento indiziario, tale da richiedere l'emersione di ulteriori elementi di prova a sostegno della tesi della sussistenza del credito contributivo e della correlata obbligazione di pagamento.
3. Ancora in via di premessa, poi, si osserva che, in seguito alla trasformazione della per effetto del D. Lgs. 509/1994, in ente di diritto privato Parte_2 denominato Controparte_1
le precedenti disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione
[...] dettate ex L. 773/1982 sono state trasposte nello Statuto dell'ente e, quindi, nei
Regolamenti dallo stesso emanati, in ossequio all'avvenuta “privatizzazione”, con cui è stata attribuita agli enti coinvolti una piena autonomia regolamentare nel dettare la disciplina della contribuzione previdenziale di settore.
In particolare, l'art. 22 co. 1 L. 773/1982, nel testo in vigore sino al 31.12.2002, prescriveva “l'iscrizione obbligatoria alla per gli iscritti agli albi professionali CP_1 dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
b) l'iscrizione facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta”.
Tuttavia, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, la ha inciso su CP_1 tale normativa, sancendo l'automatica iscrizione alla da parte di tutti gli iscritti CP_1 all'albo, che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.
Difatti, l'art. 5 dello Statuto, rubricato “Iscritti”, per effetto delle modifiche approvate con D.M. del 27.02.2003, prevede espressamente quanto segue: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. … I rapporti tra la e gli iscritti agli albi dei geometri CP_1 sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi Regolamenti”.
In sostanza, mentre, secondo la disciplina regolamentare operante fino al 31.12.2002,
l'iscrizione alla era obbligatoria per gli iscritti all'albo professionale dei geometri CP_1
6 che esercitavano la libera professione con carattere di continuità (cfr. art. 22 L.
773/1982), a partire dall'1.1.2003 l'obbligo di iscrizione alla è stato esteso a tutti CP_1 gli iscritti all'albo professionale, indipendentemente dal carattere continuativo o esclusivo dell'attività professionale esercitata e, dunque, anche a coloro i quali esercitano la professione in forma occasionale, in ragione di una presunzione iuris tantum di esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'albo, superabile con la prova contraria.
In materia, la giurisprudenza ha chiarito che l'ambito dei soggetti obbligati alla iscrizione alla non è mutato per effetto della modifica regolamentare del 2003, CP_1 in quanto l'iscrizione alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo CP_1 professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (Cassazione civile, sez. lav.,
19/02/2021, n. 4568: “Alla stregua del regolamento della Parte_2
l'iscrizione all'albo professionale è condizione di per sé sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla , dalla quale discende l'obbligo di versare un contributo minimo di solidarietà, CP_1 indipendentemente dalla natura occasionale dell'attività svolta e dalla mancata produzione di reddito professionale …, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e Parte_2 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”).
In tal modo, la Suprema Corte ha inaugurato un indirizzo interpretativo, confermatosi e consolidatosi sulla scorta delle successive pronunce, le quali hanno costantemente ribadito che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Parte_2 pagamento della contribuzione minima, mentre l'eventuale natura occasionale dell'esercizio della professione e/o la mancata produzione di reddito rimangono irrilevanti, sebbene l'obbligo di contribuzione minima richieda pur sempre un'effettiva attività professionale, ancorché saltuaria ed occasionale (Cassazione civile n.
28188/2022: “In tema di ai fini dell'obbligatorietà Parte_2 dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione
INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
7 dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta
che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento CP_1 di attività professionale da parte degli iscritti all'albo”; Cassazione civile, sez. lav., 21.6.2023
n. 17823: “In materia di cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, non rilevando la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Pertanto, la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla
deriva, inoltre, l'applicazione delle norme che determinano le condizioni per le quali è possibile CP_1 derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. L'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , CP_1 solo nei limiti delle condizioni fissate dalla stessa, potendo la svolgere i controlli necessari in CP_1 ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti”; Cassazione civile, sez. lav., 13.2.2025 n. 3669:
“In particolare, a partire da Cass. 4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass. 28188/22, Cass. 25363/23,
Cass. 17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha affermato l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività CP_1 esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che CP_1 sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come
l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”).
A monte, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo ed al pagamento dei CP_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, ben potendo esse norme assurgere a fonte dell'obbligo contributo in quanto legittima espressione dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione (cfr., ex multis, Cass. nn. 7820/2022; CP_1
4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 2413/2021; 23628/2021;
23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021).
Con ciò, risulta definitivamente superato l'orientamento precedente, evocato dal ricorrente, che, invece, subordinava l'iscrizione alla Cassa professionale alla natura abituale o continuativa dell'esercizio della professione, altresì valorizzando l'assenza di produzione di reddito professionale, quale condizione rilevante per la sola iscrizione all'albo.
In sintesi, i nuovi principi giurisprudenziali tracciano un assetto ermeneutico ormai pacifico e consolidato, secondo il quale l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , mentre la natura CP_1 occasionale dell'esercizio della professione e l'assenza di produzione reddituale sono irrilevanti ai fini dell'obbligatorietà stessa.
8 In conclusione, reputa questo giudice di dover aderire integralmente a tale indirizzo e di doverne dare altrettanto integrale applicazione alla fattispecie concreta in esame, in cui risulta pacifica l'iscrizione del geom. Giuditta all'albo dei geometri, fino alla sua cancellazione.
Ciò vieppiù in assenza non solo di specifiche deduzioni circa lo svolgimento dell'attività libero professionale con il carattere dell'occasionalità, ma altresì di contestazioni in ordine all'effettivo esercizio della professione, pur in assenza di produzione reddituale, per i periodi in contesa.
4. Tutto ciò chiarito, si osserva che gli iscritti a C.I.P.A.G. sono soggetti ad un obbligo di versamento contributivo, connesso all'esercizio della libera professione e commisurato al reddito comunicato, ed in specie consistente nel pagamento del contributo integrativo, in misura fissa, del contributo soggettivo, quest'ultimo nella misura minima prestabilita laddove le soglie reddituali siano inferiori a quelle individuate nel regolamento prodotto in atti e, dal 2010, anche del contributo di maternità (cfr. art. 1 regolamento in atti).
Sul punto, deve evidenziarsi che, come noto, il contributo integrativo risulta diretto a finanziare l'assistenza di categoria, in quanto espressione di un dovere solidaristico nell'ambito del settore professionale di appartenenza.
Proprio in ragione di tale funzione, i contributi integrativi, a differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva.
Lo scopo del versamento del contributo integrativo non è quello di precostituire una prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, ma, piuttosto, come già evidenziato, quello di partecipare ad una solidarietà collettiva categoriale, tanto da essere di norma utilizzato, dalle casse di previdenza dei professionisti, per finalità assistenziali.
Non a caso, l'obbligo di versamento del contributo integrativo è ricollegato non già all'appartenenza al regime previdenziale di categoria, ma alla stessa appartenenza all'ordine professionale, derivando non dall'iscrizione alla cassa professionale, ma dall'iscrizione all'albo, tanto da dover essere assolto anche da chi è iscritto ad altro sistema previdenziale e, dunque, fruirà di un trattamento pensionistico erogato da un ente diverso.
Tale funzione non risulta snaturata dalla cd. retrocessione (cfr. art.
2.7 del regolamento in atti), ossia dall'utilizzo di parte del contributo integrativo versato per determinare il cd. montante contributivo, ossia la base di calcolo del trattamento pensionistico, e, dunque, il quantum della pensione, unitamente ai contributi soggettivi pagati,
9 restando fermo che le annualità in cui viene pagato il solo contributo integrativo non rilevano a fini pensionistici.
Per contro, il contributo soggettivo corrisponde all'accantonamento pensionistico vero e proprio, calcolato in misura percentuale sul reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F.
5. Ciò posto, occorre evidenziare che il termine di prescrizione dei contributi dovuti a è quinquennale, in quanto, in subiecta materia, risulta operante il CP_1 regime dettato dalla L. 335/1995, normativa di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, la quale, all'art. 3 co. 9, ha previsto che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale si prescrivono nel termine di cinque anni (“le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”).
La suddetta disposizione normativa è pacificamente applicabile, in via generalizzata, anche ai contributi dovuti per le gestioni dei liberi professionisti (Cassazione civile, sez. lav., 9.4.2003, n. 5522; Cassazione civile, sez. lav., 13.12.2006, n. 26621; Cassazione civile, sez. lav., 20.2.2014, n. 4050:“…da essa si evince che il legislatore ha inteso regolare
l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti. Infatti, la previsione di cui alla lettera b), riferita a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria…. Ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, che regola l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, si prevede una prescrizione di 5 anni sia per i contributi dei lavoratori dipendenti che per i liberi professionisti e per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria, essendo state abrogate tutte le previgenti discipline differenziate”).
Essa, dunque, è pienamente applicabile anche ai crediti C.I.P.A.G., sottostanti il decreto ingiuntivo impugnato, in linea con il disposto di cui all'art. 33 co. 1 del regolamento sulla contribuzione, prodotto agli atti dall'ente previdenziale, che così recita: “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, CP_1 comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse”.
10 Quanto al dies a quo del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi, va precisato che lo stesso decorre dalla data della ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della comunicazione inerente alla dichiarazione annuale dei redditi, così come si evince dall'art. 33 co. 2 del succitato regolamento (“Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i CP_1 dati definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello
Unico e per i relativi pagamenti”). ha appunto identificato il dies a quo del termine di prescrizione con il CP_1 termine di cui all'art. 9 del regolamento contributivo, ossia con il termine di comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini I.R.P.E.F. e del volume d'affari ai fini dell'I.V.A., ivi stabilito nella data del 15 settembre di ogni anno.
Siffatta prospettazione risulta condivisibile, in quanto, in tale data, l'ente previdenziale ha a propria disposizione tutti i dati reddituali onde poter procedere all'applicazione della contribuzione soggettiva (minima o a percentuale) ed integrativa, nonché accessoria, dovuta dall'iscritto per l'annualità contributiva precedente.
La data del 15 settembre può, perciò, essere assunta quale momento a partire dal quale può essere esercitato il diritto di credito ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Non rilevano, invece, i termini di pagamento individuati nell'art. 7 del regolamento (31 maggio, 31 luglio, 15 ottobre e 15 dicembre dell'anno di riferimento), essendo essi riferiti ai soli contributi minimi, comunque dovuti dall'iscritto a prescindere dal reddito prodotto, e prevedendo la norma stessa l'obbligo del pagamento del saldo appunto entro il 15 settembre dell'anno successivo, contestualmente alla comunicazione reddituale.
In tal modo, la data del 15 settembre individua il termine di scadenza finale del pagamento dei contributi dovuti per l'annualità precedente, a conferma della sua natura di dies a quo del termine prescrizionale.
Di contro, non può essere condivisa la tesi dell'ente, nella parte in cui si afferma che, in mancanza di comunicazione reddituale, la prescrizione non inizia a decorrere.
Al riguardo, si osserva che l'ente previdenziale è in condizione di riscontrare tempestivamente l'omissione dichiarativa e, pertanto, di contestarla ed elevare le sanzioni, il che permette altresì di esercitare il corrispondente diritto di credito.
Quindi, anche nell'ipotesi in cui il contribuente non comunichi i redditi prodotti nell'anno precedente, la ben può rilevare tale omissione nella data del 15 CP_1
11 settembre di ogni anno e procedere ad accertare e porre in riscossione le somme eventualmente dovute, se del caso interrompendo il termine di prescrizione detto anche solo attraverso una mera diffida di pagamento, senza indicazione degli importi,
e ciò nel caso in cui la stessa non abbia ancora avuto accesso alle CP_1 dichiarazioni fiscali del contribuente.
È dalla data del 15 settembre, pertanto, che comincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, e ciò in ogni caso.
Analoghe osservazioni vanno svolte in ordine al sistema sanzionatorio relativo alle comunicazioni reddituali omesse o irregolari, per le quali il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza della presentazione della domanda reddituale, che coincide sempre con il 15 settembre di ogni anno.
6. Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere alla disamina dei motivi di opposizione, che poggiano anzitutto sul decorso del termine per prescrizione, la cui maturazione è stata eccepita in ricorso e contestata dall'opposta.
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto il corrispondente accertamento conduce al rilievo d'estinzione dell'obbligazione contributiva e delle relative sanzioni fino all'anno 2014 (Cass. n. 363/2019; Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 12002/2014; Cass. civ., sez. unite, n. 9936 del 8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”). ha depositato agli atti del giudizio una serie di comunicazioni, inoltrate CP_1 all'opponente al fine di interrompere il suddetto termine di prescrizione.
Il primo atto documentato dall'ente di previdenza (doc. 1), relativo ad un sollecito di pagamento ruolo 2004, in riferimento agli importi dovuti per le annualità dal 2002 al
2003, non può ritersi valido atto interruttivo del termine di prescrizione.
Più precisamente, la missiva non contiene alcun elemento che possa individuare la data di redazione della stessa nonché la modalità di inoltro al ricorrente, che si presume sia avvenuto a mezzo del servizio postale.
Il successivo allegato (doc. 2) contiene un avviso di ricevimento che, pur volendo
12 ammettere che sia riferito alla missiva predetta, non risulta effettivamente consegnato al ricorrente, giacché in esso l'agente postale ha attestato l'omessa consegna per inesistenza dell'indirizzo del destinatario, restituendo il plico al mittente.
Ebbene, è finanche noto che l'atto interruttivo della prescrizione ha natura recettizia, dovendo esso pervenire nella sfera giuridica del destinatario, nel senso che se ne richiede la consegna e l'effettiva presa di conoscenza del suo contenuto, oppure almeno la sua conoscibilità legale.
Nel caso di specie, dunque, non sia ha prova che la missiva sub n. 1 di parte opposta sia stata almeno aliunde conosciuta dal geom. . Pt_1
Di conseguenza, in assenza di ulteriori atti interruttivi, le annualità contributive 2002
e 2003 risultano investite dalla prescrizione estintiva per ogni credito ad esse afferente.
7. Quanto, invece, al doc. n. 3, esso deve intendersi relativo ad un sollecito di pagamento riferito agli “importi iscritti nella cartella/ruolo 2005 e 2006”.
Di tale missiva si rileva la regolare notificazione a mezzo del servizio postale in data
9.1.2012, come da avviso di ricevimento della relativa spedizione postale (doc. n. 4).
Non risultano chiarite le annualità contributive di riferimento del ruolo esecutivo ivi richiamato, non essendo stata prodotta la cartella di pagamento corrispondente (il che esclude la validità di quest'ultima quale atto interruttivo della prescrizione, non potendosene ammettere l'efficacia per relationem).
Deve però presumersi che tale cartella non possa che riferirsi alle annualità contributive degli anni immediatamente precedenti, ossia 2004 e 2005, sicché, posto che il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre, per tali annualità, rispettivamente dal 15.9.2005 e dal 15.9.2006, i termini risultano scaduti altrettanto rispettivamente addì 15.9.2010 e 15.9.2011, sicché, al momento dell'intervento della richiesta stragiudiziale di pagamento suindicata, essi erano già spirati ed ogni credito già prescritto.
Altresì vana, quale atto interruttivo, la successiva richiesta di pagamento inoltrata con missiva dell'18.10.2013, consegnata in data 12.11.2013 e riferita alle sole somme iscritte a ruolo nel 2008, con tutta evidenza anch'essa inevitabilmente riferita all'annualità contributiva 2007, immediatamente precedente, ed anch'essa posta in essere a prescrizione già maturata (cfr. doc. 6 e 7).
Quanto alla comunicazione del 20.6.2014 (prot. n. 250/sp; cfr. doc. 8 e 9), recapitata in data 3.7.2014, si ritiene che essa non possa assumere efficacia interruttiva della prescrizione alla luce del dettato normativo dell'art. 2943 co. 4 c.c.
13 In particolare, l'atto di costituzione in mora deve, a tal uopo, contenere l'esplicitazione della pretesa e la manifestazione di volontà diretta far valere il proprio credito nei confronti del soggetto passivo, pur senza la necessità di clausole di stile o formule sacramentali, in modo che possa comunque chiaramente evincersi che il creditore chieda il pagamento di quanto dovuto, purché venga ossequiata la natura recettizia dell'atto, e benché non si proceda alla liquidazione del credito (Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, n. 1159: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell' art. 2943, comma 4, c.c. , consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”; Cassazione civile , sez. lav. , 18/01/2018 , n. 1166: “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell' art. 2943, comma 4, c.c. , non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”).
Tali caratteristiche non sono ravvisabili nella missiva prefata, la quale contiene un mero invito alla regolarizzazione della posizione contributiva del geom. Giuditta, ivi definita come anomala, invito vieppiù privo di un preciso riferimento ad una specifica annualità contributiva.
8. Identica osservazione va articolata per la missiva sub n. 12 di parte opponente, con cui la si limita a comunicare l'inapplicabilità delle polizze integrative ai CP_1 contribuenti morosi, con un invito generico alla sanatoria.
Peraltro, come si evince dal relativo avviso di ricevimento (cfr. doc. n. 13 di parte opposta), tale comunicazione non risulta consegnata al destinatario poiché trasferito, come emerge dalla relata dell'agente postale e così come verificatosi anche per la missiva sub n. 10 (cfr. doc. n. 11), contenente diffida di pagamento per i contributi iscritti a ruolo nell'anno 2004, per quella sub n. 14 (riferita al ruolo esecutivo 2005), per quella sub n. 16 (riferita al ruolo esecutivo 2011), non consegnata a causa dell'indirizzo inesatto (cfr. doc. n. 17), per quella sub n. 18, riferita al ruolo esecutivo
2006 (e quindi a contributi di previdenza non successivi all'anno 2005), per la quale l'avviso di ricevimento non contiene la sottoscrizione del soggetto che ne ha ricevuto la consegna ma solo un tratto grafico, non qualificabile come firma (cfr. doc. n. 19), per quella sub n. 20 (riferita ai contributi 2006), di cui non è stato prodotto l'avviso di ricevimento ma il solo frontespizio del plico postale (cfr. doc. n. 21), per quella sub n.
22 (riferita ai contributi 2007), non consegnata per irreperibilità del destinatario (cfr. doc. n. 23), per quella sub n. 24 (relativa ai contributi degli anni 2010 e 2011), per la quale l'agente postale ha attestato il trasferimento del destinatario (cfr. doc. n. 25), per
14 quella sub n. 26 (riferita ai contributi 2002, 2003 e 2012), per la quale l'agente postale ha attestato l'erroneità dell'indirizzo (cfr. doc. n. 27), e per quella sub n. 30, di cui non v'è prova dell'invio postale.
Giova evidenziare che questo giudice, in riferimento alle comunicazioni prodotte dalla
Cassa opposta sub n. doc. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 31, fa applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., benché le corrispondenti missive siano prive di data e di indicazione del numero della lettera raccomandata usata per l'invio, non essendovi specifica contestazione, da parte del geom. , in ordine Pt_1 alla conformità di contenuto tra quanto dedotto e quanto inoltrato, prima ancora che difettando la prova di eventuali difformità.
Tuttavia, come anticipato, si rileva comunque l'inidoneità a fini interruttivi delle missive sopra analiticamente indicate.
9. Ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ravvisabili tra i documenti prodotti da ma da ritenersi validi ed efficaci all'uopo, sono costituiti anzitutto dalla CP_1 missiva sub n. 28, che risulta recapitata al ricorrente nel luglio 2020 ai sensi dell'art. 46 D.L. 34/2020 (cioè senza la raccolta della firma dell'accipiens da parte dell'agente postale - cfr. doc. n. 29), riferita ai contributi degli anni 2004, 2005, 2008, 2009, 2013
e 2014.
Come si vede, per le annualità precedenti al 2014, per le quali il dies a quo del termine di prescrizione decorre dal 15 settembre dell'anno successivo, il quinquennio era già decorso a luglio 2020.
Di contro, per l'anno 2014, la missiva in esame è intervenuta in tempo utile ad interrompere la prescrizione, così come la notificazione del decreto ingiuntivo opposto
(23.6.2023).
Ad analoghe osservazioni si perviene per quanto concerne la missiva sub n. 31, relativa ai contributi degli anni 2006, 2007, 2015 e 2016, consegnata in data 30.3.2022 e prodotta anche dal ricorrente, giacché, in assenza di prova di atti interruttivi precedenti, per le annualità 2006 e 2007 il quinquennio era già spirato (addì 15.9.2012
e 15.9.2013), mentre, per le annualità 2015 e 2016 esso non lo era ancora, considerando i dies a quibus (15.9.2016 e 15.9.2017) e la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori disposta dal legislatore durante il periodo della pandemia da SARS-CoV2, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L.
18/2020 e nel D.L. 183/2020.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che
15 “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020, data di al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Non può dubitarsi dell'applicabilità di siffatte ipotesi di sospensione del termine di prescrizione ai contributi dovuti alle casse private dei professionisti, inclusi quelli oggetto del presente giudizio, e ciò alla luce dell'espressa lettera delle norme succitate, laddove ne estendono la portata a tutti i contributi obbligatori di cui all'art. 3 co. 9 L.
335/1995, cioè a tutti i contributi che si prescrivono in 5 anni.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protrae nel periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, la sua durata è estesa di ulteriori 182 giorni.
Ove, invece, vengano attraversati entrambi i periodi di sospensione, essi si cumuleranno, determinando un differimento del dies ad quem della prescrizione pari a 311 giorni.
Il periodo di sospensione così determinato viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione e va sommato all'originario termine.
Ciò chiarito, nel caso di specie, per l'annualità contributiva 2016, il cui termine di prescrizione sarebbe naturalmente spirato addì 15.9.2022, si osserva che l'atto interruttivo sub n. 31 è intervenuto tempestivamente anche senza considerare detta sospensione.
Per l'anno 2015, il termine sarebbe spirato addì 15.9.2021, ma esso è rimasto soggetto ad entrambi i periodi di sospensione suindicati, sicché se ne è verificato lo slittamento alla data del 23.7.2022, ragion per cui l'atto predetto ha interrotto tempestivamente il decorso della prescrizione.
Tirando le somme, tutti i contributi ed ogni sanzione, anche dichiarativa, inerenti agli anni dal 2002 al 2013 incluso sono estinti per prescrizione.
Non risultano, invece, investite dalla prescrizione i crediti afferenti alle annualità contributive successive, che beneficiano del tempestivo intervento delle diffide di
16 pagamento suindicate.
10. Infine, per l'anno 2022, la opposta, come si evince dall'attestazione del CP_1 credito ex art. 635 co. 2 c.p.c., ha applicato solo una sanzione dichiarativa per € 33,00, evidentemente dovuta per omessa o incompleta comunicazione della dichiarazione reddituale afferente all'anno 2021.
Difatti il ricorrente, a seguito della deliberazione n. 180 del 26.10.2021, era stato sospeso dall'esercizio professionale, per poi comunicare la cancellazione dall'albo con missiva datata 4.11.2021.
Il tutto prima del 15.9.2021, momento che cristalizza l'obbligo dichiarativo dell'iscritto alla ove vi sia stato esercizio della professione nell'anno stesso. CP_1
Deve, quindi, ritenersi che il geom. non abbia provveduto ad inoltrare alla Pt_1
la comunicazione reddituale, di cui all'art. 6 del regolamento, per l'annualità CP_1
2021.
Anche per gli anni dal 2015 al 2021 risultano applicate sanzioni per violazioni dell'onere di comunicazione reddituale, stabilito, come noto, dall'art. 17 L. 773/1982, norma che delinea anche la sanzione per l'inosservanza.
Trattasi di somme che, perciò, assumono natura giuridica di sanzioni amministrative pecuniarie, che esulano dall'autonomia regolamentare ex D. Lgs. 509/1994 e restano soggette ai principi generali di legge vigenti in materia (L. 689/1981; D. Lgs. 150/2011).
Dunque, il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative de quibus è quello quinquennale stabilito nell'art. 28 L. 689/1981.
Identico termine quinquennale di prescrizione trova applicazione alle sanzioni civili, ossia alle somme aggiuntive addebitate dalla ai sensi dell'art. 43 del regolamento CP_1 in atti in caso d'omesso o tardivo pagamento, ed agli interessi di mora ivi stabiliti, trattandosi di accessori del credito (Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2022, n. 29751:
“Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” - fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla Parte_4
a far data dal 1° gennaio 1996, al termine di prescrizione quinquennale).
[...]
Ebbene, per tali annualità, infondata l'eccezione di prescrizione secondo quanto sopra già osservato (trattandosi dello stesso termine di prescrizione innanzi già applicato), va esaminato l'ulteriore motivo di merito proposto nel ricorso in opposizione, laddove si è sostenuto che è la opposta a dover provare la sussistenza e la debenza delle CP_1 somme, contestandosi natura probatoria l'attestazione del credito predetta.
17 In effetti, come già accennato, quest'ultima, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce un elemento meramente indiziario della fonte del credito e della sua consistenza.
Resta fermo, come sopra anticipato, che compete al creditore opposto dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'obbligazione di pagamento addossata al debitore opponente.
Nella fattispecie, in riferimento alle contribuzioni per gli anni dal 2015 al 2021, ha allegato l'esistenza degli elementi costitutivi dell'obbligo contributivo, e CP_1 su tutti l'iscrizione del geom. e la conseguente attivazione della posizione Pt_1 previdenziale, come emerge dall'estratto contributivo prodotto in atti, laddove risulta l'iscrizione obbligatoria per le annualità contributive in contestazione.
A fronte di tali affermazioni, il ricorrente non ha avanzato specifiche contestazioni, né in ordine all'eventuale insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla né in ordine CP_1 alla permanenza dell'iscrizione all'albo, né in ordine allo svolgimento effettivo dell'attività di geometra o all'espletamento di attività incompatibili, né, ancora, in punto di quantum, in ordine all'entità del reddito prodotto ed all'eventuale applicabilità del solo contributo minimo, ecc., limitandosi a contestare l'irrilevante profilo della continuità professionale.
A ben vedere, dunque, parte opponente non ha fornito una contestazione specifica degli elementi costitutivi del credito dedotti da parte opposta, credito che, pertanto, deve ritenersi dimostrato nell'an e nel quantum ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Identica considerazione va svolta in ordine alle sanzioni applicate nell'anno 2015 e nelle annualità successive, non essendovi in ricorso una contestazione specifica dei presupposti ex art. 37 e ss. del regolamento agli atti, ed anzi non essendo stato operato alcun rilievo in ordine alle sanzioni amministrative applicate a titolo di inadempimento dichiarativo.
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in ragione dell'intervenuto accertamento della parziale prescrizione del credito.
Nel contempo, deve ritenersi dimostrata la debenza, nell'an e nel quantum, delle residue somme addebitate al geom. , che va perciò dichiarato tenuto e Pt_1 condannato al relativo pagamento, con quantificazione di quanto dovuto sulla scorta della liquidazione dei contributi operata da nell'attestazione del credito, il CP_1 tutto oltre interessi legali dalla data di notificazione del decreto opposto (23.6.2023) e fino al saldo.
18 Assorbito ogni altro profilo.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021,
n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III,
20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II, 24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine all'applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 104/2023;
2) dichiara estinti per prescrizione i crediti contributivi per le annualità dal 2002 al
2013 inclusa;
3) rigetta per il resto il ricorso in opposizione e dichiara tenuto al Parte_1 pagamento delle residue somme;
4) per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della complessiva Parte_2 somma di € 59.787,01, inclusiva di contribuzione soggettiva ed integrativa, contributo di maternità, interessi di mora, sanzioni civili, sanzioni dichiarative ed altri oneri accessori, il tutto in ordine alle annualità dal 2014 al 2022 inclusa, ed oltre interessi legali dal 23.6.2023 sino al saldo;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
19