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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 624 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 e promossa
da
(P.IV , in persona del Parte_1 P.IV_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Tondini, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via del
Castellano n. 11 attore contro
(P.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ulisse Bardani, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via Bontempi
n. 1 convenuta
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis: IN RITO, PREGIUDIZIALMENTE, in riforma / revoca dell'ordinanza istruttoria assunta dal precedente G.I.
assegnatario, in data 27.01.2019, rimettere la causa in
istruttoria, per ivi ammettere ed assumere la prova (per
testi) articolata dalla parte attrice, con memoria ex art.
183, VI° comma (n. 2) c.p.c., siccome pienamente
ammissibile e rilevante, ai fini del decidere;
NEL MERITO,
IN VIA PRINCIPALE, giusto quanto esposto in atti, accertare
e dichiarare la condotta illecita posta in essere da
[...]
, in ragione dell'illegittima e/o illecita Controparte_2
segnalazione in sofferenza sul nominativo Parte_1
presso CRI, nel mese di aprile 2017 e, per l'effetto,
accertare il diritto della al Parte_1
risarcimento del danno, respingere ogni difesa ed eccezione
avversaria e, dunque, condannare al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
subito dalla determinato come in atti, Parte_1
ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore
che dovesse risultare dovuta di Giustizia per l'anzidetta
causale, anche in via equitativa, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
, con vittoria di spese e compenso professionale, CP_3
oltre rimborso forfettario (15 %), CI ed Iva come per
legge”.
Per il convenuto: “Voglia il Tribunale di Perugia, contrariis reiectis In tesi Rigettare la domanda attrice,
in quanto infondata nei termini della sua formulazione. Con
Pag. 2 di 16 vittoria delle spese e delle competenze professionali, e
rimborso forfetario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
1.2. A fondamento della domanda proposta l'attore deduceva:
- di aver stipulato con la convenuta, in data CP_2
01.06.2012, un contratto di mutuo ed un contratto di conto corrente con apertura di credito;
- che la Banca convenuta, nel corso dei citati rapporti contrattuali e sino al mese di aprile 2017, le avrebbe addebitato interessi passivi ed altri oneri non dovuti,
procedendo anche a segnalarne illecitamente il nominativo nella Centrale Rischi Interbancaria (CRI), con grave ed irreparabile pregiudizio per l'immagine, la reputazione commerciale ed il patrimonio dell'attrice stessa,
pregiudizio consistito, fra l'altro, nella revoca di affidamenti precedentemente ottenuti e nell'impossibilità
di accedere ad ulteriore credito da parte dell'intero ceto bancario;
- di aver contestato, in data 30.05.2017, tale illecito comportamento alla convenuta, la quale, in pari data,
provvedeva alla rettifica della segnalazione pregiudizievole;
Pag. 3 di 16 - di essere stata costretta ad introdurre il presente giudizio dopo aver attivato, infruttuosamente, una procedura di mediazione finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni subiti e subendi a seguito della citata segnalazione;
- che la contestata segnalazione deve considerarsi illecita sia perché l'attrice, nonostante il citato addebito di interessi passivi ed altri oneri non dovuti, ha comunque provveduto ad estinguere totalmente l'esposizione, sia perché, in ogni caso, non potevano considerarsi sussistenti, nel caso specifico, elementi sufficienti a sostenere l'esistenza di una situazione di insolvenza dell'attrice stessa, per poter legittimamente affermare la sussistenza della quale la convenuta non ha dunque eseguito i dovuti accertamenti;
- che il danno derivante da detta illecita segnalazione è
stato aggravato dalla circostanza che la società attrice,
nel periodo in cui è stata effettuata la segnalazione,
stava sviluppando un nuovo progetto di espansione aziendale, con l'apertura di 25 nuovi punti vendita e la costituzione di una nuova compagine societaria, con un socio esterno, che si sarebbe impegnato ad investire nella nuova società la somma di circa un milione di euro,
progetto dal quale, a seguito della cessione di know how
aziendale alla nuova società, l'attrice avrebbe ottenuto ingenti ricavi da royalties e che invece sarebbe stato
Pag. 4 di 16 definitivamente interrotto proprio per la contestata segnalazione alla CRI da parte della banca convenuta, con conseguente pregiudizio da lucro cessante per l'attrice, da sommarsi al danno emergente derivato dall'azzeramento del capitale aziendale dell'attrice stessa ed al relativo danno non patrimoniale.
1.3. Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e domandato e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva la convenuta: CP_2
- che il rimborso del mutuo da parte dell'attrice aveva avuto un andamento sempre irregolare, con una morosità che si protraeva dal novembre 2016;
- di aver comunicato all'attore, con diffida in data
31.03.2017, versata in atti, la revoca dell'affidamento sul conto corrente, con contestuale recesso dal relativo contratto, nonché la risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo, per morosità che, alla stessa data,
ammontava ad € 6.865,05;
- di aver contestualmente comunicato all'attore che avrebbe provveduto alla segnalazione del nominativo della Società
presso le competenti Banche Dati, così adempiendo all'onere della preventiva comunicazione;
- che il ripiano dell'esposizione da parte dell'attore è
avvenuto unicamente in data 16.05.2017 e di avere quindi,
Pag. 5 di 16 in data 26.05.2017, provveduto a cancellare la segnalazione alla CRI, nel mese di competenza;
- in ogni caso, la mancata prova dei danni lamentati dall'attrice per la presunta impossibilità, che sarebbe stata causata dalla citata segnalazione, di accedere a nuovo credito, atteso che, a supporto di tale affermazione,
l'attrice stessa ha prodotto unicamente: a) una richiesta di affidamento, indirizzata alla Nuova Banca Etruria, con firma illeggibile, senza indicarne l'esito; b) una comunicazione di diniego di apertura di credito da parte di del 14.06.2017, successiva quindi alla data, CP_4
26.05.2017, in cui la cancellazione della segnalazione alla
CRI era stata eseguita;
- la natura di mera allegazione/affermazione, del tutto sfornita di prova, dei presunti danni da mancata apertura di 25 nuovi punti vendita, che sarebbe stata anch'essa conseguenza della illegittima segnalazione alla CRI di cui
è causa, nonché della quantificazione dei danni stessi.
1.4. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c., il Giudice, non ammessi i mezzi istruttori richiesti, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
Pag. 6 di 16 2. La società attrice lamenta il pregiudizio patito per essere stata indebitamente segnalata alla CRI dalla banca convenuta. Ritiene la società attrice che tale segnalazione sia illegittima in quanto la medesima società non versava in una situazione patrimoniale assimilabile a quella di insolvenza.
Il Tribunale condivide la tesi della società attrice in merito all'illegittimità della segnalazione.
Il punto 1.5 della Circolare n. 139 della Banca d'Italia
dell'11/2/91 – 15° Aggiornamento del giugno 2016 prevede che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta
l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in
stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o
in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'intermediario (…) l'appostazione a
sofferenza implica una valutazione da parte
dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria
del cliente e non può originare automaticamente al
verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio,
uno o più ritardi nel pagamento del debito o la
contestazione del credito da parte del debitore”.
Nel caso di specie la segnalazione è avvenuta per effetto del mancato pagamento di n. 5 rate di mutuo, per un importo complessivo, al 31.3.2017, di euro 6.865,05.
La Banca convenuta, dunque, ha proceduto a segnalare a
Pag. 7 di 16 sofferenza la società attrice sulla base del mero inadempimento di alcune rate di finanziamento, senza che risulti effettuata adeguata istruttoria finalizzata ad apprezzare la situazione di insolvenza in cui la società
attrice si sarebbe dovuta trovare, per risultare corretta la segnalazione in questione.
Stato di insolvenza o situazione ad essa equiparata che
– alla luce del difetto di istruttoria e dunque di ulteriori indici sintomatici dello stato di decozione,
diversi dal ritardato pagamento di alcune rate, nonché
dell'estinzione dell'intera esposizione in data 10.5.2017,
dunque a distanza di meno di due mesi dall'intimazione di pagamento – deve ritenersi insussistente. Sul punto è
stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “la
segnalazione di una posizione «in sofferenza» presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni
del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una
valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla
complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può
quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito
o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata
dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria,
caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà
economica equiparabile, anche se non coincidente, con la
condizione d'insolvenza” (Cass., sent. 15609 del 2014). Nel
caso di specie, da quanto emerso all'esito
Pag. 8 di 16 dell'istruttoria, il mancato pagamento di alcune rate è
dipeso, a tutto concedere, da una transitoria difficoltà
economica, in alcun modo assimilabile ad una condizione di insolvenza.
Conseguentemente la società attrice non avrebbe dovuto essere segnalata a sofferenza.
3. Nonostante la condotta illecita della convenuta CP_2
la domanda risarcitoria va rigettata.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, i danni lamentati da parte attrice vanno inquadrati non nella categoria del danno evento (ovvero
nella lesione di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento giuridico), ma in quella del danno conseguenza (ovvero nell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito civile ha sofferto, appunto, in conseguenza della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare), a sua volta da dividere in danno patrimoniale e danno non patrimoniale, la cui risarcibilità, una volta accertatane l'effettiva sussistenza, presuppone quindi l'ulteriore accertamento della sussistenza del nesso di causalità non solo tra la condotta illecita ed il danno evento, ma anche
tra quest'ultimo ed il danno conseguenza, non potendo tali elementi ritenersi sussistenti in re ipsa, ma dovendo, al contrario, sul punto, tenersi fermo il principio (legato al disposto di cui all'articolo 1223 c.c., applicabile in
Pag. 9 di 16 campo aquiliano tramite l'articolo 2056 c.c.) secondo cui il danno conseguenza deve essere, appunto, collegato all'illecito, o all'inadempimento, da un nesso di causalità, la cui prova deve essere fornita dalla parte che ne deduce la sussistenza.
Nel caso di specie, quanto al danno patrimoniale, parte attrice lamenta che per effetto dell'indebita segnalazione,
ha patito: a) danno emergente per euro 30.000,00 pari al capitale sociale, “la cui consistenza ed integrità risulta
ormai definitivamente azzerata”; b) danno da lucro cessante costituito dai mancati incassi derivanti da un'operazione di cessione del know how ad una costituenda società di capitali con socio esterno.
Il danno sub a) risulta assolutamente sprovvisto di prova, non avendo parte attrice provato alcunché al riguardo.
Anche il danno sub b) risulta sfornito di adeguata prova, tanto che la società attrice, con la prima memoria ex art. 183 c. VI .c.p.c., afferma che “l'evidenza del
gravissimo danno – già in re ipsa – sarà confermata
dall'espletanda istruttoria”. Dunque, la società attrice ritiene il danno da lucro cessante già provato ed immanente alla domanda. Tale impostazione non può essere condivisa,
non potendo coincidere il danno con la condotta illecita denunciata ma con le conseguenze pregiudizievoli che da tale condotta e dalla lesione di un interesse meritevole di
Pag. 10 di 16 tutale (danno evento) sono conseguite (danno conseguenza).
In ogni caso, neanche la preannunciata attività
istruttoria ha consentito di apprezzare la sussistenza del danno lamentato.
È in primo luogo rimasto sfornito di prova il nesso di causalità tra la segnalazione al CRI e il rifiuto di diversi istituti bancari di concedere i finanziamenti richiesti.
Agli atti non è stato prodotto alcun documento che consente di apprezzare che la società attrice non ha ricevuto ulteriori forme di finanziamento proprio per la presenza dell'indebita segnalazione.
Neanche nella nota del 14.6.2017 (doc. 10) della
[...]
si pone a fondamento del Controparte_5
rifiuto della richiesta di apertura di credito in conto corrente la segnalazione oggetto di causa, limitandosi la nota in questione ad affermare che “durante l'istruttoria
effettuata per la concessione del credito sono stati
consultati: - Centrale dei Rischi di Banca D'Itala sistema
di informazioni creditizie che offre informazioni, anche
negative, provenienti da altri operatori (…) - dati
provenienti da registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque”. Alcuna indicazione viene fornita in merito alle ragioni del rifiutato finanziamento.
Peraltro, la nota in questione è successiva alla cancellazione della segnalazione, sicché è verosimile che
Pag. 11 di 16 la non ne abbia tenuto conto. Controparte_6
La produzione della copia della richiesta di concessione fido rivolta alla Nuova Banca dell'Etruria del 9.1.20217
(doc. 9) è anch'essa documento inidoneo a provare le circostanze allegate da parte attrice, non emergendo da tale documento l'esito della richiesta e – in ipotesi di rifiuto dell'istanza – le ragioni poste a fondamento del rifiuto medesimo. Peraltro, la richiesta è di quasi tre mesi precedente alla segnalazione al CRI, e dunque è
altamente probabile che al momento della segnalazione la medesima era già stata esaminata dall'Istituto di credito.
Neanche con la richiesta di prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale, in persona di diverso magistrato con ordinanza pronunciata il 30.1.2019 e per la cui ammissione parte attrice ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio in merito al rapporto di causalità tra la denunciata segnalazione e la mancata concessione dei richiesti finanziamenti. Il capitolo di prova n. 6,
riguardante la circostanza in trattazione, è confermativo dei documenti 9 e 10 sopra indicati, come detto irrilevanti. Il capitolo in questione, poi, risulta generico e non circostanziato (si veda l'espressione “gli
altri istituti di credito si sono attivati per ridurre e/o
congelare le linee di affidamento esistenti”) e pone in rapporto meramente temporale - e non causale - la
Pag. 12 di 16 segnalazione alla revoca o alla mancata concessione degli affidamenti (“vero che dopo la citata segnalazione…”). Il
capitolo in questione, pertanto, non può essere ammesso.
Anche il cap. n. 15, con cui parte attrice ha offerto di provare che il progetto di espansione aziendale, che precedeva l'apertura di 25 nuove piadinerie nelle maggiori città italiane, è naufragato “nel momento in cui le banche
di supporto dell'investitore esterno dott. Persona_1
hanno visionato la segnalazione in sofferenza in danno di
, è inammissibile in quanto generico e non Parte_1
sufficientemente circostanziato (non sono indicate quali sono le banche che hanno esaminato la pratica); lo stesso,
poi, non consente, per la sua formulazione, di porre la segnalazione in questione quale causa del mancato perfezionamento delle trattative.
Peraltro, gli affidamenti richiesti da parte attrice, in quanto documentati, hanno ad oggetto importi mai superiori a 12.000,00 euro, sicché appare inverosimile che, in presenza di un socio finanziatore capace di apportare nel progetto una liquidità di circa 2.000.000,00 di euro, la società attrice non abbia comunque ottenuto da alcun istituto di credito somme così contenute;
peraltro, a fronte di un valore di circa 2.000.000,00 di euro attribuito alle consistenze immateriali di proprietà della società attrice.
La sproporzione tra le somme oggetto delle richieste di
Pag. 13 di 16 finanziamento e il valore dei conferimenti nella nuova new.co pone ulteriori seri dubbi sull'effettiva possibilità
che l'esecuzione del progetto avrebbe apportato alla società attrice un utile netto in cinque anni di ben
2.000.000 di euro, vale a dire il pregiudizio che parte attrice chiede le sia risarcito e in merito al quale offre il capitolo di prova n. 14, anch'esso non ammissibile in quanto valutativo, essendo chiesto al testimone di indicare l'utile netto che la società attrice avrebbe ricavato dall'affare.
La generica richiesta di parte attrice – ribadita anche in comparsa conclusionale - che il danno in questione sia risarcito “nella somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa”, senza indicazione di alcun concreto parametro, costituisce ulteriore indiretta conferma del difetto di prova in ordine al danno patito.
A fronte delle superiori circostanze, neanche il danno non patrimoniale può essere riconosciuto alla società
attrice.
Insegna la Corte di Cassazione (ord. n. 7594 del 2018)
che “in tema di responsabilità civile, il danno
all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per
illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto
costituente "danno conseguenza", non può ritenersi
sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato
da chi ne domanda il risarcimento”.
Pag. 14 di 16 Nel caso di specie la società attrice si è limitata a chiedere il risarcimento del “danno non patrimoniale, nella
misura del 10% del danno patrimoniale come sopra
determinato”, senza minimamente dare un qualche contenuto al danno non patrimoniale invocato ed a circostanziarlo,
sia in termini assertivi che probatori.
Peraltro, il contenuto lasso temporale in cui la segnalazione è stata visibile (mesi di aprile e maggio
2017) porta ad escludere un concreto pregiudizio non patrimoniale patito da parte attrice, in difetto anche di prova che alcuni operatori del settore hanno effettivamente apprezzato tale dato.
4. Conclusivamente, la domanda proposta da parte attrice va rigettata per difetto di prova in ordine al danno patito.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– rigetta la domanda formulata da parte attrice;
– condanna la società attrice a corrispondere alla CP_2
convenuta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 7,616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IV e CPA.
Perugia, 10.4.2025 Il Giudice
Pag. 15 di 16 dott. Andrea Ausili
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 624 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 e promossa
da
(P.IV , in persona del Parte_1 P.IV_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Tondini, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via del
Castellano n. 11 attore contro
(P.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ulisse Bardani, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via Bontempi
n. 1 convenuta
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis: IN RITO, PREGIUDIZIALMENTE, in riforma / revoca dell'ordinanza istruttoria assunta dal precedente G.I.
assegnatario, in data 27.01.2019, rimettere la causa in
istruttoria, per ivi ammettere ed assumere la prova (per
testi) articolata dalla parte attrice, con memoria ex art.
183, VI° comma (n. 2) c.p.c., siccome pienamente
ammissibile e rilevante, ai fini del decidere;
NEL MERITO,
IN VIA PRINCIPALE, giusto quanto esposto in atti, accertare
e dichiarare la condotta illecita posta in essere da
[...]
, in ragione dell'illegittima e/o illecita Controparte_2
segnalazione in sofferenza sul nominativo Parte_1
presso CRI, nel mese di aprile 2017 e, per l'effetto,
accertare il diritto della al Parte_1
risarcimento del danno, respingere ogni difesa ed eccezione
avversaria e, dunque, condannare al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
subito dalla determinato come in atti, Parte_1
ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore
che dovesse risultare dovuta di Giustizia per l'anzidetta
causale, anche in via equitativa, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
, con vittoria di spese e compenso professionale, CP_3
oltre rimborso forfettario (15 %), CI ed Iva come per
legge”.
Per il convenuto: “Voglia il Tribunale di Perugia, contrariis reiectis In tesi Rigettare la domanda attrice,
in quanto infondata nei termini della sua formulazione. Con
Pag. 2 di 16 vittoria delle spese e delle competenze professionali, e
rimborso forfetario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
1.2. A fondamento della domanda proposta l'attore deduceva:
- di aver stipulato con la convenuta, in data CP_2
01.06.2012, un contratto di mutuo ed un contratto di conto corrente con apertura di credito;
- che la Banca convenuta, nel corso dei citati rapporti contrattuali e sino al mese di aprile 2017, le avrebbe addebitato interessi passivi ed altri oneri non dovuti,
procedendo anche a segnalarne illecitamente il nominativo nella Centrale Rischi Interbancaria (CRI), con grave ed irreparabile pregiudizio per l'immagine, la reputazione commerciale ed il patrimonio dell'attrice stessa,
pregiudizio consistito, fra l'altro, nella revoca di affidamenti precedentemente ottenuti e nell'impossibilità
di accedere ad ulteriore credito da parte dell'intero ceto bancario;
- di aver contestato, in data 30.05.2017, tale illecito comportamento alla convenuta, la quale, in pari data,
provvedeva alla rettifica della segnalazione pregiudizievole;
Pag. 3 di 16 - di essere stata costretta ad introdurre il presente giudizio dopo aver attivato, infruttuosamente, una procedura di mediazione finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni subiti e subendi a seguito della citata segnalazione;
- che la contestata segnalazione deve considerarsi illecita sia perché l'attrice, nonostante il citato addebito di interessi passivi ed altri oneri non dovuti, ha comunque provveduto ad estinguere totalmente l'esposizione, sia perché, in ogni caso, non potevano considerarsi sussistenti, nel caso specifico, elementi sufficienti a sostenere l'esistenza di una situazione di insolvenza dell'attrice stessa, per poter legittimamente affermare la sussistenza della quale la convenuta non ha dunque eseguito i dovuti accertamenti;
- che il danno derivante da detta illecita segnalazione è
stato aggravato dalla circostanza che la società attrice,
nel periodo in cui è stata effettuata la segnalazione,
stava sviluppando un nuovo progetto di espansione aziendale, con l'apertura di 25 nuovi punti vendita e la costituzione di una nuova compagine societaria, con un socio esterno, che si sarebbe impegnato ad investire nella nuova società la somma di circa un milione di euro,
progetto dal quale, a seguito della cessione di know how
aziendale alla nuova società, l'attrice avrebbe ottenuto ingenti ricavi da royalties e che invece sarebbe stato
Pag. 4 di 16 definitivamente interrotto proprio per la contestata segnalazione alla CRI da parte della banca convenuta, con conseguente pregiudizio da lucro cessante per l'attrice, da sommarsi al danno emergente derivato dall'azzeramento del capitale aziendale dell'attrice stessa ed al relativo danno non patrimoniale.
1.3. Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e domandato e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva la convenuta: CP_2
- che il rimborso del mutuo da parte dell'attrice aveva avuto un andamento sempre irregolare, con una morosità che si protraeva dal novembre 2016;
- di aver comunicato all'attore, con diffida in data
31.03.2017, versata in atti, la revoca dell'affidamento sul conto corrente, con contestuale recesso dal relativo contratto, nonché la risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo, per morosità che, alla stessa data,
ammontava ad € 6.865,05;
- di aver contestualmente comunicato all'attore che avrebbe provveduto alla segnalazione del nominativo della Società
presso le competenti Banche Dati, così adempiendo all'onere della preventiva comunicazione;
- che il ripiano dell'esposizione da parte dell'attore è
avvenuto unicamente in data 16.05.2017 e di avere quindi,
Pag. 5 di 16 in data 26.05.2017, provveduto a cancellare la segnalazione alla CRI, nel mese di competenza;
- in ogni caso, la mancata prova dei danni lamentati dall'attrice per la presunta impossibilità, che sarebbe stata causata dalla citata segnalazione, di accedere a nuovo credito, atteso che, a supporto di tale affermazione,
l'attrice stessa ha prodotto unicamente: a) una richiesta di affidamento, indirizzata alla Nuova Banca Etruria, con firma illeggibile, senza indicarne l'esito; b) una comunicazione di diniego di apertura di credito da parte di del 14.06.2017, successiva quindi alla data, CP_4
26.05.2017, in cui la cancellazione della segnalazione alla
CRI era stata eseguita;
- la natura di mera allegazione/affermazione, del tutto sfornita di prova, dei presunti danni da mancata apertura di 25 nuovi punti vendita, che sarebbe stata anch'essa conseguenza della illegittima segnalazione alla CRI di cui
è causa, nonché della quantificazione dei danni stessi.
1.4. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c., il Giudice, non ammessi i mezzi istruttori richiesti, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
Pag. 6 di 16 2. La società attrice lamenta il pregiudizio patito per essere stata indebitamente segnalata alla CRI dalla banca convenuta. Ritiene la società attrice che tale segnalazione sia illegittima in quanto la medesima società non versava in una situazione patrimoniale assimilabile a quella di insolvenza.
Il Tribunale condivide la tesi della società attrice in merito all'illegittimità della segnalazione.
Il punto 1.5 della Circolare n. 139 della Banca d'Italia
dell'11/2/91 – 15° Aggiornamento del giugno 2016 prevede che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta
l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in
stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o
in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'intermediario (…) l'appostazione a
sofferenza implica una valutazione da parte
dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria
del cliente e non può originare automaticamente al
verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio,
uno o più ritardi nel pagamento del debito o la
contestazione del credito da parte del debitore”.
Nel caso di specie la segnalazione è avvenuta per effetto del mancato pagamento di n. 5 rate di mutuo, per un importo complessivo, al 31.3.2017, di euro 6.865,05.
La Banca convenuta, dunque, ha proceduto a segnalare a
Pag. 7 di 16 sofferenza la società attrice sulla base del mero inadempimento di alcune rate di finanziamento, senza che risulti effettuata adeguata istruttoria finalizzata ad apprezzare la situazione di insolvenza in cui la società
attrice si sarebbe dovuta trovare, per risultare corretta la segnalazione in questione.
Stato di insolvenza o situazione ad essa equiparata che
– alla luce del difetto di istruttoria e dunque di ulteriori indici sintomatici dello stato di decozione,
diversi dal ritardato pagamento di alcune rate, nonché
dell'estinzione dell'intera esposizione in data 10.5.2017,
dunque a distanza di meno di due mesi dall'intimazione di pagamento – deve ritenersi insussistente. Sul punto è
stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “la
segnalazione di una posizione «in sofferenza» presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni
del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una
valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla
complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può
quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito
o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata
dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria,
caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà
economica equiparabile, anche se non coincidente, con la
condizione d'insolvenza” (Cass., sent. 15609 del 2014). Nel
caso di specie, da quanto emerso all'esito
Pag. 8 di 16 dell'istruttoria, il mancato pagamento di alcune rate è
dipeso, a tutto concedere, da una transitoria difficoltà
economica, in alcun modo assimilabile ad una condizione di insolvenza.
Conseguentemente la società attrice non avrebbe dovuto essere segnalata a sofferenza.
3. Nonostante la condotta illecita della convenuta CP_2
la domanda risarcitoria va rigettata.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, i danni lamentati da parte attrice vanno inquadrati non nella categoria del danno evento (ovvero
nella lesione di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento giuridico), ma in quella del danno conseguenza (ovvero nell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito civile ha sofferto, appunto, in conseguenza della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare), a sua volta da dividere in danno patrimoniale e danno non patrimoniale, la cui risarcibilità, una volta accertatane l'effettiva sussistenza, presuppone quindi l'ulteriore accertamento della sussistenza del nesso di causalità non solo tra la condotta illecita ed il danno evento, ma anche
tra quest'ultimo ed il danno conseguenza, non potendo tali elementi ritenersi sussistenti in re ipsa, ma dovendo, al contrario, sul punto, tenersi fermo il principio (legato al disposto di cui all'articolo 1223 c.c., applicabile in
Pag. 9 di 16 campo aquiliano tramite l'articolo 2056 c.c.) secondo cui il danno conseguenza deve essere, appunto, collegato all'illecito, o all'inadempimento, da un nesso di causalità, la cui prova deve essere fornita dalla parte che ne deduce la sussistenza.
Nel caso di specie, quanto al danno patrimoniale, parte attrice lamenta che per effetto dell'indebita segnalazione,
ha patito: a) danno emergente per euro 30.000,00 pari al capitale sociale, “la cui consistenza ed integrità risulta
ormai definitivamente azzerata”; b) danno da lucro cessante costituito dai mancati incassi derivanti da un'operazione di cessione del know how ad una costituenda società di capitali con socio esterno.
Il danno sub a) risulta assolutamente sprovvisto di prova, non avendo parte attrice provato alcunché al riguardo.
Anche il danno sub b) risulta sfornito di adeguata prova, tanto che la società attrice, con la prima memoria ex art. 183 c. VI .c.p.c., afferma che “l'evidenza del
gravissimo danno – già in re ipsa – sarà confermata
dall'espletanda istruttoria”. Dunque, la società attrice ritiene il danno da lucro cessante già provato ed immanente alla domanda. Tale impostazione non può essere condivisa,
non potendo coincidere il danno con la condotta illecita denunciata ma con le conseguenze pregiudizievoli che da tale condotta e dalla lesione di un interesse meritevole di
Pag. 10 di 16 tutale (danno evento) sono conseguite (danno conseguenza).
In ogni caso, neanche la preannunciata attività
istruttoria ha consentito di apprezzare la sussistenza del danno lamentato.
È in primo luogo rimasto sfornito di prova il nesso di causalità tra la segnalazione al CRI e il rifiuto di diversi istituti bancari di concedere i finanziamenti richiesti.
Agli atti non è stato prodotto alcun documento che consente di apprezzare che la società attrice non ha ricevuto ulteriori forme di finanziamento proprio per la presenza dell'indebita segnalazione.
Neanche nella nota del 14.6.2017 (doc. 10) della
[...]
si pone a fondamento del Controparte_5
rifiuto della richiesta di apertura di credito in conto corrente la segnalazione oggetto di causa, limitandosi la nota in questione ad affermare che “durante l'istruttoria
effettuata per la concessione del credito sono stati
consultati: - Centrale dei Rischi di Banca D'Itala sistema
di informazioni creditizie che offre informazioni, anche
negative, provenienti da altri operatori (…) - dati
provenienti da registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque”. Alcuna indicazione viene fornita in merito alle ragioni del rifiutato finanziamento.
Peraltro, la nota in questione è successiva alla cancellazione della segnalazione, sicché è verosimile che
Pag. 11 di 16 la non ne abbia tenuto conto. Controparte_6
La produzione della copia della richiesta di concessione fido rivolta alla Nuova Banca dell'Etruria del 9.1.20217
(doc. 9) è anch'essa documento inidoneo a provare le circostanze allegate da parte attrice, non emergendo da tale documento l'esito della richiesta e – in ipotesi di rifiuto dell'istanza – le ragioni poste a fondamento del rifiuto medesimo. Peraltro, la richiesta è di quasi tre mesi precedente alla segnalazione al CRI, e dunque è
altamente probabile che al momento della segnalazione la medesima era già stata esaminata dall'Istituto di credito.
Neanche con la richiesta di prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale, in persona di diverso magistrato con ordinanza pronunciata il 30.1.2019 e per la cui ammissione parte attrice ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio in merito al rapporto di causalità tra la denunciata segnalazione e la mancata concessione dei richiesti finanziamenti. Il capitolo di prova n. 6,
riguardante la circostanza in trattazione, è confermativo dei documenti 9 e 10 sopra indicati, come detto irrilevanti. Il capitolo in questione, poi, risulta generico e non circostanziato (si veda l'espressione “gli
altri istituti di credito si sono attivati per ridurre e/o
congelare le linee di affidamento esistenti”) e pone in rapporto meramente temporale - e non causale - la
Pag. 12 di 16 segnalazione alla revoca o alla mancata concessione degli affidamenti (“vero che dopo la citata segnalazione…”). Il
capitolo in questione, pertanto, non può essere ammesso.
Anche il cap. n. 15, con cui parte attrice ha offerto di provare che il progetto di espansione aziendale, che precedeva l'apertura di 25 nuove piadinerie nelle maggiori città italiane, è naufragato “nel momento in cui le banche
di supporto dell'investitore esterno dott. Persona_1
hanno visionato la segnalazione in sofferenza in danno di
, è inammissibile in quanto generico e non Parte_1
sufficientemente circostanziato (non sono indicate quali sono le banche che hanno esaminato la pratica); lo stesso,
poi, non consente, per la sua formulazione, di porre la segnalazione in questione quale causa del mancato perfezionamento delle trattative.
Peraltro, gli affidamenti richiesti da parte attrice, in quanto documentati, hanno ad oggetto importi mai superiori a 12.000,00 euro, sicché appare inverosimile che, in presenza di un socio finanziatore capace di apportare nel progetto una liquidità di circa 2.000.000,00 di euro, la società attrice non abbia comunque ottenuto da alcun istituto di credito somme così contenute;
peraltro, a fronte di un valore di circa 2.000.000,00 di euro attribuito alle consistenze immateriali di proprietà della società attrice.
La sproporzione tra le somme oggetto delle richieste di
Pag. 13 di 16 finanziamento e il valore dei conferimenti nella nuova new.co pone ulteriori seri dubbi sull'effettiva possibilità
che l'esecuzione del progetto avrebbe apportato alla società attrice un utile netto in cinque anni di ben
2.000.000 di euro, vale a dire il pregiudizio che parte attrice chiede le sia risarcito e in merito al quale offre il capitolo di prova n. 14, anch'esso non ammissibile in quanto valutativo, essendo chiesto al testimone di indicare l'utile netto che la società attrice avrebbe ricavato dall'affare.
La generica richiesta di parte attrice – ribadita anche in comparsa conclusionale - che il danno in questione sia risarcito “nella somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa”, senza indicazione di alcun concreto parametro, costituisce ulteriore indiretta conferma del difetto di prova in ordine al danno patito.
A fronte delle superiori circostanze, neanche il danno non patrimoniale può essere riconosciuto alla società
attrice.
Insegna la Corte di Cassazione (ord. n. 7594 del 2018)
che “in tema di responsabilità civile, il danno
all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per
illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto
costituente "danno conseguenza", non può ritenersi
sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato
da chi ne domanda il risarcimento”.
Pag. 14 di 16 Nel caso di specie la società attrice si è limitata a chiedere il risarcimento del “danno non patrimoniale, nella
misura del 10% del danno patrimoniale come sopra
determinato”, senza minimamente dare un qualche contenuto al danno non patrimoniale invocato ed a circostanziarlo,
sia in termini assertivi che probatori.
Peraltro, il contenuto lasso temporale in cui la segnalazione è stata visibile (mesi di aprile e maggio
2017) porta ad escludere un concreto pregiudizio non patrimoniale patito da parte attrice, in difetto anche di prova che alcuni operatori del settore hanno effettivamente apprezzato tale dato.
4. Conclusivamente, la domanda proposta da parte attrice va rigettata per difetto di prova in ordine al danno patito.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– rigetta la domanda formulata da parte attrice;
– condanna la società attrice a corrispondere alla CP_2
convenuta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 7,616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IV e CPA.
Perugia, 10.4.2025 Il Giudice
Pag. 15 di 16 dott. Andrea Ausili
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