TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
8311 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa civile iscritta al n. 8311/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art. 281sexies la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 2220/2022 ordine n.
5525/2022 ruolo del 27/30 maggio 2022 veniva ordinato ad Controparte_1
titolare della omonima ditta individuale, di pagare alla società
[...]
a somma di euro 6.121,39 oltre interessi e spese;
Parte_1
1 rilevato che, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 11.07.2022, proponeva opposizione e conveniva innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale la società per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: “In via preliminare: ci si oppone sin d'ora alla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 2220/2022 emesso da Codesto
Tribunale, atteso che il credito vantato da controparte, allo stato, non è provato. In
Subordine - nella denegata ipotesi in cui sia concessa la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto, anche solo parziale, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito
ordini a di fornire idonea garanzia fideiussoria bancaria a Parte_1
prima richiesta, del valore corrispondente, a favore della ditta omonima di CP_1
al fine di tutelare le legittime ragioni della opponente che dovessero risultare
[...]
all'esito del presente giudizio;
nel merito, in via gradatamente subordinata - per i
motivi in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento della Parte_1
nonché l'infondatezza del ricorso monitorio, anche in quanto emesso per crediti
[...]
inesigibili, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 2220/2022 emesso dall'intestato
Tribunale. - In via di subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito
dovesse riconoscere il diritto di credito in capo alla ridurre ad Parte_1
equità la somma eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 1384 Cod. civ.”;
rilevato che con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., contestando Parte_1
2 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo della società opponente in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedeva: “in via principale, nel merito: -
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2220 del 2022 -
R.G. 5525/2022 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su
idonea prova scritta;
- respingere l'opposizione avversaria in ogni sua formulazione in
quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la validità del decreto
ingiuntivo opposto;
in via subordinata- se l'odierno Giudicante dovesse ritenere la
tutela di non reale bensì risarcitoria, voglia condannare parte opponente al Parte_2
pagamento della penale a titolo di risarcimento del danno per equivalente del prezzo del
contratto, come stabilito tra le parti contraenti. In via ulteriormente subordinata: -
rideterminare l'importo dovuto a titolo risarcitorio in via equitativa nella minore o
maggior somma che il Giudice riterrà di giustizia.”;
rilevato in particolare che il decreto ingiuntivo si riferiva al mancato pagamento a saldo dell'attività di redazione della perizia per anomalie tecniche e vizi giuridici su “Atti Esattivi” e cartelle esattoriali dell'agente di riscossione, svolta dalla società in favore di titolare Parte_1 Controparte_1
dell'omonima ditta individuale, in forza del “contratto GOLD per la redazione di perizia per anomalie tecniche e vizi giuridici di “Atti Esattivi” dell'agente di riscossione e annesso piano di rateizzazione” (cfr. doc. allegato al ricorso monitorio);
3 rilevato che a sostegno della opposizione, parte attrice eccepiva l'inadempimento contrattuale di e quindi la risoluzione del contratto e, Parte_1
conseguentemente, l'inesistenza del credito ingiunto deducendo: che in data 21
aprile 2022 intercorreva tra la società ed Parte_1 Controparte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, un rapporto contrattuale avente ad oggetto l'attività di redazione, da parte della società , di una Parte_1
perizia per anomalie tecniche e vizi giuridici su “Atti Esattivi” e cartelle esattoriali dell'agente di riscossione relativamente alla ditta individuale di che la società aveva stilato, Controparte_1 Parte_1
anteriormente al perfezionamento dell'accordo, sulla base della documentazione fornita dal stesso, una pre-analisi gratuita dell'esposizione debitoria CP_1
dell'opponente nei confronti del FI e di altri Enti creditori, in particolare con riferimento al settore della riscossione;
che da tale analisi preventiva risultava l'esistenza di cartelle esattoriali portanti crediti prescritti per euro 22.342,62,
cartelle da impugnare entro la data del 19 maggio 2022 per euro 912,39, cartelle relative ad imposte da pagare in forma rateizzata per euro 493,19 e cartelle da sottoporre a monitoraggio portanti crediti esattoriali per euro 19.443,09; che come da contratto si impegnava a versare alla Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di euro 5.000,00 oltre IVA al fine di beneficiare di una serie di servizi e prestazioni da parte di questa;
che a fronte del pagamento, la
[...]
[..
[...] si impegnava a stilare una perizia econometrico-giuridica con Parte_3
riferimento ai rapporti interessati da cartelle esattoriali già oggetto di pre-analisi gratuita, a fornire una valutazione delle risultanze di pre-analisi in occasione di un incontro con il cliente, a fornire assistenza legale, anche per l'espletamento di attività giudiziarie, alla presentazione dell'azione ed attività legale presso l' al fine di chiedere lo storno dell'importo di euro 22.342,62 Controparte_2
relativo ai crediti asseritamente prescritti, alla presentazione del ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria per l'impugnazione delle cartelle portanti crediti per euro
912,39, alla presentazione dell'istanza di rateizzazione per le cartelle portanti crediti per euro 493,19, alla apertura e attivazione, con riferimento alle cartelle portanti crediti per euro 19.443,09 del file di posizione finalizzato al vigile monitoraggio;
che unitamente al contratto l'opponente aveva altresì sottoscritto il piano di pagamento che prevedeva la corresponsione di euro 1.100,00 al momento della stipula del contratto in data 21/04/2022 e successivamente euro 500,00 a cadenza mensile a partire dal 30 maggio 2022 sino al 28 febbraio 2023; che la
[...]
curava e portava a termine unicamente la pre-analisi gratuita, la Parte_1
quale si limita a riassumere in tabelle informatiche la situazione debitoria della ditta del con riferimento alle cartelle di pagamento notificatele dagli enti CP_1
creditori, nonché ad evidenziare eventuali situazioni di prescrizione, di impugnabilità ovvero l'opportunità di procedere a richiesta di rateizzazione;
che in
5 data 22.04.2022, “meglio considerata la propria condizione economica- CP_1
finanziaria” comunicava il recesso dal contratto a fronte della propria grave situazione debitoria;
che la società comunque non aveva Parte_1
curato l'attività di declaratoria di prescrizione, non aveva svolto attività dinanzi all'Autorità giudiziaria, né aveva richiesto la rateizzazione dei crediti indicati in pre-analisi, salvo la espletata attività di pre-analisi gratuita come sopra già indicato;
che di conseguenza il decreto ingiuntivo sopra indicato emesso in favore della società era viziato e come tale andava revocato posto Parte_1
che, al momento del deposito del ricorso il solo credito certo, liquido ed esigibile era solo quello relativo ad euro 1.100,00 dovuti alla stipula del contratto del
21.04.2022;
rilevato che parte opposta, società contestava la eccezione di Parte_1
inadempimento osservando che aveva redatto la perizia finalizzata alla rilevazione di anomalie su atti esattivi dell'ente di riscossione nei confronti della ditta del quale parte integrante del contratto accettato e sottoscritto dal CP_1 CP_1
il quale non aveva proceduto ai pagamenti indicati nell'allegato al contratto in cui si prevedeva: “pagamento con bonifico 10/02/2020 euro 500,00; 18/03/2020 euro
1.702,00; 18/04/2020 euro 1.702,00”, deducendo altresì che il diritto di recesso esercitato dal era escluso come da contratto accettato e sottoscritto dallo CP_1
6 stesso, motivo per cui legittimamente la società esigeva il Parte_1
pagamento del credito alle scadenze di cui al contratto;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza in data 25.01.2023 ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e quindi,
successivamente, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione;
tanto premesso, è principio consolidato che “sul creditore che agisce per
l'adempimento incombe l'onere di provare la fonte negoziale del diritto e l'onere di
allegazione dell'inadempimento altrui, mentre spetta al debitore convenuto provare
l'avvenuto adempimento” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 21.5.2019, n. 13685),
rilevato che nel caso di specie il credito azionato in via monitoria dalla società
origina dal “contratto GOLD per la redazione di perizia per Parte_1
anomalie tecniche e vizi giuridici di Atti Esattivi dell'agente di riscossione”
concluso con il in data 21.4.2022 e da questi regolarmente sottoscritto CP_1
(cfr. doc. 1 di parte opposta);
rilevato che parte ingiungente/opposta, cioè la società ha Parte_1
prodotto la perizia finalizzata alla rilevazione di anomalie su “atti esattivi” dell'ente di riscossione nei confronti della ditta omonima del per cui vi è CP_1
7 prova documentale che parte opposta ha adempiuto alla propria obbligazione perlomeno relativamente alla redazione della perizia oggetto dell'accordo, la quale consta di una “analisi preliminare su cartelle esattoriali e avvisi di accertamento per
la rilevazione di anomalie” da parte dell' , di un “elenco della Controparte_3
situazione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate- riscossione consegnata dal cliente”,
di una “analisi delle cartelle esattoriali, le quali vengono riepilogate secondo la data di notifica, il numero di protocollo identificativo e l'importo a ruolo di ogni singola
cartella esattoriale”, di “un elenco delle cartelle esattoriali sulle quali sono state riscontrate anomalie per intervenuta prescrizione e sulle quali non è ancora intervenuta
prescrizione” e di una indicazione di “importo contestabile” e quindi successivamente impugnabile relativo alle cartelle sulle quali è intervenuta prescrizione (cfr. doc. 2 di parte opposta);
rilevato che ancillare al contratto di consulenza è l'allegato piano di
“rateizzazione” del corrispettivo, sottoscritto dal sempre in data CP_1
21.4.2022 per complessivi euro 6.100,00, nel quale si prevede il pagamento della prima rata di euro 1.100,00 al 26.4.2002 e quindi successive rate mensili di euro
500,00 cadauna sino al saldo;
rilevato che nel contratto si prevede espressamente all'art.7 che “il cliente si impegna a versare ad per: A)la redazione della perizia econometrico-giuridica Parte_2
B) la copertura dei costi destinati alle spese legali (e così come meglio esplicitato
8 nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente accordo), l'importo di euro
5.000,00 oltre IVA….”, allegato A (pure sottoscritto dal in cui si può CP_1
leggere “ per la lavorazione delle risultanze delle conclusioni di cui sopra viene
esplicitato che l'importo complessivo quantificato e richiesto è di euro 5.000 + IVA per
l'evasione delle seguenti attività : i) presentazione dell'azione ed attività legale
specifica presso l' per richiedere lo storno dell'importo di euro…. Controparte_2
ii) presentazione del ricorso innanzi l'Autorità giudiziaria per impugnare le cartelle…
iii) presentazione dell'istanza di rateizzazione per le cartelle di cui…. iv) apertura e
attivazione del file relativo alla vostra posizione….”, ecc.;
rilevato che tutte dette attività non risultano essere state espletate dall'ingiungente/opposta, per cui, il relativo compenso di euro 5.000,00 senz'altro non è dovuto, mentre doveva essere pagata, alla stipula del contratto, la somma di euro 1.100,00 il cui pagamento, nel piano di rateizzazione, era previsto entro il
26.4.2022;
rilevato quanto al recesso del comunicato alla società CP_1 Parte_1
il 22.4.2022, cioè il giorno dopo la stipula del contratto, comunicazione in cui
[...]
diceva che “per grossi problemi economici” non poteva effettuare il pagamento previsto (cfr. doc. 2 di parte opponente), va osservato che l'art.10 del contratto de quo, sottoscritto dal prevedeva che “in ragione della circostanza nota e CP_1
accettata dal Cliente, e cioè che il servizio offerto dalla società Parte_4
9
[...] ha esecuzione già con la fase di verifica preliminare gratuita” e che “con la presente accettazione è escluso il diritto di recesso ai sensi dell'art. 59, lett. a) del vigente Codice
del Consumo (d.lgs. n. 206/2005)”, per cui va esclusa la legittimità dell'invocato recesso;
ritenuto perciò che il credito della società si riduce ad euro Parte_1
1.100,00 quale corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale/consulenza eseguita con la redazione della “perizia di analisi preliminare”, pagamento dovuto alla stipula del contratto, per cui il decreto ingiuntivo opposto di euro 6.121,39
(decreto ingiuntivo Tribunale Brescia n. 2220/2022 ordine n. 5525/2022 ruolo del
27/30 maggio 2022) va revocato e l'opponente titolare della Controparte_1
omonima ditta individuale, va condannato a pagare la minor somma di euro
1.100,00 con gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 (applicabile anche ai contratti di natura professionale - cfr. Cass.n.28151/19, Cass.n.25692/24) dalla data di notifica del sopra indicato decreto ingiuntivo fino al saldo;
rilevato che a suo tempo il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ma non risulta dagli atti se lo stesso sia stato o meno pagato, per cui in caso di avvenuto pagamento, va precisato che la società ingiungente/opposta dovrà
restituire all'ingiunto/opponente le somme ricevute in più rispetto a quanto sopra disposto;
10 ritenuto infine che le spese della presente causa, attesa la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle rispettive domande e considerato il modesto importo che,
all'evidenza, non giustificava il contenzioso, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Brescia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 2220/2022 ordine n.
5525/2022 ruolo del 27/30 maggio 2022 con cui veniva ordinato ad CP_1
titolare della omonima ditta individuale, di pagare alla società
[...] [...]
la somma di euro 6.121,39 oltre interessi e spese;
Parte_1
2) condanna titolare della omonima ditta individuale a Controparte_1
pagare alla società la minor somma di euro 1.100,00 con gli Parte_1
interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 dalla data di notifica del sopra indicato decreto ingiuntivo fino al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 16 ottobre 2025
Il giudice
AN BA
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa civile iscritta al n. 8311/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art. 281sexies la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 2220/2022 ordine n.
5525/2022 ruolo del 27/30 maggio 2022 veniva ordinato ad Controparte_1
titolare della omonima ditta individuale, di pagare alla società
[...]
a somma di euro 6.121,39 oltre interessi e spese;
Parte_1
1 rilevato che, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 11.07.2022, proponeva opposizione e conveniva innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale la società per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: “In via preliminare: ci si oppone sin d'ora alla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 2220/2022 emesso da Codesto
Tribunale, atteso che il credito vantato da controparte, allo stato, non è provato. In
Subordine - nella denegata ipotesi in cui sia concessa la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto, anche solo parziale, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito
ordini a di fornire idonea garanzia fideiussoria bancaria a Parte_1
prima richiesta, del valore corrispondente, a favore della ditta omonima di CP_1
al fine di tutelare le legittime ragioni della opponente che dovessero risultare
[...]
all'esito del presente giudizio;
nel merito, in via gradatamente subordinata - per i
motivi in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento della Parte_1
nonché l'infondatezza del ricorso monitorio, anche in quanto emesso per crediti
[...]
inesigibili, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 2220/2022 emesso dall'intestato
Tribunale. - In via di subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito
dovesse riconoscere il diritto di credito in capo alla ridurre ad Parte_1
equità la somma eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 1384 Cod. civ.”;
rilevato che con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., contestando Parte_1
2 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo della società opponente in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedeva: “in via principale, nel merito: -
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2220 del 2022 -
R.G. 5525/2022 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su
idonea prova scritta;
- respingere l'opposizione avversaria in ogni sua formulazione in
quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la validità del decreto
ingiuntivo opposto;
in via subordinata- se l'odierno Giudicante dovesse ritenere la
tutela di non reale bensì risarcitoria, voglia condannare parte opponente al Parte_2
pagamento della penale a titolo di risarcimento del danno per equivalente del prezzo del
contratto, come stabilito tra le parti contraenti. In via ulteriormente subordinata: -
rideterminare l'importo dovuto a titolo risarcitorio in via equitativa nella minore o
maggior somma che il Giudice riterrà di giustizia.”;
rilevato in particolare che il decreto ingiuntivo si riferiva al mancato pagamento a saldo dell'attività di redazione della perizia per anomalie tecniche e vizi giuridici su “Atti Esattivi” e cartelle esattoriali dell'agente di riscossione, svolta dalla società in favore di titolare Parte_1 Controparte_1
dell'omonima ditta individuale, in forza del “contratto GOLD per la redazione di perizia per anomalie tecniche e vizi giuridici di “Atti Esattivi” dell'agente di riscossione e annesso piano di rateizzazione” (cfr. doc. allegato al ricorso monitorio);
3 rilevato che a sostegno della opposizione, parte attrice eccepiva l'inadempimento contrattuale di e quindi la risoluzione del contratto e, Parte_1
conseguentemente, l'inesistenza del credito ingiunto deducendo: che in data 21
aprile 2022 intercorreva tra la società ed Parte_1 Controparte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, un rapporto contrattuale avente ad oggetto l'attività di redazione, da parte della società , di una Parte_1
perizia per anomalie tecniche e vizi giuridici su “Atti Esattivi” e cartelle esattoriali dell'agente di riscossione relativamente alla ditta individuale di che la società aveva stilato, Controparte_1 Parte_1
anteriormente al perfezionamento dell'accordo, sulla base della documentazione fornita dal stesso, una pre-analisi gratuita dell'esposizione debitoria CP_1
dell'opponente nei confronti del FI e di altri Enti creditori, in particolare con riferimento al settore della riscossione;
che da tale analisi preventiva risultava l'esistenza di cartelle esattoriali portanti crediti prescritti per euro 22.342,62,
cartelle da impugnare entro la data del 19 maggio 2022 per euro 912,39, cartelle relative ad imposte da pagare in forma rateizzata per euro 493,19 e cartelle da sottoporre a monitoraggio portanti crediti esattoriali per euro 19.443,09; che come da contratto si impegnava a versare alla Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di euro 5.000,00 oltre IVA al fine di beneficiare di una serie di servizi e prestazioni da parte di questa;
che a fronte del pagamento, la
[...]
[..
[...] si impegnava a stilare una perizia econometrico-giuridica con Parte_3
riferimento ai rapporti interessati da cartelle esattoriali già oggetto di pre-analisi gratuita, a fornire una valutazione delle risultanze di pre-analisi in occasione di un incontro con il cliente, a fornire assistenza legale, anche per l'espletamento di attività giudiziarie, alla presentazione dell'azione ed attività legale presso l' al fine di chiedere lo storno dell'importo di euro 22.342,62 Controparte_2
relativo ai crediti asseritamente prescritti, alla presentazione del ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria per l'impugnazione delle cartelle portanti crediti per euro
912,39, alla presentazione dell'istanza di rateizzazione per le cartelle portanti crediti per euro 493,19, alla apertura e attivazione, con riferimento alle cartelle portanti crediti per euro 19.443,09 del file di posizione finalizzato al vigile monitoraggio;
che unitamente al contratto l'opponente aveva altresì sottoscritto il piano di pagamento che prevedeva la corresponsione di euro 1.100,00 al momento della stipula del contratto in data 21/04/2022 e successivamente euro 500,00 a cadenza mensile a partire dal 30 maggio 2022 sino al 28 febbraio 2023; che la
[...]
curava e portava a termine unicamente la pre-analisi gratuita, la Parte_1
quale si limita a riassumere in tabelle informatiche la situazione debitoria della ditta del con riferimento alle cartelle di pagamento notificatele dagli enti CP_1
creditori, nonché ad evidenziare eventuali situazioni di prescrizione, di impugnabilità ovvero l'opportunità di procedere a richiesta di rateizzazione;
che in
5 data 22.04.2022, “meglio considerata la propria condizione economica- CP_1
finanziaria” comunicava il recesso dal contratto a fronte della propria grave situazione debitoria;
che la società comunque non aveva Parte_1
curato l'attività di declaratoria di prescrizione, non aveva svolto attività dinanzi all'Autorità giudiziaria, né aveva richiesto la rateizzazione dei crediti indicati in pre-analisi, salvo la espletata attività di pre-analisi gratuita come sopra già indicato;
che di conseguenza il decreto ingiuntivo sopra indicato emesso in favore della società era viziato e come tale andava revocato posto Parte_1
che, al momento del deposito del ricorso il solo credito certo, liquido ed esigibile era solo quello relativo ad euro 1.100,00 dovuti alla stipula del contratto del
21.04.2022;
rilevato che parte opposta, società contestava la eccezione di Parte_1
inadempimento osservando che aveva redatto la perizia finalizzata alla rilevazione di anomalie su atti esattivi dell'ente di riscossione nei confronti della ditta del quale parte integrante del contratto accettato e sottoscritto dal CP_1 CP_1
il quale non aveva proceduto ai pagamenti indicati nell'allegato al contratto in cui si prevedeva: “pagamento con bonifico 10/02/2020 euro 500,00; 18/03/2020 euro
1.702,00; 18/04/2020 euro 1.702,00”, deducendo altresì che il diritto di recesso esercitato dal era escluso come da contratto accettato e sottoscritto dallo CP_1
6 stesso, motivo per cui legittimamente la società esigeva il Parte_1
pagamento del credito alle scadenze di cui al contratto;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza in data 25.01.2023 ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e quindi,
successivamente, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione;
tanto premesso, è principio consolidato che “sul creditore che agisce per
l'adempimento incombe l'onere di provare la fonte negoziale del diritto e l'onere di
allegazione dell'inadempimento altrui, mentre spetta al debitore convenuto provare
l'avvenuto adempimento” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 21.5.2019, n. 13685),
rilevato che nel caso di specie il credito azionato in via monitoria dalla società
origina dal “contratto GOLD per la redazione di perizia per Parte_1
anomalie tecniche e vizi giuridici di Atti Esattivi dell'agente di riscossione”
concluso con il in data 21.4.2022 e da questi regolarmente sottoscritto CP_1
(cfr. doc. 1 di parte opposta);
rilevato che parte ingiungente/opposta, cioè la società ha Parte_1
prodotto la perizia finalizzata alla rilevazione di anomalie su “atti esattivi” dell'ente di riscossione nei confronti della ditta omonima del per cui vi è CP_1
7 prova documentale che parte opposta ha adempiuto alla propria obbligazione perlomeno relativamente alla redazione della perizia oggetto dell'accordo, la quale consta di una “analisi preliminare su cartelle esattoriali e avvisi di accertamento per
la rilevazione di anomalie” da parte dell' , di un “elenco della Controparte_3
situazione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate- riscossione consegnata dal cliente”,
di una “analisi delle cartelle esattoriali, le quali vengono riepilogate secondo la data di notifica, il numero di protocollo identificativo e l'importo a ruolo di ogni singola
cartella esattoriale”, di “un elenco delle cartelle esattoriali sulle quali sono state riscontrate anomalie per intervenuta prescrizione e sulle quali non è ancora intervenuta
prescrizione” e di una indicazione di “importo contestabile” e quindi successivamente impugnabile relativo alle cartelle sulle quali è intervenuta prescrizione (cfr. doc. 2 di parte opposta);
rilevato che ancillare al contratto di consulenza è l'allegato piano di
“rateizzazione” del corrispettivo, sottoscritto dal sempre in data CP_1
21.4.2022 per complessivi euro 6.100,00, nel quale si prevede il pagamento della prima rata di euro 1.100,00 al 26.4.2002 e quindi successive rate mensili di euro
500,00 cadauna sino al saldo;
rilevato che nel contratto si prevede espressamente all'art.7 che “il cliente si impegna a versare ad per: A)la redazione della perizia econometrico-giuridica Parte_2
B) la copertura dei costi destinati alle spese legali (e così come meglio esplicitato
8 nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente accordo), l'importo di euro
5.000,00 oltre IVA….”, allegato A (pure sottoscritto dal in cui si può CP_1
leggere “ per la lavorazione delle risultanze delle conclusioni di cui sopra viene
esplicitato che l'importo complessivo quantificato e richiesto è di euro 5.000 + IVA per
l'evasione delle seguenti attività : i) presentazione dell'azione ed attività legale
specifica presso l' per richiedere lo storno dell'importo di euro…. Controparte_2
ii) presentazione del ricorso innanzi l'Autorità giudiziaria per impugnare le cartelle…
iii) presentazione dell'istanza di rateizzazione per le cartelle di cui…. iv) apertura e
attivazione del file relativo alla vostra posizione….”, ecc.;
rilevato che tutte dette attività non risultano essere state espletate dall'ingiungente/opposta, per cui, il relativo compenso di euro 5.000,00 senz'altro non è dovuto, mentre doveva essere pagata, alla stipula del contratto, la somma di euro 1.100,00 il cui pagamento, nel piano di rateizzazione, era previsto entro il
26.4.2022;
rilevato quanto al recesso del comunicato alla società CP_1 Parte_1
il 22.4.2022, cioè il giorno dopo la stipula del contratto, comunicazione in cui
[...]
diceva che “per grossi problemi economici” non poteva effettuare il pagamento previsto (cfr. doc. 2 di parte opponente), va osservato che l'art.10 del contratto de quo, sottoscritto dal prevedeva che “in ragione della circostanza nota e CP_1
accettata dal Cliente, e cioè che il servizio offerto dalla società Parte_4
9
[...] ha esecuzione già con la fase di verifica preliminare gratuita” e che “con la presente accettazione è escluso il diritto di recesso ai sensi dell'art. 59, lett. a) del vigente Codice
del Consumo (d.lgs. n. 206/2005)”, per cui va esclusa la legittimità dell'invocato recesso;
ritenuto perciò che il credito della società si riduce ad euro Parte_1
1.100,00 quale corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale/consulenza eseguita con la redazione della “perizia di analisi preliminare”, pagamento dovuto alla stipula del contratto, per cui il decreto ingiuntivo opposto di euro 6.121,39
(decreto ingiuntivo Tribunale Brescia n. 2220/2022 ordine n. 5525/2022 ruolo del
27/30 maggio 2022) va revocato e l'opponente titolare della Controparte_1
omonima ditta individuale, va condannato a pagare la minor somma di euro
1.100,00 con gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 (applicabile anche ai contratti di natura professionale - cfr. Cass.n.28151/19, Cass.n.25692/24) dalla data di notifica del sopra indicato decreto ingiuntivo fino al saldo;
rilevato che a suo tempo il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ma non risulta dagli atti se lo stesso sia stato o meno pagato, per cui in caso di avvenuto pagamento, va precisato che la società ingiungente/opposta dovrà
restituire all'ingiunto/opponente le somme ricevute in più rispetto a quanto sopra disposto;
10 ritenuto infine che le spese della presente causa, attesa la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle rispettive domande e considerato il modesto importo che,
all'evidenza, non giustificava il contenzioso, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Brescia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 2220/2022 ordine n.
5525/2022 ruolo del 27/30 maggio 2022 con cui veniva ordinato ad CP_1
titolare della omonima ditta individuale, di pagare alla società
[...] [...]
la somma di euro 6.121,39 oltre interessi e spese;
Parte_1
2) condanna titolare della omonima ditta individuale a Controparte_1
pagare alla società la minor somma di euro 1.100,00 con gli Parte_1
interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 dalla data di notifica del sopra indicato decreto ingiuntivo fino al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 16 ottobre 2025
Il giudice
AN BA
11