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10 dicembre 2000
10 dicembre 2000
Art. 22. (Fondo di copertura di rischi su crediti) 1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, puo' essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992 .
2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 e' assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
3. L'imposta di cui al comma 2 e' indeducibile e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 , sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell' art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE , relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE , relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.:
"Art. 11 (Riserve di rivalutazione e fondo per rischi bancari generali). Art. 38 della direttiva n. 86/635 ). - 1. Le riserve di rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono essere indicate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione.
2. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce del conto economico.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".
- Per il testo dell'art. 71, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si rinvia alle note all'art. 23.
- Per l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si veda le note dell'art. 16.
2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 e' assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
3. L'imposta di cui al comma 2 e' indeducibile e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 , sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell' art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE , relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE , relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.:
"Art. 11 (Riserve di rivalutazione e fondo per rischi bancari generali). Art. 38 della direttiva n. 86/635 ). - 1. Le riserve di rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono essere indicate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione.
2. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce del conto economico.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".
- Per il testo dell'art. 71, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si rinvia alle note all'art. 23.
- Per l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si veda le note dell'art. 16.
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