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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/06/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
Proc. nr. 636/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Pierfrancesco de Angelis Presidente rel. Dott. Gianluca Morabito Giudice Dott. Barbara Vicario Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 636 R.G. 2024 ed avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
i presso lo studio dell'avv. PLACIDI DANILO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Terni presso lo studio dell'avv. PLACIDI DANILO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI Entrambe le parti concludono come da ricorso introduttivo P.M.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/04/2024, i ricorrenti, premesso che:
pagina 1 di 3 - contraevano matrimonio concordatario nel comune di Configni il 04/07/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune;
- dalla loro unione sono nati i figli il 03.06.2013 e il Per_1 Per_2
29.07.2016;
- il matrimonio non aveva effetti felici, chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale rinunciando a comparire in udienza e al tentativo di conciliazione ed indicando le seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciò sin dalla firma del presente atto;
la casa coniugale sita in Configni (RI) Loc. Osteriola n. 6, di proprietà della IG.ra
, madre del ricorrente , è a quest'ultimo assegnata;
Persona_3 Parte_1
i figli minori, e sono affidati congiuntamente ai genitori, nelle forme Per_1 Per_2 dell'affido condiviso e la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi, con collocamento alternato e residenza anagrafica presso il padre. Premettendo e dandosi reciprocamente atto tra i coniugi che non sussiste – allo stato - alcun conflitto genitoriale in ordine alle modalità di visita, il padre e la madre potranno tenere con se i figli 3 giorni a settimana ciascuno, alternativamente secondo le loro esigenze;
a settimane alterne un weekend dal sabato mattina alle ore 10 sino alla domenica alle ore 20:00, ovviamente sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, parascolastici e di salute degli stessi minori;
per le festività natalizie, di fine anno e Pasqua si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e quindi minori trascorreranno il giorno 24 e 25 dicembre con il padre, il giorno 26 e 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre, il giorno dell'epifania con il padre, il giorno di pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre ed un anno con la madre;
anche per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il suddetto criterio dell'alternanza annuale con possibilità comunque dell'altro genitore di vedere i minori, sempre con modalità da stabilirsi di comune accordo tra i coniugi. Durante le ferie estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di giorni 15 consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio, agosto e settembre di ogni anno solare, detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra i ricorrenti con congruo anticipo. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché dovranno reciprocamente darsi notizia delle date di partenza e di ritorno. Non sarà previsto alcun assegno di mantenimento per il contributo alle spese ordinarie dei figli a carico dei genitori poiché ciascuno si occuperà di tutte le esigenze della prole nel periodo di propria competenza. Resteranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali le sole spese straordinarie, da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 05.05.2016, tra il Tribunale di Rieti e l'Ordine degli Avvocati di Rieti. Le spese straordinarie di rilevante entità, intendendosi per tali quelle di importo superiore a € 200,00, dovranno in ogni caso essere concordate preventivamente dai genitori. Il signor autorizza espressamente la signora a Parte_1 Parte_2 percepire ntegralmente l'assegno unico familia e Per_1
Per_2
pagina 2 di 3 La detrazione fiscale per i figli a carico sarà operata al 100 % dal padre
[...]
e la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, sostenute da Pt_1 entrambi, avverrà pro quota di riparto. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano espressamente ad ogni forma di loro reciproco mantenimento. La moglie dichiara di aver già prelevato dall'abitazione coniugale i propri beni ed effetti personali e dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi richiesta di restituzione di eventuali spese dalla stessa sostenute durante il matrimonio anche relative alle migliorie apportate a sue spese nella casa coniugale. Le parti dichiarano di aver provveduto alla divisione dei loro beni e di aver regolamentato ogni loro rapporto economico-patrimoniale di dare-avere, nascente e/o occasionato dal rapporto di coniugio e di non avere quindi più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra. Tutti i beni mobili e gli arredi che si trovano nella casa coniugale vengono assegnati in proprietà esclusiva al signor Parte_1
I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 19 giugno 2024.
La domanda deve essere accolta. La separazione personale consensuale raggiunta deve infatti essere omologata, poiché le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie alla legge, al buon costume e all'ordine pubblico ed appaiono conformi al superiore interesse dei figli minori. Spese compensate attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Rieti dichiara efficace ed omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 20/06/2024
Il Presidente (dott. Pierfrancesco de Angelis)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Pierfrancesco de Angelis Presidente rel. Dott. Gianluca Morabito Giudice Dott. Barbara Vicario Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 636 R.G. 2024 ed avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
i presso lo studio dell'avv. PLACIDI DANILO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Terni presso lo studio dell'avv. PLACIDI DANILO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI Entrambe le parti concludono come da ricorso introduttivo P.M.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/04/2024, i ricorrenti, premesso che:
pagina 1 di 3 - contraevano matrimonio concordatario nel comune di Configni il 04/07/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune;
- dalla loro unione sono nati i figli il 03.06.2013 e il Per_1 Per_2
29.07.2016;
- il matrimonio non aveva effetti felici, chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione consensuale rinunciando a comparire in udienza e al tentativo di conciliazione ed indicando le seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciò sin dalla firma del presente atto;
la casa coniugale sita in Configni (RI) Loc. Osteriola n. 6, di proprietà della IG.ra
, madre del ricorrente , è a quest'ultimo assegnata;
Persona_3 Parte_1
i figli minori, e sono affidati congiuntamente ai genitori, nelle forme Per_1 Per_2 dell'affido condiviso e la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi, con collocamento alternato e residenza anagrafica presso il padre. Premettendo e dandosi reciprocamente atto tra i coniugi che non sussiste – allo stato - alcun conflitto genitoriale in ordine alle modalità di visita, il padre e la madre potranno tenere con se i figli 3 giorni a settimana ciascuno, alternativamente secondo le loro esigenze;
a settimane alterne un weekend dal sabato mattina alle ore 10 sino alla domenica alle ore 20:00, ovviamente sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, parascolastici e di salute degli stessi minori;
per le festività natalizie, di fine anno e Pasqua si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e quindi minori trascorreranno il giorno 24 e 25 dicembre con il padre, il giorno 26 e 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre, il giorno dell'epifania con il padre, il giorno di pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre ed un anno con la madre;
anche per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il suddetto criterio dell'alternanza annuale con possibilità comunque dell'altro genitore di vedere i minori, sempre con modalità da stabilirsi di comune accordo tra i coniugi. Durante le ferie estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di giorni 15 consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio, agosto e settembre di ogni anno solare, detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra i ricorrenti con congruo anticipo. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché dovranno reciprocamente darsi notizia delle date di partenza e di ritorno. Non sarà previsto alcun assegno di mantenimento per il contributo alle spese ordinarie dei figli a carico dei genitori poiché ciascuno si occuperà di tutte le esigenze della prole nel periodo di propria competenza. Resteranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali le sole spese straordinarie, da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 05.05.2016, tra il Tribunale di Rieti e l'Ordine degli Avvocati di Rieti. Le spese straordinarie di rilevante entità, intendendosi per tali quelle di importo superiore a € 200,00, dovranno in ogni caso essere concordate preventivamente dai genitori. Il signor autorizza espressamente la signora a Parte_1 Parte_2 percepire ntegralmente l'assegno unico familia e Per_1
Per_2
pagina 2 di 3 La detrazione fiscale per i figli a carico sarà operata al 100 % dal padre
[...]
e la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, sostenute da Pt_1 entrambi, avverrà pro quota di riparto. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano espressamente ad ogni forma di loro reciproco mantenimento. La moglie dichiara di aver già prelevato dall'abitazione coniugale i propri beni ed effetti personali e dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi richiesta di restituzione di eventuali spese dalla stessa sostenute durante il matrimonio anche relative alle migliorie apportate a sue spese nella casa coniugale. Le parti dichiarano di aver provveduto alla divisione dei loro beni e di aver regolamentato ogni loro rapporto economico-patrimoniale di dare-avere, nascente e/o occasionato dal rapporto di coniugio e di non avere quindi più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra. Tutti i beni mobili e gli arredi che si trovano nella casa coniugale vengono assegnati in proprietà esclusiva al signor Parte_1
I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 19 giugno 2024.
La domanda deve essere accolta. La separazione personale consensuale raggiunta deve infatti essere omologata, poiché le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie alla legge, al buon costume e all'ordine pubblico ed appaiono conformi al superiore interesse dei figli minori. Spese compensate attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Rieti dichiara efficace ed omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 20/06/2024
Il Presidente (dott. Pierfrancesco de Angelis)
pagina 3 di 3