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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3411/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3411 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C.F. elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Casoria alla via Mauro Vinci, 20 presso lo studio dell'avv. Marcella Rosano che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
1 V.G. n. 3411/2025
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 14 gennaio 1986, dal quale sono nate due figlie - (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il 26 Per_1 Per_2 marzo 1990) - alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 19 ottobre 2020) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 19/23 ottobre 2020; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) disporre che i coniugi continuino a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra svolge l'attività professionale di commercialista ed il Sig. Parte_1
è lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
Parte_2
3) il sig. ha trasferito la propria residenza in Casoria alla via Giosuè Parte_2
DU n. 1;
4) la casa coniugale sita in Casavatore alla via Taverna Rossa n. 137 nelle more è stata trasferita con relativo atto di trasferimento da parte del padre alla figlia Parte_2
, come già preannunciato in sede di separazione consensuale, ma resta assegnata CP_1 alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia Parte_1 maggiorenne , seco convivente;
Per_2
5) la sig.ra , con il consenso del sig. , dichiara di Parte_1 Parte_2 rinunciare al versamento da parte di quest'ultimo dell'assegno di Euro 200,00 mensili, mentre il sig. continuerà a versare unicamente l'assegno di mantenimento di Euro Parte_2
2 V.G. n. 3411/2025
300,00 mensili per la figlia maggiorenne , economicamente non ancora autosufficiente, Per_2 da versare entro il giorno 25 di ogni mese;
6) la sig.ra dichiara di aver stipulato l'atto di vendita a terzi con riserva Parte_1 di proprietà inerente l'immobile sito in Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Contrada Lamia Snc, come disposto in sede di separazione ed il ricavato della vendita sarà diviso al 50% tra i coniugi, detratte tutte le spese connesse e/o conseguenti la detta vendita;
7) la sig.ra ha altresì traferito la piena proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Casoria alla via Giordano Bruno n. 15 piano 4 interno 11 scala B alla figlia , Persona_3 in cui quest'ultima ha già stabilito la propria residenza familiare con la figlia minorenne, come disposto in sede di separazione;
8) i coniugi inoltre continueranno a gestire insieme la disponibilità economica depositata sul
c/c cointestato ed acceso presso la Deusche Bank di Casoria Agenzia A, in quanto, detto conto, verrà ancora utilizzato da entrambi per far fronte a spese inerenti detti beni e per far fronte ad eventuali ulteriori necessità, emergenze o difficoltà di uno dei coniugi.
9) per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia;
10) spese compensate
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Il Collegio, altresì, dà atto della natura obbligatoria delle pattuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 14 gennaio 1986 (atto n.
13, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1986) tra (nata Parte_1
a Napoli il 6 agosto 1965) e (nato a [...] il [...]) alle Parte_2 condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3 V.G. n. 3411/2025
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3411 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C.F. elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Casoria alla via Mauro Vinci, 20 presso lo studio dell'avv. Marcella Rosano che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
1 V.G. n. 3411/2025
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 14 gennaio 1986, dal quale sono nate due figlie - (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il 26 Per_1 Per_2 marzo 1990) - alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 19 ottobre 2020) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 19/23 ottobre 2020; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) disporre che i coniugi continuino a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra svolge l'attività professionale di commercialista ed il Sig. Parte_1
è lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
Parte_2
3) il sig. ha trasferito la propria residenza in Casoria alla via Giosuè Parte_2
DU n. 1;
4) la casa coniugale sita in Casavatore alla via Taverna Rossa n. 137 nelle more è stata trasferita con relativo atto di trasferimento da parte del padre alla figlia Parte_2
, come già preannunciato in sede di separazione consensuale, ma resta assegnata CP_1 alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia Parte_1 maggiorenne , seco convivente;
Per_2
5) la sig.ra , con il consenso del sig. , dichiara di Parte_1 Parte_2 rinunciare al versamento da parte di quest'ultimo dell'assegno di Euro 200,00 mensili, mentre il sig. continuerà a versare unicamente l'assegno di mantenimento di Euro Parte_2
2 V.G. n. 3411/2025
300,00 mensili per la figlia maggiorenne , economicamente non ancora autosufficiente, Per_2 da versare entro il giorno 25 di ogni mese;
6) la sig.ra dichiara di aver stipulato l'atto di vendita a terzi con riserva Parte_1 di proprietà inerente l'immobile sito in Sant'Agata dei Goti (BN) alla via Contrada Lamia Snc, come disposto in sede di separazione ed il ricavato della vendita sarà diviso al 50% tra i coniugi, detratte tutte le spese connesse e/o conseguenti la detta vendita;
7) la sig.ra ha altresì traferito la piena proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Casoria alla via Giordano Bruno n. 15 piano 4 interno 11 scala B alla figlia , Persona_3 in cui quest'ultima ha già stabilito la propria residenza familiare con la figlia minorenne, come disposto in sede di separazione;
8) i coniugi inoltre continueranno a gestire insieme la disponibilità economica depositata sul
c/c cointestato ed acceso presso la Deusche Bank di Casoria Agenzia A, in quanto, detto conto, verrà ancora utilizzato da entrambi per far fronte a spese inerenti detti beni e per far fronte ad eventuali ulteriori necessità, emergenze o difficoltà di uno dei coniugi.
9) per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia;
10) spese compensate
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Il Collegio, altresì, dà atto della natura obbligatoria delle pattuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 14 gennaio 1986 (atto n.
13, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1986) tra (nata Parte_1
a Napoli il 6 agosto 1965) e (nato a [...] il [...]) alle Parte_2 condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3 V.G. n. 3411/2025
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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