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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2024, n. 19980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19980 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA AS, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 27/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 22 gennaio 2020, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di concessione di un permesso premio proposta nell'interesse di AS RA, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta del 4 marzo 2009, che aveva assorbito diverse condanne per associazione di stampo mafioso e per omicidi commessi al fine di agevolare l'attività della consorteria mafiosa di riferimento. Ciò in quanto il detenuto non aveva dedotto l'assenza di collegamenti con la criminalità Penale Sent. Sez. 5 Num. 19980 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/02/2024 mafiosa né l'assenza di pericolo di un loro ripristino in futuro, come richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. 1.1. Con ordinanza in data 3 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità. Con sentenza del 24 luglio 2021, la Corte di cassazione aveva però annullato tale ordinanza, rilevando come l'onere di allegazione imposto al richiedente dovesse rapportarsi ai dati di prova anche in chiave meramente logica e non solo rappresentativa. 1.2. Con ordinanza in data 27 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha nuovamente respinto il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta del beneficio, evidenziando il mancato adempimento delle obbligazioni civili, le carenti allegazioni sulla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sul pericolo di un loro ripristino, l'assenza di chiari indicatori circa l'avvio di un percorso di revisione critica in grado di porre in crisi la presunzione relativa di pericolosità conseguente alla mancata collaborazione. 2. AS RA ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Monica Moschioni, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con due motivi di impugnazione distinti ma strettamente correlati, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30 -ter e 4 -bis Ord. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Quanto alle obbligazioni pecuniarie, la difesa sottolinea che i dati acquisiti dall'indagine patrimoniale delegata al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Caltanissetta, attestanti la proprietà, in capo a RA, di un fabbricato a uso magazzino/locale di deposito e di un fabbricato in corso di costruzione, non evidenzierebbero come tali beni non avessero alcun valore economico, anche per la presenza su di essi di un'ipoteca legale a favore di Equitalia Polis SPA, nonché di immobili qualificati come «stalle/scuderie/autorimesse», «magazzini e locali di deposito» e «abitazioni di tipo economico», cui gli operanti non avrebbero potuto attribuire valore economico. Quanto agli immobili intestati alla moglie, essi proverebbero da successione mortis causa e, pertanto, non rientrerebbero in regime di comunione legale. Quanto ai collegamenti con la criminalità organizzata, l'ordinanza errerebbe nell'interpretazione sia della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 in ordine al contenuto dell'onere di allegazione a carico del detenuto, sia della normativa introdotta dal d.l. n. 162 del 2022. La sentenza della Consulta e il decreto legge n. 162 del 2022, senza chiedere la prova del pentimento del condannato, né l'obbligo di attività riparative, avrebbero soltanto imposto un onere 2 "rafforzato" di allegazione a carico del condannato, limitando tale principio di prova agli indici rilevatori della cessazione dei collegamenti con l'associazione di appartenenza ovvero dei progressi rieducativi, tali da dimostrare la cessazione della pericolosità. Porre a carico del condannato un onere di pentimento e di assunzione di responsabilità nei confronti delle vittime significherebbe vanificare quanto stabilito dalla Corte costituzionale e dalla nuova normativa in ordine all'accesso ai benefici premiali, rispetto alla quale rileverebbe principalmente il percorso individuale di rieducazione. In ogni caso, la Corte costituzionale non avrebbe esonerato la Magistratura di sorveglianza dalla richiesta di informazioni ai vari organi inquirenti al fine di riscontrare quanto asserito dal richiedente e in ordine alla situazione "generale" del clan di appartenenza, da cui desumere elementi concreti di attualità della pericolosità del condannato e di pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Va premesso che l'art.
4 -bis Ord. pen. stabilisce, per le categorie di persone detenute e internate ivi previste, condizioni particolarmente restrittive per l'accesso alle misure alternative e trattamentali, tra le qual, per quanto qui di interesse, rientrano i permessi premio. 2.1. Nella sua configurazione normativa precedente alla sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019 della Corte costituzionale, l'art.
4 -bis Ord. pen. prevedeva, con riferimento ai reati cd. di prima fascia (tra i quali rientrano quelli, qui in considerazione, previsti dall'art. 416-bis cod. pen. o comunque aggravati dal metodo mafioso o dall'agevolazione di una associazione mafiosa) che la persona detenuta o internata avesse necessariamente collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58 -ter Ord. pen. ovvero che fosse stata accertata la l'impossibilità, irrilevanza o inesigibilità della sua collaborazione. 2.2. Tale regime giuridico è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Consulta, la quale, con la citata sentenza, ha dichiarato il contrasto tra l'art.
4 -bis, comma 1, Ord. pen. e gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. nella parte in cui detta disposizione non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 -ter Ord. pen., allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di essi. 3 Nel frangente, la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità di una presunzione assoluta di pericolosità correlata alla mancata collaborazione, essendo tale presunzione ragionevole solo se prevista in termini relativi. In altri termini, mentre non è irragionevole presumere che il condannato non collaborante non abbia rescisso i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, è irragionevole ritenere che essa non possa essere superata quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l'associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Fermo restando che, ai fini di tale accertamento, la Consulta ha affermato la necessità che la valutazione avvenga sulla base di criteri particolarmente rigorosi, proporzionati alla forza del vincolo criminale di cui si esige il definitivo abbandono dalla persona detenuta, di tal che deve ritenersi insufficiente, da parte di quest'ultima, il mero regolare comportamento, la sola partecipazione al percorso rieducativo e tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. E sulla scorta di tali indicazioni, nel periodo successivo alla declaratoria di incostituzionalità, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha, dunque, ritenuto che la collaborazione con la giustizia o, comunque, l'accertamento della sua impossibilità o inesigibilità non fosse più condizione di ammissibilità dell'istanza del beneficio. 2.3. Con il decreto legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'art.
4-bis Ord. pen. è stato modificato e, per quanto di interesse in questa sede, con riferimento ai reati di prima fascia è stato stabilito, al comma 1, che i benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno e permessi premio) e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai detenuti e internati per tali delitti solo nei casi in cui essi collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen. E al successivo comma 1-bis che i predetti benefici e misure possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti e agli internati per i delitti menzionati purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. E al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di 4 iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 2.4. Tali disposizioni sono applicabili, nei confronti della persona condannata per reati ostativi cd. di prima fascia che non abbia collaborato con la giustizia, qualora il relativo procedimento di applicazione sia in corso, avuto riguardo alla natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari come il permesso premio, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, paragrafo 4.4.1 (v. Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01). Sulla base della nuova disciplina, qualora la persona detenuta presenti, come nel caso di specie, richiesta di permesso premio, essa dovrà allegare specificamente i concreti elementi in base ai quali, anche in via logica, escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro rispristino (si veda sul punto Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, RA, Rv. 281764 - 01, la quale, pronunciata nella vigenza della precedente disciplina mantiene intatta la rilevanza delle sue considerazioni anche con riferimento a quella introdotta dalla novella). Dovendo, poi, il giudice, a seguito di tali allegazioni, compiere un esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo della persona detenuta, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti crim , nali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01). 3. Tanto premesso in termini di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, va osservato il Tribunale di sorveglianza, adempiendo a quanto richiesto in sede rescindente, ha provveduto a compiere un'adeguata istruttoria, acquisendo le informazioni dall'istituto sull'andamento del percorso detentivo e dagli organi investigativi e inquirenti sul territorio. Da questi ultimi, è emerso che il pericolo di un ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata non può ritenersi superato, considerato, da un lato, che l'organizzazione criminale di riferimento è ancora attiva sul territorio e, dall'altro lato, che RA non ha offerto alcuna manifestazione di distacco neppure apparente dalle condotte antigiuridiche, emergendo dalle relazioni di sintesi un atteggiamento di minimizzazione rispetto le proprie vicende giudiziarie, rispetto alle quali, a suo dire, avrebbero svolto un ruolo negativo i cd. "pentiti". Ciò che, nell'ottica del Tribunale di sorveglianza, ha finito per illuminare di una luce non rassicurante anche la mancata spiegazione delle ragioni della propria collaborazione. In proposito, deve, invero, osservarsi che se da un lato, come ha ricordato la Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019, non può configurarsi un obbligo di collaborare, né, corrispondentemente, un divieto assoluto di accesso ai benefici 5 per chi non collabora, dall'altro lato, le ragioni individuali della non collaborazione non costituiscono un fatto neutro, ben potendo essere valutate, nell'ambito di un complessivo apprezzamento dell'insieme delle risultanze istruttorie, per scandagliare il percorso compiuto dalla persona detenuta nel corso dell'esecuzione della pena. Un percorso che, secondo quanto motivatamente illustrato dal Tribunale, non è stato ritenuto tale da consentire una valutazione positiva ai fini dell'accesso al beneficio, pur in un contesto astrattamente rassicurante quale quello della fruizione del permesso in locali messi a disposizione dal cappellano del carcere. In proposito, in relazione alle censure sviluppate dalla difesa con riferimento alla valorizzazione dell'assenza di un'adeguata revisione critica rispetto al proprio passato criminale, osserva il Collegio che se, per un verso, non può richiedersi, in specie per l'ammissione a un permesso premio, quale prima fase del percorso trattamentale extramurario, che il richiedente abbia già maturato una completa revisione critica rispetto ai propri trascorsi, per altro verso non può negarsi che, in specie quando ci si trovi al cospetto di persone condannate per gravissimi reati commessi in contesti di criminalità organizzata nel cui ambito avevano rivestito ruoli significativi, lo scrutinio sulla pericolosità sociale debba essere compiuto in maniera rigorosa, indagando, in chiave prognostica, sulla distanza personale che il richiedente abbia maturato rispetto ai quei trascorsi e, dunque, sul processo di cambiamento che l'esecuzione penale sia stata in grado di determinare sulla persona che chieda l'accesso al beneficio. Ciò deve ritenersi il significato del riferimento, da parte della disciplina di nuovo conio, a eventuali iniziative riparatorie nei confronti delle vittime, le quali, pur non obbligatorie come correttamente osservato dalla difesa, ben possono essere eventualmente valorizzate nel giudizio sul processo di cambiamento avviato nel corso dell'esecuzione penale. Sotto altro profilo, va altresì posto in luce che l'ordinanza impugnata ha sottolineato, negativamente, il mancato adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna, nonostante una situazione economica che non può definirsi tale da determinarne l'impossibilità, essendo RA e la moglie intestatari di beni immobili ulteriori rispetto alla casa familiare, non gravati da ipoteche e potendo, dunque, ipotizzarsi la capitalizzazione quantomeno di una parte di essi al fine di provvedere, anche solo parzialmente, al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali, secondo l'indicazione offerta dalle disposizioni di nuovo conio. Sul punto, le considerazioni svolte dalla difesa in ordine al modesto valore economico dei beni immobili riferibili al nucleo familiare di RA hanno un carattere meramente fattuale, introducendo circostanze estranee alla motivazione in maniera peraltro non autosufficiente. 6 In conclusione, le ragioni del rigetto del reclamo siano state espresse, all'esito del giudizio rescissorio, con una motivazione che, complessivamente considerata, non può ritenersi manifestamente illogica, sicché le censure poste a fondamento dell'odierno ricorso devono, pertanto, ritenersi infondate. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 22 gennaio 2020, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di concessione di un permesso premio proposta nell'interesse di AS RA, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta del 4 marzo 2009, che aveva assorbito diverse condanne per associazione di stampo mafioso e per omicidi commessi al fine di agevolare l'attività della consorteria mafiosa di riferimento. Ciò in quanto il detenuto non aveva dedotto l'assenza di collegamenti con la criminalità Penale Sent. Sez. 5 Num. 19980 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/02/2024 mafiosa né l'assenza di pericolo di un loro ripristino in futuro, come richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. 1.1. Con ordinanza in data 3 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità. Con sentenza del 24 luglio 2021, la Corte di cassazione aveva però annullato tale ordinanza, rilevando come l'onere di allegazione imposto al richiedente dovesse rapportarsi ai dati di prova anche in chiave meramente logica e non solo rappresentativa. 1.2. Con ordinanza in data 27 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha nuovamente respinto il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta del beneficio, evidenziando il mancato adempimento delle obbligazioni civili, le carenti allegazioni sulla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sul pericolo di un loro ripristino, l'assenza di chiari indicatori circa l'avvio di un percorso di revisione critica in grado di porre in crisi la presunzione relativa di pericolosità conseguente alla mancata collaborazione. 2. AS RA ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Monica Moschioni, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con due motivi di impugnazione distinti ma strettamente correlati, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30 -ter e 4 -bis Ord. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Quanto alle obbligazioni pecuniarie, la difesa sottolinea che i dati acquisiti dall'indagine patrimoniale delegata al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Caltanissetta, attestanti la proprietà, in capo a RA, di un fabbricato a uso magazzino/locale di deposito e di un fabbricato in corso di costruzione, non evidenzierebbero come tali beni non avessero alcun valore economico, anche per la presenza su di essi di un'ipoteca legale a favore di Equitalia Polis SPA, nonché di immobili qualificati come «stalle/scuderie/autorimesse», «magazzini e locali di deposito» e «abitazioni di tipo economico», cui gli operanti non avrebbero potuto attribuire valore economico. Quanto agli immobili intestati alla moglie, essi proverebbero da successione mortis causa e, pertanto, non rientrerebbero in regime di comunione legale. Quanto ai collegamenti con la criminalità organizzata, l'ordinanza errerebbe nell'interpretazione sia della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 in ordine al contenuto dell'onere di allegazione a carico del detenuto, sia della normativa introdotta dal d.l. n. 162 del 2022. La sentenza della Consulta e il decreto legge n. 162 del 2022, senza chiedere la prova del pentimento del condannato, né l'obbligo di attività riparative, avrebbero soltanto imposto un onere 2 "rafforzato" di allegazione a carico del condannato, limitando tale principio di prova agli indici rilevatori della cessazione dei collegamenti con l'associazione di appartenenza ovvero dei progressi rieducativi, tali da dimostrare la cessazione della pericolosità. Porre a carico del condannato un onere di pentimento e di assunzione di responsabilità nei confronti delle vittime significherebbe vanificare quanto stabilito dalla Corte costituzionale e dalla nuova normativa in ordine all'accesso ai benefici premiali, rispetto alla quale rileverebbe principalmente il percorso individuale di rieducazione. In ogni caso, la Corte costituzionale non avrebbe esonerato la Magistratura di sorveglianza dalla richiesta di informazioni ai vari organi inquirenti al fine di riscontrare quanto asserito dal richiedente e in ordine alla situazione "generale" del clan di appartenenza, da cui desumere elementi concreti di attualità della pericolosità del condannato e di pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Va premesso che l'art.
4 -bis Ord. pen. stabilisce, per le categorie di persone detenute e internate ivi previste, condizioni particolarmente restrittive per l'accesso alle misure alternative e trattamentali, tra le qual, per quanto qui di interesse, rientrano i permessi premio. 2.1. Nella sua configurazione normativa precedente alla sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019 della Corte costituzionale, l'art.
4 -bis Ord. pen. prevedeva, con riferimento ai reati cd. di prima fascia (tra i quali rientrano quelli, qui in considerazione, previsti dall'art. 416-bis cod. pen. o comunque aggravati dal metodo mafioso o dall'agevolazione di una associazione mafiosa) che la persona detenuta o internata avesse necessariamente collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58 -ter Ord. pen. ovvero che fosse stata accertata la l'impossibilità, irrilevanza o inesigibilità della sua collaborazione. 2.2. Tale regime giuridico è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Consulta, la quale, con la citata sentenza, ha dichiarato il contrasto tra l'art.
4 -bis, comma 1, Ord. pen. e gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. nella parte in cui detta disposizione non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 -ter Ord. pen., allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di essi. 3 Nel frangente, la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità di una presunzione assoluta di pericolosità correlata alla mancata collaborazione, essendo tale presunzione ragionevole solo se prevista in termini relativi. In altri termini, mentre non è irragionevole presumere che il condannato non collaborante non abbia rescisso i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, è irragionevole ritenere che essa non possa essere superata quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l'associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Fermo restando che, ai fini di tale accertamento, la Consulta ha affermato la necessità che la valutazione avvenga sulla base di criteri particolarmente rigorosi, proporzionati alla forza del vincolo criminale di cui si esige il definitivo abbandono dalla persona detenuta, di tal che deve ritenersi insufficiente, da parte di quest'ultima, il mero regolare comportamento, la sola partecipazione al percorso rieducativo e tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. E sulla scorta di tali indicazioni, nel periodo successivo alla declaratoria di incostituzionalità, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha, dunque, ritenuto che la collaborazione con la giustizia o, comunque, l'accertamento della sua impossibilità o inesigibilità non fosse più condizione di ammissibilità dell'istanza del beneficio. 2.3. Con il decreto legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'art.
4-bis Ord. pen. è stato modificato e, per quanto di interesse in questa sede, con riferimento ai reati di prima fascia è stato stabilito, al comma 1, che i benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno e permessi premio) e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai detenuti e internati per tali delitti solo nei casi in cui essi collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen. E al successivo comma 1-bis che i predetti benefici e misure possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti e agli internati per i delitti menzionati purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. E al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di 4 iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 2.4. Tali disposizioni sono applicabili, nei confronti della persona condannata per reati ostativi cd. di prima fascia che non abbia collaborato con la giustizia, qualora il relativo procedimento di applicazione sia in corso, avuto riguardo alla natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari come il permesso premio, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, paragrafo 4.4.1 (v. Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01). Sulla base della nuova disciplina, qualora la persona detenuta presenti, come nel caso di specie, richiesta di permesso premio, essa dovrà allegare specificamente i concreti elementi in base ai quali, anche in via logica, escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro rispristino (si veda sul punto Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, RA, Rv. 281764 - 01, la quale, pronunciata nella vigenza della precedente disciplina mantiene intatta la rilevanza delle sue considerazioni anche con riferimento a quella introdotta dalla novella). Dovendo, poi, il giudice, a seguito di tali allegazioni, compiere un esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo della persona detenuta, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti crim , nali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01). 3. Tanto premesso in termini di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, va osservato il Tribunale di sorveglianza, adempiendo a quanto richiesto in sede rescindente, ha provveduto a compiere un'adeguata istruttoria, acquisendo le informazioni dall'istituto sull'andamento del percorso detentivo e dagli organi investigativi e inquirenti sul territorio. Da questi ultimi, è emerso che il pericolo di un ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata non può ritenersi superato, considerato, da un lato, che l'organizzazione criminale di riferimento è ancora attiva sul territorio e, dall'altro lato, che RA non ha offerto alcuna manifestazione di distacco neppure apparente dalle condotte antigiuridiche, emergendo dalle relazioni di sintesi un atteggiamento di minimizzazione rispetto le proprie vicende giudiziarie, rispetto alle quali, a suo dire, avrebbero svolto un ruolo negativo i cd. "pentiti". Ciò che, nell'ottica del Tribunale di sorveglianza, ha finito per illuminare di una luce non rassicurante anche la mancata spiegazione delle ragioni della propria collaborazione. In proposito, deve, invero, osservarsi che se da un lato, come ha ricordato la Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019, non può configurarsi un obbligo di collaborare, né, corrispondentemente, un divieto assoluto di accesso ai benefici 5 per chi non collabora, dall'altro lato, le ragioni individuali della non collaborazione non costituiscono un fatto neutro, ben potendo essere valutate, nell'ambito di un complessivo apprezzamento dell'insieme delle risultanze istruttorie, per scandagliare il percorso compiuto dalla persona detenuta nel corso dell'esecuzione della pena. Un percorso che, secondo quanto motivatamente illustrato dal Tribunale, non è stato ritenuto tale da consentire una valutazione positiva ai fini dell'accesso al beneficio, pur in un contesto astrattamente rassicurante quale quello della fruizione del permesso in locali messi a disposizione dal cappellano del carcere. In proposito, in relazione alle censure sviluppate dalla difesa con riferimento alla valorizzazione dell'assenza di un'adeguata revisione critica rispetto al proprio passato criminale, osserva il Collegio che se, per un verso, non può richiedersi, in specie per l'ammissione a un permesso premio, quale prima fase del percorso trattamentale extramurario, che il richiedente abbia già maturato una completa revisione critica rispetto ai propri trascorsi, per altro verso non può negarsi che, in specie quando ci si trovi al cospetto di persone condannate per gravissimi reati commessi in contesti di criminalità organizzata nel cui ambito avevano rivestito ruoli significativi, lo scrutinio sulla pericolosità sociale debba essere compiuto in maniera rigorosa, indagando, in chiave prognostica, sulla distanza personale che il richiedente abbia maturato rispetto ai quei trascorsi e, dunque, sul processo di cambiamento che l'esecuzione penale sia stata in grado di determinare sulla persona che chieda l'accesso al beneficio. Ciò deve ritenersi il significato del riferimento, da parte della disciplina di nuovo conio, a eventuali iniziative riparatorie nei confronti delle vittime, le quali, pur non obbligatorie come correttamente osservato dalla difesa, ben possono essere eventualmente valorizzate nel giudizio sul processo di cambiamento avviato nel corso dell'esecuzione penale. Sotto altro profilo, va altresì posto in luce che l'ordinanza impugnata ha sottolineato, negativamente, il mancato adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna, nonostante una situazione economica che non può definirsi tale da determinarne l'impossibilità, essendo RA e la moglie intestatari di beni immobili ulteriori rispetto alla casa familiare, non gravati da ipoteche e potendo, dunque, ipotizzarsi la capitalizzazione quantomeno di una parte di essi al fine di provvedere, anche solo parzialmente, al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali, secondo l'indicazione offerta dalle disposizioni di nuovo conio. Sul punto, le considerazioni svolte dalla difesa in ordine al modesto valore economico dei beni immobili riferibili al nucleo familiare di RA hanno un carattere meramente fattuale, introducendo circostanze estranee alla motivazione in maniera peraltro non autosufficiente. 6 In conclusione, le ragioni del rigetto del reclamo siano state espresse, all'esito del giudizio rescissorio, con una motivazione che, complessivamente considerata, non può ritenersi manifestamente illogica, sicché le censure poste a fondamento dell'odierno ricorso devono, pertanto, ritenersi infondate. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente