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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 704/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
RO RC, Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6018/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8488/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202301033591000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Signora Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza CGT di Roma n. 8488/02/2024, depositata il 25/06/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa contribuente contro la cartella di pagamento n. 09720230103359124000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018.
2. L'appellante chiede la riforma della sentenza del primo giudice, proponendo i seguenti motivi: a) mancato esame della documentazione depositata. Violazione risultanze istruttorie. Contraddittoria motivazione.
Violazione decreto IVA 633-1972. Insussistenza della pretesa creditoria;
b) omessa valutazione documentazione, violazione split payment art. 2 d.m. 23.1.2015, violazione funzionalità rilevanza probatoria SICOGE della Corte di Appello di Roma.
3. L'Ufficio costituitosi nel giudizio chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della contribuente non è fondato.
5.1. Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la contribuente ha impugnato la cartella n.
09720230103359124000, emessa in seguito al controllo ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72 della dichiarazione
IVA/2019 presentata per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di euro 2.480,94. La ricorrente eccepiva in sostanza il mancato riconoscimento dell'applicazione del c.d. split payment (art. 2 del d.m. 23/01/2015) da parte dell'ente impositore. Nello specifico, la parte rappresentava che l'Iva dovuta, pari ad euro 6.578,00, era versata dalla medesima per un importo pari ad euro 4.694,50, mentre l'importo di euro
1.883,48 era versato direttamente dal Tribunale di Latina per esso dal Dirigente Nominativo_1 di Appello di Roma, presso cui esercitava le funzioni di GOT, in virtù, appunto, del citato meccanismo denominato split payment.
5.2. Quanto al primo motivo di appello, va evidenziato che l'appellante, in base alle dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2018, aveva un debito nei confronti dell'erario di euro 6.578,00 per IVA, originato da un volume di affari di euro 30.947,00.
Tale assunto non è stato contestato dalla stessa contribuente, come peraltro il Giudice di prime cure conferma, laddove statuisce “(...) quindi la ricorrente, da un lato, ha dichiarato nel modello Iva di dover versare la somma di euro 6.578,00 ma documenta di aver versato solo la somma di euro 4.694,50, con una differenza quindi di euro 1.881,00”.
Al riguardo, l'appellante ribadisce che l'importo di euro 1.883,48 era versato direttamente dal Tribunale di
Latina e per esso dal Dirigente Nominativo_1 di Appello di Roma, in virtù del citato meccanismo del cd. split payment.
Ma, come già rilevato dal primo Giudice, tale asserto non è supportato da pertinente documentazione.
A parere dell'appellante, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avrebbe omesso di valutare la documentazione depositata e “precisamente omette di valutare i files denominati: “Ricorrente_1 ric F E 1 a 7 2018022(2).pdf”, “Ricorrente_1 D rich e ric pag TR LT 4 TR2018.pdf” “Ricorrente_1 D FT El 1 2 3 Tri TR LT 2018. pdf” “Ricorrente_1 D IVA 2018.pdf” “Ricorrente_1 ric F E 1 7 2018.pdf” “Ricorrente_1 estratto SICOGE
Corte Appello Roma.pdf”, “Ricorrente_1 D versamenti IVA 2018 (2).pdf” 12 “UNI_T190930260118226431_PC
CDNL69H41Z326I.pdf”, rilevanti al fine di decidere”.
Tuttavia, analizzando tale documentazione, risultano evidenti le omissioni, gli errori e le incongruenze, che ne inficiano il valore probatorio.
Infatti, quanto alle fatturazioni e alle dichiarazioni presentate dalla contribuente, sono due gli elementi essenziali da cui si evince l'inconsistenza del primo motivo di appello: è la stessa contribuente ad affermare nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio che i files “Ricorrente_1 ric F E 1 a 7 2018022(2).pdf”,
“Ricorrente_1 D rich e ric pag TR LT 4 TR2018.pdf” “Ricorrente_1 D FT El 1 2 3 Tri TR LT 2018.pdf” “Ricorrente_1 D
IVA 2018.pdf” “Ricorrente_1 ric F E 1 7 2018.pdf” sono stati erroneamente qualificati nell'indice di ricorso come
“fatture elettroniche” mentre in realtà contenevano i 7 prospetti riepilogativi di liquidazione emessi dal
Tribunale di Latina;
ed è la stessa contribuente ad affermare, nello stesso atto di appello, che “nella dichiarazione IVA aveva errato nell'inserire le somme di cui alle fatture elettroniche dalla 1 alla 5 del 2018 emesse nei confronti del Tribunale di Latina in un rigo diverso ossia le aveva inserite nel rigo VE23 anziché nel rigo VE38”.
Sicché, quella che la ricorrente definisce nel proprio atto introduttivo “fatturazione” non è ha il contenuto gli elementi essenziali.
Va anche rilevato che il file “Ricorrente_1 ric F E 1 a 7 2018022(2).pdf” è costituito dalla presunta stampa di un messaggio di posta elettronica certificata, preceduto da una serie di prospetti non recanti alcuna sottoscrizione.
In ogni caso, tale file è privo dei caratteri della fattura elettronica, in quanto il suo contenuto si limita alla rappresentazione di un atto formato unilateralmente dal Tribunale di Latina, che non può sostituire le fatture elettroniche dalla stessa emesse e, quindi, mai contabilizzate o non depositate.
Quanto alle dichiarazioni IVA presentate dalla contribuente, è per sua stessa ammissione che l'IVA non è stata dichiarata in regime di split payment ex art. 2 d.m. 23.1.2015 (attivo fino al 14.7.2018).
Va, inoltre, osservato che Tuttavia la contribuente non ha prodotto alcuna dichiarazione rettificativa attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di decadenza del potere di accertamento.
Ne deriva che, ad oggi, resta valido quanto dichiarato dalla stessa nel 2019.
Da quanto sopra discende che la contribuente non ha assolto al proprio onere probatorio circa l'erroneità della propria dichiarazione, anche attraverso la produzione della pertinente fatturazione a supporto.
Dal che discende l'infondatezza del primo motivo.
5.3. Quanto, poi, al secondo motivo di appello, l'appellante deduce in primo luogo il mancato riconoscimento dell'applicazione del c.d. split payment, sostenendo che l'importo a titolo di IVA, di euro 1.883,48, è stato versato direttamente al Tesoro della Stato (erario) dal Tribunale di Latina sulla base della fattura elettronica predisposta.
Ma, come sopra esposto, è la stessa contribuente a ribadire di non aver dichiarato l'IVA in regime di split payment, come è l'appellante a non documentare la fatturazione elettronica asseritamente emessa.
Sicché, nessuna corrispondenza può essere dedotta tra quanto sostenuto dalla contribuente e quanto dalla stessa documentato. Se ne deve concludere per la non fondatezza anche di tale secondo motivo di appello.
6. In considerazione del complesso inquadramento della fattispecie sotto il profilo giuridico, segnatamente tenuto conto del periodo in cui il contenzioso ha avuto origine, le spese del giudizio posso essere compensate.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
RO RC, Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6018/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8488/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202301033591000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Signora Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza CGT di Roma n. 8488/02/2024, depositata il 25/06/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa contribuente contro la cartella di pagamento n. 09720230103359124000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018.
2. L'appellante chiede la riforma della sentenza del primo giudice, proponendo i seguenti motivi: a) mancato esame della documentazione depositata. Violazione risultanze istruttorie. Contraddittoria motivazione.
Violazione decreto IVA 633-1972. Insussistenza della pretesa creditoria;
b) omessa valutazione documentazione, violazione split payment art. 2 d.m. 23.1.2015, violazione funzionalità rilevanza probatoria SICOGE della Corte di Appello di Roma.
3. L'Ufficio costituitosi nel giudizio chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della contribuente non è fondato.
5.1. Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la contribuente ha impugnato la cartella n.
09720230103359124000, emessa in seguito al controllo ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72 della dichiarazione
IVA/2019 presentata per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di euro 2.480,94. La ricorrente eccepiva in sostanza il mancato riconoscimento dell'applicazione del c.d. split payment (art. 2 del d.m. 23/01/2015) da parte dell'ente impositore. Nello specifico, la parte rappresentava che l'Iva dovuta, pari ad euro 6.578,00, era versata dalla medesima per un importo pari ad euro 4.694,50, mentre l'importo di euro
1.883,48 era versato direttamente dal Tribunale di Latina per esso dal Dirigente Nominativo_1 di Appello di Roma, presso cui esercitava le funzioni di GOT, in virtù, appunto, del citato meccanismo denominato split payment.
5.2. Quanto al primo motivo di appello, va evidenziato che l'appellante, in base alle dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2018, aveva un debito nei confronti dell'erario di euro 6.578,00 per IVA, originato da un volume di affari di euro 30.947,00.
Tale assunto non è stato contestato dalla stessa contribuente, come peraltro il Giudice di prime cure conferma, laddove statuisce “(...) quindi la ricorrente, da un lato, ha dichiarato nel modello Iva di dover versare la somma di euro 6.578,00 ma documenta di aver versato solo la somma di euro 4.694,50, con una differenza quindi di euro 1.881,00”.
Al riguardo, l'appellante ribadisce che l'importo di euro 1.883,48 era versato direttamente dal Tribunale di
Latina e per esso dal Dirigente Nominativo_1 di Appello di Roma, in virtù del citato meccanismo del cd. split payment.
Ma, come già rilevato dal primo Giudice, tale asserto non è supportato da pertinente documentazione.
A parere dell'appellante, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avrebbe omesso di valutare la documentazione depositata e “precisamente omette di valutare i files denominati: “Ricorrente_1 ric F E 1 a 7 2018022(2).pdf”, “Ricorrente_1 D rich e ric pag TR LT 4 TR2018.pdf” “Ricorrente_1 D FT El 1 2 3 Tri TR LT 2018. pdf” “Ricorrente_1 D IVA 2018.pdf” “Ricorrente_1 ric F E 1 7 2018.pdf” “Ricorrente_1 estratto SICOGE
Corte Appello Roma.pdf”, “Ricorrente_1 D versamenti IVA 2018 (2).pdf” 12 “UNI_T190930260118226431_PC
CDNL69H41Z326I.pdf”, rilevanti al fine di decidere”.
Tuttavia, analizzando tale documentazione, risultano evidenti le omissioni, gli errori e le incongruenze, che ne inficiano il valore probatorio.
Infatti, quanto alle fatturazioni e alle dichiarazioni presentate dalla contribuente, sono due gli elementi essenziali da cui si evince l'inconsistenza del primo motivo di appello: è la stessa contribuente ad affermare nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio che i files “Ricorrente_1 ric F E 1 a 7 2018022(2).pdf”,
“Ricorrente_1 D rich e ric pag TR LT 4 TR2018.pdf” “Ricorrente_1 D FT El 1 2 3 Tri TR LT 2018.pdf” “Ricorrente_1 D
IVA 2018.pdf” “Ricorrente_1 ric F E 1 7 2018.pdf” sono stati erroneamente qualificati nell'indice di ricorso come
“fatture elettroniche” mentre in realtà contenevano i 7 prospetti riepilogativi di liquidazione emessi dal
Tribunale di Latina;
ed è la stessa contribuente ad affermare, nello stesso atto di appello, che “nella dichiarazione IVA aveva errato nell'inserire le somme di cui alle fatture elettroniche dalla 1 alla 5 del 2018 emesse nei confronti del Tribunale di Latina in un rigo diverso ossia le aveva inserite nel rigo VE23 anziché nel rigo VE38”.
Sicché, quella che la ricorrente definisce nel proprio atto introduttivo “fatturazione” non è ha il contenuto gli elementi essenziali.
Va anche rilevato che il file “Ricorrente_1 ric F E 1 a 7 2018022(2).pdf” è costituito dalla presunta stampa di un messaggio di posta elettronica certificata, preceduto da una serie di prospetti non recanti alcuna sottoscrizione.
In ogni caso, tale file è privo dei caratteri della fattura elettronica, in quanto il suo contenuto si limita alla rappresentazione di un atto formato unilateralmente dal Tribunale di Latina, che non può sostituire le fatture elettroniche dalla stessa emesse e, quindi, mai contabilizzate o non depositate.
Quanto alle dichiarazioni IVA presentate dalla contribuente, è per sua stessa ammissione che l'IVA non è stata dichiarata in regime di split payment ex art. 2 d.m. 23.1.2015 (attivo fino al 14.7.2018).
Va, inoltre, osservato che Tuttavia la contribuente non ha prodotto alcuna dichiarazione rettificativa attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di decadenza del potere di accertamento.
Ne deriva che, ad oggi, resta valido quanto dichiarato dalla stessa nel 2019.
Da quanto sopra discende che la contribuente non ha assolto al proprio onere probatorio circa l'erroneità della propria dichiarazione, anche attraverso la produzione della pertinente fatturazione a supporto.
Dal che discende l'infondatezza del primo motivo.
5.3. Quanto, poi, al secondo motivo di appello, l'appellante deduce in primo luogo il mancato riconoscimento dell'applicazione del c.d. split payment, sostenendo che l'importo a titolo di IVA, di euro 1.883,48, è stato versato direttamente al Tesoro della Stato (erario) dal Tribunale di Latina sulla base della fattura elettronica predisposta.
Ma, come sopra esposto, è la stessa contribuente a ribadire di non aver dichiarato l'IVA in regime di split payment, come è l'appellante a non documentare la fatturazione elettronica asseritamente emessa.
Sicché, nessuna corrispondenza può essere dedotta tra quanto sostenuto dalla contribuente e quanto dalla stessa documentato. Se ne deve concludere per la non fondatezza anche di tale secondo motivo di appello.
6. In considerazione del complesso inquadramento della fattispecie sotto il profilo giuridico, segnatamente tenuto conto del periodo in cui il contenzioso ha avuto origine, le spese del giudizio posso essere compensate.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate