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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5600/2017 R.G.A.C./A, trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2024, e vertente T R A
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pietro Mancuso;
Attrice Contro
, in del l.r.p.t., avv. Ulisse Antonio Pedace;
Controparte_1 Convenuto;
Controparte_2
Convenuto contumace Oggetto: opposizione all'esecuzione. FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c. depositato in data 1.7.2016, la SI.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso il pignoramento presso terzi notificatole ad istanza di QU UD SP (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) in data 17.5.2016 sulla scorta dei seguenti motivi: estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione/ decadenza, mancata notificazione dell'avviso ex art 50 DPR 602/73, mancata notificazione delle cartelle esattoriali sottese e degli avvisi di intimazione, difetto di motivazione. Il Tribunale di Catanzaro, sezione esecuzione, con provvedimento del 06.10.2016, disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
01.12.2016. Con ordinanza del 3.8.2017 (depositata il 21.8.2017), il G.E. Dott. Orazio Ricca, decidendo in via definitiva sull'istanza inibitoria avanzata dal debitore esecutato, sospendeva l'efficacia dell'impugnato pignoramento, fissando termine perentorio di 80 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Pertanto la SI.ra , con atto di citazione in riassunzione Parte_1 ex art 616 cpc notificato in data 08.11.2017 riassumeva il giudizio di merito ed instava affinchè l'On. le Tribunale adito accertasse e dichiarasse la nullità/illegittimità del pignoramento presso terzi impugnato, per tutti i motivi ampiamente esposti e comunque dichiarasse l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti impugnati;
il tutto con condanna degli opposti alle spese di lite. Si costituiva l'ente opposto, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore della Commissione Tributaria, oltre ad una serie di improcedibilità e inammissibilità e, rassegnava le seguenti conclusioni: “ Rigettare la domanda dell'opponente in quanto inammissibile, tardiva e comunque infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare ed accertare la validità, legittimità ed efficacia del pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 17.5.2016, fascicolo n.
30/2016/66243, Procedura Esecutiva n. 03020162770000522005. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di lite.”
Non si costituiva nessuno per il convenuto. CP_2 La ricorrente eccepisce la nullità dell'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi notificato da in Controparte_1 quanto non è stato preceduto da alcuna comunicazione e/o avviso cosi come previsto dall'art. 50 DPR 602/73. Infatti, alla sig.ra non è Pt_1 mai stato comunicato alcunchè in ossequio e nel rispetto della normativa su richiamata, determinando ciò una palese violazione del proprio diritto di difesa. L'atto di pignoramento ex art 72 bis DPR 602/2003 appare essere nullo in quanto, caratterizzato da indeterminatezza e genericità, carente di qualsivoglia specifica indicazione circa a) la descrizione delle voci costituenti la cifra richiesta;
b) la descrizione delle cartelle;
c) gli importi dovuti per ognuna di esse;
d) la produzione della documentazione in esso descritta.
Secondo l'opponente l'atto, infatti, indica solo l'importo generico oggetto della procedura esecutiva, senza specificare a che titolo sono dovuti tali importi: non è infatti indicato se si tratti di imposte, multe, contributi previdenziali, ed altre sanzioni amministrative. Ha Inoltre, evidenziato che la notifica del pignoramento inoltrata all'indirizzo pec del Ministero di Economia e Finanze e' errata.
L' Agenzia delle Entrate producendo “solo” la pec di avvenuto invio, attesta di aver notificato all'indirizzo pec dcst.dag@.pec.mef.gov.it ”, che è si presente sul sito web del , ma non risulta sull'apposito CP_2 registro. Ha insistito a che venisse accertato che la documentazione prodotta è priva di qualsivoglia valore probatorio in quanto avviene in semplice copia fotostatica senza alcuna attestazione di conformità agli originali (asseritamente notificati) da parte di pubblico ufficiale;
competenza quest'ultima che non può in alcun caso essere riconosciuta in capo al Concessionario (cfr. Corte di Cassazione Civile sentenza n. 8289 del
04.04.2018 Corte di Cassazione – Sez. Quinta civile –Ordinanza 1974 del 26.01.2018). Tutti gli avvisi di ricevimento delle cartoline a/r riproducono una firma diversa dall'altra, spesso indecifrabile, in molte non è possibile desumere nemmeno chi sia il soggetto ricevente la notifica e in alcuni casi la scansione avviene a metà dell'atto depositato, in particolare ci si riferisce alla cartolina del pignoramento presso terzi datata 17.05.2016 , e agli avvisi di ricevimento delle cartelle n: 0302001003158173700, 03020030024404325001,03020040000288771000, 03020040000388569001, 3020050005110932000,
03020100033816303000, 03020110022462905000, 03020120006429276000. Infine ha insistito nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Ebbene, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, deve rilevarsi che l'opposizione (da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi) avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario, atteso che la declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n.114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n.602 del 1973 implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. 23894/2023), sono improponibili davanti al giudice ordinario.
Sicchè il primo motivo, con riferimento alle cartelle di natura tributaria risulta inammissibile. Il motivo si profila tale anche riferimento con riferimento ai crediti diversi da quelli tributari, atteso che l'opposizione, da qualificarsi come detto sopra, agli atti esecutivi è stata proposta tardivamente, dal momento che il pignoramento è stato notificato all'odierno opponente in data 17 maggio 2016 e l'opposizione è stata iscritta a ruolo in data 1 luglio 2016, oltre il termine di 20 gg prescritto dall'art.617 cpc. Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito che il credito ingiunto con la diffida in oggetto è prescritto. Il motivo con riferimento alle cartelle di natura tributaria è inammissibile, in quanto in capo al giudice ordinario adito è preclusa la potestà di esaminare la questione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Con riferimento, invece, alle altre cartelle, avente ad oggetto somme dovute a vario titolo, va rilevato che avendo l'opposto dimostrato di avere regolarmente notificato mediante raccomandata le suddette cartelle per come prodotte in atti, il motivo è infondato, atteso che il termine di prescrizione decennale valevole per le somme dovute a e per le spese processuali nonché quello quinquennale per il canone di acqua potabile risulta interrotto dalla notifica dell'atto di pignoramento opposto.
Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito la prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, atteso che pur volendo ritenere come realmente avvenuta la notifica delle cartelle nelle date indicate, è comunque intervenuta la prescrizione del relativo diritto in capo alla stessa.
Anche questo motivo è precluso alla cognizione del tribunale adito, in ragione del principio secondo cui "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento (come nel caso in esame), la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva" (Cass., Sez. U n.2098/2025, 21642 /2021, 8465/2022 e 16986/22 maggio 2022). Con riferimento, invece, alle cartelle di natura non tributaria vale quanto detto sopra. Con il quarto motivo, l'opponente ha eccepito la nullità del pignoramento per mancata specificazione del credito. Il motivo è inammissibile, poiché integrando un motivo di opposizione agli atti esecutivi, è stato proposto, come sopra detto, tardivamente. Le spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza tra la parte opponente e la parte opposta, mentre appare equo disporre la compensazione delle spese con riferimento al terzo pignorato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunziando, così decide: dichiara l'incompetenza a decidere sui crediti di natura tributaria e assegna mesi tre per la riassunzione presso l'organo competente;
dichiara l'opposizione, con riferimento ai motivi integranti opposizione agli esecutivi inammissibile e la rigetta, con riferimento ai motivi integranti opposizione all'esecuzione; condanna a pagare in favore dell'opposto le spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre iva, cap e rimborso forfetario, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite con riferimento al terzo pignorato. Catanzaro, 21 novembre 2025 Il Giudice Onorario Rosanna Scillone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5600/2017 R.G.A.C./A, trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2024, e vertente T R A
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pietro Mancuso;
Attrice Contro
, in del l.r.p.t., avv. Ulisse Antonio Pedace;
Controparte_1 Convenuto;
Controparte_2
Convenuto contumace Oggetto: opposizione all'esecuzione. FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c. depositato in data 1.7.2016, la SI.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso il pignoramento presso terzi notificatole ad istanza di QU UD SP (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) in data 17.5.2016 sulla scorta dei seguenti motivi: estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione/ decadenza, mancata notificazione dell'avviso ex art 50 DPR 602/73, mancata notificazione delle cartelle esattoriali sottese e degli avvisi di intimazione, difetto di motivazione. Il Tribunale di Catanzaro, sezione esecuzione, con provvedimento del 06.10.2016, disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
01.12.2016. Con ordinanza del 3.8.2017 (depositata il 21.8.2017), il G.E. Dott. Orazio Ricca, decidendo in via definitiva sull'istanza inibitoria avanzata dal debitore esecutato, sospendeva l'efficacia dell'impugnato pignoramento, fissando termine perentorio di 80 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Pertanto la SI.ra , con atto di citazione in riassunzione Parte_1 ex art 616 cpc notificato in data 08.11.2017 riassumeva il giudizio di merito ed instava affinchè l'On. le Tribunale adito accertasse e dichiarasse la nullità/illegittimità del pignoramento presso terzi impugnato, per tutti i motivi ampiamente esposti e comunque dichiarasse l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti impugnati;
il tutto con condanna degli opposti alle spese di lite. Si costituiva l'ente opposto, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore della Commissione Tributaria, oltre ad una serie di improcedibilità e inammissibilità e, rassegnava le seguenti conclusioni: “ Rigettare la domanda dell'opponente in quanto inammissibile, tardiva e comunque infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare ed accertare la validità, legittimità ed efficacia del pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 17.5.2016, fascicolo n.
30/2016/66243, Procedura Esecutiva n. 03020162770000522005. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di lite.”
Non si costituiva nessuno per il convenuto. CP_2 La ricorrente eccepisce la nullità dell'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi notificato da in Controparte_1 quanto non è stato preceduto da alcuna comunicazione e/o avviso cosi come previsto dall'art. 50 DPR 602/73. Infatti, alla sig.ra non è Pt_1 mai stato comunicato alcunchè in ossequio e nel rispetto della normativa su richiamata, determinando ciò una palese violazione del proprio diritto di difesa. L'atto di pignoramento ex art 72 bis DPR 602/2003 appare essere nullo in quanto, caratterizzato da indeterminatezza e genericità, carente di qualsivoglia specifica indicazione circa a) la descrizione delle voci costituenti la cifra richiesta;
b) la descrizione delle cartelle;
c) gli importi dovuti per ognuna di esse;
d) la produzione della documentazione in esso descritta.
Secondo l'opponente l'atto, infatti, indica solo l'importo generico oggetto della procedura esecutiva, senza specificare a che titolo sono dovuti tali importi: non è infatti indicato se si tratti di imposte, multe, contributi previdenziali, ed altre sanzioni amministrative. Ha Inoltre, evidenziato che la notifica del pignoramento inoltrata all'indirizzo pec del Ministero di Economia e Finanze e' errata.
L' Agenzia delle Entrate producendo “solo” la pec di avvenuto invio, attesta di aver notificato all'indirizzo pec dcst.dag@.pec.mef.gov.it ”, che è si presente sul sito web del , ma non risulta sull'apposito CP_2 registro. Ha insistito a che venisse accertato che la documentazione prodotta è priva di qualsivoglia valore probatorio in quanto avviene in semplice copia fotostatica senza alcuna attestazione di conformità agli originali (asseritamente notificati) da parte di pubblico ufficiale;
competenza quest'ultima che non può in alcun caso essere riconosciuta in capo al Concessionario (cfr. Corte di Cassazione Civile sentenza n. 8289 del
04.04.2018 Corte di Cassazione – Sez. Quinta civile –Ordinanza 1974 del 26.01.2018). Tutti gli avvisi di ricevimento delle cartoline a/r riproducono una firma diversa dall'altra, spesso indecifrabile, in molte non è possibile desumere nemmeno chi sia il soggetto ricevente la notifica e in alcuni casi la scansione avviene a metà dell'atto depositato, in particolare ci si riferisce alla cartolina del pignoramento presso terzi datata 17.05.2016 , e agli avvisi di ricevimento delle cartelle n: 0302001003158173700, 03020030024404325001,03020040000288771000, 03020040000388569001, 3020050005110932000,
03020100033816303000, 03020110022462905000, 03020120006429276000. Infine ha insistito nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Ebbene, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, deve rilevarsi che l'opposizione (da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi) avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario, atteso che la declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n.114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n.602 del 1973 implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. 23894/2023), sono improponibili davanti al giudice ordinario.
Sicchè il primo motivo, con riferimento alle cartelle di natura tributaria risulta inammissibile. Il motivo si profila tale anche riferimento con riferimento ai crediti diversi da quelli tributari, atteso che l'opposizione, da qualificarsi come detto sopra, agli atti esecutivi è stata proposta tardivamente, dal momento che il pignoramento è stato notificato all'odierno opponente in data 17 maggio 2016 e l'opposizione è stata iscritta a ruolo in data 1 luglio 2016, oltre il termine di 20 gg prescritto dall'art.617 cpc. Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito che il credito ingiunto con la diffida in oggetto è prescritto. Il motivo con riferimento alle cartelle di natura tributaria è inammissibile, in quanto in capo al giudice ordinario adito è preclusa la potestà di esaminare la questione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Con riferimento, invece, alle altre cartelle, avente ad oggetto somme dovute a vario titolo, va rilevato che avendo l'opposto dimostrato di avere regolarmente notificato mediante raccomandata le suddette cartelle per come prodotte in atti, il motivo è infondato, atteso che il termine di prescrizione decennale valevole per le somme dovute a e per le spese processuali nonché quello quinquennale per il canone di acqua potabile risulta interrotto dalla notifica dell'atto di pignoramento opposto.
Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito la prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, atteso che pur volendo ritenere come realmente avvenuta la notifica delle cartelle nelle date indicate, è comunque intervenuta la prescrizione del relativo diritto in capo alla stessa.
Anche questo motivo è precluso alla cognizione del tribunale adito, in ragione del principio secondo cui "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento (come nel caso in esame), la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva" (Cass., Sez. U n.2098/2025, 21642 /2021, 8465/2022 e 16986/22 maggio 2022). Con riferimento, invece, alle cartelle di natura non tributaria vale quanto detto sopra. Con il quarto motivo, l'opponente ha eccepito la nullità del pignoramento per mancata specificazione del credito. Il motivo è inammissibile, poiché integrando un motivo di opposizione agli atti esecutivi, è stato proposto, come sopra detto, tardivamente. Le spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza tra la parte opponente e la parte opposta, mentre appare equo disporre la compensazione delle spese con riferimento al terzo pignorato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunziando, così decide: dichiara l'incompetenza a decidere sui crediti di natura tributaria e assegna mesi tre per la riassunzione presso l'organo competente;
dichiara l'opposizione, con riferimento ai motivi integranti opposizione agli esecutivi inammissibile e la rigetta, con riferimento ai motivi integranti opposizione all'esecuzione; condanna a pagare in favore dell'opposto le spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre iva, cap e rimborso forfetario, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite con riferimento al terzo pignorato. Catanzaro, 21 novembre 2025 Il Giudice Onorario Rosanna Scillone