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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 116/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GRUPPUSO ANGELO,
ricorrente contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte depositate il 6.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 21/11/1992 (regolarmente trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del comune di Alcamo, atto n. 234, parte 2, serie A, anno 1992) e che dalla loro unione erano nati i figli: , nato ad [...] il [...], nata ad Controparte_2 Controparte_3
Alcamo (TP) il 23.07.2007, nata ad [...] il [...] e Controparte_4 CP_5
nato ad [...] il [...].
[...] Avanzava domanda di separazione giudiziale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di seguito riportate:
1. “Dare atto che le parti si sono separate, di fatto, in maniera consolidata ed irreversibile, sì da doversi escludere la possibilità della ricostituzione dell'unità familiare e per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Alcamo di procedere all'annotazione dell'emittendo decreto di omologa nel relativo registro degli atti di matrimonio;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Alcamo (TP) nella via Pantelleria n. 28, di proprietà del sig. , a quest'ultimo che ci vivrà con il figlio maggiorenne Controparte_1 _2
, al momento disoccupato;
[...]
4. Affidare la FI minore ad entrambi i genitori, con collocazione Controparte_3 prevalente presso l'abitazione della madre, con la facoltà per il padre di tenerla con sé il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 22.00 ed il fine settimana (una volta il sabato ed una la domenica) dalle ore 16.00 alle ore 22.00, con la facoltà per lo stesso di pernottare con la minore due volte a settimana;
5. Riconoscere al sig. la facoltà di tenere la FI minore per un Controparte_1 CP periodo continuativo di 15 giorni in coincidenza con le ferie estive nonché, ad anni alterni, cinque giorni nelle festività natalizie e cinque in quelle pasquali;
6. Obbligare il sig. a versare in favore della moglie un assegno mensile di € Controparte_1
300,00, a titolo di contributo per il mantenimento della FI minore , somma da CP rivalutare annualmente secondo l'indice Istat;
7. Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 sostenute dalla FI minore secondo il protocollo adottato dal Tribunale Controparte_3 di Trapani;
8. Obbligare il sig. al pagamento, al 50% con la sig.ra , Controparte_1 Parte_1 della rata mensile del finanziamento n. 26967430, pari ad € 420,40, contratto da quest'ultima
e del quale il marito è coobbligato;
CP_ 9. Attribuire l'assegno unico, pari ad € 189,00 ed erogato dall' per la FI CP
, alla madre .
[...] Parte_1 Con vittorie di spese e competenze”.
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente.
Con ordinanza del 15.5.2024 veniva dichiarata la contumacia di e venivano Controparte_1 emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida la FI minore, , ad entrambi i genitori con collocamento presso la Controparte_3 madre;
attribuisce al resistente il diritto di incontrare e tenere con sé la FI nel Controparte_1 rispetto della volontà della stessa secondo gli accordi liberamente presi dalle parti;
pone a carico del l'obbligo di versare in favore della ricorrente Controparte_1 Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il
[...] mantenimento della FI , con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, CP oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la FI”;
All'udienza del 11.9.2024, adottate le necessarie cautele, si procedeva all'ascolto della minore
[...]
la quale affermava di frequentare regolarmente il padre, di non percepire un Persona_1 contributo economico da quest'ultimo e di avere un buon rapporto con la madre e i fratelli (“Mio padre lo vedo abbastanza spesso, ci sentiamo anche nel corso della settimana, almeno un giorno la settimana ci vediamo. Vado io da lui a casa dove stavamo prima (…) I miei fratelli li vedo principalmente la sera, dopo che tornano dal lavoro;
ho un rapporto molto stretto con mia sorella più grande che vive per conto suo, ha anche dei figli. Io con mia madre sto bene, andiamo d'accordo, tranne che per qualche piccolo litigio normale che capita quando magari le chiedo qualcosa che lei non vuole, ma abbiamo un bel rapporto” cfr. verbale 11.9.2024).
Con l'ordinanza del 11.9.2024 venivano assegnati i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva avviata a decisione.
Con ordinanza del 28.3.2025 la causa veniva rimessa su ruolo per “ottenere informazioni aggiornate sui fatti di causa”.
All'udienza del 9.7.2025 a seguito di discussione orale la causa veniva avviata a decisione. *****
Tanto premesso, stante che la convivenza tra le parti è ormai cessata da un anno, come riferito dalla ricorrente in udienza, e che il resistente non è comparso in giudizio, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale, pertanto, non si può che accogliere la domanda di separazione, sulla scorta dell'art. 151 c.c..
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della FI si osserva che nelle CP more del procedimento la stessa è divenuta maggiorenne, escludendo tale circostanza la possibilità di una pronuncia in tema di affido.
*****
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che entrambi i genitori, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Con riferimento ai figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente “valutate le circostanze”.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24498/2006 ha ribadito che “il genitore che ha l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne non può sottrarsi a tale dovere, salvo che il figlio abbia raggiunto la piena autosufficienza economica, ossia abbia completato il proprio percorso formativo e sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento”. A tale principio si
è successivamente uniformata anche la sentenza n. 19589/2011, in cui la Corte ha precisato che il mantenimento deve proseguire fintanto che il figlio non abbia acquisito un'autosufficienza economica, sia essa derivante da un impiego stabile o da altre fonti di reddito.
Fatta questa premessa, va ora considerata l'età di neomaggiorenne, e il fatto che la stessa CP non abbia ancora raggiunto l'autosufficiente economica (v. verbale di udienza del 9.7.2025, dichiarazioni della ricorrente “ ha fatto un corso presso un centro benessere”) e vanno prese CP in esame anche le posizioni economico-reddituali dei genitori, così come emerse nel corso del procedimento (v. verbale di udienza del 9.7.2025, dichiarazioni della ricorrente “Percepisco euro
202,00 come assegno unico universale per . Io abito a casa di mia mamma. Il CP CP_1 abita ancora nella casa familiare che è sua ed è sita in via Pantelleria 28. Ho lavorato come aiutante cuoca. Non lavoro da giugno. Guadagnavo circa 600 euro al mese. Lui è un carpentiere in ferro.
Guadagna circa 1300-1400 euro circa al mese.”).
Alla luce di tali elementi deve statuirsi l'obbligo in capo al di versare alla ricorrente CP_1 un assegno mensile di € 200,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della FI, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Nessuna assegnazione della casa familiare può essere disposta in favore del così come CP_1 chiesto dalla ricorrente mancando un'apposita domanda da parte dello stesso e Pt_1 CP_1 non potendo provvedersi d'ufficio poiché il non convive con un figlio minorenne. CP_1
Si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, in considerazione dei redditi delle parti così come emergenti dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta.
Per quanto, infine, riguarda la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto di “obbligare il sig.
[...]
al pagamento, al 50% con la sig.ra , della rata mensile del CP_1 Parte_1 finanziamento n. 26967430, pari ad € 420,40, contratto da quest'ultima e del quale il marito è coobbligato”, va precisato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di consiglio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suddetta domanda.
***** Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la natura necessaria delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/11/1992, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Alcamo, atto n. 234, parte
2, serie A, anno 1992;
- pone a carico del l'obbligo di versare in favore della ricorrente Controparte_1 Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo
[...] per il mantenimento della FI con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli CP indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la FI;
- dichiara inammissibile la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto di “obbligare il sig.
[...]
al pagamento, al 50% con la sig.ra della rata mensile del CP_1 Parte_1 finanziamento n. 26967430, pari ad € 420,40, contratto da quest'ultima e del quale il marito
è coobbligato”;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 116/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GRUPPUSO ANGELO,
ricorrente contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte depositate il 6.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 21/11/1992 (regolarmente trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del comune di Alcamo, atto n. 234, parte 2, serie A, anno 1992) e che dalla loro unione erano nati i figli: , nato ad [...] il [...], nata ad Controparte_2 Controparte_3
Alcamo (TP) il 23.07.2007, nata ad [...] il [...] e Controparte_4 CP_5
nato ad [...] il [...].
[...] Avanzava domanda di separazione giudiziale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di seguito riportate:
1. “Dare atto che le parti si sono separate, di fatto, in maniera consolidata ed irreversibile, sì da doversi escludere la possibilità della ricostituzione dell'unità familiare e per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Alcamo di procedere all'annotazione dell'emittendo decreto di omologa nel relativo registro degli atti di matrimonio;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Alcamo (TP) nella via Pantelleria n. 28, di proprietà del sig. , a quest'ultimo che ci vivrà con il figlio maggiorenne Controparte_1 _2
, al momento disoccupato;
[...]
4. Affidare la FI minore ad entrambi i genitori, con collocazione Controparte_3 prevalente presso l'abitazione della madre, con la facoltà per il padre di tenerla con sé il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 22.00 ed il fine settimana (una volta il sabato ed una la domenica) dalle ore 16.00 alle ore 22.00, con la facoltà per lo stesso di pernottare con la minore due volte a settimana;
5. Riconoscere al sig. la facoltà di tenere la FI minore per un Controparte_1 CP periodo continuativo di 15 giorni in coincidenza con le ferie estive nonché, ad anni alterni, cinque giorni nelle festività natalizie e cinque in quelle pasquali;
6. Obbligare il sig. a versare in favore della moglie un assegno mensile di € Controparte_1
300,00, a titolo di contributo per il mantenimento della FI minore , somma da CP rivalutare annualmente secondo l'indice Istat;
7. Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 sostenute dalla FI minore secondo il protocollo adottato dal Tribunale Controparte_3 di Trapani;
8. Obbligare il sig. al pagamento, al 50% con la sig.ra , Controparte_1 Parte_1 della rata mensile del finanziamento n. 26967430, pari ad € 420,40, contratto da quest'ultima
e del quale il marito è coobbligato;
CP_ 9. Attribuire l'assegno unico, pari ad € 189,00 ed erogato dall' per la FI CP
, alla madre .
[...] Parte_1 Con vittorie di spese e competenze”.
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente.
Con ordinanza del 15.5.2024 veniva dichiarata la contumacia di e venivano Controparte_1 emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida la FI minore, , ad entrambi i genitori con collocamento presso la Controparte_3 madre;
attribuisce al resistente il diritto di incontrare e tenere con sé la FI nel Controparte_1 rispetto della volontà della stessa secondo gli accordi liberamente presi dalle parti;
pone a carico del l'obbligo di versare in favore della ricorrente Controparte_1 Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il
[...] mantenimento della FI , con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, CP oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la FI”;
All'udienza del 11.9.2024, adottate le necessarie cautele, si procedeva all'ascolto della minore
[...]
la quale affermava di frequentare regolarmente il padre, di non percepire un Persona_1 contributo economico da quest'ultimo e di avere un buon rapporto con la madre e i fratelli (“Mio padre lo vedo abbastanza spesso, ci sentiamo anche nel corso della settimana, almeno un giorno la settimana ci vediamo. Vado io da lui a casa dove stavamo prima (…) I miei fratelli li vedo principalmente la sera, dopo che tornano dal lavoro;
ho un rapporto molto stretto con mia sorella più grande che vive per conto suo, ha anche dei figli. Io con mia madre sto bene, andiamo d'accordo, tranne che per qualche piccolo litigio normale che capita quando magari le chiedo qualcosa che lei non vuole, ma abbiamo un bel rapporto” cfr. verbale 11.9.2024).
Con l'ordinanza del 11.9.2024 venivano assegnati i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva avviata a decisione.
Con ordinanza del 28.3.2025 la causa veniva rimessa su ruolo per “ottenere informazioni aggiornate sui fatti di causa”.
All'udienza del 9.7.2025 a seguito di discussione orale la causa veniva avviata a decisione. *****
Tanto premesso, stante che la convivenza tra le parti è ormai cessata da un anno, come riferito dalla ricorrente in udienza, e che il resistente non è comparso in giudizio, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale, pertanto, non si può che accogliere la domanda di separazione, sulla scorta dell'art. 151 c.c..
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della FI si osserva che nelle CP more del procedimento la stessa è divenuta maggiorenne, escludendo tale circostanza la possibilità di una pronuncia in tema di affido.
*****
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che entrambi i genitori, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Con riferimento ai figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente “valutate le circostanze”.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24498/2006 ha ribadito che “il genitore che ha l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne non può sottrarsi a tale dovere, salvo che il figlio abbia raggiunto la piena autosufficienza economica, ossia abbia completato il proprio percorso formativo e sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento”. A tale principio si
è successivamente uniformata anche la sentenza n. 19589/2011, in cui la Corte ha precisato che il mantenimento deve proseguire fintanto che il figlio non abbia acquisito un'autosufficienza economica, sia essa derivante da un impiego stabile o da altre fonti di reddito.
Fatta questa premessa, va ora considerata l'età di neomaggiorenne, e il fatto che la stessa CP non abbia ancora raggiunto l'autosufficiente economica (v. verbale di udienza del 9.7.2025, dichiarazioni della ricorrente “ ha fatto un corso presso un centro benessere”) e vanno prese CP in esame anche le posizioni economico-reddituali dei genitori, così come emerse nel corso del procedimento (v. verbale di udienza del 9.7.2025, dichiarazioni della ricorrente “Percepisco euro
202,00 come assegno unico universale per . Io abito a casa di mia mamma. Il CP CP_1 abita ancora nella casa familiare che è sua ed è sita in via Pantelleria 28. Ho lavorato come aiutante cuoca. Non lavoro da giugno. Guadagnavo circa 600 euro al mese. Lui è un carpentiere in ferro.
Guadagna circa 1300-1400 euro circa al mese.”).
Alla luce di tali elementi deve statuirsi l'obbligo in capo al di versare alla ricorrente CP_1 un assegno mensile di € 200,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della FI, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Nessuna assegnazione della casa familiare può essere disposta in favore del così come CP_1 chiesto dalla ricorrente mancando un'apposita domanda da parte dello stesso e Pt_1 CP_1 non potendo provvedersi d'ufficio poiché il non convive con un figlio minorenne. CP_1
Si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, in considerazione dei redditi delle parti così come emergenti dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta.
Per quanto, infine, riguarda la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto di “obbligare il sig.
[...]
al pagamento, al 50% con la sig.ra , della rata mensile del CP_1 Parte_1 finanziamento n. 26967430, pari ad € 420,40, contratto da quest'ultima e del quale il marito è coobbligato”, va precisato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di consiglio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suddetta domanda.
***** Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la natura necessaria delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/11/1992, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Alcamo, atto n. 234, parte
2, serie A, anno 1992;
- pone a carico del l'obbligo di versare in favore della ricorrente Controparte_1 Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo
[...] per il mantenimento della FI con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli CP indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la FI;
- dichiara inammissibile la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto di “obbligare il sig.
[...]
al pagamento, al 50% con la sig.ra della rata mensile del CP_1 Parte_1 finanziamento n. 26967430, pari ad € 420,40, contratto da quest'ultima e del quale il marito
è coobbligato”;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo