Decreto cautelare 12 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 22/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Esmeralda Elmazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 61;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (Prot. -OMISSIS-), emesso dal Questore di Torino il 18 luglio 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- la Questura ha avviato un procedimento di revoca del titolo di soggiorno del ricorrente perché era stato rilasciato sulla base un’errata conversione del permesso di soggiorno originario (per cure mediche) e, il successivo -OMISSIS-, il titolo è stato ufficialmente revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 286/98.
2. Con ricorso, notificato e depositato il 10 febbraio 2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. All’esito dell’udienza camerale del 7 marzo 2023 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente e, in quella pubblica del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente censura il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato in quanto, a suo dire, l’amministrazione si sarebbe limitata al mero ripristino della legalità violata senza valutare l’inserimento sociale, famigliare e lavorativo del ricorrente, ledendo, così, anche il suo legittimo affidamento.
5. Il ricorso è fondato.
Come precedentemente osservato, l’amministrazione ha revocato il titolo di soggiorno del ricorrente ai sensi dell’articolo 5, comma 5, a mente del quale « Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché', per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
Il precedente art. 4, comma 3, sancisce, invece, che « Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ».
Tanto premesso, l’amministrazione procedente sostiene di aver dovuto revocare il titolo perché sarebbe emersa l’erronea conversione di un permesso di soggiorno per motivi di salute ex art. 19, comma 2, del d.lgs. 286/98 che, però, essendo connesso a particolari condizioni non sarebbe convertibile.
Ebbene, poiché il provvedimento impugnato non è stato adottato a seguito del venir meno dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ma per mere ragioni di ripristino della legalità violata, ci si trova innanzi a un annullamento d’ufficio e non di revoca. Potere che, come noto, è subordinato al ricorrere di due presupposti: l'annullabilità del provvedimento (presupposto rigido) e le ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto all'esigenza di ristabilire l'ordine giuridico violato e prevalenti su aspettative, di segno opposto, al mantenimento dell'assetto di interessi in atto (presupposto elastico che si basa sull'affidamento nella stabilità dello status quo ante , suscitato dal favorevole provvedimento di primo grado e destinato a rafforzarsi progressivamente con il trascorrere del tempo).
Affinché, quindi, un provvedimento di tal genere sia legittimo, è necessario che l’amministrazione indichi espressamente nella motivazione dell’atto la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'eliminazione del provvedimento di primo grado, tenendo altresì conto delle ragioni di coloro che, sul piano sostanziale, ne sono destinatari e controinteressati. In tale prospettiva, non è l'interesse pubblico alla ricostituzione dell'ordine giuridico compromesso ad entrare in comparazione con le aspettative alla conservazione della situazione in atto, bensì un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto alla mera esigenza di ripristino della legalità.
Ipotesi, questa, che non ricorre o comunque non è emersa nel caso di specie in cui l’amministrazione ha sì dimostrato il primo presupposto, ossia l’originaria illegittimità del provvedimento (erronea conversione di un precedente titolo di soggiorno), ma non ha effettuato alcun bilanciamento con gli interessi dello straniero, che, confidando senza colpa nella validità del proprio titolo, si è positivamente inserito nel tessuto sociale italiano, acquistando una casa, un automobile, svolgendo una regolare attività lavorativa, ecc.
6. Poiché, quindi, l’amministrazione non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato.
7. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento di ogni censura non espressamente esaminata, stante il carattere completamente satisfattivo della presente pronuncia.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge nonché a rifondere al ricorrente il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Luca Pavia, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO