Sentenza 6 febbraio 2025
Massime • 1
La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 deve essere valutata - in applicazione del principio "tempus regit actum" - in base all'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, in vigore dal 18 marzo 2020, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 80 del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'applicazione retroattiva della sopravvenuta disciplina dettata durante la pandemia da Covid-19, che consentiva al datore di lavoro di revocare il recesso, purché con contestuale richiesta del trattamento speciale di cassa integrazione salariale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 2375/2024
Numero sezionale 11/2025
Numero di raccolta generale 3044/2025
Oggetto Data pubblicazione 06/02/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Licenziamento in periodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Covid
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 2375/2024
SEZIONE LAVORO Cron.
Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 08/01/2025
Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - PU
Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 2375-2024 proposto da:
PROIETTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell'avvocato
RC LI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro 2025 SPAZIO KAOS S.R.L., in persona del legale rappresentante 11 pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA MATTA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4521/2023 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 07/12/2023 R.G.N. 2944/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1 udito l'avvocato RC LI;
Numero registro generale 2375/2024
Numero sezionale 11/2025 udito l'avvocato NICOLA MATTA. Numero di raccolta generale 3044/2025
Data pubblicazione 06/02/2025
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto
– per quanto qui ancora rileva - l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 6 marzo 2020 da Spazio Kaos S.r.l. a Fabrizio Proietti.
2. La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'applicazione della fattispecie disciplinata dall'art. 46 d.l. 18/2020, là dove al comma 1-bis stabilisce che il datore di lavoro che, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 17.3.2020, ha proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n.604/1966 può revocare in ogni tempo il recesso, purché faccia contestuale richiesta di cassa integrazione salariale.
Secondo i giudici d'appello al datore di lavoro è riconosciuta una mera facoltà di revoca senza ulteriori oneri se non quello di accedere alla CIGS;
la Corte territoriale ha poi escluso dubbi di illegittimità costituzionale in proposito perché hanno evidenziato come la disposizione non precludesse al lavoratore di accedere comunque alle altre provvidenze previste in caso di disoccupazione, con esclusione pertanto di ogni profilo discriminatorio.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente, con due motivi;
ha resistito la società con controricorso.
La Procura Generale ha comunicato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
2 Numero registro generale 2375/2024
La parte ricorrente ha replicato con memoria. Numero sezionale 11/2025
Numero di raccolta generale 3044/2025
Data pubblicazione 06/02/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 1 bis, del d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni con l. n. 27/2020 e modificato e integrato dall'art. 80 del d.l. n.34/2020, e/o la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Si sostiene l'interpretazione costituzionalmente orientata già praticata dal Tribunale di Roma in primo grado di
“sostanziale estensione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso alla pandemia Covid
19 introdotto a far data dal 18.3.2020, anche alla finestra temporale 23.2/17.3.2020, con la possibilità per il datore di lavoro, che revochi il recesso disposto in tale lasso temporale e che faccia contestuale richiesta del trattamento speciale di integrazione salariale, di sottrarsi ad ogni onere contributivo e ad ogni sanzione”.
Per parte ricorrente il termine “può”, contenuto nel testo di legge, andrebbe interpretato in correlazione con le sanzioni e le normali conseguenze della revoca del licenziamento, da cui il datore di lavoro veniva esentato nell'ipotesi in cui si fosse determinato in tal senso, nonché alle circostanze di tempo della suddetta revoca che poteva essere effettuata “in ogni tempo”, senza necessità di rispettare il termine previsto dall'art. 18 comma 10 l. n. 300/1970.
Col secondo motivo si deduce: “Questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 46, comma 1-bis del d.l.
n.18/2020, convertito con l. n. 27/2020, per come modificato e integrato dall'art. 80 d.l. n.34/2020, per evidente contrasto con gli artt. 3, 2, 1, 35 e 36
3 Costituzione”. Numero registro generale 2375/2024
Numero sezionale 11/2025
Nell'ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di non poter aderire Numero di raccolta generale 3044/2025 all'interpretazione costituzionalmente orientata proposta, Data pubblicazione 06/02/2025
intendendo pertanto la parola “può” contenuta nei comma 1 bis dell'art. 46 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, come attributiva di un diritto potestativo del datore di lavoro di revocare o meno in ogni tempo il recesso, parte ricorrente sospetta la norma così intesa di illegittimità costituzionale per contrasto, oltre che con gli altri parametri indicati in rubrica, in particolare con l'art. 3 della Costituzione.
2. Il ricorso non può essere accolto.
2.1. Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportuno ricostruire il parametro normativo di riferimento, anche nei suoi sviluppi temporali.
Con l'art. 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, in unico comma, si stabiliva la “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, per cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”
In sede di conversione, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 46 venivano aggiunte talune parole qui non rilevanti, in quanto riguardanti il personale impiegato negli appalti, e veniva sostituita la rubrica, trasformata in «Disposizioni in
4 materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato Numero registro generale 2375/2024
Numero sezionale 11/2025 motivo oggettivo». Numero di raccolta generale 3044/2025
Solo con il successivo art. 80 del decreto-legge 19 maggio Data pubblicazione 06/02/2025
2020, n. 34, oltre a sostituire le parole: "60 giorni" con
"cinque mesi" ed aggiungere il periodo di sospensione per le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604., all'art. 46 veniva aggiunto un comma 1-bis, della cui interpretazione propriamente si discute, secondo il quale:
“Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo
2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n.
300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro."
2.2. Secondo il regime del tempus regit actum, è evidente come tale disciplina, entrata in vigore a partire dal 17 marzo
2020 e rispetto a un comma che ha visto la luce solo nel maggio successivo, non possa rendere retroattivamente vietato un licenziamento intimato il 6 marzo del 2020.
Quanto alla lettura del verbo servile contenuto nella disposizione in termini di «dovere» del datore di lavoro piuttosto che di «potere», la Corte costituzionale, con la sentenza n. 59 del 2021, ha già messo in guardia da letture dei testi legislativi, mediante interpretazioni costituzionalmente orientate, che vadano oltre il significato inequivoco delle parole, per cui l'esegesi conforme in siffatti
5 casi “deve cedere il passo al sindacato di legittimità Numero registro generale 2375/2024
Numero sezionale 11/2025 costituzionale” (come recentemente ribadito anche da Cass. Numero di raccolta generale 3044/2025
n. 15030 del 2024). Data pubblicazione 06/02/2025
Consegue l'infondatezza del primo motivo che sostiene la
“estensione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso alla pandemia Covid 19 introdotto a far data dal 18.3.2020, anche alla finestra temporale
23.2/17.3.2020”.
2.3. In merito al secondo mezzo di gravame è noto che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. n. 8033 del 2023; Cass. n.
14666 del 2020, con la giurisprudenza citata al paragrafo
2.5.).
Tuttavia, un simile motivo può essere certamente inteso come sollecitazione diretta a questa Corte affinché sollevi una questione di legittimità costituzionale, sempre che ne ricorrano i presupposti.
Orbene, la questione prospettata appare comunque priva del requisito indefettibile della rilevanza nel presente giudizio avente ad oggetto una impugnativa di licenziamento asseritamente illegittimo sul presupposto che lo stesso sia stato intimato in violazione di legge.
6 Anche ove la disposizione dovesse essere dichiarata Numero registro generale 2375/2024
Numero sezionale 11/2025 costituzionalmente illegittima come auspicato da parte Numero di raccolta generale 3044/2025 ricorrente, e cioè nel senso che al datore, legislativamente, Data pubblicazione 06/02/2025
non dovesse essere lasciata la scelta di revocare il licenziamento, ma fosse invece obbligato a farlo, ciò non renderebbe illegittimo retroattivamente il recesso già intimato, ma al più renderebbe illegittima la mancata revoca e potrebbe giustificare un'azione di risarcimento del danno nei confronti del datore inadempiente alla regola eventualmente riformulata dalla Corte costituzionale.
Giudizio evidentemente diverso da quello all'esame del
Collegio.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto;
considerata l'assoluta novità della questione trattata, si ravvisano i presupposti per una compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n.
4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
7 Numero registro generale 2375/2024
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 gennaio Numero sezionale 11/2025
Numero di raccolta generale 3044/2025
2025. Data pubblicazione 06/02/2025
Il Presidente
Dott. Antonio Manna
Il cons. est.
Dott. Fabrizio Amendola
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