Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2025, n. 3044
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Sentenza 6 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 8 gennaio 2025, con numero di registro generale 2375/2024. La controversia riguarda un licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto durante il periodo di emergenza Covid-19. La parte ricorrente contestava la legittimità del licenziamento, sostenendo che il datore di lavoro avrebbe dovuto revocarlo in virtù delle disposizioni temporanee introdotte dal decreto legge n. 18/2020, che consentivano la revoca del recesso a condizione di richiedere contestualmente la cassa integrazione. La Corte d'Appello di Roma aveva respinto tale impugnativa, ritenendo che il licenziamento fosse legittimo.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che la norma in questione non si applicava retroattivamente a licenziamenti già effettuati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di emergenza. Inoltre, ha chiarito che l'interpretazione del termine "può" non implica un obbligo di revoca per il datore di lavoro, ma una mera facoltà. La Corte ha escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, affermando che anche in caso di illegittimità della norma, il licenziamento già intimato non sarebbe stato retroattivamente invalidato. Pertanto, il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.

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Massime1

La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 deve essere valutata - in applicazione del principio "tempus regit actum" - in base all'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, in vigore dal 18 marzo 2020, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 80 del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'applicazione retroattiva della sopravvenuta disciplina dettata durante la pandemia da Covid-19, che consentiva al datore di lavoro di revocare il recesso, purché con contestuale richiesta del trattamento speciale di cassa integrazione salariale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2025, n. 3044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3044
    Data del deposito : 6 febbraio 2025

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