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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 58/2025 RGA avverso la sentenza n. 1516/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 07.11.2024 a definizione del procedimento n. 1615/2022R.G.L., notificata il 07.01.2025; avente ad oggetto: malattie professionali;
promossa da:
Parte_1
(c. fisc. ) in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale della in carica pro-tempore rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Stefania Buzzoni, con elezione di domicilio nell'Ufficio dell'Avvocatura Regionale per l in Bologna (BO); Pt_1 Parte_2 appellante;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Romina Filippini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Bologna, Via Delle Lame n. 60; appellato;
pag. 1 di 13 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono adeguatamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso depositato in data 10.8.22, CP_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, l' esponendo: Pt_1
- di aver iniziato a lavorare nel 1982, attendendo sino al 1989 a mansioni di operaio addetto alle macchine automatiche ed operaio generico;
dal 1989 e sino al 2005 esso ricorrente aveva prestato la propria attività di lavoro dipendente presso varie aziende, svolgendo le mansioni di autista di camion e provvedendo al carico e scarico della merce trasportata;
- di lavorare dal 2005 alle dipendenze della ditta COBAT, incorporata poi da
sua attuale datrice di lavoro, svolgendo mansioni di tecnico CP_2 riparatore di batterie industriali di carrelli elevatori;
- che l'attività di esso ricorrente si svolgeva all'interno dell'azienda, ma soprattutto all'esterno presso le sedi dei vari clienti;
- che nell'espletamento della propria attività esso ricorrente utilizzava quale strumentazione principale una pinza particolare per l'estrazione degli elementi in piombo dalle batterie, il trapano ed il cannello per la saldatura a piombo;
e per svolgere la propria attività movimentava e sollevava manualmente elementi di piombo il cui peso variava dai 10 kg ai 40/50 kg, che (si) trovavano posizionati sotto il sedile del carrello elevatore da riparare;
- che esso ricorrente provvedeva altresì alla gestione del materiale per le riparazioni all'interno del furgone che utilizzava per recarsi presso le sedi dei clienti, movimentando anche in tale occasione manualmente pesi. - di movimentare manualmente pesi anche quando lavorava all'interno dell'officina ovvero anche quando si occupava della sistemazione in magazzino del materiale in arrivo;
- che pertanto, nello svolgimento delle sopra descritte mansioni di autista di pag. 2 di 13 camion, con compiti di carico e scarico, prima, e di riparatore di batterie industriali, dopo, egli era stato esposto al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide lombo sacrale, nonché di assunzione di posture incongrue e di movimenti ripetitivi degli arti superiori;
- che, a causa delle mansioni svolte, esso ricorrente era affetto da discopatie multiple degenerative prevalentemente a livello L4-L5, con ernia sottoligamentosa e protusione L3 L4, nonché da tendinopatia degenerativa alla cuffia dei rotatori con calcificazioni a sinistra e lesione parziale SVP sempre a sinistra, malattie per le quali aveva presentato denuncia ad in data 22/03/2019; Pt_1
- che tuttavia aveva respinto entrambe le domande per la seguente Pt_1 motivazione “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”, con valutazione confermata anche in seguito di ricorso e all'esito della collegiale medica conclusasi con pareri discordi. Su tali premesse, il ricorrente chiedeva che venisse giudizialmente accertata l'origine professionale della discopatia a carico del rachide lombo-sacrale e della patologia degenerativa a carico della spalla sinistra, sofferte da esso ricorrente, nonché il conseguente danno biologico permanente rispettivamente nella misura del 5% e del 10% e, dunque, un danno complessivo in misura del 14%, o in quella altra diversa percentuale … accertata all' esito della presente causa, con condanna dell'ente al pagamento dell'indennizzo dovuto in base all'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, in commisurazione del grado di menomazione complessiva. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l chiedendo la reiezione della domanda attorea, Pt_1 mancando la prova del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Eccepiva inoltre la prescrizione dei diritti ai sensi dell'art. 112 T.U.. La causa veniva istruita con l'assunzione di un teste indotto da parte ricorrente e con l'espletamento di Ctu medico-legale. (…) >>. All'esito di tale attività istruttoria, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 07/11/2024, all'esito della quale, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza pronunciando la sentenza n. 1516/2024 R.S., così statuendo: pag. 3 di 13 “1) dichiara che alla data della domanda amministrativa, era CP_1 affetto dalle patologie denominate Discopatia a carico del rachide lombare con lombalgia e Tendinopatia di spalla sinistra, aventi eziologia professionale, che hanno provocato un danno biologico rispettivamente del 7% e del 5% e dunque, in concorso tra loro, una complessiva percentuale di invalidità dell'11% secondo le tabelle 2) Per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente Pt_1 Pt_1
l'indennizzo di legge, parametrato al predetto grado di invalidità, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
3) condanna l alla rifusione Pt_1 in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in €.3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dell'Avv. Romina Filippini dichiaratasi antistataria;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' (…)”. Pt_1
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogato lo svolgimento del giudizio, quanto alle mansioni svolte dall'allora ricorrente, ha richiamato la “testimonianza di , collega del e, in punto alla Tes_1 CP_1 ricostruzione del nesso causale tra attività lavorativa e malattie denunciate e quanto all'entità dei postumi sofferti dall'assicurato, ha dato atto degli esiti dell'espletata CTU medico-legale, le cui conclusioni sono state ampiamente condivise dal Tribunale felsineo;
tenuto conto di questi elementi probatori, da un lato, ha ritenuto parzialmente fondate le pretese dell'allora ricorrente e, dall'altro lato, ha motivatamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dall' Pt_1 resistente, pervenendo così alle statuizioni sopra ritrascritte. Con ricorso depositato telematicamente in data 04/02/2025, l' ha spiegato Pt_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte: “(…) NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello innanzi illustrati, Voglia totalmente riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1516/2024, oggetto di gravame, e conseguentemente dichiarare infondate in fatto e in diritto e/o non provate le domande proposte da CP_1
. Spese di CTU a carico di sia per il primo che per il secondo
[...] CP_1 grado. Spese di lite rifuse sia per il primo che per il secondo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi una nuova C.T.U. medico-legale onde approfondire i temi dedotti nel ricorso in appello e che sia atta a valutare l'origine professionale pag. 4 di 13 o meno delle patologie di cui soffre il Sig. . (…)”. CP_1
Nello spiegato atto di gravame, l' ha censurato la sentenza impugnata sulla Pt_1 scorta di un unico ed articolato motivo di appello, rubricato: “ERRONEA E/O CONTRADDITTORIA E/O CARENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE AL NESSO CAUSALE TRA PATOLOGIE LAMENTATE E LAVORAZIONE SVOLTA DALL'ASSICURATO”. Le doglianze dell , in estrema sintesi, si concretizzano in un'aspra critica Pt_1 alla CTU medico-legale svolta in prime cure, giudicata “errata, contraddittoria, non adeguatamente motivata, carente” e che, detta dell'Istituto appellante, non avrebbe preso “in considerazione ulteriori elementi, circostanze e documentazioni che la difesa ha sottoposto al vaglio del Giudice e del Pt_1
CTU”. Nella prospettazione dell' appellante, dunque, anche la sentenza Pt_1 impugnata sarebbe erronea nella misura in cui ha fatto proprie le conclusioni dell'espletata CTU medico-legale. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure, ritenuto da questa Corte esaustivo e sufficiente al fine di decidere la controversia. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui, sulla scorta di precisa ed analitica motivazione, ha disatteso l'eccezione di prescrizione dei diritti dell'assicurato sollevata dall' in prime cure, ai sensi dell'art. 112 Pt_1
T.U., trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di gravame. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto dall' non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Pt_1 indicate. Al riguardo, appare opportuno rammentare, innanzitutto, le regole di giudizio che presidiano la materia in esame. Come è noto, in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre pag. 5 di 13 e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cassazione civile sez. lav. 26 giugno 2009 n. 15080;Cass. civ. Sez. lavoro, 07-04-2015, n. 6933). In merito alla malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Cass. civ. sez. lavoro, 07-03-2017, n. 5704); in mancanza di tabellazione, esso non può essere affermato in modo rigidamente deterministico sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro;
ma - pur tenendo conto della diverse regole di giudizio presenti in ciascuno dei medesimi settori - andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria. Occorrerà perciò la verifica della probabilità logica (Sez. Un. Penali 30328/2002) che rispetto a quella epidemiologica o statistica richiede la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale. Più specificamente, in relazione a quest'ultimo aspetto la giurisprudenza ha affermato che nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. civ. pag. 6 di 13 Sez. lavoro Sent., 26/03/2015, n. 6105). In ogni caso, è necessario che il lavoratore alleghi e provi di esser stato addetto (e in quale misura) alla mansione che ha determinato l'esposizione al rischio, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori. Viceversa, è noto che per le c.d. malattie professionali tabellate (prima D.P.R. n. 336 del 1994 e poi D.M. 8 aprile 2008) opera la "presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell quale è, in particolare, la dipendenza Parte_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia" (così Cass. n. 23653/16; conf. Cass. n. 13024/17). Ciò posto in punto di diritto, ad avviso di questa Corte, il CTU nominato in prime cure, prima, ed il Tribunale di Bologna, poi, hanno fatto corretta applicazione di tali principi di diritto nel caso di specie. Al riguardo, va osservato, in primo luogo, che a dispetto di quanto sostenuto dall'Istituto appellante, le considerazioni medico-legale rassegnate dal CTU nominato in prime cure (appresso analizzate) non si fondano esclusivamente sull'anamnesi lavorativa resa dall'assicurato. Ed infatti, le dichiarazioni rese dal sig. in merito alle mansioni CP_1 lavorative da lui svolte ed agli ambienti di lavoro in cui ha operato, di per sé precise, dettagliate e scevre da logiche contraddizioni, hanno trovato un solido riscontro nella testimonianza di , collega di lavoro dell'odierno Tes_1 appellato. Da tale testimonianza, in particolare, così come evidenziato nella sentenza gravata
<< (…) è emerso come il ricorrente, in un primo periodo, abbia svolto la mansione di autista e successivamente, dal 2005 in avanti, abbia svolto presso le ditte COBAT ed la mansione di tecnico riparatore batterie per trazione e CP_2 caricabatterie. Il teste ha altresì confermato che l'attività del ricorrente si svolgeva e si svolge sia all'interno dell'azienda, sia all'esterno presso le sedi dei vari clienti e che, nell'espletamento di detta attività, il ricorrente utilizza quale pag. 7 di 13 strumentazione principale una pinza particolare per l'estrazione degli elementi in piombo dalle batterie, il trapano ed il cannello per la saldatura a piombo. Il teste ha anche confermato la circostanza che il ricorrente abitualmente svolgeva attività di movimentazione manuale di carichi, dichiarando “di solito movimentavamo pezzi dai 20 ai 35 kg. Venivano movimentati manualmente, non vi erano sollevatori, perché i pezzi erano su bancali sotto un soppalco e dovevano essere sollevati a mano e la gru a bandiera era fuori portata e non poteva essere utilizzata >>. Al riguardo, si osserva che non vi è alcun motivo per dubitare dell'attendibilità del teste , tant'è che lo stesso non ha mosso contestazioni sul Tes_1 Pt_1 punto, salvo trascurare il contenuto della sua deposizione testimoniale. Per di più, lo stesso appellante, in sede amministrativa, aveva ritenuto Pt_1 pienamente attendibile l'anamnesi lavorativa resa dal sig. che, CP_1 infatti, è stata recepita nelle due relazioni medico-legali , a firma del Dott. Pt_1 prodotte dall'allora parte resistente sub. docc. 1 e 2 del proprio Persona_1 fascicolo di parte di prime cure. L'anamnesi lavorativa del sig. , inoltre, è anche documentalmente CP_1 suffragata dall'estratto contributivo e dalla certificazione medica di malattia professionale del 08.03.2019 con allegata ricevuta di trasmissione del 22.03.2019 da lui prodotti in prime cure (sub. docc. 2 e 3 fasc. di primo grado). In proposito, va osservato, infine, che l' , costituendosi nel giudizio di prime Pt_1 cure, non ha specificamente contestato le allegazioni svolte dall'allora ricorrente nel libello introduttivo in merito al contenuto delle sue mansioni lavorative, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare, quindi, del tutto inconferente rispetto al caso di specie, l'eccezione di parte appellante secondo cui: “l'anamnesi lavorativa non costituisce da sola elemento sufficiente a poter ritenere soddisfatta la prova dell'esposizione a rischio”; nella fattispecie in esame, infatti, vi è ben di più. Ciò detto circa gli elementi probatori che maggiormente suffragano le risultanze della CTU disposta dal Tribunale di Bologna in primo grado, va, poi, rilevato che le conclusioni rassegnate dal perito dell'ufficio appaiono sorrette da adeguata motivazione medico legale ed immuni da vizi logico-giuridici, da ciò la reiezione pag. 8 di 13 della richiesta di parte appellante di sua rinnovazione. Il nominato CTU, in particolare, ha concluso il proprio elaborato peritale, affermando: “si ritiene che la Discopatia a carico del rachide lombare con lombalgia e la Tendinopatia di spalla sinistra, sia concausalmente da ritenere di origine professionale, e che alla luce dei riscontri documentali e clinici, il danno biologico sia stimabile in misura pari all'11(undici).” A sostegno di tale conclusione, nell'elaborato peritale viene evidenziato, in particolare: “Prima di rispondere ai quesiti del Sig. Giudice, è indispensabile una premessa di carattere definitorio e metodologico per comprendere le tematiche in esame. Si definisce malattia professionale quella che colpisce i lavoratori 1esposti Pt_1 in modo protratto al rischio tutelato e per la quale sia accertata la derivazione causale dell'attività espletata. Il principio risulta pertanto che è da ritenere malattia professionale qualsiasi malattia di cui il lavoratore fornisca con onere probatorio dimostrazione della dipendenza causale dal lavoro effettivamente prestato;
si è poi progressivamente modificato nella interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale anche la nozione stessa di causalità da lavoro per la malattia professionale, nel senso che deve intendersi malattia professionale non solo la malattia contratta nell'esercizio e a causa del lavoro ma anche quella cui si possa dimostrare un ruolo concausale esercitato dal lavoro medesimo. A differenza dell'infortunio, la causa della malattia professionale è diluita, agisce in modo lento, con azione graduale e protratta nel tempo. Nel caso in esame, procedendo all'applicazione di rigorosa metodologia criteriologia medico legale, si afferma che l'attività lavorativa in esame, per come descritta e per come risulta in atti, preveda la movimentazione manuale di carichi, con posture incongrue, provocando pertanto un sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombare e delle spalle, peraltro in una attività a carattere abituale e non occasionale, ricorrente e duratura negli anni. L'attività lavorativa espletata, infatti, prevede una serie di adempimenti e sollecitazioni, con movimentazioni e posture tali da essere considerate, nell'adempimento delle peculiari mansioni lavorative qui identificate, idonee ed efficienti ad aggravare ed incidere il quadro degenerativo con meccanismo di carattere concausale. Si pag. 9 di 13 ritiene corretto infatti parlare nel caso di specie di concausa: esistono infatti 15 soprattutto nell'eziopatogenesi delle patologie in esame, fattori individuali e di predisposizione del soggetto, nonché extra-lavorativi, tali da concorrere al determinismo delle patologie in esame, ritenendo l'esposizione al rischio di origine professionale un fattore concausale necessario. Nel ricordare il concetto di concausa, anche in ambito è accettabile, Pt_1 secondo normativa, dottrina e giurisprudenza, il ruolo della concausa nel riconoscimento della malattia professionale, ove la malattia professionale risulti contratta “nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e ponderata valutazione della fattispecie per cui è causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, peraltro, non sono nemmeno inficiate dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della ditta datato 2017 (cfr. CP_2 doc. 9 fasc. di primo grado ) e dal “questionario per malattie collegate alla Pt_1 movimentazione carichi”, compilato dal RSPP aziendale (doc. 3 fascicolo di primo grado ), tanto enfatizzati dall appellante in guisa di censure Pt_1 Pt_1 all'espletata CTU. Trattasi, infatti, di documenti abbastanza recenti rispetto alla lunga storia lavorativa del sig. impiegato alle dipendenze della ditta COBAT, CP_1 incorporata poi da sin dal 2005. Tali documenti, peraltro, non danno CP_2 conto del concreto atteggiarsi delle mansioni lavorative dell'odierno appellato ma indicano solamente i rischi generalmente correlati al tipo di mansioni “sulla carta” assegnate all'odierno appellato, al contrario puntualmente descritte dal teste
. Tes_1
Per di più, lo stesso medico legale , Dott. nei suoi pareri Pt_1 Persona_1 resi in data 12/01/2023 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. di primo grado ), Pt_1 nell'esaminare tali documenti, rispetto ad entrambe le patologie per cui è causa, ha affermato: “il rischio sovraccarico biomeccanico rachide L-S risulta presente”,
“il rischio sovraccarico biomeccanico AASS risulta presente”, salvo poi ritenere, in assenza di ulteriori riscontri (qui presenti), tali rischi inidonei a cagionare le pag. 10 di 13 patologie de quibus. Appare così smentita l'affermazione svolta in questa sede dall appellante Pt_1 secondo cui dall'esame del DVR si evincerebbe che il “rischio è da ritenere assente o quantomeno trascurabile”. Tali documenti, peraltro, sono stati anche esaminati dal CTU nominato in prime cure (seppur ritenuti non dirimenti) che, nel replicare in maniera puntuale, pertinente e convincente alle osservazioni critiche del CTP ha avuto modo Pt_1 di osservare: “(…) in primis appare rilevante segnalare come non corrisponda al vero l'affermazione secondo la quale il Documento di valutazione rischi non sarebbe stato menzionato nella CTU, in quanto all'esame degli atti sono riportate integralmente le relazioni per conto di al cui interno sono riportati i DVR Pt_1
e relativi commenti. Precisato quanto sopra, i DVR erano stati oggetto anche del contraddittorio in sede peritale e il CTU ha preso atto e considerato le posizioni dell , rispetto Pt_1 alle quali tuttavia si ritiene di confermare e nuovamente sottolineare le ripetitività, continuità e abitualità di determinate movimentazioni e posture nell'adempimento delle peculiari mansioni lavorative, la cui rilevanza concausale sul determinismo delle patologie in esame, in particolare in termini di efficienza lesiva, risulta prevalente rispetto ad altri fattori extralavorativi (che peraltro il CTP non dettaglia). Il fatto che non siano note e riconosciute richieste di malattie professionali da parte di altri lavoratori della ditta non rileva nella presenza consulenza che CP_2 si occupa delle peculiarità del caso del Sig. (…)”. CP_1
Le esaustive e convincenti conclusioni raggiunte dal CTU nominato in prime cure e fatte proprie dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, dunque, non sono scalfite dalle censure articolate in questa sede dall' che, in estrema sintesi, Pt_1 si è limitato a reiterare innanzi a questa Corte le osservazioni critiche del proprio CTP, meramente valutative, già disattese in maniera motivata dalla consulenza innanzi richiamata. A tale proposito si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione in alcune pronunce ha evidenziato che : “……….qualora il Giudice di merito si sia basato sulle conclusioni del C.T.U. , affinché sia denunciabile in Cassazione il vizio di omessa e insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e pag. 11 di 13 lacune della consulenza, che si riverberano nella sentenza, si sostanzino in carenze e deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso attribuito dalla parte .” (Cass. 22707 del 8.11.2010) Nel caso di specie, gli asseriti vizi della consulenza della dott.ssa Per_2
denunciati dall' si concretizzano, per usare le parole della Suprema
[...] Pt_1
Corte, “in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso” attribuito dall'odierna parte appellante.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall va respinto, con conseguente integrale conferma della Pt_1 sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co, del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte dalla parte appellata e l'esiguità degli incombenti difensivi svolti nel suo interesse). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto dall , con conseguente integrale conferma della Pt_1 sentenza gravata;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano nella Pt_1 somma di € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge, disponendo la
pag. 12 di 13 distrazione di dette spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Romina Filippini dichiaratasi antistataria;
3) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 58/2025 RGA avverso la sentenza n. 1516/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 07.11.2024 a definizione del procedimento n. 1615/2022R.G.L., notificata il 07.01.2025; avente ad oggetto: malattie professionali;
promossa da:
Parte_1
(c. fisc. ) in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale della in carica pro-tempore rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Stefania Buzzoni, con elezione di domicilio nell'Ufficio dell'Avvocatura Regionale per l in Bologna (BO); Pt_1 Parte_2 appellante;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Romina Filippini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Bologna, Via Delle Lame n. 60; appellato;
pag. 1 di 13 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono adeguatamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso depositato in data 10.8.22, CP_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, l' esponendo: Pt_1
- di aver iniziato a lavorare nel 1982, attendendo sino al 1989 a mansioni di operaio addetto alle macchine automatiche ed operaio generico;
dal 1989 e sino al 2005 esso ricorrente aveva prestato la propria attività di lavoro dipendente presso varie aziende, svolgendo le mansioni di autista di camion e provvedendo al carico e scarico della merce trasportata;
- di lavorare dal 2005 alle dipendenze della ditta COBAT, incorporata poi da
sua attuale datrice di lavoro, svolgendo mansioni di tecnico CP_2 riparatore di batterie industriali di carrelli elevatori;
- che l'attività di esso ricorrente si svolgeva all'interno dell'azienda, ma soprattutto all'esterno presso le sedi dei vari clienti;
- che nell'espletamento della propria attività esso ricorrente utilizzava quale strumentazione principale una pinza particolare per l'estrazione degli elementi in piombo dalle batterie, il trapano ed il cannello per la saldatura a piombo;
e per svolgere la propria attività movimentava e sollevava manualmente elementi di piombo il cui peso variava dai 10 kg ai 40/50 kg, che (si) trovavano posizionati sotto il sedile del carrello elevatore da riparare;
- che esso ricorrente provvedeva altresì alla gestione del materiale per le riparazioni all'interno del furgone che utilizzava per recarsi presso le sedi dei clienti, movimentando anche in tale occasione manualmente pesi. - di movimentare manualmente pesi anche quando lavorava all'interno dell'officina ovvero anche quando si occupava della sistemazione in magazzino del materiale in arrivo;
- che pertanto, nello svolgimento delle sopra descritte mansioni di autista di pag. 2 di 13 camion, con compiti di carico e scarico, prima, e di riparatore di batterie industriali, dopo, egli era stato esposto al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide lombo sacrale, nonché di assunzione di posture incongrue e di movimenti ripetitivi degli arti superiori;
- che, a causa delle mansioni svolte, esso ricorrente era affetto da discopatie multiple degenerative prevalentemente a livello L4-L5, con ernia sottoligamentosa e protusione L3 L4, nonché da tendinopatia degenerativa alla cuffia dei rotatori con calcificazioni a sinistra e lesione parziale SVP sempre a sinistra, malattie per le quali aveva presentato denuncia ad in data 22/03/2019; Pt_1
- che tuttavia aveva respinto entrambe le domande per la seguente Pt_1 motivazione “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”, con valutazione confermata anche in seguito di ricorso e all'esito della collegiale medica conclusasi con pareri discordi. Su tali premesse, il ricorrente chiedeva che venisse giudizialmente accertata l'origine professionale della discopatia a carico del rachide lombo-sacrale e della patologia degenerativa a carico della spalla sinistra, sofferte da esso ricorrente, nonché il conseguente danno biologico permanente rispettivamente nella misura del 5% e del 10% e, dunque, un danno complessivo in misura del 14%, o in quella altra diversa percentuale … accertata all' esito della presente causa, con condanna dell'ente al pagamento dell'indennizzo dovuto in base all'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, in commisurazione del grado di menomazione complessiva. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l chiedendo la reiezione della domanda attorea, Pt_1 mancando la prova del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Eccepiva inoltre la prescrizione dei diritti ai sensi dell'art. 112 T.U.. La causa veniva istruita con l'assunzione di un teste indotto da parte ricorrente e con l'espletamento di Ctu medico-legale. (…) >>. All'esito di tale attività istruttoria, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 07/11/2024, all'esito della quale, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza pronunciando la sentenza n. 1516/2024 R.S., così statuendo: pag. 3 di 13 “1) dichiara che alla data della domanda amministrativa, era CP_1 affetto dalle patologie denominate Discopatia a carico del rachide lombare con lombalgia e Tendinopatia di spalla sinistra, aventi eziologia professionale, che hanno provocato un danno biologico rispettivamente del 7% e del 5% e dunque, in concorso tra loro, una complessiva percentuale di invalidità dell'11% secondo le tabelle 2) Per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente Pt_1 Pt_1
l'indennizzo di legge, parametrato al predetto grado di invalidità, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
3) condanna l alla rifusione Pt_1 in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in €.3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dell'Avv. Romina Filippini dichiaratasi antistataria;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' (…)”. Pt_1
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogato lo svolgimento del giudizio, quanto alle mansioni svolte dall'allora ricorrente, ha richiamato la “testimonianza di , collega del e, in punto alla Tes_1 CP_1 ricostruzione del nesso causale tra attività lavorativa e malattie denunciate e quanto all'entità dei postumi sofferti dall'assicurato, ha dato atto degli esiti dell'espletata CTU medico-legale, le cui conclusioni sono state ampiamente condivise dal Tribunale felsineo;
tenuto conto di questi elementi probatori, da un lato, ha ritenuto parzialmente fondate le pretese dell'allora ricorrente e, dall'altro lato, ha motivatamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dall' Pt_1 resistente, pervenendo così alle statuizioni sopra ritrascritte. Con ricorso depositato telematicamente in data 04/02/2025, l' ha spiegato Pt_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte: “(…) NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello innanzi illustrati, Voglia totalmente riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1516/2024, oggetto di gravame, e conseguentemente dichiarare infondate in fatto e in diritto e/o non provate le domande proposte da CP_1
. Spese di CTU a carico di sia per il primo che per il secondo
[...] CP_1 grado. Spese di lite rifuse sia per il primo che per il secondo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi una nuova C.T.U. medico-legale onde approfondire i temi dedotti nel ricorso in appello e che sia atta a valutare l'origine professionale pag. 4 di 13 o meno delle patologie di cui soffre il Sig. . (…)”. CP_1
Nello spiegato atto di gravame, l' ha censurato la sentenza impugnata sulla Pt_1 scorta di un unico ed articolato motivo di appello, rubricato: “ERRONEA E/O CONTRADDITTORIA E/O CARENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE AL NESSO CAUSALE TRA PATOLOGIE LAMENTATE E LAVORAZIONE SVOLTA DALL'ASSICURATO”. Le doglianze dell , in estrema sintesi, si concretizzano in un'aspra critica Pt_1 alla CTU medico-legale svolta in prime cure, giudicata “errata, contraddittoria, non adeguatamente motivata, carente” e che, detta dell'Istituto appellante, non avrebbe preso “in considerazione ulteriori elementi, circostanze e documentazioni che la difesa ha sottoposto al vaglio del Giudice e del Pt_1
CTU”. Nella prospettazione dell' appellante, dunque, anche la sentenza Pt_1 impugnata sarebbe erronea nella misura in cui ha fatto proprie le conclusioni dell'espletata CTU medico-legale. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure, ritenuto da questa Corte esaustivo e sufficiente al fine di decidere la controversia. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui, sulla scorta di precisa ed analitica motivazione, ha disatteso l'eccezione di prescrizione dei diritti dell'assicurato sollevata dall' in prime cure, ai sensi dell'art. 112 Pt_1
T.U., trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di gravame. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto dall' non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Pt_1 indicate. Al riguardo, appare opportuno rammentare, innanzitutto, le regole di giudizio che presidiano la materia in esame. Come è noto, in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre pag. 5 di 13 e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cassazione civile sez. lav. 26 giugno 2009 n. 15080;Cass. civ. Sez. lavoro, 07-04-2015, n. 6933). In merito alla malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (Cass. civ. sez. lavoro, 07-03-2017, n. 5704); in mancanza di tabellazione, esso non può essere affermato in modo rigidamente deterministico sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro;
ma - pur tenendo conto della diverse regole di giudizio presenti in ciascuno dei medesimi settori - andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria. Occorrerà perciò la verifica della probabilità logica (Sez. Un. Penali 30328/2002) che rispetto a quella epidemiologica o statistica richiede la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale. Più specificamente, in relazione a quest'ultimo aspetto la giurisprudenza ha affermato che nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. civ. pag. 6 di 13 Sez. lavoro Sent., 26/03/2015, n. 6105). In ogni caso, è necessario che il lavoratore alleghi e provi di esser stato addetto (e in quale misura) alla mansione che ha determinato l'esposizione al rischio, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori. Viceversa, è noto che per le c.d. malattie professionali tabellate (prima D.P.R. n. 336 del 1994 e poi D.M. 8 aprile 2008) opera la "presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell quale è, in particolare, la dipendenza Parte_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia" (così Cass. n. 23653/16; conf. Cass. n. 13024/17). Ciò posto in punto di diritto, ad avviso di questa Corte, il CTU nominato in prime cure, prima, ed il Tribunale di Bologna, poi, hanno fatto corretta applicazione di tali principi di diritto nel caso di specie. Al riguardo, va osservato, in primo luogo, che a dispetto di quanto sostenuto dall'Istituto appellante, le considerazioni medico-legale rassegnate dal CTU nominato in prime cure (appresso analizzate) non si fondano esclusivamente sull'anamnesi lavorativa resa dall'assicurato. Ed infatti, le dichiarazioni rese dal sig. in merito alle mansioni CP_1 lavorative da lui svolte ed agli ambienti di lavoro in cui ha operato, di per sé precise, dettagliate e scevre da logiche contraddizioni, hanno trovato un solido riscontro nella testimonianza di , collega di lavoro dell'odierno Tes_1 appellato. Da tale testimonianza, in particolare, così come evidenziato nella sentenza gravata
<< (…) è emerso come il ricorrente, in un primo periodo, abbia svolto la mansione di autista e successivamente, dal 2005 in avanti, abbia svolto presso le ditte COBAT ed la mansione di tecnico riparatore batterie per trazione e CP_2 caricabatterie. Il teste ha altresì confermato che l'attività del ricorrente si svolgeva e si svolge sia all'interno dell'azienda, sia all'esterno presso le sedi dei vari clienti e che, nell'espletamento di detta attività, il ricorrente utilizza quale pag. 7 di 13 strumentazione principale una pinza particolare per l'estrazione degli elementi in piombo dalle batterie, il trapano ed il cannello per la saldatura a piombo. Il teste ha anche confermato la circostanza che il ricorrente abitualmente svolgeva attività di movimentazione manuale di carichi, dichiarando “di solito movimentavamo pezzi dai 20 ai 35 kg. Venivano movimentati manualmente, non vi erano sollevatori, perché i pezzi erano su bancali sotto un soppalco e dovevano essere sollevati a mano e la gru a bandiera era fuori portata e non poteva essere utilizzata >>. Al riguardo, si osserva che non vi è alcun motivo per dubitare dell'attendibilità del teste , tant'è che lo stesso non ha mosso contestazioni sul Tes_1 Pt_1 punto, salvo trascurare il contenuto della sua deposizione testimoniale. Per di più, lo stesso appellante, in sede amministrativa, aveva ritenuto Pt_1 pienamente attendibile l'anamnesi lavorativa resa dal sig. che, CP_1 infatti, è stata recepita nelle due relazioni medico-legali , a firma del Dott. Pt_1 prodotte dall'allora parte resistente sub. docc. 1 e 2 del proprio Persona_1 fascicolo di parte di prime cure. L'anamnesi lavorativa del sig. , inoltre, è anche documentalmente CP_1 suffragata dall'estratto contributivo e dalla certificazione medica di malattia professionale del 08.03.2019 con allegata ricevuta di trasmissione del 22.03.2019 da lui prodotti in prime cure (sub. docc. 2 e 3 fasc. di primo grado). In proposito, va osservato, infine, che l' , costituendosi nel giudizio di prime Pt_1 cure, non ha specificamente contestato le allegazioni svolte dall'allora ricorrente nel libello introduttivo in merito al contenuto delle sue mansioni lavorative, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare, quindi, del tutto inconferente rispetto al caso di specie, l'eccezione di parte appellante secondo cui: “l'anamnesi lavorativa non costituisce da sola elemento sufficiente a poter ritenere soddisfatta la prova dell'esposizione a rischio”; nella fattispecie in esame, infatti, vi è ben di più. Ciò detto circa gli elementi probatori che maggiormente suffragano le risultanze della CTU disposta dal Tribunale di Bologna in primo grado, va, poi, rilevato che le conclusioni rassegnate dal perito dell'ufficio appaiono sorrette da adeguata motivazione medico legale ed immuni da vizi logico-giuridici, da ciò la reiezione pag. 8 di 13 della richiesta di parte appellante di sua rinnovazione. Il nominato CTU, in particolare, ha concluso il proprio elaborato peritale, affermando: “si ritiene che la Discopatia a carico del rachide lombare con lombalgia e la Tendinopatia di spalla sinistra, sia concausalmente da ritenere di origine professionale, e che alla luce dei riscontri documentali e clinici, il danno biologico sia stimabile in misura pari all'11(undici).” A sostegno di tale conclusione, nell'elaborato peritale viene evidenziato, in particolare: “Prima di rispondere ai quesiti del Sig. Giudice, è indispensabile una premessa di carattere definitorio e metodologico per comprendere le tematiche in esame. Si definisce malattia professionale quella che colpisce i lavoratori 1esposti Pt_1 in modo protratto al rischio tutelato e per la quale sia accertata la derivazione causale dell'attività espletata. Il principio risulta pertanto che è da ritenere malattia professionale qualsiasi malattia di cui il lavoratore fornisca con onere probatorio dimostrazione della dipendenza causale dal lavoro effettivamente prestato;
si è poi progressivamente modificato nella interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale anche la nozione stessa di causalità da lavoro per la malattia professionale, nel senso che deve intendersi malattia professionale non solo la malattia contratta nell'esercizio e a causa del lavoro ma anche quella cui si possa dimostrare un ruolo concausale esercitato dal lavoro medesimo. A differenza dell'infortunio, la causa della malattia professionale è diluita, agisce in modo lento, con azione graduale e protratta nel tempo. Nel caso in esame, procedendo all'applicazione di rigorosa metodologia criteriologia medico legale, si afferma che l'attività lavorativa in esame, per come descritta e per come risulta in atti, preveda la movimentazione manuale di carichi, con posture incongrue, provocando pertanto un sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombare e delle spalle, peraltro in una attività a carattere abituale e non occasionale, ricorrente e duratura negli anni. L'attività lavorativa espletata, infatti, prevede una serie di adempimenti e sollecitazioni, con movimentazioni e posture tali da essere considerate, nell'adempimento delle peculiari mansioni lavorative qui identificate, idonee ed efficienti ad aggravare ed incidere il quadro degenerativo con meccanismo di carattere concausale. Si pag. 9 di 13 ritiene corretto infatti parlare nel caso di specie di concausa: esistono infatti 15 soprattutto nell'eziopatogenesi delle patologie in esame, fattori individuali e di predisposizione del soggetto, nonché extra-lavorativi, tali da concorrere al determinismo delle patologie in esame, ritenendo l'esposizione al rischio di origine professionale un fattore concausale necessario. Nel ricordare il concetto di concausa, anche in ambito è accettabile, Pt_1 secondo normativa, dottrina e giurisprudenza, il ruolo della concausa nel riconoscimento della malattia professionale, ove la malattia professionale risulti contratta “nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e ponderata valutazione della fattispecie per cui è causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, peraltro, non sono nemmeno inficiate dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della ditta datato 2017 (cfr. CP_2 doc. 9 fasc. di primo grado ) e dal “questionario per malattie collegate alla Pt_1 movimentazione carichi”, compilato dal RSPP aziendale (doc. 3 fascicolo di primo grado ), tanto enfatizzati dall appellante in guisa di censure Pt_1 Pt_1 all'espletata CTU. Trattasi, infatti, di documenti abbastanza recenti rispetto alla lunga storia lavorativa del sig. impiegato alle dipendenze della ditta COBAT, CP_1 incorporata poi da sin dal 2005. Tali documenti, peraltro, non danno CP_2 conto del concreto atteggiarsi delle mansioni lavorative dell'odierno appellato ma indicano solamente i rischi generalmente correlati al tipo di mansioni “sulla carta” assegnate all'odierno appellato, al contrario puntualmente descritte dal teste
. Tes_1
Per di più, lo stesso medico legale , Dott. nei suoi pareri Pt_1 Persona_1 resi in data 12/01/2023 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. di primo grado ), Pt_1 nell'esaminare tali documenti, rispetto ad entrambe le patologie per cui è causa, ha affermato: “il rischio sovraccarico biomeccanico rachide L-S risulta presente”,
“il rischio sovraccarico biomeccanico AASS risulta presente”, salvo poi ritenere, in assenza di ulteriori riscontri (qui presenti), tali rischi inidonei a cagionare le pag. 10 di 13 patologie de quibus. Appare così smentita l'affermazione svolta in questa sede dall appellante Pt_1 secondo cui dall'esame del DVR si evincerebbe che il “rischio è da ritenere assente o quantomeno trascurabile”. Tali documenti, peraltro, sono stati anche esaminati dal CTU nominato in prime cure (seppur ritenuti non dirimenti) che, nel replicare in maniera puntuale, pertinente e convincente alle osservazioni critiche del CTP ha avuto modo Pt_1 di osservare: “(…) in primis appare rilevante segnalare come non corrisponda al vero l'affermazione secondo la quale il Documento di valutazione rischi non sarebbe stato menzionato nella CTU, in quanto all'esame degli atti sono riportate integralmente le relazioni per conto di al cui interno sono riportati i DVR Pt_1
e relativi commenti. Precisato quanto sopra, i DVR erano stati oggetto anche del contraddittorio in sede peritale e il CTU ha preso atto e considerato le posizioni dell , rispetto Pt_1 alle quali tuttavia si ritiene di confermare e nuovamente sottolineare le ripetitività, continuità e abitualità di determinate movimentazioni e posture nell'adempimento delle peculiari mansioni lavorative, la cui rilevanza concausale sul determinismo delle patologie in esame, in particolare in termini di efficienza lesiva, risulta prevalente rispetto ad altri fattori extralavorativi (che peraltro il CTP non dettaglia). Il fatto che non siano note e riconosciute richieste di malattie professionali da parte di altri lavoratori della ditta non rileva nella presenza consulenza che CP_2 si occupa delle peculiarità del caso del Sig. (…)”. CP_1
Le esaustive e convincenti conclusioni raggiunte dal CTU nominato in prime cure e fatte proprie dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, dunque, non sono scalfite dalle censure articolate in questa sede dall' che, in estrema sintesi, Pt_1 si è limitato a reiterare innanzi a questa Corte le osservazioni critiche del proprio CTP, meramente valutative, già disattese in maniera motivata dalla consulenza innanzi richiamata. A tale proposito si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione in alcune pronunce ha evidenziato che : “……….qualora il Giudice di merito si sia basato sulle conclusioni del C.T.U. , affinché sia denunciabile in Cassazione il vizio di omessa e insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e pag. 11 di 13 lacune della consulenza, che si riverberano nella sentenza, si sostanzino in carenze e deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso attribuito dalla parte .” (Cass. 22707 del 8.11.2010) Nel caso di specie, gli asseriti vizi della consulenza della dott.ssa Per_2
denunciati dall' si concretizzano, per usare le parole della Suprema
[...] Pt_1
Corte, “in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso” attribuito dall'odierna parte appellante.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall va respinto, con conseguente integrale conferma della Pt_1 sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co, del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte dalla parte appellata e l'esiguità degli incombenti difensivi svolti nel suo interesse). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto dall , con conseguente integrale conferma della Pt_1 sentenza gravata;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano nella Pt_1 somma di € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge, disponendo la
pag. 12 di 13 distrazione di dette spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Romina Filippini dichiaratasi antistataria;
3) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'Istituto appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 13 di 13