Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 09/02/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2025, proposto da
Np Sicilia 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'accertamento
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell'istanza avanzata in data 30.11.2023 in relazione al progetto di un impianto eolico denominato "SCRUDATO", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6MW, affiancato da un sistema di storage avente potenza nominale di 23,4 MW, per una potenza richiesta in immissione di 63 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cammarata (AG), Villalba (CL) e Mussomeli (CL);
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. LO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società NP SICILIA 2 S.R.L. ha adito codesto Tribunale per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza avanzata in data 30.11.2023 in relazione al progetto di un impianto eolico denominato “SCRUDATO”, costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6MW, affiancato da un sistema di storage avente potenza nominale di 23,4 MW, per una potenza richiesta in immissione di 63 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cammarata (AG), Villalba (CL) e Mussomeli (CL).
Nello specifico, la ricorrente precisa in punto di fatto che:
- con nota del 30.11.2023, la Società ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) un’istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 (“TUA”), in relazione al progetto di un impianto eolico denominato "SCRUDATO", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6MW, affiancato da un sistema di storage avente potenza nominale di 23,4 MW, per una potenza richiesta in immissione di 63 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cammarata (AG), Villalba (CL) e Mussomeli (CL);
- in data 11.03.2024, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, il MASE pubblicava l’avviso al pubblico, assegnando al progetto il codice identificativo ID_VIP 10663 e un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento. La fase di consultazione del pubblico terminava, dunque, in data 10.04.2024;
- a seguito della trasmissione di documentazione integrativa, in data 29.05.2024, il MASE avviava una seconda consultazione del pubblico, il cui termine per la presentazione delle osservazioni veniva fissato al 13.06.2024;
- dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico e della relativa documentazione (11.03.2024) ad oggi sono inutilmente decorsi i termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 25, comma 2 bis, del D.lgs. n. 152 del 2006, a mente del quale “ per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ”.
Pertanto, la Società ha proposto il presente ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla propria richiesta di V.I.A. e la conseguente condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a porre in essere gli atti di sua competenza per la conclusione del procedimento.
Con i motivi di ricorso la ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, L. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione ai termini di conclusione del procedimento amministrativo.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è costituito a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto di pura forma.
All’udienza camerale del giorno 5 febbraio 2026, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento di V.I.A. deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero. In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione di V.I.A. è avvenuta in data 11.03.2024, determinando la scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento al 18.08.2024. Tuttavia, ad oggi, il MASE non ha adottato il provvedimento conclusivo espresso.
A questo proposito è utile osservare che la normativa vigente – in particolare l’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici e culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024).
Occorre inoltre precisare che, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del d.P.R. n. 637 del 1975), “ le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente ” (CGA, sent. n. 648/2022). Parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25 co. 2 e co. 2 bis D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. CGA sentenze nn. 677 e 678/24, nelle quali il Giudice di appello ha altresì indicato gli strumenti giuridici utilizzabili dal M.A.S.E onde superare eventuali inerzie e arresti procedimentali imputabili all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana).
Sussiste, perciò, l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del 30 novembre 2023, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo della procedura di VIA.
Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Ministero.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l’ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, su richiesta dell’interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato versato;
- pone a carico dello stesso Ministero l’eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO NC, Presidente
LO LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LO | NO NC |
IL SEGRETARIO