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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 117/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ciccarese;
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Stefanizzi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 117/2025
02/10/2014, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Pordenone, 13/03/2004) e Persona_1 Persona_2
(Pordenone, 08/06/2005).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e, dunque, nessuno dei due avrà obbligo di assegno di alimenti/mantenimento nei confronti dell'altro;
2. I figli maggiorenni convivono, comunque, ancora con la madre pur essendo parzialmente economicamente indipendenti e, per tale motivo, a titolo di contributo spese il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_1
un assegno mensile di € 200,00 (100 per ogni figlio) fino al CP_1 raggiungimento della totale indipendenza economica dei ragazzi.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 13/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
26/002/2025).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di essere stati edotti dell'esistenza del protocollo del Tribunale di Lecce per le spese straordinarie relative ai figli, ad esso riportandosi integralmente per l'individuazione di dette spese che saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2 R.G.V.G. 117/2025
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 117/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 13/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Copertino in data 19/10/2002 tra opertino (LE), Parte_1
14/02/1980) e (Copertino (LE), 25/09/1984) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 110, parte II, serie A, anno 2002;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Copertino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 14/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 117/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ciccarese;
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Stefanizzi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 117/2025
02/10/2014, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Pordenone, 13/03/2004) e Persona_1 Persona_2
(Pordenone, 08/06/2005).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e, dunque, nessuno dei due avrà obbligo di assegno di alimenti/mantenimento nei confronti dell'altro;
2. I figli maggiorenni convivono, comunque, ancora con la madre pur essendo parzialmente economicamente indipendenti e, per tale motivo, a titolo di contributo spese il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_1
un assegno mensile di € 200,00 (100 per ogni figlio) fino al CP_1 raggiungimento della totale indipendenza economica dei ragazzi.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 13/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
26/002/2025).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di essere stati edotti dell'esistenza del protocollo del Tribunale di Lecce per le spese straordinarie relative ai figli, ad esso riportandosi integralmente per l'individuazione di dette spese che saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2 R.G.V.G. 117/2025
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 117/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 13/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Copertino in data 19/10/2002 tra opertino (LE), Parte_1
14/02/1980) e (Copertino (LE), 25/09/1984) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 110, parte II, serie A, anno 2002;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Copertino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 14/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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