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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 240 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'avv. BANDELLI ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monfalcone, al Corso del Popolo n. 4, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv. JENNIFER SCHIFF e MAIER MARIAPIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trieste alla via Fabio Severo n. 38, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
1 2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) Nulla disporre tra i coniugi a titolo di assegno e/o di alimenti, essendo entrambi autosufficienti economicamente e pertanto revocare
l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora previsto Controparte_1 nell'ordinanza presidenziale dd. 12/07/2022; 2) Revocare l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere un assegno, quale contributo per il mantenimento della ER LI maggiorenne autosufficiente economicamente e/o in quanto non ne sussistono più i presupposti;
3) Respingere ogni diversa domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese rifuse. IN VIA
ISTRUTTORIA Rigettarsi ogni richiesta di ulteriore attività istruttoria ex adverso formulata in quanto l'attività già svolta è stata ampiamente esaustiva”.
Per parte resistente: “insiste a che il Tribunale accolga le conclusioni già rassegnate con memoria del 26 settembre 2024, e che quindi Voglia, dare in ogni caso atto che la ER LI vive con la madre e non è autosufficiente e per l'effetto Ponga a carico del ER padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI con la somma mensile di € 500, o nella diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT oltre alle spese straordinarie in via esclusiva come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Gorizia e l'ordine degli Avvocati, in via esclusiva o nella diversa percentuale che verrà ritenuta di giustizia;
ponga a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 moglie con la somma mensile di € 2.300, ovvero di € 2000 se previsto come importo netto imposte a carico del marito, o nella diversa minore o maggiore misura che sarà ritenuta in giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all'art 5 l. div anche con riguardo al sacrificio personale e all'apporto dato alla formazione del patrimonio e alla carriera del coniuge, 2 Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.3.2022 chiedeva la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Monfalcone, il 22.5.1982, sulla premessa dell'intervenuta Controparte_1
separazione dal coniuge. Chiedeva, altresì, di nulla disporre a titolo di mantenimento per la moglie, revocando quanto disposto in sede di accordo di
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separazione, nonché revocare l'assegno di mantenimento previsto per i quattro figli, ormai maggiorenni e autosufficienti.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo quale ulteriori provvedimenti accessori: la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la previsione di un mantenimento di euro 1.000 per la ER LI , maggiorenne ma non autosufficiente, nonché la previsione di un assegno di mantenimento per se stessa pari a euro 2.300 o 2.000 se previsto come importo netto.
All'udienza del 21.6.2022, in sede di comparizione personale dinanzi al
Presidente, quest'ultimo, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sciogliendo la riserva, revocava l'assegno di mantenimento previsto per i figli ER
e , maggiorenni e autosufficienti, nonché riduceva alla ER2 ER3 somma di euro 1.000,00 l'assegno previsto a titolo di mantenimento a carico del in favore della . Quindi il Presidente rimetteva le parti Pt_1 CP_1
dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 7.12.2022.
Tanto premesso, stante la richiesta avanzata, la causa era rimessa al Collegio per l'adozione della sentenza parziale sullo status, adottata in data 12.1.2023, rimettendo la causa in istruttoria con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
A seguito del deposito delle predette memorie e dell'interrogatorio libero delle parti, la causa era istruita mediante l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. da parte dell' Pt_2
Quindi, all'udienza del 13.2.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Giova rammentare, in via preliminare che essendo già stato pronunciato lo status tra le parti residua la pronuncia in ordine all'assegno divorzile richiesto da parte resistente e sul mantenimento da quest'ultima richiesto per la LI ER maggiorenne .
Sul mantenimento della LI maggiorenne ER5 ene osservare, in via preliminare, che non risulta pacifico tra le parti che la
[...]
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ER LI , maggiorenne, di anni 28, non sia economicamente autosufficiente, mentre non risulta contestato che la stessa viva con la madre.
Invero parte ricorrente chiede per la LI il mantenimento di euro 1.000 in ragione della sua non autosufficienza, cui si oppone parte ricorrente invocando il principio di autoresponsabilità della stessa ai fini della valutazione del mantenimento.
Deve, sul punto, rammentarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tema di onere probatorio: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)
Al riguardo ritiene il Tribunale che il principio più volte affermato dalla
Suprema Corte secondo il quale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione di tale obbligo non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato messo nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente senza averne tratto utile profitto per sua colpa o sua discutibile scelta (cfr, ex multis Cass.
3.11.2006 n.
8221; Cass. 22.3.2012 n. 4555) debba essere calibrato sulle specifiche risultanze del caso concreto.
In primo luogo, non potendosi ritenere l'obbligazione al mantenimento dei figli da parte dei genitori sine die, occorre sottolineare che l'individuazione di un termine finale non può essere fissata a priori con il raggiungimento della maggiore età dovendosi piuttosto compiere una valutazione in relazione agli
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specifici parametri che costituiscono le concrete aspettative del figlio, quali ad esempio il contesto sociale, le capacità economiche degli obbligati, il titolo di studio conseguito, le specifiche qualificazioni professionali su cui del resto si commisurano le corrispondenti proiezioni dei genitori. Pertanto, la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza riportati impone di affermare che la prova della raggiunta indipendenza economica del figlio grava effettivamente sul genitore che insta per la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento nell'ipotesi in cui a rilevare sia la presunzione che, secondo il comune sentire, consenta di ritenere naturale, in relazione ai parametri sopra indicati ed in primis all'età ed al percorso di studi intrapreso, il mantenimento della prole.
Tuttavia, il superamento di detta soglia, si ribadisce non predeterminata, comporta che incomba sul destinatario dell'assegno la dimostrazione che il figlio abbia profuso ogni ragionevole impegno e fatto quanto nelle sue concrete possibilità per una sua collocazione effettiva nel mondo del lavoro, commisurata alle sue concrete capacità ed aspirazioni. In sostanza, ciò che si determina è una sostanziale inversione dell'onere probatorio determinata dal venir meno della presunzione posta a tutela della prole.
In forza dei suddetti principi, nel caso di specie, occorre allora rilevare che quali che siano le condizioni economiche dei genitori l'età sufficientemente adulta ER della LI, l'incontestata circostanza che abbia acquisito un diploma di assistente socio sanitaria, titolo già sussistente al momento della presentazione del ricorso in data 18.3.2022, l'esistenza di un rapporto di lavoro ad intermittenza a tempo indeterminato con TI AR (cfr documentazione depositata da parte dell' in data 19.1.2024) sono indici presuntivi di inerzia Pt_2
da parte della medesima cui compete senz'altro l'onere di attivarsi per la ricerca di un impiego retribuito così da avviarsi alla naturale indipendenza economica cui ogni individuo, munito di un'integra capacità lavorativa, naturalmente aspira. ER Invero parte resistente pur invocando la non autosufficienza della LI con lei convivente nulla prova in ordine alle eventuali circostanze oggettive che impediscano il reperimento di un'attività lavorativa o alcuna documentazione
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in ordine agli sforzi profusi nella ricerca di una occupazione stabile.
Va, pertanto, revocato il mantenimento disposto in favore di a Parte_3
far data dal presente provvedimento, non avendo parte resistente soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante.
Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è fondata e va pertanto accolta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del
1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che
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tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo compensativo dell'assegno
e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale. ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile
2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e
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realizzato l'esigenza perequativa.» (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4215 del
17/02/2021).
A ben vedere, quindi, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (il principio appare consolidato nel tempo, se solo si considera quanto statuito da Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3398 del 12/02/2013, secondo cui: «La valutazione della debenza dell' assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.»).
Ciò posto, venendo al caso di specie, dall'esame della documentazione istruttoria depositata emerge la disparità reddituale tra le parti, nonostante il peggioramento delle condizioni reddituali del rispetto al momento Pt_1
dalla separazione.
In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi dimesse in atti da parte ricorrente risulta che nell'anno 2023 abbia percepito circa euro 32.000,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2024), nel 2022 circa euro 30.973,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023), e nel
2021 circa euro 973,00 (cfr 730 dell'anno 2024) (cfr documentazione di parte ricorrente).
Diversamente pacificamente non ha altre entrate se non la Controparte_1 rendita vitalizia mensile pari a 1.000,00 euro derivante dall'accordo conclusivo del giudizio di separazione. Del pari, può dirsi provato che la resistente, attesa l'età avanzata – 63 anni – e l'assenza di pregressa qualificazione professionale,
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si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi il necessario al sostentamento personale
Ciò detto, data la prospettata disparità reddituale tra le parti, sussiste la componente alimentare da cui discende il diritto all'assegno divorzile cui deve aggiungersi, in parte la componente compensativa attesa la durata del matrimonio (dal 1982- 2010, anno della separazione) e considerata la pacifica circostanza che la resistente abbia di fatto lavorato solo tre anni presso l'azienda del , consentendo al ricorrente di non sacrificare la crescita Pt_1 professionale, sì da beneficiare indirettamente del sostegno concreto garantito dalla . CP_1
Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della resistente deve ora verificarsi il quantum.
In particolare, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, attesa la documentata predetta diminuzione di redditi di parte ricorrente rispetto al momento della separazione, il Tribunale ritiene congruo prevedere che sia obbligato a versare a favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, la somma di € 350,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat.
Sulle spese del giudizio
Venendo infine al governo delle spese processuali sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite compensate nella misura del 75% ponendo il residuo
25% a carico della soccombente prevalente . Tali spese sono Controparte_1 liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 di cui ai D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/22, per tutte le fasi del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
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a) Revoca il contributo al mantenimento della LI posto a Parte_3
carico di a far data dalla presente pronuncia;
Parte_1
b) dispone che versi mensilmente, entro e non oltre il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, a favore di , a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, la somma di € 350,00, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
c) compensa le spese di lite nella misura del 75% e condanna
[...]
al pagamento del residuo 25%, in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 1.928,50 di cui euro 24,50 per esborsi ed euro
1.904,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Così deciso in Gorizia nella camera di Consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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R.G. 240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 240 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'avv. BANDELLI ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monfalcone, al Corso del Popolo n. 4, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv. JENNIFER SCHIFF e MAIER MARIAPIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trieste alla via Fabio Severo n. 38, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
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CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) Nulla disporre tra i coniugi a titolo di assegno e/o di alimenti, essendo entrambi autosufficienti economicamente e pertanto revocare
l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora previsto Controparte_1 nell'ordinanza presidenziale dd. 12/07/2022; 2) Revocare l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere un assegno, quale contributo per il mantenimento della ER LI maggiorenne autosufficiente economicamente e/o in quanto non ne sussistono più i presupposti;
3) Respingere ogni diversa domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese rifuse. IN VIA
ISTRUTTORIA Rigettarsi ogni richiesta di ulteriore attività istruttoria ex adverso formulata in quanto l'attività già svolta è stata ampiamente esaustiva”.
Per parte resistente: “insiste a che il Tribunale accolga le conclusioni già rassegnate con memoria del 26 settembre 2024, e che quindi Voglia, dare in ogni caso atto che la ER LI vive con la madre e non è autosufficiente e per l'effetto Ponga a carico del ER padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI con la somma mensile di € 500, o nella diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT oltre alle spese straordinarie in via esclusiva come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Gorizia e l'ordine degli Avvocati, in via esclusiva o nella diversa percentuale che verrà ritenuta di giustizia;
ponga a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 moglie con la somma mensile di € 2.300, ovvero di € 2000 se previsto come importo netto imposte a carico del marito, o nella diversa minore o maggiore misura che sarà ritenuta in giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all'art 5 l. div anche con riguardo al sacrificio personale e all'apporto dato alla formazione del patrimonio e alla carriera del coniuge, 2 Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.3.2022 chiedeva la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Monfalcone, il 22.5.1982, sulla premessa dell'intervenuta Controparte_1
separazione dal coniuge. Chiedeva, altresì, di nulla disporre a titolo di mantenimento per la moglie, revocando quanto disposto in sede di accordo di
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separazione, nonché revocare l'assegno di mantenimento previsto per i quattro figli, ormai maggiorenni e autosufficienti.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo quale ulteriori provvedimenti accessori: la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la previsione di un mantenimento di euro 1.000 per la ER LI , maggiorenne ma non autosufficiente, nonché la previsione di un assegno di mantenimento per se stessa pari a euro 2.300 o 2.000 se previsto come importo netto.
All'udienza del 21.6.2022, in sede di comparizione personale dinanzi al
Presidente, quest'ultimo, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sciogliendo la riserva, revocava l'assegno di mantenimento previsto per i figli ER
e , maggiorenni e autosufficienti, nonché riduceva alla ER2 ER3 somma di euro 1.000,00 l'assegno previsto a titolo di mantenimento a carico del in favore della . Quindi il Presidente rimetteva le parti Pt_1 CP_1
dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 7.12.2022.
Tanto premesso, stante la richiesta avanzata, la causa era rimessa al Collegio per l'adozione della sentenza parziale sullo status, adottata in data 12.1.2023, rimettendo la causa in istruttoria con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
A seguito del deposito delle predette memorie e dell'interrogatorio libero delle parti, la causa era istruita mediante l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. da parte dell' Pt_2
Quindi, all'udienza del 13.2.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Giova rammentare, in via preliminare che essendo già stato pronunciato lo status tra le parti residua la pronuncia in ordine all'assegno divorzile richiesto da parte resistente e sul mantenimento da quest'ultima richiesto per la LI ER maggiorenne .
Sul mantenimento della LI maggiorenne ER5 ene osservare, in via preliminare, che non risulta pacifico tra le parti che la
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ER LI , maggiorenne, di anni 28, non sia economicamente autosufficiente, mentre non risulta contestato che la stessa viva con la madre.
Invero parte ricorrente chiede per la LI il mantenimento di euro 1.000 in ragione della sua non autosufficienza, cui si oppone parte ricorrente invocando il principio di autoresponsabilità della stessa ai fini della valutazione del mantenimento.
Deve, sul punto, rammentarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tema di onere probatorio: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)
Al riguardo ritiene il Tribunale che il principio più volte affermato dalla
Suprema Corte secondo il quale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione di tale obbligo non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato messo nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente senza averne tratto utile profitto per sua colpa o sua discutibile scelta (cfr, ex multis Cass.
3.11.2006 n.
8221; Cass. 22.3.2012 n. 4555) debba essere calibrato sulle specifiche risultanze del caso concreto.
In primo luogo, non potendosi ritenere l'obbligazione al mantenimento dei figli da parte dei genitori sine die, occorre sottolineare che l'individuazione di un termine finale non può essere fissata a priori con il raggiungimento della maggiore età dovendosi piuttosto compiere una valutazione in relazione agli
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specifici parametri che costituiscono le concrete aspettative del figlio, quali ad esempio il contesto sociale, le capacità economiche degli obbligati, il titolo di studio conseguito, le specifiche qualificazioni professionali su cui del resto si commisurano le corrispondenti proiezioni dei genitori. Pertanto, la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza riportati impone di affermare che la prova della raggiunta indipendenza economica del figlio grava effettivamente sul genitore che insta per la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento nell'ipotesi in cui a rilevare sia la presunzione che, secondo il comune sentire, consenta di ritenere naturale, in relazione ai parametri sopra indicati ed in primis all'età ed al percorso di studi intrapreso, il mantenimento della prole.
Tuttavia, il superamento di detta soglia, si ribadisce non predeterminata, comporta che incomba sul destinatario dell'assegno la dimostrazione che il figlio abbia profuso ogni ragionevole impegno e fatto quanto nelle sue concrete possibilità per una sua collocazione effettiva nel mondo del lavoro, commisurata alle sue concrete capacità ed aspirazioni. In sostanza, ciò che si determina è una sostanziale inversione dell'onere probatorio determinata dal venir meno della presunzione posta a tutela della prole.
In forza dei suddetti principi, nel caso di specie, occorre allora rilevare che quali che siano le condizioni economiche dei genitori l'età sufficientemente adulta ER della LI, l'incontestata circostanza che abbia acquisito un diploma di assistente socio sanitaria, titolo già sussistente al momento della presentazione del ricorso in data 18.3.2022, l'esistenza di un rapporto di lavoro ad intermittenza a tempo indeterminato con TI AR (cfr documentazione depositata da parte dell' in data 19.1.2024) sono indici presuntivi di inerzia Pt_2
da parte della medesima cui compete senz'altro l'onere di attivarsi per la ricerca di un impiego retribuito così da avviarsi alla naturale indipendenza economica cui ogni individuo, munito di un'integra capacità lavorativa, naturalmente aspira. ER Invero parte resistente pur invocando la non autosufficienza della LI con lei convivente nulla prova in ordine alle eventuali circostanze oggettive che impediscano il reperimento di un'attività lavorativa o alcuna documentazione
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in ordine agli sforzi profusi nella ricerca di una occupazione stabile.
Va, pertanto, revocato il mantenimento disposto in favore di a Parte_3
far data dal presente provvedimento, non avendo parte resistente soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante.
Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è fondata e va pertanto accolta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del
1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che
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tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo compensativo dell'assegno
e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale. ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile
2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e
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realizzato l'esigenza perequativa.» (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4215 del
17/02/2021).
A ben vedere, quindi, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (il principio appare consolidato nel tempo, se solo si considera quanto statuito da Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3398 del 12/02/2013, secondo cui: «La valutazione della debenza dell' assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.»).
Ciò posto, venendo al caso di specie, dall'esame della documentazione istruttoria depositata emerge la disparità reddituale tra le parti, nonostante il peggioramento delle condizioni reddituali del rispetto al momento Pt_1
dalla separazione.
In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi dimesse in atti da parte ricorrente risulta che nell'anno 2023 abbia percepito circa euro 32.000,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2024), nel 2022 circa euro 30.973,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023), e nel
2021 circa euro 973,00 (cfr 730 dell'anno 2024) (cfr documentazione di parte ricorrente).
Diversamente pacificamente non ha altre entrate se non la Controparte_1 rendita vitalizia mensile pari a 1.000,00 euro derivante dall'accordo conclusivo del giudizio di separazione. Del pari, può dirsi provato che la resistente, attesa l'età avanzata – 63 anni – e l'assenza di pregressa qualificazione professionale,
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si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi il necessario al sostentamento personale
Ciò detto, data la prospettata disparità reddituale tra le parti, sussiste la componente alimentare da cui discende il diritto all'assegno divorzile cui deve aggiungersi, in parte la componente compensativa attesa la durata del matrimonio (dal 1982- 2010, anno della separazione) e considerata la pacifica circostanza che la resistente abbia di fatto lavorato solo tre anni presso l'azienda del , consentendo al ricorrente di non sacrificare la crescita Pt_1 professionale, sì da beneficiare indirettamente del sostegno concreto garantito dalla . CP_1
Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della resistente deve ora verificarsi il quantum.
In particolare, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, attesa la documentata predetta diminuzione di redditi di parte ricorrente rispetto al momento della separazione, il Tribunale ritiene congruo prevedere che sia obbligato a versare a favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, la somma di € 350,00 mensili, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat.
Sulle spese del giudizio
Venendo infine al governo delle spese processuali sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite compensate nella misura del 75% ponendo il residuo
25% a carico della soccombente prevalente . Tali spese sono Controparte_1 liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 di cui ai D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/22, per tutte le fasi del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
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a) Revoca il contributo al mantenimento della LI posto a Parte_3
carico di a far data dalla presente pronuncia;
Parte_1
b) dispone che versi mensilmente, entro e non oltre il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, a favore di , a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, la somma di € 350,00, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
c) compensa le spese di lite nella misura del 75% e condanna
[...]
al pagamento del residuo 25%, in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 1.928,50 di cui euro 24,50 per esborsi ed euro
1.904,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Così deciso in Gorizia nella camera di Consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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