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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. addebito della separazionehttps://www.osservatoriofamiglia.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5803/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERBELLINI MATILDE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 37122 Verona,
Piazza Cittadella n. 9
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CRISAFULLI MARINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA
VITTORIO EMANUELE 24 BOVOLONE,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 Per parte ricorrente
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, salvo
l'obbligo di comunicazione all'altro dell'eventuale variazione della stessa.
2. viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Controparte_2
prevalente permanenza e residenza presso la madre. Pertanto, per le decisioni di maggior importanza (istruzione, educazione e salute) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo condiviso, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, allorquando il minore si trovi con
l'uno o l'altro genitore.
3. Il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé secondo le seguenti CP_2
modalità:
- un fine settimana alternato, dal venerdì sera prima dell'orario di cena, sino alla domenica sera, allorquando riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21,00; CP_2
- un giorno a settimana (martedì) dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 nel periodo extra scolastico sino al giorno successivo, allorquando accompagnerà a scuola o presso CP_2
l'abitazione materna nel periodo extra scolastico;
- nella settimana in cui il fine settimana spetterà alla madre, un ulteriore giorno durante la settimana (giovedì) dalle ore 19,00, allorquando andrà a prendere presso CP_2
l'abitazione materna, alle ore 21,30, quando lo riaccompagnerà;
- durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà con il padre una settimana, alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il giorno 30/04 di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività (es.: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 21 maggio, 2 giugno e 15 agosto), i NOi e Pt_1 CP_1
concorderanno di volta in volta il diritto di visita del minore, alternando le predette festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri di ed impegni delle CP_2
parti.
pagina 2 di 13
4. Il NO , con decorrenza dalla notifica del ricorso, corrisponderà Controparte_1
mensilmente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NOa
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.200,00# quale contributo al Pt_1
mantenimento del minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5. Il NO sosterrà per il figlio, direttamente o tramite rimborso se Controparte_1
anticipate dalla madre, nella misura del 70% le seguenti voci di spesa: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico), IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati
e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private), V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi secondo le quote sopra determinate l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati;
viaggi e vacanze senza i genitori), così come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
6. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività
pagina 3 di 13 dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8. Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 personale della IG.ra , mediante il versamento della somma mensile di € Parte_1
800,00#, oltre rivalutazione annuale Istat, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, con decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo.
9. L'assegno unico per il minore viene percepito in via esclusiva Controparte_2
dalla NOa , quale genitore collocatario. Parte_1
10. Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico del IG. , Controparte_1 per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi e, per l'effetto, condannare altresì il IG. al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, così determinati: € Controparte_1
3.769,80# quale costo per l'investigatore, € 634,18# quale costo sostegno psicologico ed €
3.000,00#, in via equitativa, o quella diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
11. Trasferire la proprietà dell'autovettura modello Opel Mokka targata EW717AE alla NOa , usufruendo delle agevolazioni previste per i trasferimenti di Parte_1 proprietà eseguiti nell'ambito della separazione personale dei coniugi ai fini del riassetto dei patrimoni.
12. Dichiarare il IG. tenuto a corrispondere alla IG.ra il Controparte_1 Parte_1
50% dell'importo percepito annualmente per il bonus mobili ed il 50% dell'importo percepito annualmente quale rimborso per la mensa scolastica di , con decorrenza CP_2
dalla notifica del ricorso introduttivo sino all'estinzione di entrambi i bonus percepiti.
15. I NOi e autorizzano il rilascio e/o rinnovo dei Parte_1 Controparte_1 documenti necessari per l'espatrio di (carta di identità e Controparte_2
passaporto).
16. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: … omissis…”
pagina 4 di 13 Per parte resistente
“1.- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2.- rigettarsi la domanda di addebito della separazione in capo al IG. in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto;
3.- affidarsi il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il CP_2
domicilio materno, stabilendo che il minore stia con il padre nelle seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, un giorno la settimana (il martedì) dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando accompagnerà a CP_2
scuola; nella settimana in cui il fine settimana il minore starà con la madre, trascorrerà con il padre anche il giovedì dalle ore 19.00 alle 21.30. Durante le vacanze natalizie il minore starà con il padre 7 giorni, curando l'alternanza tra il giorno di Natale e quello di
Capodanno (quest'anno starà con il padre dal periodo 22.12.23 sera al CP_2
30.12.23 mattina), durante le vacanze pasquali, tre giorni curando l'alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
4.- A parziale modifica delle domande introduttive, tenuto conto della nuova situazione di fatto conseguente all'esecuzione dell'accordo sulla cessione della quota immobiliare in comproprietà, e del fatto che attualmente la IG. percepisce l'assegno unico nella Pt_1 misura del 100 % per un totale di circa € 150 mensili, porre a carico del IG. CP_1
un contributo al mantenimento per il figlio , pari ad € 600 oltre al
[...] CP_2
rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona;
5.- Rigettarsi la domanda di contributo al mantenimento della moglie in quanto economicamente autosufficiente e mancandone i requisiti;
6.- Rigettarsi la domanda di trasferimento delle proprietà dell'auto modello Opel Mokka alla IG. e dell'auto Citroen C2 al IG. , nonchè al versamento della somma di Pt_1 CP_1
€ 3.499,50 quale conguaglio per la differenza di valore commerciale dei veicoli, in quanto improcedibile e/o inammissibile;
7.- Rigettarsi le domande di rimborso da parte del IG. del 50% dei bonus mobili e CP_1
mensa, in quanto improcedibili e/o inammissibili;
pagina 5 di 13 8.- Rigettare la domanda di condanna del IG. al versamento di € 5.255 quale CP_1
conguaglio in denaro dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, in quanto improcedibile e /o inammissibile e comunque non fondata e provata in atti;
9.- Rigettarsi ogni domanda risarcitoria e restitutoria in quanto in quanto improcedibili e/0 inammissibili, non essendo oggetto della presente procedura;
- in subordine, qualora tali domande venissero ritenute oggetto della presente procedura, rigettarsi comunque ogni domanda risarcitoria e restitutoria in quanto infondate in fatto e in diritto, non essendo stato provato sia il danno sofferto dalla ricorrente (e di conseguenza la violazione di un diritto costituzionalmente garantito) che il nesso causale con questo e
l'azione illegittima e dolosa del resistente;
10- Con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 06/10/2007, in SAN VA LU (VR), Controparte_1
(regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposoto domanda di separazione personale, chiedendo altresì il riconoscimento dell'addebito in capo al marito, oltre che la regolamentazione relativa ad affido, collocazione e regime delle visite del figlio , nato in [...] il [...] (adottato dalla CP_2 coppia nel 2016), il trasferimento dell'auto e la condanna del resistente al versamento somme ed al risarcimento danno da illecito endofamiliare.
Costituitosi in giudizio il resistente non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione della vicenda.
Sentiti i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'udienza del
13.12.2023, ove le parti hanno dato atto di avere trovato un'intesa su affido, residenza prevalente e visite del minore, con ordinanza 15.12.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti sul piano economico:
“obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 800,00, di cui Euro 600,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore ed Euro 200 quale contributo al mantenimento della moglie, oltre al 75 %
pagina 6 di 13 delle relative spese straordinarie sostenute per detto minore, con percezione integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico”
Tanto premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
1) Affido – residenza prevalente e regolamentazione delle visite
Vanno confermati l'affido di ad ambo i genitori, la sua residenza CP_2
prevalente presso la madre, nonché la regolamentazione delle visite come concordata dalle parti, che si riporta:
A fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, un giorno la settimana
(il martedì) dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando accompagnerà CP_2
a scuola;
nella settimana in cui il fine settimana il minore starà con la madre,
[...]
trascorrerà con il padre anche il giovedì dalle ore 19.00 alle 21.30. Durante le vacanze natalizie il minore starà con il padre 7 giorni, curando l'alternanza tra il giorno di Natale e quello di Capodanno (quest'anno starà con il padre dal periodo 22.12.23 CP_2 sera al 30.12.23 mattina), durante le vacanze pasquali, tre giorni curando l'alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Non consta in modo certo che le parti avessero raggiunto un'intesa anche quanto alle vacanze di Carnevale e festività infra annuali, la cui regolamentazione è inserita nelle conclusioni della sola ricorrente.
Si ritiene che la disciplina proposta possa essere condivisa, in quanto garantisce al minore un'equa frequentazione con ambo i genitori, e tiene conto anche i desideri del minore ed i suoi impegni scolastici ed extrascolastici:
Per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività (es.: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 21 maggio, 2 giugno e 15 agosto), i NOi e Pt_1 CP_1
concorderanno di volta in volta il diritto di visita del minore, alternando le predette
pagina 7 di 13 festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri di ed impegni delle CP_2
parti.
2) Domanda di addebito.
Va riconosciuto l'addebito della separazione a carico del resistente/convenuto in ragione dell'infedeltà coniugale.
In tal senso depone la relazione investigativa depositata dalla ricorrente (doc. 17), senza che sia necessario considerare l'ulteriore documentazione fotografica e video – rispetto al cui deposito il resistente ha eccepito la tardività – risalente ad un periodo antecedente alla conclamata crisi di coppia, da cui si desume la frequentazione, anche presso hotel, del resistente con altra donna, tanto da indurre la ricorrente ad attivare il presente procedimento.
Le contestazioni del resistente/convenuto sul punto – a fronte di quanto depositato – appaiono generiche e non circostanziate, specie in relazione a quanto da lui riferito alla coniuge proprio in concomitanza con gli incontri con altra donna: ossia di trovarsi in compagnia, in quei momenti, con il collega di lavoro . Né, ancora, egli ha Per_1
dimostrato che la crisi coniugale fosse invero già profonda ed in corso prima delle condotte ascrittegli dalla ricorrente. Anzi, deve rilevarsi come deponga in senso contrario la circostanza che sino alla revoca della seconda domanda di adozione presentata dalle parti
(domanda revocata nel luglio 2021, a seguito del trasferimento della sede di lavoro del resistente/convenuto lontano da Verona, per la sopravvenuta incapacità della ricorrente di far fronte prevalentemente da sola alle cure del figlio e di un altro figlio), le CP_2
relazioni dei Servizi Sociali sul nucleo familiare fossero positive.
3) Determinazioni economiche sul mantenimento del figlio e della ricorrente.
Dal raffronto tra le situazioni reddituali patrimoniali delle parti emerge la migliore condizione in cui versa il resistente, che può contare su maggiori introiti da lavoro dipendente (circa 2.800,00 euro per 14 mensilità), oltre che su benefits, quali, ad esempio, buoni pasto e premi sul fatturato, che, seppure non fissi ogni anno, costituiscono comunque una risorsa concreta.
Al riguardo si rileva che la documentazione fiscale depositata dal resistente attesta introiti da lavoro dipendente, sia pure lordi, pari a circa euro 57.000,00 per l'anno d'imposta 2020,
59.000,00 per il 2021 e a circa 78.000,00 per l'anno 2022. Gli stessi estratti conto prodotti denotano una maggiore capacità di risparmio in capo al resistente rispetto alla ricorrente.
pagina 8 di 13 Quest'ultima, nata il [...], anch'ella pienamente capace di lavoro, è dipendente comunale part time e percepisce una retribuzione di 1.300,00 euro per 14 mensilità.
L'opzione di lavorare a tempo parziale è dalla stessa ascritta alla necessità di occuparsi del figlio , nato il [...] e adottato dalle parti nel 2016. Al riguardo va CP_2
evidenziato come il figlio abbia presentato e presenti particolari necessità di accudimento legati, sia all'essere venuto in Italia dalla Colombia a quattro anni di età, con l'eIGenza di imparare la lingua e di adattarsi alla nuova realtà, sia ai disturbi dell'attività e dell'attenzione con difficoltà di apprendimento e funzionamento cognitivo al limite, con riconoscimento dell'invalidità civile e della condizione di handicap in situazione di gravità, oltre che alcune problematiche di salute.
Appare quindi del tutto plausibile – per quanto in sede di separazione si guardi al tenore di vita della famiglia durante al matrimonio e non tanto all'aspetto perequativo/compensativo, proprio dell'assegno divorzile – che la capacità di guadagno della ricorrente sia oggettivamente limitata dal tempo dedicato e da dedicare alla cura della famiglia e del figlio.
Sotto questo profilo va dato atto che, specie da quando il resistente/convenuto ha cambiato il lavoro e la sua sede, sì da trascorrere alcuni giorni alla settimana fuori Verona, i compiti di accudimenti in capo alla sola madre sono aumentati.
Ambo le parti attualmente sostengono oneri di locazione.
La casa familiare, a suo tempo acquistata al 50% dalle parti, non è stata oggetto di assegnazione, in quanto la ricorrente ha preferito allontanarsi dalla bifamiliare ove vivono anche i genitori del resistente/convenuto.
In corso di causa, estinto il mutuo dal resistente, le parti hanno raggiunto un'intesa quanto alle sorti dell'immobile in comproprietà: il ricorrente ha acquistato della quota della coniuge, versandole l'importo di euro 90.000,00. Sostiene il resistente che, per far fronte a tale esborso (il denaro gli sarebbe stato prestato dai genitori) dovrà stipulare un contratto di mutuo, le cui condizioni dipendono anche dalle determinazioni che verranno assunte in questa sede.
Invero, al di là che tale asserzione è contestata dalla ricorrente, deve rilevarsi come il dato della compravendita della quota della casa di famiglia sia invero “neutro” quanto alla situazione reddituale/patrimoniale delle parti: il ricorrente ha acquisito un cespite immobiliare che ben potrà mettere a reddito, laddove non intenda trasferirvisi evitando di pagina 9 di 13 pagare gli oneri di locazione per il proprio alloggio, riuscendo così a ricavare, anche solo in termini di risparmio di spese, le risorse per rientrare – con o senza mutuo – dal prestito erogatogli.
Quanto alla ricorrente, di fatto alla quota in comproprietà dell'immobile si è sostituito il valore in denaro, che, nella valutazione delle complessive situazioni reddituali/patrimoniali, va a costituire una voce sostanzialmente “neutra” rispetto alla precedente situazione di comproprietaria dell'immobile.
Ebbene, a fronte di tali complessive condizioni si ritiene di confermare la regolamentazione relativa al mantenimento del figlio e della moglie già adottata con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Va quindi confermato, quale contributo al mantenimento di dovuto dal padre CP_2 alla madre l'importo di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 75% delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
La sproporzione reddituale tra le parti induce a confermare che l'AUU per il figlio sia integralmente percepito dalla ricorrente.
Parimenti, considerato il tenore di vita fruito dalla famiglia in costanza di convivenza matrimoniale – che appare buono da quanto allegato e documentato dalla ricorrente e non adeguatamente contestato dal resistente – va altresì confermato a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente quale contributo al suo mantenimento la somma di euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dalla presentazione del ricorso.
4) Ulteriori domande della ricorrente.
La ricorrente insiste affinché sia disposto dal Tribunale il trasferimento della proprietà dell'auto Opel Mokka dal resistente a sé per fruire delle agevolazioni riconosciute nell'ambito del riassetto patrimoniale nelle crisi familiari.
La domanda è inammissibile, né si ritiene di configurare tale trasferimento quale forma di contribuzione indiretta al mantenimento di coniuge e figlio, ritenendosi pienamente satisfattivo quanto determinato al punto che precede.
Parimenti sono inammissibili in questa sede, ex art. 473 – bis c.p.c., le domande tese a conseguire la condanna del resistente a corrispondere alla ricorrente il 50% dell'importo pagina 10 di 13 percepito annualmente a titolo di bonus mobili, oltre che al rimborso del 50% della spesa per la mensa scolastica del figlio.
Analogamente è a dirsi quanto all'istanza relativa al rilascio dei documenti del figlio validi per l'espatrio, considerato che, in caso di disaccordo tra i genitori, sussiste la competenza funzionale del giudice tutelare e va attivato lo specifico procedimento previsto dal legislatore.
La ricorrente chiede, inoltre, che il resistente/convenuto sia condannato al risarcimento del danno da illecito endofamiliare, tanto patrimoniale, quanto non patrimoniale, derivatole dalla violazione dei doveri del matrimonio, in particolare del dovere di fedeltà. La ricorrente evidenzia al riguardo di essere dovuta ricorrere al supporto di una psicologa, di avere subito una grave perdita ponderale, e, ancora, di avere sostenuto costi sia per l'attività investigativa delegata al fine di dimostrare il tradimento, sia per le cure.
La domanda va rigettata. Non ogni violazione dei doveri coniugali comporta di per sé
l'insorgere di un obbligo risarcitorio. Si ritiene, di contro, che ciò debba essere riconosciuto unicamente in presenza di gravi violazioni, idonee in modo diretto ed immediato a ledere diritti costituzionalmente tutelati, e non quale conseguenza mediata ed indiretta di violazione dei doveri matrimoniali. Ad esempio, si reputano idonee ad integrare i presupposti per il risarcimento condotte dolose di violenza domestica, o, in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, plateali tradimenti che denotino una totale mancanza di rispetto per l'altro coniuge e per la sua dignità, compromettendone l'immagine e la reputazione.
Tali considerazioni valgono sia quanto al danno non patrimoniale, sia quanto alle spese richieste di rimborso. Peraltro la Corte di Cassazione si è già espressa nel senso della non ripetibilità dei costi dell'investigazione privata (Cass. 8512/2006).
5) Spese di lite.
Il riconoscimento dell'addebito di regola fa sì che tutte le spese di lite relative alle domande strettamente attinenti alla pronuncia di separazione (status, affido, visite, mantenimento di coniuge e prole) debbano essere rimborsate dalla parte su cui ricade l'addebito della separazione.
Nel caso in esame, tuttavia, la parte ricorrente ha formulate numerose domande inammissibili in questa sede ed ha insistito per il loro accoglimento fino alla fine del pagina 11 di 13 giudizio, oltre ad avere chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno endofamiliare, domanda che è stata respinta nel merito.
A fronte di tali complessive considerazioni sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
SAN VA LU (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) riconosce l'addebito della separazione a carico del NO;
Controparte_1
4) affida il figlio minore ad ambo le parti;
CP_2
5) conferma la residenza prevalente del figlio presso la madre e CP_2
regolamenta come segue le frequentazioni padre-figlio:
A fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, un giorno la settimana (il martedì) dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando accompagnerà a scuola;
nella settimana in cui il fine settimana il CP_2
minore starà con la madre, trascorrerà con il padre anche il giovedì dalle ore 19.00 alle 21.30. Durante le vacanze natalizie il minore starà con il padre 7 giorni, curando l'alternanza tra il giorno di Natale e quello di Capodanno (quest'anno
starà con il padre dal periodo 22.12.23 sera al 30.12.23 mattina), CP_2 durante le vacanze pasquali, tre giorni curando l'alternanza tra il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività (es.: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 21 maggio, 2 giugno e 15 agosto), i NOi e Pt_1
concorderanno di volta in volta il diritto di visita del minore, alternando le CP_1
predette festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri di CP_2
pagina 12 di 13 ed impegni delle parti.
6) pone a carico del NO l'obbligo di versare alla NOa Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 quale contributo
[...]
al mantenimento del figlio , con rivalutazione annuale ISTAT a CP_2
decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, oltre alle spese ed accessorie, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, per il 75%;
7) pone a carico del NO l'obbligo di versare alla NOa Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 quale contributo
[...]
al suo mantenimento, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo;
8) Assegno unico ed universale per il figlio integralmente percepito dalla madre;
9) rigetta la domanda della ricorrente di condanna del resistente al risarcimento del danno da illecito endofamiliare;
10) dichiara inammissibili tutte le altre domande della ricorrente;
11) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConIGlio del 18 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5803/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERBELLINI MATILDE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 37122 Verona,
Piazza Cittadella n. 9
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CRISAFULLI MARINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA
VITTORIO EMANUELE 24 BOVOLONE,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 Per parte ricorrente
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, salvo
l'obbligo di comunicazione all'altro dell'eventuale variazione della stessa.
2. viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Controparte_2
prevalente permanenza e residenza presso la madre. Pertanto, per le decisioni di maggior importanza (istruzione, educazione e salute) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo condiviso, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, allorquando il minore si trovi con
l'uno o l'altro genitore.
3. Il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé secondo le seguenti CP_2
modalità:
- un fine settimana alternato, dal venerdì sera prima dell'orario di cena, sino alla domenica sera, allorquando riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21,00; CP_2
- un giorno a settimana (martedì) dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 nel periodo extra scolastico sino al giorno successivo, allorquando accompagnerà a scuola o presso CP_2
l'abitazione materna nel periodo extra scolastico;
- nella settimana in cui il fine settimana spetterà alla madre, un ulteriore giorno durante la settimana (giovedì) dalle ore 19,00, allorquando andrà a prendere presso CP_2
l'abitazione materna, alle ore 21,30, quando lo riaccompagnerà;
- durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà con il padre una settimana, alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il giorno 30/04 di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività (es.: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 21 maggio, 2 giugno e 15 agosto), i NOi e Pt_1 CP_1
concorderanno di volta in volta il diritto di visita del minore, alternando le predette festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri di ed impegni delle CP_2
parti.
pagina 2 di 13
4. Il NO , con decorrenza dalla notifica del ricorso, corrisponderà Controparte_1
mensilmente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NOa
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.200,00# quale contributo al Pt_1
mantenimento del minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5. Il NO sosterrà per il figlio, direttamente o tramite rimborso se Controparte_1
anticipate dalla madre, nella misura del 70% le seguenti voci di spesa: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico), IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati
e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private), V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi secondo le quote sopra determinate l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati;
viaggi e vacanze senza i genitori), così come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
6. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività
pagina 3 di 13 dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8. Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 personale della IG.ra , mediante il versamento della somma mensile di € Parte_1
800,00#, oltre rivalutazione annuale Istat, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, con decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo.
9. L'assegno unico per il minore viene percepito in via esclusiva Controparte_2
dalla NOa , quale genitore collocatario. Parte_1
10. Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico del IG. , Controparte_1 per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi e, per l'effetto, condannare altresì il IG. al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, così determinati: € Controparte_1
3.769,80# quale costo per l'investigatore, € 634,18# quale costo sostegno psicologico ed €
3.000,00#, in via equitativa, o quella diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
11. Trasferire la proprietà dell'autovettura modello Opel Mokka targata EW717AE alla NOa , usufruendo delle agevolazioni previste per i trasferimenti di Parte_1 proprietà eseguiti nell'ambito della separazione personale dei coniugi ai fini del riassetto dei patrimoni.
12. Dichiarare il IG. tenuto a corrispondere alla IG.ra il Controparte_1 Parte_1
50% dell'importo percepito annualmente per il bonus mobili ed il 50% dell'importo percepito annualmente quale rimborso per la mensa scolastica di , con decorrenza CP_2
dalla notifica del ricorso introduttivo sino all'estinzione di entrambi i bonus percepiti.
15. I NOi e autorizzano il rilascio e/o rinnovo dei Parte_1 Controparte_1 documenti necessari per l'espatrio di (carta di identità e Controparte_2
passaporto).
16. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: … omissis…”
pagina 4 di 13 Per parte resistente
“1.- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2.- rigettarsi la domanda di addebito della separazione in capo al IG. in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto;
3.- affidarsi il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il CP_2
domicilio materno, stabilendo che il minore stia con il padre nelle seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, un giorno la settimana (il martedì) dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando accompagnerà a CP_2
scuola; nella settimana in cui il fine settimana il minore starà con la madre, trascorrerà con il padre anche il giovedì dalle ore 19.00 alle 21.30. Durante le vacanze natalizie il minore starà con il padre 7 giorni, curando l'alternanza tra il giorno di Natale e quello di
Capodanno (quest'anno starà con il padre dal periodo 22.12.23 sera al CP_2
30.12.23 mattina), durante le vacanze pasquali, tre giorni curando l'alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
4.- A parziale modifica delle domande introduttive, tenuto conto della nuova situazione di fatto conseguente all'esecuzione dell'accordo sulla cessione della quota immobiliare in comproprietà, e del fatto che attualmente la IG. percepisce l'assegno unico nella Pt_1 misura del 100 % per un totale di circa € 150 mensili, porre a carico del IG. CP_1
un contributo al mantenimento per il figlio , pari ad € 600 oltre al
[...] CP_2
rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona;
5.- Rigettarsi la domanda di contributo al mantenimento della moglie in quanto economicamente autosufficiente e mancandone i requisiti;
6.- Rigettarsi la domanda di trasferimento delle proprietà dell'auto modello Opel Mokka alla IG. e dell'auto Citroen C2 al IG. , nonchè al versamento della somma di Pt_1 CP_1
€ 3.499,50 quale conguaglio per la differenza di valore commerciale dei veicoli, in quanto improcedibile e/o inammissibile;
7.- Rigettarsi le domande di rimborso da parte del IG. del 50% dei bonus mobili e CP_1
mensa, in quanto improcedibili e/o inammissibili;
pagina 5 di 13 8.- Rigettare la domanda di condanna del IG. al versamento di € 5.255 quale CP_1
conguaglio in denaro dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, in quanto improcedibile e /o inammissibile e comunque non fondata e provata in atti;
9.- Rigettarsi ogni domanda risarcitoria e restitutoria in quanto in quanto improcedibili e/0 inammissibili, non essendo oggetto della presente procedura;
- in subordine, qualora tali domande venissero ritenute oggetto della presente procedura, rigettarsi comunque ogni domanda risarcitoria e restitutoria in quanto infondate in fatto e in diritto, non essendo stato provato sia il danno sofferto dalla ricorrente (e di conseguenza la violazione di un diritto costituzionalmente garantito) che il nesso causale con questo e
l'azione illegittima e dolosa del resistente;
10- Con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 06/10/2007, in SAN VA LU (VR), Controparte_1
(regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposoto domanda di separazione personale, chiedendo altresì il riconoscimento dell'addebito in capo al marito, oltre che la regolamentazione relativa ad affido, collocazione e regime delle visite del figlio , nato in [...] il [...] (adottato dalla CP_2 coppia nel 2016), il trasferimento dell'auto e la condanna del resistente al versamento somme ed al risarcimento danno da illecito endofamiliare.
Costituitosi in giudizio il resistente non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione della vicenda.
Sentiti i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'udienza del
13.12.2023, ove le parti hanno dato atto di avere trovato un'intesa su affido, residenza prevalente e visite del minore, con ordinanza 15.12.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti sul piano economico:
“obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 800,00, di cui Euro 600,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore ed Euro 200 quale contributo al mantenimento della moglie, oltre al 75 %
pagina 6 di 13 delle relative spese straordinarie sostenute per detto minore, con percezione integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico”
Tanto premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
1) Affido – residenza prevalente e regolamentazione delle visite
Vanno confermati l'affido di ad ambo i genitori, la sua residenza CP_2
prevalente presso la madre, nonché la regolamentazione delle visite come concordata dalle parti, che si riporta:
A fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, un giorno la settimana
(il martedì) dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando accompagnerà CP_2
a scuola;
nella settimana in cui il fine settimana il minore starà con la madre,
[...]
trascorrerà con il padre anche il giovedì dalle ore 19.00 alle 21.30. Durante le vacanze natalizie il minore starà con il padre 7 giorni, curando l'alternanza tra il giorno di Natale e quello di Capodanno (quest'anno starà con il padre dal periodo 22.12.23 CP_2 sera al 30.12.23 mattina), durante le vacanze pasquali, tre giorni curando l'alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Non consta in modo certo che le parti avessero raggiunto un'intesa anche quanto alle vacanze di Carnevale e festività infra annuali, la cui regolamentazione è inserita nelle conclusioni della sola ricorrente.
Si ritiene che la disciplina proposta possa essere condivisa, in quanto garantisce al minore un'equa frequentazione con ambo i genitori, e tiene conto anche i desideri del minore ed i suoi impegni scolastici ed extrascolastici:
Per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività (es.: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 21 maggio, 2 giugno e 15 agosto), i NOi e Pt_1 CP_1
concorderanno di volta in volta il diritto di visita del minore, alternando le predette
pagina 7 di 13 festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri di ed impegni delle CP_2
parti.
2) Domanda di addebito.
Va riconosciuto l'addebito della separazione a carico del resistente/convenuto in ragione dell'infedeltà coniugale.
In tal senso depone la relazione investigativa depositata dalla ricorrente (doc. 17), senza che sia necessario considerare l'ulteriore documentazione fotografica e video – rispetto al cui deposito il resistente ha eccepito la tardività – risalente ad un periodo antecedente alla conclamata crisi di coppia, da cui si desume la frequentazione, anche presso hotel, del resistente con altra donna, tanto da indurre la ricorrente ad attivare il presente procedimento.
Le contestazioni del resistente/convenuto sul punto – a fronte di quanto depositato – appaiono generiche e non circostanziate, specie in relazione a quanto da lui riferito alla coniuge proprio in concomitanza con gli incontri con altra donna: ossia di trovarsi in compagnia, in quei momenti, con il collega di lavoro . Né, ancora, egli ha Per_1
dimostrato che la crisi coniugale fosse invero già profonda ed in corso prima delle condotte ascrittegli dalla ricorrente. Anzi, deve rilevarsi come deponga in senso contrario la circostanza che sino alla revoca della seconda domanda di adozione presentata dalle parti
(domanda revocata nel luglio 2021, a seguito del trasferimento della sede di lavoro del resistente/convenuto lontano da Verona, per la sopravvenuta incapacità della ricorrente di far fronte prevalentemente da sola alle cure del figlio e di un altro figlio), le CP_2
relazioni dei Servizi Sociali sul nucleo familiare fossero positive.
3) Determinazioni economiche sul mantenimento del figlio e della ricorrente.
Dal raffronto tra le situazioni reddituali patrimoniali delle parti emerge la migliore condizione in cui versa il resistente, che può contare su maggiori introiti da lavoro dipendente (circa 2.800,00 euro per 14 mensilità), oltre che su benefits, quali, ad esempio, buoni pasto e premi sul fatturato, che, seppure non fissi ogni anno, costituiscono comunque una risorsa concreta.
Al riguardo si rileva che la documentazione fiscale depositata dal resistente attesta introiti da lavoro dipendente, sia pure lordi, pari a circa euro 57.000,00 per l'anno d'imposta 2020,
59.000,00 per il 2021 e a circa 78.000,00 per l'anno 2022. Gli stessi estratti conto prodotti denotano una maggiore capacità di risparmio in capo al resistente rispetto alla ricorrente.
pagina 8 di 13 Quest'ultima, nata il [...], anch'ella pienamente capace di lavoro, è dipendente comunale part time e percepisce una retribuzione di 1.300,00 euro per 14 mensilità.
L'opzione di lavorare a tempo parziale è dalla stessa ascritta alla necessità di occuparsi del figlio , nato il [...] e adottato dalle parti nel 2016. Al riguardo va CP_2
evidenziato come il figlio abbia presentato e presenti particolari necessità di accudimento legati, sia all'essere venuto in Italia dalla Colombia a quattro anni di età, con l'eIGenza di imparare la lingua e di adattarsi alla nuova realtà, sia ai disturbi dell'attività e dell'attenzione con difficoltà di apprendimento e funzionamento cognitivo al limite, con riconoscimento dell'invalidità civile e della condizione di handicap in situazione di gravità, oltre che alcune problematiche di salute.
Appare quindi del tutto plausibile – per quanto in sede di separazione si guardi al tenore di vita della famiglia durante al matrimonio e non tanto all'aspetto perequativo/compensativo, proprio dell'assegno divorzile – che la capacità di guadagno della ricorrente sia oggettivamente limitata dal tempo dedicato e da dedicare alla cura della famiglia e del figlio.
Sotto questo profilo va dato atto che, specie da quando il resistente/convenuto ha cambiato il lavoro e la sua sede, sì da trascorrere alcuni giorni alla settimana fuori Verona, i compiti di accudimenti in capo alla sola madre sono aumentati.
Ambo le parti attualmente sostengono oneri di locazione.
La casa familiare, a suo tempo acquistata al 50% dalle parti, non è stata oggetto di assegnazione, in quanto la ricorrente ha preferito allontanarsi dalla bifamiliare ove vivono anche i genitori del resistente/convenuto.
In corso di causa, estinto il mutuo dal resistente, le parti hanno raggiunto un'intesa quanto alle sorti dell'immobile in comproprietà: il ricorrente ha acquistato della quota della coniuge, versandole l'importo di euro 90.000,00. Sostiene il resistente che, per far fronte a tale esborso (il denaro gli sarebbe stato prestato dai genitori) dovrà stipulare un contratto di mutuo, le cui condizioni dipendono anche dalle determinazioni che verranno assunte in questa sede.
Invero, al di là che tale asserzione è contestata dalla ricorrente, deve rilevarsi come il dato della compravendita della quota della casa di famiglia sia invero “neutro” quanto alla situazione reddituale/patrimoniale delle parti: il ricorrente ha acquisito un cespite immobiliare che ben potrà mettere a reddito, laddove non intenda trasferirvisi evitando di pagina 9 di 13 pagare gli oneri di locazione per il proprio alloggio, riuscendo così a ricavare, anche solo in termini di risparmio di spese, le risorse per rientrare – con o senza mutuo – dal prestito erogatogli.
Quanto alla ricorrente, di fatto alla quota in comproprietà dell'immobile si è sostituito il valore in denaro, che, nella valutazione delle complessive situazioni reddituali/patrimoniali, va a costituire una voce sostanzialmente “neutra” rispetto alla precedente situazione di comproprietaria dell'immobile.
Ebbene, a fronte di tali complessive condizioni si ritiene di confermare la regolamentazione relativa al mantenimento del figlio e della moglie già adottata con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Va quindi confermato, quale contributo al mantenimento di dovuto dal padre CP_2 alla madre l'importo di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 75% delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
La sproporzione reddituale tra le parti induce a confermare che l'AUU per il figlio sia integralmente percepito dalla ricorrente.
Parimenti, considerato il tenore di vita fruito dalla famiglia in costanza di convivenza matrimoniale – che appare buono da quanto allegato e documentato dalla ricorrente e non adeguatamente contestato dal resistente – va altresì confermato a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente quale contributo al suo mantenimento la somma di euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dalla presentazione del ricorso.
4) Ulteriori domande della ricorrente.
La ricorrente insiste affinché sia disposto dal Tribunale il trasferimento della proprietà dell'auto Opel Mokka dal resistente a sé per fruire delle agevolazioni riconosciute nell'ambito del riassetto patrimoniale nelle crisi familiari.
La domanda è inammissibile, né si ritiene di configurare tale trasferimento quale forma di contribuzione indiretta al mantenimento di coniuge e figlio, ritenendosi pienamente satisfattivo quanto determinato al punto che precede.
Parimenti sono inammissibili in questa sede, ex art. 473 – bis c.p.c., le domande tese a conseguire la condanna del resistente a corrispondere alla ricorrente il 50% dell'importo pagina 10 di 13 percepito annualmente a titolo di bonus mobili, oltre che al rimborso del 50% della spesa per la mensa scolastica del figlio.
Analogamente è a dirsi quanto all'istanza relativa al rilascio dei documenti del figlio validi per l'espatrio, considerato che, in caso di disaccordo tra i genitori, sussiste la competenza funzionale del giudice tutelare e va attivato lo specifico procedimento previsto dal legislatore.
La ricorrente chiede, inoltre, che il resistente/convenuto sia condannato al risarcimento del danno da illecito endofamiliare, tanto patrimoniale, quanto non patrimoniale, derivatole dalla violazione dei doveri del matrimonio, in particolare del dovere di fedeltà. La ricorrente evidenzia al riguardo di essere dovuta ricorrere al supporto di una psicologa, di avere subito una grave perdita ponderale, e, ancora, di avere sostenuto costi sia per l'attività investigativa delegata al fine di dimostrare il tradimento, sia per le cure.
La domanda va rigettata. Non ogni violazione dei doveri coniugali comporta di per sé
l'insorgere di un obbligo risarcitorio. Si ritiene, di contro, che ciò debba essere riconosciuto unicamente in presenza di gravi violazioni, idonee in modo diretto ed immediato a ledere diritti costituzionalmente tutelati, e non quale conseguenza mediata ed indiretta di violazione dei doveri matrimoniali. Ad esempio, si reputano idonee ad integrare i presupposti per il risarcimento condotte dolose di violenza domestica, o, in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, plateali tradimenti che denotino una totale mancanza di rispetto per l'altro coniuge e per la sua dignità, compromettendone l'immagine e la reputazione.
Tali considerazioni valgono sia quanto al danno non patrimoniale, sia quanto alle spese richieste di rimborso. Peraltro la Corte di Cassazione si è già espressa nel senso della non ripetibilità dei costi dell'investigazione privata (Cass. 8512/2006).
5) Spese di lite.
Il riconoscimento dell'addebito di regola fa sì che tutte le spese di lite relative alle domande strettamente attinenti alla pronuncia di separazione (status, affido, visite, mantenimento di coniuge e prole) debbano essere rimborsate dalla parte su cui ricade l'addebito della separazione.
Nel caso in esame, tuttavia, la parte ricorrente ha formulate numerose domande inammissibili in questa sede ed ha insistito per il loro accoglimento fino alla fine del pagina 11 di 13 giudizio, oltre ad avere chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno endofamiliare, domanda che è stata respinta nel merito.
A fronte di tali complessive considerazioni sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
SAN VA LU (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) riconosce l'addebito della separazione a carico del NO;
Controparte_1
4) affida il figlio minore ad ambo le parti;
CP_2
5) conferma la residenza prevalente del figlio presso la madre e CP_2
regolamenta come segue le frequentazioni padre-figlio:
A fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, un giorno la settimana (il martedì) dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando accompagnerà a scuola;
nella settimana in cui il fine settimana il CP_2
minore starà con la madre, trascorrerà con il padre anche il giovedì dalle ore 19.00 alle 21.30. Durante le vacanze natalizie il minore starà con il padre 7 giorni, curando l'alternanza tra il giorno di Natale e quello di Capodanno (quest'anno
starà con il padre dal periodo 22.12.23 sera al 30.12.23 mattina), CP_2 durante le vacanze pasquali, tre giorni curando l'alternanza tra il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività (es.: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 21 maggio, 2 giugno e 15 agosto), i NOi e Pt_1
concorderanno di volta in volta il diritto di visita del minore, alternando le CP_1
predette festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri di CP_2
pagina 12 di 13 ed impegni delle parti.
6) pone a carico del NO l'obbligo di versare alla NOa Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 quale contributo
[...]
al mantenimento del figlio , con rivalutazione annuale ISTAT a CP_2
decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, oltre alle spese ed accessorie, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, per il 75%;
7) pone a carico del NO l'obbligo di versare alla NOa Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 quale contributo
[...]
al suo mantenimento, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo;
8) Assegno unico ed universale per il figlio integralmente percepito dalla madre;
9) rigetta la domanda della ricorrente di condanna del resistente al risarcimento del danno da illecito endofamiliare;
10) dichiara inammissibili tutte le altre domande della ricorrente;
11) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConIGlio del 18 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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