Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci, PEC colucci0267@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Floriano Zullino, PEC zullino0225@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
dell’Ordinanza -OMISSIS- dell’1.4.2025 (notificata nella stessa data dell’1.4.2025), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto al sig. -OMISSIS- la demolizione degli abusi edilizi, realizzati in difformità rispetto alla SCIA del 4.9.2012, con l’espressa avvertenza che, decorso il termine assegnato di 90 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, il bene e la relativa area di sedime sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, specificando anche che entro il predetto termine di 90 giorni “potrà essere presentata domanda di sanatoria, a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il Cons. UA TU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poiché erano cadute delle tegole dall’immobile, sito nel centro storico di -OMISSIS- in Via-OMISSIS-, il Sindaco con provvedimento prot. -OMISSIS- del 13.8.2012 diffidava il proprietario, sig. -OMISSIS-, a provvedere con urgenza all’eliminazione delle parti pericolanti, per la protezione della privata e pubblica incolumità.
Pertanto, con SCIA del 4.9.2012 il sig. -OMISSIS- comunicava i lavori, oltre che di rifacimento del tetto, anche di ristrutturazione e fusione di tre unità immobiliari del fabbricato, per la costituzione di un unico appartamento su due livelli, evidenziando che:
1) era necessario ricostruire il solaio intermedio tra la soffitta ed il primo piano, in quanto aveva mostrato segni di cedimento;
2) non sarebbe stato ricostruito l’abbaino, presente nel tetto, sia perché era murato e perciò non presentava alcuna utilità, sia perché interrompeva il naturale percorso della falda;
3) la soffitta sarebbe stata adibita a cabina armadio;
4) il suo progettista e direttore dei lavori asseverava il rispetto dello strumento urbanistico, il quale prevedeva che in quella zona potevano essere effettuati soltanto lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza alcun aumento della volumetria.
Con riferimento a tale SCIA del 4.9.2012, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS- rilasciava il provvedimento di autorizzazione paesaggistica prot. -OMISSIS-del 19.3.2012, in quanto:
1) nella seduta del 13.12.2011 la Commissione comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio aveva espresso parere favorevole, perché l’intervento, per le ridotte dimensioni e la semplicità costruttiva e tipologica, non alterava il contesto paesaggistico tutelato;
2) il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata con atto prot. -OMISSIS- del 12.3.2012 aveva espresso parere favorevole, perché le opere previste erano compatibili con le specifiche peculiarità paesaggistico-ambientali dei luoghi interessati.
Con istanza dell’11.12.2012 il sig. -OMISSIS-, proprietario del piano terra del suddetto fabbricato, chiedeva al Comune di conoscere se il suindicato intervento edilizio era stato autorizzato ed anche il rilascio della copia dei relativi atti amministrativi.
Con nota -OMISSIS- del 9.1.2013 il Vice Comandante della Polizia Municipale comunicava al sig. -OMISSIS- di aver effettuato appositi controlli e che i lavori in esecuzione erano conformi alla SCIA del 4.9.2012, specificando che:
-“per tali lavori” era stato rilasciato il “Nulla Osta Beni Ambientali del 19.3.2012”;
-l’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale in data 18.12.2012 avevano eseguito un sopralluogo durante l’esecuzione dei lavori, in esito al quale veniva attestato che “allo stato attuale” i lavori erano conformi alla SCIA del 4.9.2012.
Nell’ambito del successivo sopralluogo del 14.1.2013 un dipendente dell’Ufficio Tecnico specificava di aver proceduto ad “un’attenta verifica dello stato dei luoghi”, ad “una serie di misurazioni atte a verificare la regolarità dei lavori autorizzati” e ad un “raffronto tra la documentazione fotografica ed i grafici di progetto allegati alla SCIA”, attestando la “sostanziale conformità” alla SCIA, eccetto un’apertura che veniva in seguito rimossa.
Con successiva istanza dell’8.2.2013 il sig. -OMISSIS- evidenziava che:
1) erano aumentati la sagoma ed il volume originari del sottotetto;
2) era stato modificato il prospetto del secondo piano con l’apertura di una finestra;
3) era stato realizzato un nuovo solaio intermedio tra la soffitta ed il piano inferiore, creando un aumento volumetrico del sottotetto, trasformandone la destinazione da deposito a vano abitabile;
4) l’immobile di Via-OMISSIS- ricadeva nella Zona -OMISSIS- del Centro Storico, soggetta al trasferimento dell’abitato ai sensi dell’art. 7 L. n. 445/1908, dove erano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed erano vietati aumenti della volumetria e l’alterazione dei piani di imposta dei fabbricati e degli spazi liberi.
Con relazione prot. -OMISSIS- del 19.2.2013 il suddetto dipendente dell’Ufficio Tecnico precisava che:
1) il sig. -OMISSIS- non aveva realizzato alcuna nuova finestra ed aveva ricostruito il solaio intermedio tra la soffitta ed il piano inferiore;
2) confermava che l’immobile in questione ricadeva nella Zona -OMISSIS- del Centro Storico, soggetta al trasferimento dell’abitato ai sensi dell’art. 7 L. n. 445/1908, dove erano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di volumi;
3) ma, poiché gli elaborati grafici non erano “coerenti con la documentazione grafica”, in quanto “l’esigua documentazione fotografica non consentiva di individuare esattamente le differenze, per desumere gli aumenti di volume”, riteneva “necessario verificare con documentazione idonea l’eventuale aumento di volume e l’entità del stesso” e perciò proponeva la sospensione dei lavori.
Pertanto, con Ordinanza -OMISSIS- del 19.2.2013 (notificata il 20.2.2013) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale sospendeva, ai sensi dell’art. 27 DPR n. 380/2001, l’esecuzione dei lavori.
Con sopralluogo del 21.2.2013 la Polizia Municipale effettuava 10 rilievi fotografici.
Il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata con nota prot. -OMISSIS- dell’1.3.2013 faceva presente di aver ricevuto il suddetto esposto del sig. -OMISSIS- dell’8.2.2013 e, pertanto, chiedeva al Comune di accertare se erano state realizzati volumi o superfici utili non autorizzati e/o erano state eseguite opere riguardanti la connotazione esteriore del fabbricato non rispondenti alle autorizzazioni rilasciate.
Con nota del 21.3.2013 il sig. -OMISSIS- chiedeva al Comune di conoscere gli eventuali provvedimenti emanati, chiedendone la copia.
Con SCIA del 29.3.2013 il -OMISSIS- comunicava la variante rispetto la precedente SCIA del 4.9.2012, relativa all’aumento della volumetria del sottotetto, per l’installazione di un serbatoio di accumulo dell’acqua e la realizzazione di un ripostiglio, modificando anche lo spessore del tetto per l’utilizzo di diversi materiali di coibentazione.
Con riferimento a questa seconda SCIA, veniva rilasciata con provvedimento prot. -OMISSIS- del 24.5.2013 l’autorizzazione paesaggistica, in quanto:
-oltre al parere favorevole espresso dalla Commissione comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio nella seduta del 16.4.2013, la quale, “per le ridotte dimensioni e la semplicità costruttiva e tipologica”, aveva giudicato l’intervento non costituente “una permanente alterazione del contesto paesaggistico tutelato”;
-anche il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata con parere vincolante del 20.5.2013 aveva ritenuto che non erano “state realizzate, in senso lato, superfici utili o volumi eccedenti quelli legittimamente autorizzati”, perché “il minimo volume aggiuntivo realizzato” aveva creato “un volume tecnico non computabile ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in difformità dalle autorizzazioni ricevute”.
Pertanto, con Ordinanza -OMISSIS-del 31.5.2013 (notificata il 3.6.2013 soltanto al sig. -OMISSIS-) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico revocava la precedente Ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 27 DPR n. 380/2001 -OMISSIS- del 19.2.2013.
Intanto, con istanza del 31.5.2013 il sig. -OMISSIS-, dopo aver richiamato il suddetto provvedimento prot. -OMISSIS- del 24.5.2013, chiedeva la copia di tutta la documentazione e reiterava le contestazioni, già articolate nella precedente istanza dell’8.2.2013.
Il sig. -OMISSIS- con Ric. -OMISSIS- impugnava la predetta Ordinanza -OMISSIS-del 31.5.2013, unitamente alle autorizzazioni paesaggistiche prot. -OMISSIS-del 19.3.2012 e prot. -OMISSIS- del 24.5.2013, contestando anche il comportamento inerte del Comune con riferimento alle sue istanze dell’11.12.2012, dell’8.2.2013, del 21.3.2013 e del 31.5.2013.
Con Sentenza -OMISSIS- questo Tribunale ha:
-dichiarato irricevibile:
1) sia l’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica prot. -OMISSIS-del 19.3.2012, in quanto “con nota -OMISSIS- del 9.1.2013 il Vice Comandante della Polizia Municipale aveva comunicato al ricorrente che, con riferimento ai lavori relativi alla SCIA del 4.9.2012, era stato rilasciato il “Nulla Osta Beni Ambientali del 19.3.2012”, per cui doveva ritenersi che dalla ricezione di tale nota iniziava a decorrere il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni, in quanto la piena conoscenza del provvedimento lesivo si verifica con la conoscenza degli elementi essenziali di un provvedimento amministrativo, cioè dell’Autorità emanante, del contenuto dispositivo e del suo effetto lesivo, senza che sia necessaria la conoscenza della motivazione (rilevante semmai soltanto ai fini dell’eventuale proposizione di motivi aggiunti), perché tali elementi sono sufficienti a rendere l’interessato consapevole dell’incidenza e/o lesività dell’atto nella sua sfera giuridica”, specificando che:
A) “il decorso del termine decadanziale di impugnazione può ritenersi interrotto e/o sospeso soltanto se il ricorrente dimostra che l’Amministrazione ha impedito l’accesso, anche nella forma della visione, alla documentazione e non con la mera proposizione di un’istanza di accesso, in quanto, dopo la conoscenza dei predetti elementi essenziali (Autorità emanante, contenuto dispositivo e suo effetto lesivo), il soggetto interessato ha l’onere di attivarsi diligentemente ed immediatamente (cioè già il giorno successivo alla conoscenza dell’esistenza dell’atto lesivo) con istanza di accesso (anche informale, recandosi di persona presso gli Uffici dell’Amministrazione, la quale deve consentire l’accesso), finalizzata all’acquisizione del provvedimento lesivo”;
B) poiché l’autorizzazione paesaggistica prot. -OMISSIS-del 19.3.2012 era stata conosciuta dal ricorrente con la suddetta nota del Vice Comandante della Polizia Municipale -OMISSIS- del 9.1.2013, doveva essere impugnata entro il termine decadenziale dell’11.3.2013, mentre il ricorso era stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica a mezzo posta soltanto in data 1.10.2013;
2) sia l’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica prot. -OMISSIS- del 24.5.2013, in quanto era stata “richiamata espressamente dal ricorrente sig. -OMISSIS- nella prima pagina dell’istanza del 31.5.2013, per cui doveva ritenersi che da tale data il ricorrente ne aveva avuto la piena conoscenza e da ciò discendeva che doveva essere impugnata entro il 30.7.2013, mentre il ricorso in esame, era stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica a mezzo posta soltanto in data 1.10.2013”;
-dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Ordinanza -OMISSIS-del 31.5.2013, di revoca della precedente Ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 27 DPR n. 380/2001 -OMISSIS- del 19.2.2013, perché ai sensi dell’art. 27, comma 3, DPR n. 380/2001 l’Ordinanza di sospensione dei lavori “ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori”, in quanto, poiché l’Ordinanza di sospensione -OMISSIS- ex art. 27 DPR n. 380/2001 era stata emanata il 19.2.2013, in data 6.5.2013, cioè dopo 45 giorni, era già diventata inefficace e perciò il sig. -OMISSIS- già da quella data poteva proseguire nell’esecuzione dei lavori;
-conseguentemente, il ricorrente sig. -OMISSIS- non aveva alcun interesse ad impugnare la successiva Ordinanza -OMISSIS-del 31.5.2013, di revoca della precedente Ordinanza di sospensione -OMISSIS- del 19.2.2013, già divenuta inefficace dal 6.5.2013, ed a contestare la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, senza tener conto dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990;
-dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’intero Ric. -OMISSIS-, in quanto successivamente il Comune aveva emanato l’Ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 14.3.2016, eccetto il quinto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto che il Comune non aveva preso nella dovuta considerazione i suoi esposti dell’11.12.2012, dell’8.2.2013, del 21.3.2013 e del 31.5.2013, che veniva ritenuto infondato, perché dalla documentazione, versata in giudizio, risultava che, dopo aver ricevuto ognuno dei predetti esposti, l’Ufficio Tecnico non era rimasto inerte e si era sempre attivato mediante l’espletamento di sopralluoghi e la redazione di atti istruttori;
-ha rilevato, comunque, l’infondatezza delle censure dedotte, in quanto:
1) il sig. -OMISSIS- era legittimato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, DPR n. 380/2001, a presentare le suindicate SCIA del 4.9.2012 e del 29.3.2013, in quanto proprietario esclusivo del primo piano e del sottotetto dell’immobile di cui è causa, sito nel centro storico di -OMISSIS- in Via-OMISSIS-;
2) l’eliminazione dell’abbaino (murato e non utilizzabile) aveva determinato una diminuzione della precedente volumetria;
-né tale eliminazione costituiva un’alterazione della sagoma del tetto, in quanto il preesistente abbaino al contrario interrompeva il naturale percorso della falda;
3) la disposizione del PRG, relativa alla Zona -OMISSIS- del Centro Storico, nella parte in cui sancisce il divieto dell’alterazione dei piani di imposta dei fabbricati e degli spazi liberi, non va interpretata nel senso che non possono essere ricostruiti i solai dei piani intermedi, ma nel senso che non potevano essere modificati i piani di appoggio e/o le basi dei fabbricati e dei relativi terreni circostanti, prescindendo dalla circostanza che, nella specie, il solaio intermedio tra la soffitta ed il piano inferiore del fabbricato in discorso presentava segni di cedimento;
4) con riferimento al pericolo di pregiudizio alla tenuta statica dell’edificio, veniva rilevato che successivamente il sig. -OMISSIS- aveva presentato il certificato di idoneità statica del 21.10.2013.
Al riguardo, va altresì, evidenziato che il sig. -OMISSIS- aveva impugnato con Ric. n. -OMISSIS- la suddetta Ordinanza -OMISSIS- del 14.3.2016, con la quale gli era stata ingiunta la demolizione del tetto dell’immobile, sito in Via-OMISSIS-, in quanto era stato ricostruito con una maggiore altezza di 0,70 m. alla gronda e di 1,10 m. al colmo con conseguente aumento del volume di circa 46 mc..
Con Sentenza -OMISSIS- (passata in giudicata, perché non appellata) questo Tribunale ha
precisato che:
1) i lavori di rifacimento del tetto e di ristrutturazione e fusione delle tre unità immobiliari in un unico appartamento su due livelli venivano ultimati il 18.10.2013 e collaudati il 21.10.2013, dopo che, in seguito ad un ulteriore esposto del sig. -OMISSIS-, secondo cui era stata modificata in aumento la sagoma e la volumetria del sottotetto, con relazione prot. -OMISSIS- del 25.6.2013 l’Ufficio Tecnico aveva precisato che l’intervento era coerente con lo strumento urbanistico, in quanto la questione era stata chiarita con la seconda SCIA del 29.3.2013 e l’autorizzazione paesaggistica del 24.5.2013, anche se “gli elaborati non erano coerenti con la documentazione fotografica e non consentivano di individuare esattamente le differenze, per desumere gli aumenti di volume”;
2) dopo l’ennesimo esposto del sig. -OMISSIS-, in data 14.1.2014 veniva effettuato un altro sopralluogo, in cui un dipendente dell’Ufficio Tecnico aveva proceduto “ad ispezionare l’intero immobile, sia esternamente che internamente, alla consultazione degli atti tecnico-amministrativi relativi ai lavori eseguiti e ad effettuare misurazioni di varie parti dello stabile” e 27 rilievi fotografici dello stato dei luoghi, in seguito al quale con atto prot. -OMISSIS- dell’8.4.2014 il Responsabile del procedimento specificava che “dalla verifica effettuata i lavori eseguiti risultavano conformi a quanto riportato sugli elaborati grafici allegati alla SCIA” e che non risultavano “variazioni dell’altezza tra quanto rappresentato sullo stato di fatto e progetto”;
3) il Responsabile del procedimento:
A) prima con relazione prot. -OMISSIS- dell’8.1.2016 precisava che, poiché nei precedenti sopralluoghi si era “potuto riscontrare solo la rispondenza tra gli elaborati trasmessi e lo stato dei luoghi e le relative asseverazioni del progettista incaricato”, “al fine di poter emettere eventuali provvedimenti repressivi”, si rendeva “necessaria una più puntuale ed invasiva verifica attraverso strumentazioni quali software specifici (non in dotazione all’Ufficio), che consentivano di rilevare dettagliatamente e quantificare un probabile aumento di volume”;
B) e poi con relazione prot. -OMISSIS- del 14.3.2016 faceva presente che, dopo aver reperito “un software compatibile per poter effettuare tutte le operazioni necessarie”, era risultato che il tetto dell’immobile in discorso, nel raffronto ante operam e post operam, era stato ricostruito con una maggiore altezza di 0,70 m. alla gronda e di 1,10 m. al colmo con conseguente aumento del volume di circa 46 mc.;
4) con Ordinanza -OMISSIS- del 14.3.2016 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS-, dopo aver richiamato la predetta relazione del Responsabile del procedimento prot. -OMISSIS- del 14.3.2016, ingiungeva al sig. -OMISSIS- la demolizione del tetto dell’immobile, sito in -OMISSIS-;
5) pur tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui le persone che si oppongono alla realizzazione di un intervento edilizio assumono la qualificazione di controinteressati nei giudizi di impugnazione di annullamento di un permesso di costruire o di una SCIA, il ricorso in esame non risultava inammissibile, in quanto nell’impugnata Ordinanza -OMISSIS- del 14.3.2016 non era stato indicato l’autore dei continui esposti (cd. elemento formale per la configurazione del soggetto controinteressato);
-annullava l’impugnata Ordinanza -OMISSIS- del 14.3.2016:
1) per la contraddittorietà di comportamento del Comune, in quanto l’Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS- durante l’esecuzione dei lavori, nei sopralluoghi del 18.12.2012 e del 14.1.2013 e con la relazione prot. -OMISSIS- del 25.6.2013 e, dopo l’ultimazione dei lavori avvenuta il 18.10.2013, con il sopralluogo del 14.1.2014 e l’atto prot. -OMISSIS- dell’8.4.2014 aveva sempre giudicato i lavori di ricostruzione del tetto conformi allo strumento urbanistico;
2) risultava necessaria una motivazione più analitica e dettagliata, con la quale fossero evidenziate le circostanze, che avevano impedito l’accertamento dell’aumento dell’altezza e della volumetria del sottotetto nei suddetti quattro sopralluoghi;
3) il provvedimento impugnato e le relazioni prot. -OMISSIS- dell’8.1.2016 e prot. -OMISSIS- del 14.3.2016 non avevano indicato le strumentazioni e/o i software specifici e le relative modalità di rilevamento, con i quali erano stati accertati la maggiore altezza del sottotetto ed il conseguente suo aumento di volumetria;
4) veniva, però, richiamato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, “sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un’illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand’anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale”;
-con la puntualizzazione che, “tenuto conto della natura di illecito permanente dell’abuso edilizio, non assume alcun rilievo il lungo tempo trascorso dalla sua realizzazione, senza che esso sia stato fatto oggetto di interventi sanzionatori da parte dell’Amministrazione, non essendo tale circostanza idonea ad ingenerare legittimi affidamenti nei confronti degli interessati, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato”;
5) venivano anche richiamati l’art. 34, comma 2 ter, DPR n. 380/2001, ai sensi del quale “non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”, e l’art. 11, comma 1, L.R. n. 28/2007, nella parte in cui, al fine di incentivare il risparmio energetico, statuisce che non possono essere considerati nel calcolo della volumetria “la parte eccedente 30 cm. e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm. per gli elementi verticali e di copertura” e fino ad un massimo di “15 cm.” per gli elementi “orizzontali intermedi”.
L’appello del sig. -OMISSIS- alla suddetta Sentenza TAR Basilicata -OMISSIS-con Sentenza della IV^ Sezione del Consiglio di Stato -OMISSIS- è stato accolto in parte, in quanto:
-in relazione all’esposto del 31.5.2013, il Comune di -OMISSIS- non aveva attivato i suoi poteri-doveri di vigilanza, controllo e repressivi in ordine agli abusi eventualmente accertati;
-con il predetto esposto del 31.5.2013 il sig. -OMISSIS- aveva anche denunciato l’inattendibilità dei grafici progettuali, presentati dal sig. -OMISSIS-;
-tenuto pure conto dell’accertamento dei fatti nell’ambito del processo penale, a carico del sig. -OMISSIS-.
Pertanto, con Ordinanza -OMISSIS- dell’1.4.2025 (notificata nella stessa data dell’1.4.2025) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto al sig. -OMISSIS- la demolizione degli abusi edilizi, realizzati in difformità rispetto alla SCIA del 4.9.2012, con l’espressa avvertenza che, decorso il termine assegnato di 90 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, il bene e la relativa area di sedime sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, specificando anche che entro il predetto termine di 90 giorni “potrà essere presentata domanda di sanatoria, a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria”.
Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 3.6.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA -OMISSIS-e depositato il 19.6.2025, ha impugnato la predetta Ordinanza -OMISSIS- dell’1.4.2025, deducendo:
1) l’eccesso di potere per difetto di motivazione;
2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria;
3) la violazione del principio di affidamento.
Si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS-, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 28.1.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato, con riferimento al primo ed al secondo motivo di impugnazione.
Infatti, con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato, nell’elencare le difformità rispetto alla SCIA del 4.9.2012, non aveva specificato la consistenza delle opere da demolire.
Tale censura è fondata, in quanto effettivamente l’impugnata Ordinanza di demolizione -OMISSIS- dell’1.4.2025 non individua in modo puntuale gli abusi edilizi, realizzati in difformità rispetto alla SCIA del 4.9.2012.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto:
A) l’altezza del piano terra era stata ridotta di 83 cm.;
B) l’altezza del primo piano era stata ridotta di 25 cm.;
C) l’altezza del secondo piano era aumentata di 20 cm.;
D) tenuto pure conto delle tolleranze costruttive, previste dall’art. 34 bis DPR n. 380/2001, e dell’art. 3 L.R. n. 28/1991, nella parte in cui aveva stabilito che costituisce variazione essenziale l’aumento superiore al 10% dell’altezza degli edifici, di altezza fino a 10,50 m., o l’aumento superiore al 7% degli edifici, di altezza superiore a 10,60 m..
Anche tale censura risulta fondata, pur tenendo conto della circostanza che nell’ambito del processo penale, a carico del ricorrente, sig. -OMISSIS-, di cui alle Sentenze del Tribunale di -OMISSIS- e della Corte d’Appello di Potenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, mediante la Consulenza Tecnica del 23.1.2015 era stata accertata la falsità degli elaborati progettuali, presentati dal ricorrente, nella parte in cui attestavano un’altezza complessiva dell’edificio superiore di circa 1 metro e 20 cm. rispetto a quella reale ed una quota del solaio preesistente inferiore di circa 30 cm. rispetto a quella esistente.
Al riguardo, va precisato che dalle predette Sentenze del Tribunale di -OMISSIS- e della Corte d’Appello di Potenza n. -OMISSIS- non si desume, come dedotto dal controinteressato -OMISSIS- a pag. 3 della memoria di costituzione, che il Comune di -OMISSIS- era stato individuato dal Giudice Penale come parte offesa, dandogli la possibilità di costituirsi nel suddetto processo penale come parte civile.
Pertanto, poiché dalla documentazione, acquisita in giudizio, non si evincono le modalità, con le quali il Comune di -OMISSIS- ha autonomamente accertato e quantificato gli abusi edilizi, consistenti nelle maggiori altezze e nei conseguenti aumenti di volumetria dell’immobile di cui è causa, eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia, deve ritenersi fondata la censura del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Per completezza, va, però, rilevata l’infondatezza del terzo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di affidamento, in quanto l’impugnata Ordinanza -OMISSIS- dell’1.4.2025 era stata emanata dopo oltre 12 anni dalla SCIA del 4.9.2012.
Infatti, il lungo tempo decorso e l’inerzia dell’Amministrazione non determinano alcun legittimo affidamento, perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, che tenga conto del contrapposto interesse privato, come se fosse un provvedimento di autotutela, trattandosi di un illecito permanente (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 9 del 17.10.2017).
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Ordinanza -OMISSIS- dell’1.4.2025, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa da parte del Comune di -OMISSIS-.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti compensazione delle spese di giudizio.
Mentre, va accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sul punto cfr. Adunanza Generale del Consiglio di Stato, parere del 15.4.2010).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata Ordinanza -OMISSIS- dell’1.4.2025, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa da parte del Comune di -OMISSIS-.
Spese compensate, fermo restando il rimborso a carico del Comune di -OMISSIS- del Contributo Unificato prenotato a debito.
Accoglie l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, liquidando, in favore dell’avv. Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci, ai sensi dell’art. 130 DPR n. 115/2002 e degli artt. 4, comma 1, 5, commi 5 e 6, e dello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 della Tabella n. 21 D.M. n. 55/2014 (che si applicano in caso, come nella specie, di valore indeterminabile della causa e di scarsa complessità della controversia), la somma complessiva di € 2.285,00 (duemiladuecentoottantacinque/00), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese per Contributo Unificato, con la precisazione che per quest’ultime la Segreteria di questo Tribunale ha già disposto la prenotazione a debito ai sensi dell’art. 11 DPR n. 115/2002.
Ritenuto che, tenuto conto del processo penale, che si è svolto carico del ricorrente, sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome del ricorrente e di qualsiasi altra informazione idonea ad identificarlo, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA SA, Presidente
UA TU, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UA TU | IA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.