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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14908/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14908/2021 R.G., avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da:
, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Emanuela come da mandato in atti;
- parte attrice –
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Controparte_2
- convenuto-
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pariani come da mandato in atti;
-terza chiamata -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 novembre 2021, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
affinché l'intestato Tribunale provvedesse ad “- accertare la responsabilità Controparte_2 del personale dell' e, pertanto, del , nella Controparte_4 Controparte_2 causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, - condannare il , in Controparte_2
persona del Ministro pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal minore
[...]
alla luce della relazione redatta dalla Dott.ssa nonché dell'espletanda Per_1 Per_2
Consulenza Tecnica d'Ufficio, della quale, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione al fine di meglio e più
pagina 1 di 7 compiutamente quantificare anche il danno morale subìto dal minore”. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In particolare, l'attore ha allegato che “in data 06.04.2018, all'interno dell'Istituto Scolastico Alighieri
– Tanzi, sito in Mola di Bari (BA), il minore quale alunno del predetto istituto, a Persona_1 seguito di occorso incidente, subiva trauma facciale”, a seguito del quale veniva trasportato presso il
P.S. dell'Ospedale Giovanni XIII ove gli veniva diagnosticata una “rottura traumatica degli incisivi arcata superiore”; che in data 23.03.2020, la Controparte_5
[.. per conto del Ministero trasmetteva al signor “Atto di liquidazione CP_5 Controparte_1
attestante la disponibilità alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 1.810,00 di Parte_1 cui € 1.500,00 per protesi ed € 310,00 per cure odontoiatriche;
che l'attore, ritenuta incongrua la somma offerta, dopo un ulteriore tentativo fallito di risoluzione bonaria della controversia, adiva il
Tribunale concludendo come in epigrafe riportato.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha in via preliminare chiesto di differire la prima CP_2 udienza per essere autorizzato alla chiamata in causa della Compagnia “
[...]
” , per essere da questa Controparte_3 Controparte_3 garantito e manlevato “da ogni eventuale responsabilità per i danni derivati al minore, in conseguenza del sinistro per cui è causa”.
Nel merito ha meglio circostanziato la dinamica del sinistro chiarendo che “si è verificato in data
06.04.2018, alle ore 13,00 circa, quando la docente Prof.ssa , accompagnava la Persona_3 classe I° G all'uscita della propria aula, soffermandosi sulla soglia della stessa al fine di vigilare su tutti gli allievi, quelli già posizionati in fila nel corridoio e altri ancora in aula, quando l'alunno
nell'uscire dall'aula, improvvisamente, inciampava cadendo in quanto sbilanciato da Persona_1 uno zaino che portava sulla spalla”.
Dunque, secondo la ricostruzione fornita dal il “sinistro non è imputabile ad alcuna CP_2
negligenza o imperizia della suddetta docente, dal momento che si è verificato in maniera del tutto imprevedibile e perciò assolutamente inevitabile da parte di quest'ultima che, come già evidenziato, al momento dell'infortunio era presente e diligentemente prestava la dovuta vigilanza sulla scolaresca.
Del resto, nella fattispecie de quo risulta evidente come l'infortunio occorso non fondi alcuna responsabilità dell'insegnante e, a fortiori, della P.A., diversamente da quanto asserisce la parte attrice;
risulta evidente che la caduta si è verificata per ragioni puramente accidentali, cosicché
l'estrema repentinità del fatto, l'assoluta imprevedibilità del comportamento, l'assenza di circostanze che facessero prevederne ragionevolmente il verificarsi escludono ogni responsabilità per negligenza e
pagina 2 di 7 imperizia della docente che è stata nell'impossibilità di impedire l'infortunio, riconducibile a mero caso fortuito”.
In ordine al quantum ha poi eccepito la non cumulabilità del danno biologico al danno morale.
Ha concluso domandando il rigetto della pretesa attorea e, in subordine, in accoglimento della spiegata domanda di garanzia, di “condannare la Compagnia Controparte_3
a garantire e manlevare le Amministrazioni convenute, da ogni somma che dovesse essere
[...] condannata a corrispondere alla parte attrice, anche in ordine alle spese e competenze di causa”.
Vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata il 16.5.2022 si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa, instando per la reiezione della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Istruita con prove documentali, prove orali e ctu medico legale la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della p.c. con conseguente assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche.
******
La domanda è infondata e va respinta.
E' noto che nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso -come nel caso di specie nel quale, come si vedrà oltre, non vi è stato alcun fatto imputabile ad altri allievi- la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale (e non è quindi applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2048 del codice civile perché tale presunzione trova applicazione secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione limitatamente ai danni provocati a terzi dal fatto illecito dell'allievo v. Cassazione Sezioni Unite civili n. 9346 del 27 giugno 2002), bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo si procuri danni.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cc., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto e la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento (pur sempre allegando l'inadempimento o l'inesatto adempimento) sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né
pagina 3 di 7 alla scuola né all'insegnante (giurisprudenza consolidata: cfr. Cass. SU n. 9346/2002, Cass. n. 10030
/2006, n. 8067/ 2007, 5067/2010, 3680 / 2011, 3965/2016).
Parte attrice, nell'atto introduttivo, ha espressamente qualificato la domanda ai sensi degli artt. 2047 c.
1 e 2048 c. 2 c.c., salvo poi affermare che “la responsabilità degli insegnanti ha comunque una duplice natura, contrattuale ed extracontrattuale” e che il titolo di responsabilità “non rappresenta comunque un elemento determinante, dal momento che la Cassazione ha ribadito come sia sufficiente, ai fini della pretesa risarcitoria, dimostrare che l'evento lesivo abbia avuto luogo durante il lasso temporale di sottoposizione del minore alla vigilanza del precettore, prescindendo dal profilo di responsabilità invocato” (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1).
Premesso che non può prescindersi dalla natura della responsabilità invocata, da ciò derivando una inammissibile compressione del diritto irrinunciabile di difesa delle altre parti del giudizio, l'attore in punto di fatto nell'atto introduttivo del giudizio si è limitato a dedurre che “in data 06.04.2018, all'interno dell'Istituto Scolastico Alighieri – Tanzi, sito in Mola di Bari (BA), il minore
[...]
quale alunno del predetto istituto, a seguito di occorso incidente, subiva trauma facciale”. Per_1
Siffatte allegazioni attoree, per consolidata giurisprudenza, debbono essere sussunte nell'alveo applicativo dell'art. 1218 c.c.
La ricostruzione della dinamica dei fatti operata nell'atto introduttivo, invero estremamente vaga e generica (atteso che non vengono in alcun modo specificate neanche le modalità dell'accaduto, in spregio all'onere di allegazione che, come visto, grava sull'attore), è stata poi oggetto di modifica nella prima memoria attorea ex art. 183, comma VI, c.p.c. ove, per la prima volta, si legge che “la caduta del minore” è “stata conseguenza del comportamento irrispettoso di un compagno di classe, il quale deliberatamente spintonava” il piccolo Per_1
Sicché, secondo tale nuova ricostruzione, la caduta del minore sarebbe stata cagionata dal fatto altrui, ossia un “comportamento irrispettoso di un compagno di classe il quale deliberatamente spintonava lo stesso”, concetto poi ribadito dall'attore nella memoria conclusionale (“l'allora minore Per_1 subiva trauma facciale, a seguito di una spinta da parte di un compagno di classe”)
[...]
Orbene tale nuova allegazione è da considerarsi inammissibile: infatti, ove si trattasse di una lesione cagionata da terzi, ciò sarebbe sufficiente a determinare il mutamento del titolo di responsabilità del convenuto il quale, come accennato, in tale ultima ipotesi risponderebbe del danno a titolo CP_2
extracontrattuale.
Dunque, la domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, proposta per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. è da considerarsi nuova e, dunque, inammissibile.
pagina 4 di 7 Infatti, con le memorie di cui all'art. 183 cit. le parti possono effettuare “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, ma non allegare fatti nuovi o proporre domande nuove. Si ha mutamento del fatto costitutivo della pretesa quando, per effetto della modifica della domanda, si amplia non solo l'oggetto del pronunciare, ma anche quello del conoscere, cioè si introducono nel processo nuovi temi di indagine.
Pertanto, la richiesta di accertamento di una responsabilità aquiliana, fondata su fatti costitutivi diversi da quelli sui quali si fonda l'accertamento della responsabilità negoziale, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, a nulla valendo la errata sussunzione da parte dell'attore della domanda di risarcimento del danno negli artt. 2047 e 2048 c.c., cui il giudice non è vincolato.
Deve peraltro evidenziarsi che tale nuova versione della dinamica è stata ulteriormente modificata nella memoria conclusionale di replica, ove parte attrice ha argomentato che “l'insegnante non si è avveduta degli alunni che giocavano imprudentemente con le cartelle…Gli studenti, infatti, giocavano imprudentemente con le cartelle a rotelle quando la condotta di uno di loro ha determinato la caduta del ”). Per_1
Ad ogni modo, anche volendo solo ipoteticamente ritenere l'ammissibilità della nuova deduzione di cui alla prima memoria ex art. 183 cpc, deve evidenziarsi che essa non ha trovato alcuna conferma nelle risultanze istruttorie e, in particolare, nelle deposizioni dei testi escussi in corso di causa.
In primo luogo, occorre evidenziare che il teste , docente dell'Istituto teatro del Persona_3 sinistro che ha assistito direttamente all'accaduto, ha affermato di aver visto il bambino cadere mentre si metteva in fila con i suoi compagni e indossava lo zaino “che comunque era molto pesante essendo il bambino molto mingherlino all'epoca dei fatti”, chiarendo che egli “inciampava cadendo frontalmente mentre si accingeva ad uscire dall'aula in maniera diligente e ordinata”, precisando che “l'alunno non era stato spinto da nessun compagno”. Persona_1
Sicché, per quel che qui maggiormente rileva, dalla espletata prova testimoniale non è emerso in alcun modo: a) che nella mattinata del 6.4.2018, quando il piccolo cadde, l'insegnante fosse distratta Per_1
o assente;
b) che vi sia una correlazione tra la condotta dell'insegnante e la caduta del minore in quanto questo cadeva perché inciampava;
c) che vi fossero circostanze tali da compromettere la sicurezza dell'alunno che richiedessero l'intervento dell'insegnante.
Il rilievo che il teste fosse inattendibile (rectius incapace ex art. 246 cpc) perché interessato Per_3 all'esito del giudizio è stato sollevato tardivamente solo nelle memorie conclusionali e non subito dopo l'assunzione del teste (v. Cass. s.u. n. 9456/2023). Quanto al ritenuto contrasto della con il Per_3 teste bidella che inizialmente negava di aver nell'occorso dato assistenza al minore, questo è Tes_1 stato chiarito in sede di confronto nel senso che la ha detto di non ricordare l'accaduto e non Tes_1
pagina 5 di 7 certo che il sinistro non vi fosse stato: diversamente si dovrebbe concludere per l'esclusione del sinistro, accadimento invece riconosciuto come reale da tutti i contendenti.
Né vale a suffragare la tesi attorea la circostanza addotta dal sempre nella prima memoria ex Per_1
art. 183 cpc secondo cui la circostanza del peso eccessivo dello zaino obbligava la docente ad intervenire in quanto il sol fatto che la docente si fosse resa conto del peso notevole dello zaino un momento prima che il ragazzo cadesse non incide, di per sé, sulla eccezionalità dell'evento né lo lega a una presunta omissione dell'insegnante, in quanto la caduta non è stata dovuta al peso dello zaino ma al fatto che l'alunno inciampò, così come riferito dal teste oculare.
Al contrario, proprio il fatto che l'insegnante abbia assistito e abbia visto la dinamica della caduta del piccolo prova il suo comportamento diligente e accorto e sconfessa la tesi attorea della culpa Per_1
in vigilando.
Neppure la testimonianza di , collaboratrice scolastica, ha confermato che il ragazzo sia Testimone_2
caduto per una spinta di un altro alunno atteso che la stessa era stata interessata dalla insegnante dopo la caduta per dare una prima assistenza all'alunno e comunque ha dichiarato di “non ricordare” nulla di quanto accaduto non contraddicendo così la dinamica come riferita dalla . Per_3
Inoltre, l'età dell'alunno, che, al momento del sinistro aveva dodici anni, depone nel senso di ritenere sussistente capacità di autonomia e di valutazione in ordine al peso dello zaino, senza la necessità di un controllo continuo e costante da parte dell'insegnante. Non è emerso che vi fossero, cioè, circostanze speciali – non connotate dal carattere dell'ordinarietà - che imponessero alla docente un diverso e più penetrante obbligo di controllo o di intervento.
Dunque, in base al materiale istruttorio acquisito nel corso del processo, è emerso che l'insegnante era presente al momento dell'accaduto e che ha esercitato in concreto una costante vigilanza Per_3 sugli alunni. L'evento in esame fu conseguenza quindi di una improvvisa perdita di equilibrio del bambino che inciampò in modo del tutto accidentale, subitaneo ed imprevedibile.
L'evento si verificò improvvisamente, in una situazione di assoluta normalità che escludeva anche solo l'opportunità di un (invero impensabile) accorgimento di tipo precauzionale e con tale repentinità da non permettere alcun intervento preventivo da parte dell'insegnante (astrattamente finalizzato a scongiurare un danno in realtà inevitabile), sì da integrare il caso fortuito quale causa di esonero da responsabilità del convenuto. CP_2
Dai su esposti rilievi discende l'integrale reiezione della domanda attorea.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, questa segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione del valore indeterminabile di complessità bassa, attesa la scarsa difficoltà delle questioni trattate.
pagina 6 di 7
Considerato che
(i) la domanda attorea è manifestamente infondata e del tutto sfornita di supporto deduttivo, probatorio e documentale;
(ii) ha rifiutato la proposta transattiva formulata Controparte_1 prima dell'instaurazione del presente giudizio, il 23.03.2020, da Controparte_5 per l'importo complessivo pari ad € 1.810,00; (iii) l'attore ha agito in
[...] giudizio nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese, come confermato dal tentativo di modifica del titolo della domanda, deve disporsi ai sensi dell'art. 136 TU Spese giustizia la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in qualità di Controparte_1 esercente la potestà genitoriale sul minore contro il nonché Persona_1 Controparte_2 contro la ”, Controparte_3 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- Rigetta la domanda;
- Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti del Controparte_1 CP_2 convenuto che liquida in € 2.540,00 (studio 460 introdutt. 389 istrutt. 840 decision. 851), oltre
15%, iva e cap, per compenso di avvocato;
- Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_1 [...]
, che Controparte_3 liquida in € 2.540,00 (studio 460 introdutt. 389 istrutt. 840 decision. 851), oltre 15%, iva e cap, per compenso di avvocato;
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu, per come liquidate in corso di causa;
- Revoca l'ammissione dell'attore al patrocino a spese dello Stato disposta con delibera COA di
Bari n. 4619/2021 del 30.11.2021.
Così deciso in Bari il 20.5.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14908/2021 R.G., avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da:
, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Emanuela come da mandato in atti;
- parte attrice –
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Controparte_2
- convenuto-
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pariani come da mandato in atti;
-terza chiamata -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 novembre 2021, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
affinché l'intestato Tribunale provvedesse ad “- accertare la responsabilità Controparte_2 del personale dell' e, pertanto, del , nella Controparte_4 Controparte_2 causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, - condannare il , in Controparte_2
persona del Ministro pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal minore
[...]
alla luce della relazione redatta dalla Dott.ssa nonché dell'espletanda Per_1 Per_2
Consulenza Tecnica d'Ufficio, della quale, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione al fine di meglio e più
pagina 1 di 7 compiutamente quantificare anche il danno morale subìto dal minore”. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In particolare, l'attore ha allegato che “in data 06.04.2018, all'interno dell'Istituto Scolastico Alighieri
– Tanzi, sito in Mola di Bari (BA), il minore quale alunno del predetto istituto, a Persona_1 seguito di occorso incidente, subiva trauma facciale”, a seguito del quale veniva trasportato presso il
P.S. dell'Ospedale Giovanni XIII ove gli veniva diagnosticata una “rottura traumatica degli incisivi arcata superiore”; che in data 23.03.2020, la Controparte_5
[.. per conto del Ministero trasmetteva al signor “Atto di liquidazione CP_5 Controparte_1
attestante la disponibilità alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 1.810,00 di Parte_1 cui € 1.500,00 per protesi ed € 310,00 per cure odontoiatriche;
che l'attore, ritenuta incongrua la somma offerta, dopo un ulteriore tentativo fallito di risoluzione bonaria della controversia, adiva il
Tribunale concludendo come in epigrafe riportato.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha in via preliminare chiesto di differire la prima CP_2 udienza per essere autorizzato alla chiamata in causa della Compagnia “
[...]
” , per essere da questa Controparte_3 Controparte_3 garantito e manlevato “da ogni eventuale responsabilità per i danni derivati al minore, in conseguenza del sinistro per cui è causa”.
Nel merito ha meglio circostanziato la dinamica del sinistro chiarendo che “si è verificato in data
06.04.2018, alle ore 13,00 circa, quando la docente Prof.ssa , accompagnava la Persona_3 classe I° G all'uscita della propria aula, soffermandosi sulla soglia della stessa al fine di vigilare su tutti gli allievi, quelli già posizionati in fila nel corridoio e altri ancora in aula, quando l'alunno
nell'uscire dall'aula, improvvisamente, inciampava cadendo in quanto sbilanciato da Persona_1 uno zaino che portava sulla spalla”.
Dunque, secondo la ricostruzione fornita dal il “sinistro non è imputabile ad alcuna CP_2
negligenza o imperizia della suddetta docente, dal momento che si è verificato in maniera del tutto imprevedibile e perciò assolutamente inevitabile da parte di quest'ultima che, come già evidenziato, al momento dell'infortunio era presente e diligentemente prestava la dovuta vigilanza sulla scolaresca.
Del resto, nella fattispecie de quo risulta evidente come l'infortunio occorso non fondi alcuna responsabilità dell'insegnante e, a fortiori, della P.A., diversamente da quanto asserisce la parte attrice;
risulta evidente che la caduta si è verificata per ragioni puramente accidentali, cosicché
l'estrema repentinità del fatto, l'assoluta imprevedibilità del comportamento, l'assenza di circostanze che facessero prevederne ragionevolmente il verificarsi escludono ogni responsabilità per negligenza e
pagina 2 di 7 imperizia della docente che è stata nell'impossibilità di impedire l'infortunio, riconducibile a mero caso fortuito”.
In ordine al quantum ha poi eccepito la non cumulabilità del danno biologico al danno morale.
Ha concluso domandando il rigetto della pretesa attorea e, in subordine, in accoglimento della spiegata domanda di garanzia, di “condannare la Compagnia Controparte_3
a garantire e manlevare le Amministrazioni convenute, da ogni somma che dovesse essere
[...] condannata a corrispondere alla parte attrice, anche in ordine alle spese e competenze di causa”.
Vinte le spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata il 16.5.2022 si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa, instando per la reiezione della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Istruita con prove documentali, prove orali e ctu medico legale la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della p.c. con conseguente assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche.
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La domanda è infondata e va respinta.
E' noto che nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso -come nel caso di specie nel quale, come si vedrà oltre, non vi è stato alcun fatto imputabile ad altri allievi- la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale (e non è quindi applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2048 del codice civile perché tale presunzione trova applicazione secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione limitatamente ai danni provocati a terzi dal fatto illecito dell'allievo v. Cassazione Sezioni Unite civili n. 9346 del 27 giugno 2002), bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo si procuri danni.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cc., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto e la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento (pur sempre allegando l'inadempimento o l'inesatto adempimento) sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né
pagina 3 di 7 alla scuola né all'insegnante (giurisprudenza consolidata: cfr. Cass. SU n. 9346/2002, Cass. n. 10030
/2006, n. 8067/ 2007, 5067/2010, 3680 / 2011, 3965/2016).
Parte attrice, nell'atto introduttivo, ha espressamente qualificato la domanda ai sensi degli artt. 2047 c.
1 e 2048 c. 2 c.c., salvo poi affermare che “la responsabilità degli insegnanti ha comunque una duplice natura, contrattuale ed extracontrattuale” e che il titolo di responsabilità “non rappresenta comunque un elemento determinante, dal momento che la Cassazione ha ribadito come sia sufficiente, ai fini della pretesa risarcitoria, dimostrare che l'evento lesivo abbia avuto luogo durante il lasso temporale di sottoposizione del minore alla vigilanza del precettore, prescindendo dal profilo di responsabilità invocato” (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1).
Premesso che non può prescindersi dalla natura della responsabilità invocata, da ciò derivando una inammissibile compressione del diritto irrinunciabile di difesa delle altre parti del giudizio, l'attore in punto di fatto nell'atto introduttivo del giudizio si è limitato a dedurre che “in data 06.04.2018, all'interno dell'Istituto Scolastico Alighieri – Tanzi, sito in Mola di Bari (BA), il minore
[...]
quale alunno del predetto istituto, a seguito di occorso incidente, subiva trauma facciale”. Per_1
Siffatte allegazioni attoree, per consolidata giurisprudenza, debbono essere sussunte nell'alveo applicativo dell'art. 1218 c.c.
La ricostruzione della dinamica dei fatti operata nell'atto introduttivo, invero estremamente vaga e generica (atteso che non vengono in alcun modo specificate neanche le modalità dell'accaduto, in spregio all'onere di allegazione che, come visto, grava sull'attore), è stata poi oggetto di modifica nella prima memoria attorea ex art. 183, comma VI, c.p.c. ove, per la prima volta, si legge che “la caduta del minore” è “stata conseguenza del comportamento irrispettoso di un compagno di classe, il quale deliberatamente spintonava” il piccolo Per_1
Sicché, secondo tale nuova ricostruzione, la caduta del minore sarebbe stata cagionata dal fatto altrui, ossia un “comportamento irrispettoso di un compagno di classe il quale deliberatamente spintonava lo stesso”, concetto poi ribadito dall'attore nella memoria conclusionale (“l'allora minore Per_1 subiva trauma facciale, a seguito di una spinta da parte di un compagno di classe”)
[...]
Orbene tale nuova allegazione è da considerarsi inammissibile: infatti, ove si trattasse di una lesione cagionata da terzi, ciò sarebbe sufficiente a determinare il mutamento del titolo di responsabilità del convenuto il quale, come accennato, in tale ultima ipotesi risponderebbe del danno a titolo CP_2
extracontrattuale.
Dunque, la domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, proposta per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. è da considerarsi nuova e, dunque, inammissibile.
pagina 4 di 7 Infatti, con le memorie di cui all'art. 183 cit. le parti possono effettuare “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, ma non allegare fatti nuovi o proporre domande nuove. Si ha mutamento del fatto costitutivo della pretesa quando, per effetto della modifica della domanda, si amplia non solo l'oggetto del pronunciare, ma anche quello del conoscere, cioè si introducono nel processo nuovi temi di indagine.
Pertanto, la richiesta di accertamento di una responsabilità aquiliana, fondata su fatti costitutivi diversi da quelli sui quali si fonda l'accertamento della responsabilità negoziale, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, a nulla valendo la errata sussunzione da parte dell'attore della domanda di risarcimento del danno negli artt. 2047 e 2048 c.c., cui il giudice non è vincolato.
Deve peraltro evidenziarsi che tale nuova versione della dinamica è stata ulteriormente modificata nella memoria conclusionale di replica, ove parte attrice ha argomentato che “l'insegnante non si è avveduta degli alunni che giocavano imprudentemente con le cartelle…Gli studenti, infatti, giocavano imprudentemente con le cartelle a rotelle quando la condotta di uno di loro ha determinato la caduta del ”). Per_1
Ad ogni modo, anche volendo solo ipoteticamente ritenere l'ammissibilità della nuova deduzione di cui alla prima memoria ex art. 183 cpc, deve evidenziarsi che essa non ha trovato alcuna conferma nelle risultanze istruttorie e, in particolare, nelle deposizioni dei testi escussi in corso di causa.
In primo luogo, occorre evidenziare che il teste , docente dell'Istituto teatro del Persona_3 sinistro che ha assistito direttamente all'accaduto, ha affermato di aver visto il bambino cadere mentre si metteva in fila con i suoi compagni e indossava lo zaino “che comunque era molto pesante essendo il bambino molto mingherlino all'epoca dei fatti”, chiarendo che egli “inciampava cadendo frontalmente mentre si accingeva ad uscire dall'aula in maniera diligente e ordinata”, precisando che “l'alunno non era stato spinto da nessun compagno”. Persona_1
Sicché, per quel che qui maggiormente rileva, dalla espletata prova testimoniale non è emerso in alcun modo: a) che nella mattinata del 6.4.2018, quando il piccolo cadde, l'insegnante fosse distratta Per_1
o assente;
b) che vi sia una correlazione tra la condotta dell'insegnante e la caduta del minore in quanto questo cadeva perché inciampava;
c) che vi fossero circostanze tali da compromettere la sicurezza dell'alunno che richiedessero l'intervento dell'insegnante.
Il rilievo che il teste fosse inattendibile (rectius incapace ex art. 246 cpc) perché interessato Per_3 all'esito del giudizio è stato sollevato tardivamente solo nelle memorie conclusionali e non subito dopo l'assunzione del teste (v. Cass. s.u. n. 9456/2023). Quanto al ritenuto contrasto della con il Per_3 teste bidella che inizialmente negava di aver nell'occorso dato assistenza al minore, questo è Tes_1 stato chiarito in sede di confronto nel senso che la ha detto di non ricordare l'accaduto e non Tes_1
pagina 5 di 7 certo che il sinistro non vi fosse stato: diversamente si dovrebbe concludere per l'esclusione del sinistro, accadimento invece riconosciuto come reale da tutti i contendenti.
Né vale a suffragare la tesi attorea la circostanza addotta dal sempre nella prima memoria ex Per_1
art. 183 cpc secondo cui la circostanza del peso eccessivo dello zaino obbligava la docente ad intervenire in quanto il sol fatto che la docente si fosse resa conto del peso notevole dello zaino un momento prima che il ragazzo cadesse non incide, di per sé, sulla eccezionalità dell'evento né lo lega a una presunta omissione dell'insegnante, in quanto la caduta non è stata dovuta al peso dello zaino ma al fatto che l'alunno inciampò, così come riferito dal teste oculare.
Al contrario, proprio il fatto che l'insegnante abbia assistito e abbia visto la dinamica della caduta del piccolo prova il suo comportamento diligente e accorto e sconfessa la tesi attorea della culpa Per_1
in vigilando.
Neppure la testimonianza di , collaboratrice scolastica, ha confermato che il ragazzo sia Testimone_2
caduto per una spinta di un altro alunno atteso che la stessa era stata interessata dalla insegnante dopo la caduta per dare una prima assistenza all'alunno e comunque ha dichiarato di “non ricordare” nulla di quanto accaduto non contraddicendo così la dinamica come riferita dalla . Per_3
Inoltre, l'età dell'alunno, che, al momento del sinistro aveva dodici anni, depone nel senso di ritenere sussistente capacità di autonomia e di valutazione in ordine al peso dello zaino, senza la necessità di un controllo continuo e costante da parte dell'insegnante. Non è emerso che vi fossero, cioè, circostanze speciali – non connotate dal carattere dell'ordinarietà - che imponessero alla docente un diverso e più penetrante obbligo di controllo o di intervento.
Dunque, in base al materiale istruttorio acquisito nel corso del processo, è emerso che l'insegnante era presente al momento dell'accaduto e che ha esercitato in concreto una costante vigilanza Per_3 sugli alunni. L'evento in esame fu conseguenza quindi di una improvvisa perdita di equilibrio del bambino che inciampò in modo del tutto accidentale, subitaneo ed imprevedibile.
L'evento si verificò improvvisamente, in una situazione di assoluta normalità che escludeva anche solo l'opportunità di un (invero impensabile) accorgimento di tipo precauzionale e con tale repentinità da non permettere alcun intervento preventivo da parte dell'insegnante (astrattamente finalizzato a scongiurare un danno in realtà inevitabile), sì da integrare il caso fortuito quale causa di esonero da responsabilità del convenuto. CP_2
Dai su esposti rilievi discende l'integrale reiezione della domanda attorea.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, questa segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione del valore indeterminabile di complessità bassa, attesa la scarsa difficoltà delle questioni trattate.
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Considerato che
(i) la domanda attorea è manifestamente infondata e del tutto sfornita di supporto deduttivo, probatorio e documentale;
(ii) ha rifiutato la proposta transattiva formulata Controparte_1 prima dell'instaurazione del presente giudizio, il 23.03.2020, da Controparte_5 per l'importo complessivo pari ad € 1.810,00; (iii) l'attore ha agito in
[...] giudizio nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese, come confermato dal tentativo di modifica del titolo della domanda, deve disporsi ai sensi dell'art. 136 TU Spese giustizia la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in qualità di Controparte_1 esercente la potestà genitoriale sul minore contro il nonché Persona_1 Controparte_2 contro la ”, Controparte_3 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- Rigetta la domanda;
- Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti del Controparte_1 CP_2 convenuto che liquida in € 2.540,00 (studio 460 introdutt. 389 istrutt. 840 decision. 851), oltre
15%, iva e cap, per compenso di avvocato;
- Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_1 [...]
, che Controparte_3 liquida in € 2.540,00 (studio 460 introdutt. 389 istrutt. 840 decision. 851), oltre 15%, iva e cap, per compenso di avvocato;
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu, per come liquidate in corso di causa;
- Revoca l'ammissione dell'attore al patrocino a spese dello Stato disposta con delibera COA di
Bari n. 4619/2021 del 30.11.2021.
Così deciso in Bari il 20.5.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
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