CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 08/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 307/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE di SASSARI
Composto dai magistrati dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente dott.ssa Cristina Fois Consigliere dott.ssa Ilaria Macchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 307/2022 avente oggetto Altri contratti d'opera promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pilia Parte_1
Franco
Parte appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Loi Pierfrancesco CP_1
Parte appellata
Per : “Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello, contrariis Parte_1 reiectis:
1. accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in totale riforma della appellata sentenza n. 45/2022 pubbl. 19/01/2022 – R.G. n. 2402/2018 – Rep. N. 99/2022 del 20/01/2022 del Tribunale Civile di
Sassari, rigettare la domanda proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
, perché infondata in fatto e in diritto, tenendo quest'ultimo indenne da ogni avversa
[...] pretesa, ponendo a carico di controparte anche le spese di C.T.U.;
2. con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi di CP_1 cui in espositiva;
in subordine:
1) contrariis reiectis;
2) rigettare l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) in ogni caso con vittoria di compensi professionali per la presente causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio presso il Tribunale di Sassari il CP_1 [...]
, esponendo: Parte_1
- che era affittuario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Perfugas, facente parte del , destinato alla produzione di due diverse specie di cipolle;
Parte_1
- che vi era stata l'interruzione dell'acqua nel mese di aprile 2017 a causa di un guasto, riparato solo a maggio 2017;
- che aveva prontamente segnalato l'accaduto;
- che questo evento aveva determinato danni irreparabili alla produzione agricola;
- che il non aveva dato corso ad alcun ristoro. Parte_1
Pertanto, chiedeva la condanna al risarcimento del danno della somma quantificata dal proprio perito di € 20.721,00 o quella accertata in giudizio, comprensiva di interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda attorea ed esponendo: Parte_1
- che l'interruzione dell'erogazione dell'acqua era stata limitata al periodo compreso fra il 16 ed il 29 maggio;
- che in data 16 maggio si era predisposto un intervento di riparazione terminato il 22 maggio;
- che in data 23 maggio vi era stata un'ulteriore rottura della condotta, per cui al momento della riparazione ulteriori problemi relativi all'intercettazione di un cavo ENEL e di una condotta fognaria avevano causato il ritardo nell'intervento;
- che l'interruzione del servizio era dipesa da urgenti interventi di manutenzione.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio volta alla quantificazione del danno subito.
Con la sentenza n. 45/2022 del 19.1.2022, il Giudice condannava il al pagamento in favore Parte_1 dell'attore della somma di € 7.722,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi compensativi, spese processuali e di CTU.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
1. erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice nella parte in cui erroneamente dichiarava che l'interruzione dell'acqua era avvenuta per due mesi;
2. violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. nella parte in cui il Giudice dichiarava provata la illegittima sospensione dell'irrogazione dell'acqua;
3. erronea valutazione in merito al quantum dovuto indicato dal CTU.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e, in CP_1 subordine, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di compensi professionali.
All'udienza del 10.5.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla ricostruzione dei fatti e sulla violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.
Il primo ed il secondo motivo di doglianza possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi dal punto di vista argomentativo poiché l'appellante si è lamentato della erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice e della violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. nella parte in cui erroneamente riteneva provata la sospensione dell'erogazione idrica. Inoltre, a detta dell'appellante, l'interruzione dell'erogazione dell'acqua era avvenuta per un periodo di tempo nettamente inferiore a due mesi, come provato dalle testimonianze di e Testimone_1
. Testimone_2 Tali censure non meritano pregio.
Correttamente il primo Giudice riteneva pacifico il fatto che il non aveva erogato l'acqua Parte_1 per un certo periodo di tempo, in quanto provato dall'attore con prove testimoniali, di cui si dirà, e confermato dal convenuto stesso, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., per cui colui che vuole far valere un proprio diritto in giudizio deve provarne il fondamento.
Nel caso di specie, l'attore provava che il terreno era una coltivazione di cipolle e che l'erogazione dell'acqua era stata interrotta attraverso l'audizione dei seguenti testi:
1) la teste il cui marito è cugino dell'attore e il suo terreno confina con la sua Testimone_3 proprietà, dichiarava che la condotta dell'acqua era la stessa che approvvigionava anche la sua abitazione e che, alla fine di aprile 2017, per circa 20 giorni, non vi era stata l'erogazione dell'acqua e il suo prato si era seccato (v. verbale di udienza del 1.7.2019);
2) il teste , che possiede il terreno dinanzi a quello dell'attore (diviso solo da Testimone_4 una strada), confermava che alla fine del mese di aprile del 2017 si era verificata l'interruzione dell'erogazione dell'acqua, in quanto anche il suo terreno usufruiva della condotta del
: “nel mio terreno ho impiantato un orto e una vigna che rimasero senza acqua per Parte_1 cica 20 o 25 giorni non ricordo con esattezza, anche nel terreno del sig. vi è un orto CP_1 principalmente di cipolle” (cfr. verbale di udienza del 1.7.2019).
Osserva questa Corte che agli atti è altresì presente la consulenza dello , Controparte_2 dalla quale si evince che il campo era costituito da una coltivazione di cipolle e che l'interruzione della erogazione era effettivamente avvenuta in quanto, a seguito di sopralluogo del 26.6.2017 finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi, chiariva che: “così come dichiarato dal signor CP_1
nella richiesta di risarcimento danni e quanto potuto accertare durante il sopralluogo, l'evento
[...] si verificava con le seguenti modalità: durante tutto il mese di maggio veniva interrotta l'erogazione dell'acqua di irrigazione da parte del , causando ingenti Parte_1 danni alle coltivazioni presenti nel sopradetto terreno;
più precisamente, a causa della prolungata mancanza di acqua le cipolle hanno arrestato la loro crescita, compromettendo definitivamente buona parte del raccolto” (v. doc. 5).
Al contrario, il provava di aver fatto eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria Parte_1 in modo tempestivo con le seguenti prove testimoniali:
1) il teste dichiarava di essere il legale rappresentante della Testimone_5 Controparte_3
società incaricata di intervenire per la sostituzione dei tubi in amianto negli impianti idrici
[...] del , il quale affermava di non ricordarsi quando erano intervenuti nello specifico Parte_1
(cfr. verbale di udienza del 21.10.2019); 2) il teste affermava di avere con il un appalto per Testimone_6 Parte_1
l'intervento sugli scavi delle condotte prive di amianto e per la collaborazione con la società
e di non ricordare nei particolari gli interventi effettuati dalla società (cfr. CP_3 CP_4 verbale di udienza del 21.10.2019);
3) il teste , dipendente del , dichiarava che “la segnalazione Testimone_1 Parte_1 del guasto del sig. venne fatto da altro soggetto ossia il sig. registrato al n. CP_1 Pt_2
651, è usuale che le segnalazioni vengano fatte da altri soggetti per la stessa linea nel caso specifico il sig. ha presumibilmente un terreno nella stessa zona del Preciso Pt_2 CP_1 che vi sono tre zone in cui è diviso il : Perfugas Ozieri e Bassa Valle del Coghinas, Parte_1 ognuna di queste zone ha un proprio registro e quello che mi è stato esibito è quello relativo a
Perfugas; se anche la segnalazione viene fatta nel comparto di Ozieri la registrazione viene effettuata nel registro della zona competente, in questo caso Perfugas;
questa è la prassi ma può succedere che i tecnici incaricati possano aver non registrato la segnalazione;
preciso di aver controllato il registro a ritroso rispetto alla data dal 16 al 29 maggio e non mi risultano interventi di riparazione o di chiusura rete, ma non posso escludere che vi siano state segnalazioni nello stesso periodo”. Ricordava, inoltre, che “la circostanza dell'intervento avvenuto nel maggio del 2017 in zona Molinu Badu de Linos, perché nella stessa zona di frequente vi sono delle rotture di condotte, in particolare quella condotta si ruppe il giorno 16
e fu riparata il 23. Posso precisare le circostanze con esattezza perché è mio uso annotare tutti
i miei interventi in una agenda;
preciso anche che dopo la riparazione avvenuta la mattina del giorno 23, la sera vi fu una altra segnalazione per la rottura di altra condotta posta vicina a quella riparata la mattina, tanto che il chiuse l'acqua per evitare allagamenti e noi Parte_1 intervenimmo per la riparazione di questa seconda condotta nella giornata del 29 successivo.
Conosco il sig. che è compaesano. Confermo che il 16 maggio si ebbe una rottura CP_1 della condotta riparata dalla ditta specializzata, ho conoscenza diretta di tale fatto perché intervenimmo come detto da supporto per fornire il materiale necessario alla ricostruzione sia per il primo intervento che per il secondo che fu riparato il 29. 05.2017”. Dichiarava altresì di aver effettuato gli scavi nella condotta interessata e, il 29 maggio 2017 di aver constatato la presenza di un cavo elettrico che aveva danneggiato l'impianto, pertanto, aveva avvisato l'Enel che era intervenuta nello stesso giorno e aveva rallentato i lavori di riparazione, che erano comunque terminati nella medesima giornata (cfr. verbale di udienza del 1.7.2019 e
21.10.2019);
4) il teste dipendente del , dichiarava di non occuparsi delle Testimone_2 Parte_1 manutenzioni degli impianti, ma di aver appreso, dopo aver consultato i report, che l'interruzione dell'erogazione di acqua nei terreni dell'attore era avvenuta nel mese di maggio
2017. Affermava, inoltre, di non ricordare di aver preso personalmente la segnalazione e che questa “venne fatta nel mese di maggio 2017 dal e subito dopo si attivo la procedura CP_1 per l'intervento perché se si tratta di condotte con amianto si dà incarico alla società CP_3
di provvedere, so sempre dai rapportini che tale società intervenne per due volte, CP_4 prima riparò la condotta ed intervenne per due volte perché la stessa si ruppe in due tratti distinti” (cfr. verbale di udienza del 21.10.2019).
Alla luce di quanto esposto, ritiene questa Corte che l'attore, anche non indicando precisamente la durata di tempo dell'interruzione, ha comunque provato la mancata erogazione dell'acqua per almeno
15 giorni, periodo comunque idoneo a far seccare il raccolto di cipolle in un periodo prossimo alla stagione estiva: il fatto è avvenuto nel mese di maggio. È notorio, infatti, che la mancata irrigazione di acqua in un campo durante tale mese, anche se per 15 giorni, provoca un danno per l'agricoltura.
Anche i testi di controparte, e non smentivano tale assunto, dichiarando che gli Tes_2 Tes_1 interventi erano avvenuti fra il 16 ed il 29 maggio 2017 per manutenzioni straordinarie, così confermando la mancata erogazione dell'acqua quantomeno in tale periodo.
Nel medesimo senso, anche la teste figlia del proprietario del terreno oggetto della Testimone_3 causa, il de cuius per tale circostanza non pienamente attendibile, la quale, in ogni Persona_1 caso, così come , confermava che l'acqua era mancata per un periodo di tempo di Testimone_4 circa 20 giorni e che il campo dell'attore era principalmente costituito da una coltivazione di cipolle.
Ciò posto, era onere del convenuto provare che l'interruzione temporanea dell'erogazione dell'acqua era dovuta per esigenze di forza maggiore o per interventi urgenti di manutenzione, come disposto dall'art. 26 del citato Regolamento, che esclude l'indennizzo in tali casi.
Il primo Giudice giustamente precisava che tale sospensione per un periodo di 15 giorni non poteva essere considerata temporanea ai sensi del citato articolo in quanto, in caso contrario, il Parte_1 sarebbe stato legittimato a procrastinare senza limiti temporali ogni intervento manutentivo.
Correttamente considerava, inoltre, che il ha come funzione istituzionale quello di Parte_1 distribuire l'acqua, pertanto, nonostante talvolta siano necessari interventi imprevedibili che richiedono manutenzioni straordinarie, la società deve garantire anche la cura ottimale delle proprie strutture.
Per tali ragioni, è condivisibile la considerazione del tribunale che la mancanza di acqua che si protrae nel tempo per fatto riconducibile all'organizzazione consortile configura un illecito contrattuale.
Di conseguenza, trattandosi di parziale inadempimento contrattuale, il primo Giudice giustamente accoglieva la domanda di risarcimento del danno dell'attore, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Dalle prove documentali e testimoniali emerge che il provava solamente di essere Parte_1 intervenuto per la riparazione del guasto, compito prodromico e necessario al fine di svolgere la sua funzione principale di irrogazione di acqua, ma non provava la causa di forza maggiore né l'avvenuta comunicazione all'utente della interruzione dell'erogazione dell'acqua, in ossequio al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 26 del Regolamento consortile.
Di conseguenza, a fronte della prova sicura del fatto che l'acqua non era stata erogata, almeno per 15 giorni, in un mese caldo come quello di maggio in il non dimostrava né la causa Pt_1 Parte_1 di forza maggiore né il caso fortuito e in quanto l'avvenuto ripristino del guasto, reiterato nel tempo, dimostra viceversa una carenza strutturale dell'impianto.
Pertanto, tali motivi di appello devono essere rigettati.
2. Sul quantum dovuto
Ulteriore motivo di appello è relativo alla erronea statuizione sul quantum dovuto da parte appellante, poiché, a suo dire, l'attore non provava il danno ingiusto subito, in quanto non vi era prova che il terreno era costituito da una coltivazione di cipolle né vi era prova delle spese sostenute dal CP_1
Anche tale doglianza non merita pregio.
È provato infatti dalle testimonianze e dalla perizia dello di cui sopra che Controparte_2 il terreno era coltivato con cipolle.
In ordine all'ammontare del danno, appare corretta la valutazione del tribunale che, richiamando in toto la consulenza d'ufficio, considerava la produttività media di colture simili nel territorio nazionale secondo i dati forniti dal portale SIAN e il loro valore sul mercato locale in quanto, nel caso di specie, non era possibile esaminare le condizioni climatiche e le specifiche tecniche di coltivazione utilizzate.
Pertanto, il Giudice correttamente dichiarava che il quantum dovuto era pari ad € 7.722,00, come indicato nella consulenza tecnica d'ufficio.
La sentenza deve essere, pertanto, integralmente confermata. Il rigetto totale dell'appello determina la condanna del al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 del giudizio, liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la semplicità delle questioni trattate, pari ad € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo: 1) rigetta l'appello proposto dal e conferma la sentenza Parte_1
n. 45/2022 emessa dal Tribunale di Sassari in data 19.01.2022;
2) condanna il a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, lì 17.4.2025
Il Presidente Il Giudice ausiliario – rel.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Dott.ssa Ilaria Macchi