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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11742/2024 , introdotta da
(ROMA, 12/09/1972) e da Parte_1 Parte_2
(ROMA, 31/05/1970), entrambi con il patrocinio dell'avv. FEDERICA
MARCOCCIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 08.09.1996 in AL IA (RM) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma – atto N. 02054 parte 2 serie B00 – anno 1996 e, conseguentemente, Voglia ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
i coniugi dichiarano di disporre di mezzi economici adeguati al rispettivo mantenimento e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/09/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11742/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
AL IA (RM) in data 08/09/1996 tra (ROMA, Parte_1
12/09/1972) e (ROMA, 31/05/1970) Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AL
IA (RM) al n. 235, Parte II, Serie A, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11742/2024 , introdotta da
(ROMA, 12/09/1972) e da Parte_1 Parte_2
(ROMA, 31/05/1970), entrambi con il patrocinio dell'avv. FEDERICA
MARCOCCIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 08.09.1996 in AL IA (RM) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma – atto N. 02054 parte 2 serie B00 – anno 1996 e, conseguentemente, Voglia ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
i coniugi dichiarano di disporre di mezzi economici adeguati al rispettivo mantenimento e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/09/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11742/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
AL IA (RM) in data 08/09/1996 tra (ROMA, Parte_1
12/09/1972) e (ROMA, 31/05/1970) Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AL
IA (RM) al n. 235, Parte II, Serie A, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi