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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 07.02.2025, da
1) Parte_1
Nato a Como il 17.02.1965
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Angela Nava
e pagina 1 di 6
Nata a Como il 30.06.1966
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Angela Nava
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Cernobbio, in data 24.09.1988,
(anno 1988, atto n. 39, reg. , parte II, serie A Ufficio 1);
con i seguenti figlia maggiorenne NON economicamente indipendenti:
- , nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. Parte_2
cittadina italiana, maggiorenne, economicamente parzialmente C.F._3
indipendente, in procinto di laurearsi e di formare un nucleo familiare indipendente
- e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_3
cod. fisc. , cittadino italiano, maggiorenne ed economicamente C.F._4
autosufficiente;
- , nato a [...] il [...], residente in [...]
Garibaldi 110, cod. fisc. , cittadino italiano, maggiorenne ed C.F._5
economicamente autosufficiente
- , nata a [...] il [...], residente in [...], Persona_1
cod. fisc. cittadina italiana, maggiorenne ed economicamente C.F._6
autosufficiente;
FATTO
pagina 2 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07.02.2025 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Essendo economicamente indipendenti, ed avendo già provveduto a risolvere definitivamente i loro rapporti economici – patrimoniali in occasione dello scioglimento della comunione (ad eccezione della casa coniugale in comproprietà), nulla sarà dovuto l'un l'altro, reciprocamente, e non vi sono ulteriori reciproche pretese patrimoniali tra di loro.
3) Al fine della completa sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, quanto alla comproprietà della casa coniugale, i coniugi convengono la cessione della quota di spettanza del signor Parte_1
alla moglie signora , che continuerà a risiedere nel predetto immobile. CP_1
4) I coniugi si obbligano, dunque, al fine di sciogliere la comproprietà e per la definitiva sistemazione di ogni loro rapporto economico – patrimoniale, nell'ottica separativa,
rispettivamente a cedere e ad acquistare la quota del 50% appartenente al sig. al prezzo Parte_1
infra precisato. La casa coniugale, oggetto di cessione di quote, si compone di locali abitativi al piano terra, di locali nel piano seminterrato, e di un box, oltre alla corrispondente quota sulle parti comuni del più ampio complesso immobiliare. L'immobile è meglio indentificato negli atti di acquisto che si allegano (doc. 13 - 14), quale parte integrante del presente atto, e, a seguito di variazione catastale (doc. 15) è così identificato:
Comune di Como, foglio Mol/4, particella 310, sub 704, Zona 1 Cat. C/6, 34 mq
Comune di Como, foglio Mol/4, particella 310, sub 709, Zona 1 Cat. C/2, 63 mq
Comune di Como, foglio Mol/4, particella 310, sub 719, Zona 1 Cat. C/2, 81 mq
Comune di Como, foglio Mol/4, particella 310, sub 720, Zona 1 Cat. A/2, 5,5 vani.
Il valore concordato dell'intero immobile è pari ad Euro 300.000.
L immobile è gravato da un mutuo che alla data del 2/2/25 ammonta ad € 181.952,50 (doc. 16);
pertanto il valore netto residuo del bene al 2/2/25 è pari ad € 118.047,50.
pagina 3 di 6 Il prezzo di acquisto della quota del 50% è indicato in Euro 150.000,00 di cui parte1 verrà versato mediante assegno circolare o bonifico bancario e parte mediante l'accollo della quota di un mezzo del debito residuo del mutuo.
Le parti concordano di adoperarsi al fine di ottenere, successivamente alla stipula, la liberatoria della banca, in favore del sig. Parte_1
Convengono, inoltre, che il residuo prezzo verrà corrisposto in due tranche di cui € 10.000,00,
entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, ed il saldo al momento della stipula notarile.
Per la formalizzazione della cessione, i coniugi si impegnano a comparire avanti al notaio prescelto per l'atto di cessione, dott. con studio in Milano, entro tre mesi dalla Persona_2
pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili al 50% tra loro.
5) Il sig. si impegna al rilascio della casa coniugale, libera da sé e propri effetti e beni Parte_1
personali che provvederà ad asportare, entro il termine di 15 giorni dall'udienza di separazione.
6) Pur essendo la figlia quasi totalmente indipendente ed in procinto di formare un proprio Pt_2
nucleo famigliare separato, entrambi i genitori si impegnano in pari misura a supportarla in ogni spesa, scolastica e di vita quotidiana, come sino ad oggi fatto, sino alla acquisizione della completa autonomia economica della figlia.
7) Con il buon fine delle obbligazioni qui assunte, di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, i coniugi dichiarano di essere soddisfatti e di non avere ulteriori reciproche pretese.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. 1 Quantificata, alla data del 2.02.2025 in € 59.023,75, salvo suo aggiornamento alla data della effettiva stipula notarile, mediante mero calcolo aritmetico, tenendosi conto del residuo mutuo a tale data, in dipendenza dei ratei nel frattempo pagati (si allega piano di ammortamento del mutuo – doc. 17) pagina 4 di 6 DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data 24.09.1988, in Cernobbio Controparte_1
(CO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cernobbio (CO) all'Anno
1988 – Numero 39 – Parte II – Serie A – Ufficio 1;
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti, anche con riferimento alle obbligazioni assunte in favore della figlia maggiorenne, siano regolati in conformità alle condizioni stabilite Pt_2
dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernobbio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cernobbio dove l'atto è stato parimenti trascritto pagina 5 di 6 Così deciso in COMO, il 3.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 6 di 6