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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 1779/24
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Scognamiglio e Claudio Terminio Parte_1
Pec: Email_1
Pec: Email_2
RICORRENTE
E
– rapp.ta e difesa dall'avv. Mariagrazia Pomposelli Controparte_1
Pec: .salerno.it Email_3 CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Il ricorrente ha promosso opposizione a preavviso di fermo amministrativo in capo al veicolo tg.
FA91191 di proprietà dello stesso pervenutogli il 13.2.24; con racc.ta pec del 25.2.24 inoltrata a controparte proponeva istanza di annullamento sul presupposto che il veicolo era da considerarsi strumentale alla propria attività, ma tale istanza veniva rigettata. Nel presente giudizio i motivi si sostanziano: 1) strumentalità all'impresa individuale del veicolo minacciato di fermo;
2) prescrizione del diritto a riscuotere le somme prodromiche al fermo. Chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecutorietà degli atti impugnati, nel merito la revoca della misura, vinte le spese.
Si costituiva l' la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto;
si opponeva alla istanza CP_3
cautelare non sussistendone i presupposti, chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti degli motivi esposti.
Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità della domanda in presenza di giusta legittimazione delle parti, corroborata sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica dalla documentazione prodotta in atti e non specificatamente impugnata;
In secondo luogo, deve osservarsi che compete comunque al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali
(Tribunale Salerno, sez. II, 21/02/2014, n. 591 - Cass. Sez. Civ. n. 16412-2007 - Cassazione civile, sez. III, 13/10/2009, n. 21683 - In senso conforme cfr. Cass. 8 marzo 2001 n. 3400), dovendosi far riferimento alle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente (Cassazione civile, sez. III, 15/01/2001, n. 496 - Cassazione civile 03 agosto 2005
n. 16262 sez. III), e tali doglianze poiché investono “l'an” della azione esecutiva, non possono che essere qualificate come opposizione ex art. 615 II comma c.p.c..
nel merito la domanda è fondata e va accolta;
alla data della notifica della cartella di pagamento n. 07120200067204913000 avvenuta il 22.1.2022 ad oggetto atto giudiziario dell'anno 2006 il preteso credito era già prescritto, ergo il preavviso di fermo amministrativo fondante su detto credito è illegittimo e va annullato. Si rileva, altresì che nelle more è intervenuto provvedimento del giudice dell'esecuzione penale in data 13-11-24 col quale è stato accertato che il reato contestato a (odierno Parte_1 ricorrente) e risulta estinto per applicazione del beneficio dell'indulto ex L. 24/06, CP_4
applicato dal Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 20.4.2011 e del 26.1.2011.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: CP_3
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo del 13-2-2024;
- condanna l alla refusione delle spese di lite in favore di che si CP_3 Parte_1
liquidano in euro 340,00 oltre esborsi per euro 43,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione agli avv.ti Antonio Scognamiglio e Claudio Terminio dichiaratisi antistatari.
Torre Annunziata 11-6-25
il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora