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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12094/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12094/2023, promosso da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_2
nata negli Stati Uniti d'America il 19.11.1984 Parte_3
, nato in [...] il [...] Parte_4
, nata in [...] il [...] Parte_5
nata negli Stati Uniti d'America il 24.6.1986 Parte_6
, nato in [...] il [...] Parte_7
, nato in [...] il [...] Parte_8
nato negli Stati Uniti d'America il 17.10.1987 Parte_9
, nato in [...] il [...] Parte_10
, nata in [...] il [...] Parte_11
, nata in [...] il [...] Parte_12
nato in [...] il [...] Parte_13
nata in [...] il [...] Parte_14
nata in [...] il [...] Parte_15
tutti rappresentati e difesi L'avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma
RICORRENTI contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.1.2025, tenutasi nelle forme previste L'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Pag. 1 di 7 Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 7/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis o, quanto a , iure matrimonii. Persona_1
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto la discendenza (personale o del coniuge) da
, nata a [...] (provincia di Mantova) l'11.4.1867 da e da Persona_2 Per_3 Persona_4
(doc. 1), cittadina italiana emigrata in Guatemala senza mai naturalizzarsi guatemalteca e rinunciare alla cittadinanza italiana (all. 4), e hanno esposto quanto di seguito si riporta (depurato dagli errati riferimenti ora allo stato di Panama ora all'Argentina, dovendosi ogni volta intendere la Repubblica del Guatemala).
- Il 18.10.1883 , in Guatemala, ha contratto matrimonio con Persona_2
(presumibilmente anch'egli cittadino italiano e così indicato Controparte_2 nell'atto di matrimonio: i ricorrenti dichiarano di non avere potuto rintracciarne l'atto di nascita in assenza di indicazioni sul comune d'origine); dal matrimonio nasce, in Guatemala, , il 1.7.1901 (all. 4). Persona_5
- Dall'unione di con Persona_5 [...]
nasce a Guatemala, in data 15.4.1924, CP_3 Parte_16
(all.5).
[...]
- Il 23.2.1956, a Guatemala, sposa Parte_16 Per_6 [...]
(all.6) e dal matrimonio nasce, in data 20.6.1959, Persona_7
(all.7). Parte_1
- Dalla successiva unione di con Parte_16 Controparte_4
nasceva a Guatemala, in data 18.9.1973, ,
[...] Parte_12
(all.8).
- Il 20.12.1981 , a Guatemala, contrae Parte_1 matrimonio (all.9) con , nato in [...] il [...] Parte_2
(all.10).
- Dal matrimonio di con Parte_1 Persona_1
nascono (negli Stati Uniti):
[...] Parte_3 in data 19.11.1984 (all.11); in data 24.6.1986 Parte_6
(all.12); in data 17.10.1987 (all.13). Parte_9
- Il 5.3.2011, a Guatemala, contrae matrimonio Parte_3 con (all.14); dal matrimonio nascono (in Persona_8
Guatemala): , in data 10.7.2015 (all.15) e Persona_9
, in data 16.2.2018 (all.16). Persona_10
- Il 20.2.2016, a Guatemala, contrae matrimonio Parte_6
Pag. 2 di 7 con (all.17); dal matrimonio nascono (in Persona_11
Guatemala): , in data 21.3.2018 (all.18) e Persona_12
, in data 21.10.2020 (all.19). Persona_13
- L'11.11.2017, a Guatemala, contrae matrimonio Parte_9 con (all.20); da questo matrimonio nascono: Controparte_5 [...]
in data 6.10.2020 (all.21) e Parte_17 Persona_14
in data 31.3.2022 (all.22).
[...]
- Il data 19.11.2005, a Guatemala, contrae Parte_18 matrimonio con (all. 23); L'unione nascono: Persona_15 [...] in data 6.10.2006 (all.24), in data Parte_13 Parte_14
22.10.2008 (all.25) e in data 18.2.2011 (all.26). Parte_15
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_1
31.5.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.12.2023,non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.1.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 8.1.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recVA una Parte_19 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuVAno, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
Pag. 3 di 7 − il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e L'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza L'VA , cittadina italiana emigrata in Guatemala che non risulta avere Persona_2 mai optato per la cittadinanza guatemalteca (v. certificato negativi di naturalizzazione – all. n. 3) e avere perduto la cittadinanza italiana: la linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, secondo quanto sancito da Corte Cost. n. 30/1983, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit.., e non è preclusa dal matrimonio con cittadino straniero dell'VA (irrilevante dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda, la circostanza che la probabile provenienza e cittadinanza italiana del coniuge non sia dimostrabile in assenza di notizie sul Controparte_2
Pag. 4 di 7 luogo e la data di nascita) o di altra donna nella linea di successione, secondo quanto sancito da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit..
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_1 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
4. Le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
Solo si deve precisare, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, che non è necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la richiede soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da Parte_2
per matrimonio con si reputa che il ricorso sia
[...] Parte_1 improcedibile.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della situazione che affligge i consolati italiani in vari paesi, tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia il ricorso presentato da è volto ad ottenere la cittadinanza italiana Parte_2 non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983 (le nozze con risalgono al Parte_1
20.12.1981). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per
Pag. 5 di 7 la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del coniuge – Parte_1 elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere dichiarata Parte_2 improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto L'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista L'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Controparte_1
Tribunale di Roma).
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, nata in [...] il [...] Parte_1
nata negli Stati Uniti d'America il 19.11.1984 Parte_3
, nato in [...] il [...] Parte_4
, nata in [...] il [...] Parte_5
nata negli Stati Uniti d'America il 24.6.1986 Parte_6
, nato in [...] il [...] Parte_7
, nato in [...] il [...] Parte_8
nato negli Stati Uniti d'America il 17.10.1987 Parte_9
, nato in [...] il [...] Parte_10
, nata in [...] il [...] Parte_11
, nata in [...] il [...] Parte_12
nato in [...] il [...] Parte_13
nata in [...] il [...] Parte_14
nata in [...] il [...] Parte_15 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- dichiara improcedibile la domanda presentata da , nato in Parte_2
Guatemala il 25.3.1956
Pag. 6 di 7 - compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 12/2/2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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