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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2278/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 24/12/2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to VARONE FABIO e dall'avv. Parte_1
SIMONA SCHIAPPA, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo, depositato in cancelleria in data 04/04/2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08.12.2007 con parte resistente e dal quale non sono nati figli, deducendo che, dalla separazione, la convivenza tra i coniugi non è stata più ripresa.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare istanze accessorie.
All'udienza del 10.09.2024, il giudice delegato, rilevata l'assenza di provvedimenti urgenti da adottare, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati e rimetteva la causa alla decisione del
Collegio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente.
Nel merito, deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni dato che i coniugi risultano separati con accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 06.06.2022.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
L'assenza di ulteriori richieste accessorie esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al n. 2278/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte resistente;
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARINOLA
l'08.12.2007 da , nata il [...] in [...] e da Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...] (atto n°12, parte II, S.A, registro
[...] atti matrimonio anno 2007);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARINOLA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 24.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso