Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2009, n. 21683
CASS
Sentenza 13 ottobre 2009

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Massime2

La parte esecutata che deduca la nullità del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell'azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento, considerata dall'art. 481 cod. proc. civ. come condizione di validità di tutti i susseguenti atti; ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione.

Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna definizione certa all'opposizione del debitore, indicandola genericamente come opposizione all'esecuzione, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione (con cui si contesta il diritto della parte istante di agire "in executivis") o agli atti esecutivi (consistente nella contestazione della regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo), spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa, e, perciò, spetta anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2009, n. 21683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21683
Data del deposito : 13 ottobre 2009

Testo completo