Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2024 REG.RIC.
N. 01944/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2024, proposto da:
RI Trezza, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Barbuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2024, proposto da:
RI Trezza, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Barbuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1283 del 2024:
A) del provvedimento del II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni prot. 30932 dell’ 11.6.2024 - successivamente notificato recante “Accertamento dell’inottemperanza ex art. 31, co. 4, del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001);
B) della relazione tecnica prot. 29959 del 5.6.2024 – allegata al provvedimento impugnato sub A) - e di tutti gli atti posti a corredo della predetta relazione, tutti allegati al provvedimento impugnato sub A);
C) del sopralluogo che sarebbe stato effettuato il 5.6.2024, richiamato nella relazione tecnica impugnata sub B) e di tutte le operazioni materiali – anche sconosciute – eseguite dalla P.A. presso la proprietà della ricorrente;
D) del provvedimento del II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni prot. 33478 del 25.6.2024 con il quale è stata comminata alla ricorrente la sanzione pecuniaria ex comma 4-bis Art. 31 D.p.R. n. 380/2001;
E) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.
IN VIA SUBORDINATA
e solo nel caso di mancato annullamento della sanzione pecuniaria impugnata sub D), si eccepisce la compensazione giudiziale della somma portata dalla sanzione pecuniaria comminata con il provvedimento sub D) con il credito spettante alla ricorrente a titolo di restituzione degli oneri concessori versati a corredo dell’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente il 6.7.2004, al prot. 35977, pari ad € 9.836,15, in ragione dell’avvenuta reiezione della predetta istanza di sanatoria edilizia con provvedimento diniego prot. 83661 del 28.11.2019..
quanto al ricorso n. 1944 del 2024:
A) del provvedimento del II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni prot.n. 47638 del 16.09.2024 – successivamente notificato - recante “Acquisizione gratuita al Patrimonio Comunale, notificata ai sensi del comma 4, art. 31 DPR 380/2001”;
B) di tutti gli atti posti a corredo ed allegati al provvedimento impugnato;
C) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota del 6.7.2004, prot. 35977, la ricorrente presentava richiesta di condono edilizio per opere realizzate nel Comune di Cava de’ Tirreni.
L’istanza era respinta con il diniego prot. 83661 del 28.11.2019.
Successivamente, l’ufficio comunale adottava l’ordinanza n.529/2019.
I provvedimenti citati erano impugnati con ricorso giurisdizionale, rigettato con la sentenza di questo TAR, n. 1579/2021.
Con nota, prot. 60056 del 16.10.2023, la ricorrente presentava istanza ex art. 36 TUE.
Con nota, prot. 70572 del 7.12.2023, la stessa presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Con nota, prot. 31963 del 17.6.2024, la ricorrente presentava al Comune di Cava de’ Tirreni richiesta di pagamento degli oneri concessori versati a corredo della richiesta di condono edilizio respinta con il provvedimento prot. 83661/2019, allegando copia delle ricevute di pagamento (peraltro in possesso dell’ufficio comunale) per un importo pari ad € 9.836,15.
Con provvedimento, prot. 30932 dell’11.6.2024, il Comune disponeva l’accertamento dell’inottemperanza ex art. 31, co. 4, del T.U. Edilizia.
Con provvedimento, prot. 33478 del 25.6.2024, era comminata la sanzione pecuniaria ex comma 4-bis art. 31 D.p.R. n. 380/2001.
Avverso i due provvedimenti, unitamente agli atti collegati, insorge la ricorrente epigrafata, mediante gravame di annullamento RG 2024/1283, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati.
1.VIOLAZIONE ARTT. 5, 31 E 36 D.P.R. 380/2001 E S.M.I. - VIOLAZIONE ART. 167 D. LGS. N. 42/2004 E S.M.I. – VIOLAZIONE ARTT. 1, 3, 7, 8 E 10 L. 7.8.1990 N. 241/1990 E S. M.I. - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PREVIA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN LUOGO DI QUELLI SANZIONATORI- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – IRRAGIONEVOLEZZA - INIQUITA’ – DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO SPECIFICO – PRETESTUOSITA’ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE ART. 42 COST.
La parte ricorrente lamenta che l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. reg. gen. 529 del 2019 non sussiste; che pendono tuttora le istanze di regolarizzazione edilizia e paesaggistica e che non è stato notificato preavviso di rigetto. Rimarca che lo sportello unico per l'edilizia del Comune era quindi tenuto ad attivarsi per richiedere l’avvio del subprocedimento alla Soprintendenza.
II) VIOLAZIONE ARTT. 27 E SEGG. D.P.R. N. 280/2011 E S.M.I. – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PREVIA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN LUOGO DI QUELLI SANZIONATORIECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – INIQUITA’ – DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO SPECIFICO – PRETESTUOSITA’ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE ART. 42 COST.
La parte ricorrente lamenta che il Comune ha adottato le misure sanzionatorie impugnate in pendenza dei procedimenti autorizzatori, in palese violazione del principio in forza del quale non può comminarsi alcuna sanzione in pendenza di richieste di regolarizzazione. I provvedimenti impugnati difetterebbero, a suo dire, dell’interesse pubblico specifico; atteso che, in assenza della valutazione della non conformità paesaggistica ed edilizia, non sussisterebbe infatti alcun preteso interesse pubblico attuale ad adottare le misure sanzionatorie.
III) VIOLAZIONE ARTT. 7 E SEGEG. L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE – VIOLAZIONE L. N. 689/1981 E 24 COST- VIOLAZIONE ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. – VIOLAZIONE ART. 21-SEPTIES L. N. 241/1990 E S.M.I. - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRONEITA’ MANIFESTA – GENERICITA’ – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE).
La ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio procedimentale.
IV) VIOLAZIONE ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. – VIOLAZIONE ART. 21-SEPTIES L. N. 241/1990 E S.M.I. – VIOLAZIONE L. N. 689/1981 - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRONEITA’ MANIFESTA – GENERICITA’ – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE)
Secondo l’assunto attoreo, la relazione tecnica del 5.6.2024 richiama un “accertamento edilizio” del quale non esiste alcun verbale; ne consegue che la predetta relazione è viziata per difetto del presupposto specifico e per difetto di motivazione in quanto fondata su un atto illegittimo (nullo).
V) VIOLAZIONE ARTT. 31, 33, 34 E 37 D.P.R. 6.6.2001 N. 380 – VIOLAZIONE ART. 34-BIS D.P.R. N. 380/2001, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 69/2024 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 - ECCESSO DI POTERE (SPROPORZIONE - INIQUITA' – ARBITRARIETA’ – SPROPORZIONE – IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE ART. 42 COST.
Secondo la ricostruzione attorea, le opere oggetto di sanatoria consistono solo in una diversa rimodulazione del tetto di copertura di un immobile preesistente; per cui si tratterebbe di una ristrutturazione edilizia.
VI) VIOLAZIONE ARTT. 31, 33, 34 E 37 D.P.R. 6.6.2001 N. 380 – VIOLAZIONE ART. 34-BIS D.P.R. N. 380/2001, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 69/2024 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 - ECCESSO DI POTERE (SPROPORZIONE - INIQUITA' – ARBITRARIETA’ – SPROPORZIONE – IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE ART. 42 COST.
Secondo l’assunto attoreo, l’accertamento di inottemperanza sarebbe illegittimo in quanto il Comune pretende di acquisire al patrimonio comunale un immobile esistente da moltissimi anni, rispetto al quale è stato riconfigurato il tetto. La parte ricorrente lamenta che la PA non ha motivato la scelta dell’acquisizione dell’area, non avendo indicato a quali specifici scopi pubblici servano le aree che pretenderebbe di acquisire e quali siano le opere che ivi intende realizzare; e non ha alcuna specifica ed esatta indicazione in ordine al bene ed all’area di sedime che, in caso di inottemperanza, saranno acquisiti al patrimonio comunale.
VII) VIOLAZIONE ARTT. 31 E 36 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. – VIOLAZIONE ART. 167 D.LG.S N. 42/2004 E S.M.I. - ESERCIZIO ILLEGITTIMO DEI POTERI SANZIONATORI IN PENDENZA DELL’ISTANZA DI SANATORIA - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRONEITA’ MANIFESTA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – INIQUITA’) – VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. N. 689/1981 E S.M.I.
La parte ricorrente lamenta la pendenza delle istanze di sanatoria, con conseguente preclusione ad adottare provvedimenti sanzionatori.
VIII) VIOLAZIONE ARTT. 31 – VIOLAZIONE ART. 689/1981 E S.M.I. – PRESCRIZIONE – IRRETROATTIVITA’
La parte ricorrente lamenta che alla sanzione pecuniaria si applica la L. n. 689/1981, che prevede il termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalla data in cui è stato commesso il fatto.
IX) Illegittimità derivata.
La sanzione pecuniaria è atto conseguenziale dei provvedimenti e delle attività presupposte.
Con ricorso RG 2024/1944, la parte ricorrente insorge avverso il provvedimento, prot.n. 47638 del 16.09.2024, recante l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Le censure di illegittimità sono così di seguito rubricate:
1.VIOLAZIONE ART. 31 D.P.R. 380/2001 E S.M.I - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – CONTRADDITTORIETA’ –DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE- INIQUITA’- SPROPORZIONE- IRRAGIONEVOLEZZASVIAMENTO) - VIOLAZIONE ARTT. 42 E 97 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 1, 3, 5 DELLA L. N. 241/1990 E S-M.I.
II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.
III.VIOLAZIONE ARTT. 5, 31 E 36 D.P.R. 380/2001 E S.M.I. - VIOLAZIONE ART. 167 D. LGS. N. 42/2004 E S.M.I. – VIOLAZIONE ARTT. 1, 3, 7, 8 E 10 L. 7.8.1990 N. 241/1990 E S. M.I. - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PREVIA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN LUOGO DI QUELLI SANZIONATORI- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – IRRAGIONEVOLEZZA - INIQUITA’ – DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO SPECIFICO – PRETESTUOSITA’ – SVIAMENTO).
II) VIOLAZIONE ARTT. 27 E SEGG. D.P.R. N. 280/2011 E S.M.I. – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PREVIA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN LUOGO DI QUELLI SANZIONATORI- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE –INIQUITA’ – DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO SPECIFICO – PRETESTUOSITA’ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE ART. 42 COST.
III) VIOLAZIONE ARTT. 7 E SEGEG. L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE – VIOLAZIONE L. N. 689/1981 E 24 COST. VIOLAZIONE ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. – VIOLAZIONE ART. 21- SEPTIES L. N. 241/1990 E S.M.I. - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRONEITA’ MANIFESTA – GENERICITA’ – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
IV) VIOLAZIONE ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. – VIOLAZIONE ART. 21- SEPTIES L. N. 241/1990 E S.M.I. – VIOLAZIONE L. N. 689/1981 - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRONEITA’ MANIFESTA – GENERICITA’ – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE).
V) VIOLAZIONE ARTT. 31, 33, 34 E 37 D.P.R. 6.6.2001 N. 380 – VIOLAZIONE ART. 34-BIS D.P.R. N. 380/2001, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 69/2024 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 - ECCESSO DI POTERE (SPROPORZIONE - INIQUITA' – ARBITRARIETA’ – SPROPORZIONE – IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE ART. 42 COST.
VI) VIOLAZIONE ARTT. 31, 33, 34 E 37 D.P.R. 6.6.2001 N. 380 – VIOLAZIONE ART. 34-BIS D.P.R. N. 380/2001, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 69/2024 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 - ECCESSO DI POTERE (SPROPORZIONE - INIQUITA' – ARBITRARIETA’ – SPROPORZIONE – IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE ART. 42 COST.
VII) VIOLAZIONE ARTT. 31 E 36 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. –VIOLAZIONE ART. 167 D.LG.S N. 42/2004 E S.M.I. - ESERCIZIO ILLEGITTIMO DEI POTERI SANZIONATORI IN PENDENZA DELL’ISTANZA DI SANATORIA - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRONEITA’ MANIFESTA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – INIQUITA’) – VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. N. 689/1981 E S.M.I.
VIII) VIOLAZIONE ARTT. 31 – VIOLAZIONE ART. 689/1981 E S.M.I. – PRESCRIZIONE – IRRETROATTIVITA’.
Per entrambe le cause, si costituisce il Comune, il quale, nella sua memoria difensiva, evidenzia il fine dilatorio di parte ricorrente, che utilizzerebbe la sanatoria per paralizzare l’efficacia del provvedimento nonché l’inammissibilità dell'istanza di sanatoria presentata da un soggetto ormai non più proprietario del bene in questione.
Nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
In rito, va disposta la riunione dei due gravami, RG 2024/1283 ed RG 2024/1944, stante la sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva nonché l’afferenza al medesimo thema decidendum.
I due gravami, così riuniti, sono rigettati.
Si scrutina prima il ricorso RG 2024/1283.
Il gravame è improcedibile in parte qua, limitatamente ai punti n. 1, 2 e 7 del ricorso, come da memoria depositata il 17.11.2025, nella quale la parte ricorrente deduce che “attesa la sentenza resa dal Consiglio di Stato n.6368 del 18.07.2025, non v’è ragione di insistere sull’accoglimento dei motivi di cui ai punti I, II e VII del ricorso introduttivo del giudizio, che si devono quindi intendere rinunciati anche ai fini di una corretta valutazione delle spese di lite”.
Per i restanti motivi d’illegittimità profilati, il ricorso va rigettato.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Vanno disattesi i rilievi di illegittimità di carattere formale, inerenti l’omessa comunicazione di avvio procedimentale.
La giurisprudenza assume che la comunicazione di avvio del procedimento teso all’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 è resa già nell’ambito della presupposta ordinanza di demolizione, laddove, appunto, si è dato avviso che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata applicata la ripetuta sanzione pecuniaria; trattasi, infatti, di atti aventi carattere strettamente vincolato, quale ineludibile approdo dell’accertamento, non contestato, dell'inottemperanza all’ordinanza di demolizione, ex art. 31, D.P.R. n. 380/2001” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 3 gennaio 2024, n. 45).
Va disatteso anche il rilievo dell’avvenuta prescrizione.
Il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è commessa la violazione e, in tal caso, la violazione coincide con l’accertata inottemperanza rispetto alla quale il termine non è decorso.
Sul punto la sentenza del Consiglio di Stato del 18 luglio 2025, n. 6368, chiarisce che l’illecito amministrativo dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (per il quale è prevista la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001) è un illecito omissivo permanente, sicché la relativa prescrizione comincia a decorrere soltanto dalla demolizione.
Tutte le altre censure di illegittimità, prospettate nei vari motivi di ricorso, possono invece congiuntamente rigettate sulla base delle argomentazioni giuridiche cristallizzate nella sentenza del Consiglio di Stato del 18 luglio 2025, n. 6368, alla quale il Collegio si riporta per relationem, e così di seguito espresse:
“Il comprovato vano decorso del termine di 90 giorni entro il quale l’autore dell’abuso può ottemperare all’ordine di demolizione (ingiunto nel caso di specie nel 2018) non può che comportare la perdita del diritto dominicale del privato sul bene abusivo, stante il chiaro disposto dell’art. 31, co. 4, d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi del quale “Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”
“Come è noto (e per quel che interessa nella presente sede) l’art. 36 DPR n. 380/2001 consente la presentazione dell’istanza di permesso in sanatoria, sussistendo le condizioni normativamente previste, “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3 . . . e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”. Tale disposizione collega, a tutta evidenza, la legittimazione alla presentazione dell’istanza, alla titolarità del bene che si intenderebbe sanare, posto che l’art. 31, co. 3 cit. dispone che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi nel N. 02225/2025 REG.RIC. termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime . . . sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”. Come ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 11 ottobre 2023 n. 16) – ed in disparte quanto da essa affermato in ordine all’acquisto ipso iure del diritto di proprietà “alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione” e agli effetti dichiarativi dell’atto di acquisizione - “la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene”. Da quanto esposto consegue che il rispetto del termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di demolizione costituisce sia termine per la perdita del diritto di proprietà sia termine di legittimazione alla presentazione dell’istanza di sanatoria (che si fonda, come è ovvio, sulla persistenza del diritto dominicale); di modo che, come innanzi già affermato, laddove un’istanza di sanatoria sia tardivamente presentata, il diniego ad essa opposto – pur senza rilevare, eventualmente, il predetto difetto di legittimazione - non esclude che il Giudice rilevi, in sede processuale, tale difetto, che si riverbera sul ricorso come difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire in ordine all’impugnazione del diniego”.
Ed invero, lo stato degli atti è chiaro.
L’ordinanza demolitoria è del 2019, n.529.
La stessa era impugnata unitamente al diniego prot. 83661 del 28.11.2019, con ricorso rigettato con la sentenza di questo TAR, n. 1579/2021.
Con nota, prot. 60056 del 16.10.2023, la ricorrente presentava istanza ex art. 36 TUE.
Ne discende che, in ragione del decorso del termine di legge, l’istanza è de reputarsi inefficace, in quanto adottata da un soggetto non legittimato a proporla, stante il venir meno della titolarità dominicale del bene.
Non sussiste la giurisdizione amministrativa, infine, sull’eccezione di parziale compensazione, trattandosi di questione meramente patrimoniale non ricollegabile all’esercizio di poteri funzionali.
Va del pari rigettato il ricorso Rg 2024/1944.
Il provvedimento di acquisizione, oggetto della presente impugnativa, è legittimo, stante la natura dovuta e vincolata.
Vale altresì soggiungere che non si ravvisa il lamentato vizio motivazionale, atteso che il provvedimento acquisitivo reca esattamente l’area acquisita al patrimonio indisponibile dell’ente, venendo indicata sia la particella catastale, sia la metratura effettiva, sia la destinazione/classificazione dell’immobile acquisito, che coincide con il compendio abusivo colpito dall’ordinanza demolitoria (con esclusione, dunque, della stalla situata al pianterreno).
Per cui non v’è dubbio sull’esatta indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
Assume che il provvedimento con il quale viene disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive di cui è stata ordinata la demolizione è un atto dovuto che risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo del verbale da cui risulti l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione… L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo e l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, essendo atti dovuti e rigorosamente vincolati, non necessitano di particolare motivazione, essendo sufficiente la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza di titolo edilizio e l'individuazione della norma applicata” (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 29 novembre 2024, n. 6677; id., sez. II, 11 novembre 2019, n. 5323).
E tanto basta al Collegio.
Stante l’intervenuta riunione, il ricorso RG 2024/1283 è in parte improcedibile ed in parte rigettato; il gravame RG 2024/1944 è rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), sui ricorsi riuniti, dichiara improcedibile in parte qua il ricorso RG 2024/1283 e lo rigetta per il resto.
Rigetta il ricorso RG 2024/1944.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AE MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO