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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/09/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 931 dell'anno 2020
Pendente tra
Parte_1 avv. FRUTTAROLO STEFANO parte attrice contro
Controparte_1
[...] avv.GALLETTI ROBERTO parte convenuta contro
Controparte_2 avv. SGARAMELLA CRISTIAN parte terza intervenuta sulle seguenti conclusioni: per per Parte_1 Controparte_2
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: a) accertarsi e dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing menzionato nella parte narrativa del ricorso introduttivo e così identificato: Contratto n. 338582/1, e ciò in virtù della clausola risolutiva espressa azionata dalla società Ricorrente con lettera di data 29/07/2015; b) per l'effetto, condannarsi - in solido P a g . 1 | 18 - il Convenuto e il OR al pagamento di quanto dovuto alla società Ricorrente in forza di quanto previsto dall'articolo 10 (Clausole risolutive espresse) delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria (Leasing) allegate al Contratto, pari a complessivi Euro 545.270,88, o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;
ovvero, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la nullità dell'articolo 10 (Clausole risolutive espresse) delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, condannarsi – in solido – il Convenuto e il OR a corrispondere alla Ricorrente l'equo compenso per l'uso del bene oggetto del contratto di leasing oltre al risarcimento del danno nella misura che verrà quantificata in corso di istruttoria;
c) respingersi la domanda riconvenzionale avanzata dal Convenuto e dal OR in quanto inammissibile e/o infondata e/o prescritta;
d) condannarsi il Convenuto e il OR alla rifusione delle spese e competenze di lite;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: a) accertarsi e dichiararsi il notevole inadempimento del Convenuto agli obblighi discendenti dal contratto di leasing menzionato nella parte narrativa e così identificato: Contratto n. 338582/1; b) per l'effetto, pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del predetto Contratto;
c) per l'effetto, condannarsi - in solido - il Convenuto e il OR al pagamento di quanto dovuto alla società Ricorrente in forza di quanto previsto dall'articolo 10 (Clausole risolutive espresse) delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria (Leasing) allegate al Contratto, pari a complessivi Euro 545.270,88, o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;
ovvero, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la nullità dell'articolo 10 (Clausole risolutive espresse) delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, condannarsi – in solido – il Convenuto e il OR a corrispondere alla Ricorrente l'equo compenso per l'uso del bene oggetto del contratto di leasing oltre al risarcimento del danno nella misura che verrà quantificata in corso di istruttoria;
d) respingersi la domanda riconvenzionale avanzata dal Convenuto e dal OR in quanto inammissibile e/o infondata e/o prescritta;
e) condannarsi il Convenuto e il OR alla rifusione delle spese e competenze di lite;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA a) accertarsi e dichiararsi – per i motivi indicati nel ricorso introduttivo - l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing menzionato nella parte narrativa e così identificato: Contratto n. 338582/1; b) per l'effetto, condannarsi - in solido - il Convenuto e il al pagamento di quanto dovuto alla società Ricorrente CP_3 in forza delle previsioni di cui all'art. 1, comma 138 della L. 04/08/2017, n. 124, pari a complessivi Euro 511.714,90 o al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;
c) respingersi la domanda riconvenzionale avanzata dal Convenuto e dal OR in quanto inammissibile e/o infondata e/o prescritta;
d) condannarsi il Convenuto e il OR alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Per e : CP_1 CP_1
- In Via Pregiudiziale di Rito, ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di IU UL in capo all'Avv. Stefano Fruttarolo, adottando ogni conseguente statuizione di Legge;
- Ancora in Via Pregiudiziale di Rito, ritenuto che la odierna vertenza, per il volume delle eccezioni sviluppate e la necessità degli accertamenti conseguenti alle medesime, non possa essere decisa con una Istruttoria eserciti i poteri di cui all'art. 702 ter c.p.c. disponendo la trasformazione CP_4 del in Rito Ordinario;
- In Via Principale e nel Merito, per tutte le Eccezioni CP_5 proposte e le argomentazioni dedotte: - ACCERTARE E DICHIARARE, per la natura del Rapporto Contrattuale, l'applicabilità alla intera fattispecie delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 206/2005, con ogni conseguenza di Legge e di Contratto;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per le argomentazioni esposte, in via principale, la Nullità Assoluta oppure, in via subordinata, la Nullità Parziale, del Contratto di Fideiussione sottoscritto dalla Sig.ra in CP_1 data 27/03/2009 e, per l'effetto, Dichiarare decaduta (per violazione dell'art. 1957 c.c.) la Attrice dall'azionare il relativo Credito, Dichiarare la Sig.ra carente di CP_1
P a g . 2 | 18 Legittimazione Passiva e respingere la domanda nei confronti di quest'ultima anche secondo diversa e migliore qualificazione giuridica. In caso di accoglimento della Domanda, chiede la condanna della attrice al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni in narrativa esposte, che nulla è dovuto – ciascuno per il proprio titolo – dagli odierni Resistenti;
- RIGETTARE le domande proposte in Giudizio in quanto prive di fondamento giuridico e/o fattuale e comunque non provate;
- ACCERTARE E DICHIARARE, la Nullità del Contratto di Leasing n. 338582/01 del 27/03/2009, ex art. 1418 c.c., per tutte le ragioni spiegate ed eccepite in Atto e contenute nella Perizia di parte, ossia per indeterminatezza del tasso di interesse effettivo, del piano di ammortamento prescelto, della metodologia di ricalcolo della rata variabile, per la contrarietà al divieto posto dall'art. 1283 c.c., dall'art. 120 T.U.B., e dalla delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000, per contrarietà a norme imperative anche della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi a seguito di pratiche distorsive della concorrenza da parte di alcuni istituiti di credito deputati alla formazione dell'Euribor, Dichiarando come eventualmente dovuti i soli interessi legali con condanna della Ricorrente a ripetere in favore del Sig. quanto pagato in eccesso rispetto a questi, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al saldo;
- Condannare, a seguito della declaratoria di Nullità, la Ricorrente alla restituzione in favore del Sig. CP_1 di tutti i Canoni pagati;
- In Via Subordinata nel Merito: ACCERTARE E DICHIARARE come gratuito il Contratto di Leasing n. 338582/01 del 27/03/2009 per pattuizione di un tasso usurario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1815, co. 2 c.c. e che pertanto per le rate a scadere è dovuto il solo importo capitale;
- ACCERTARE E DICHIARARE la Nullità per contrarietà alle disposizioni in materia di Usura delle pattuizioni di indicizzazione/rischio cambio e/o di quelle relative alla remunerazione del capitale e/o dei negozi/atti attuativi del contratto de quo, anche eventualmente solo limitatamente ai periodi di superamento del tasso soglia e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi, ovvero che sono dovuti interessi nella misura legale, indi per cui CONDANNARE la Ricorrente alla restituzione delle eventuali somme indebitamente riscosse nella misura che emergerà nel presente Giudizio ovvero nella diversa misura che il Giudice riterrà di accertare anche secondo equità, oltre interessi legali, maturati su quelli scaduti dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi di cui in atto, l'indeterminatezza/indeterminabilità del costo finanziario dell'operazione di leasing di cui in atti e, per l'effetto, procedere al ricalcolo del piano finanziario medesimo al tasso di interesse legale e condannare la Ricorrente alla restituzione delle eventuali somme indebitamente riscosse nella misura che emergerà nel presente Giudizio ovvero nella diversa misura che il Giudice riterrà di accertare anche secondo equità, oltre interessi legali, maturati su quelli scaduti dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
- Previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, ACCERTARE E DICHIARARE l'inefficacia e/o l'invalidità e/o risoluzione parziale dell'operazione di leasing di cui è causa con riguardo alle clausole e/o patti accessori di “indicizzazione/rischio cambio” e/o accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento in relazione alle pattuizioni di cui in premessa ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, per gli effetti, dichiarare illegittimi l'eventuale recesso e la risoluzione dei rapporti per cui è causa da parte della con Controparte_6 ogni conseguenza di Legge;
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto in forza di tali clausole e/o patti accessori, respingere ogni eventuale domanda di controparte volta al pagamento da parte dei Resistenti di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta, ovvero porre in compensazione le somme restituende con eventuali debenze;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le ragioni spiegate ed eccepite in Atto e contenute nella Perizia di parte, la Nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2, delle clausole di cui agli artt. D, L ed M delle condizioni particolari ed art. 10 delle Condizioni generali del Contratto di Leasing n. 338582/01 del 27/03/2009, con ogni conseguenza di Legge;
- ACCERTARE E DICHIARARE
P a g . 3 | 18 la differenza costituita dall'importo oggetto della vendita della imbarcazione effettuata dalla Ricorrente rispetto alla maggior valutazione di mercato del bene, ed imputarla quale un importo e/o danno ingiusto non addebitabile ai Resistenti, bensì imputabile esclusivamente alla Ricorrente;
- IN VIA GRADATA DARE ATTO dell'eccessiva onerosità della penale pattuita e provvedere alla riduzione della stessa ex art. 2033 c.c., diminuita ulteriormente della differenza costituita dall'importo oggetto della vendita effettuata rispetto al maggior valore di mercato della imbarcazione disatteso dalla Ricorrente, accertando tale differenza quale importo e/o danno ingiusto non addebitabile alla parte Ricorrente nell'ambito della determinazione dell'eventuale penale a carico delle parti Resistenti. - In tutti i casi: compensarsi tra le parti eventuali partite debiti – crediti ex art.1241 cc e ss.; DOMANDA RICONVENZIONALE: - ACCERTARE E DICHIARARE per le ragioni in narrativa esposte – che la Controparte_7 ha percepìto somme in misura superiore a quanto dovutole, pertanto IN VIA
[...] RICONVENZIONALE Condannare la medesima a restituire e/o ripetere e/o risarcire al Sig. l'importo relativo ai canoni oggetto di indebito pagamento pari ad euro € CP_1 149.400,40=, ovvero € 114.883,93=, ovvero € 187.689,80=, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al momento del saldo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di Giustizia;
- CONDANNARE la Ricorrente alla restituzione delle somme già incamerate in forza delle clausole e/o patti accessori di “indicizzazione/rischio cambio” non dovute, nella misura che emergerà nel presente Giudizio ovvero nella diversa misura che il Giudice riterrà di accertare anche secondo equità, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti ed agli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino al saldo, oltre interessi legali, maturati su quelli scaduti dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
In tutti i casi - CONDANNARE la al pagamento delle Spese di Parte_1 Lite, comprensive degli accessori di Legge, con DISTRAZIONE in favore del Procuratore che si dichiara Antistatario IN VIA ISTRUTTORIA: Il Sig. e la Sig.ra CP_1 CP_1 insistono per l'ammissione di tutte le Istanze Istruttorie, comprese le richieste di
[...] CC.TT.UU., ritualmente e tempestivamente formulate nella seconda e terza Memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., ma non ammesse o comunque non vagliate, che non sono rinunciate e sono da intendersi qui interamente reiterate/riproposte e ritrascritte in ogni loro parte e con ogni allegazione, deduzione, produzione documentale ed eccezione, in quanto rilevanti ai fini decisionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc in proprio e quale mandataria con Parte_1 rappresentanza di conveniva in giudizio e (in qualità CP_8 CP_1 CP_1 di garante), allegando, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza, le seguenti circostanze:
- Che in data 26.3.2009 tra (concedente) e era stato Controparte_6 CP_1 sottoscritto contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto imbarcazione da diporto denominata “My Passion”;
- Che con atto pubblico del 27.3.2009 la società concedente acquistava l'imbarcazione oggetto del contratto di locazione finanziaria e individuava l'utilizzatore nella persona del convenuto;
- Che con atto del 27.3.2009 prestava fideiussione a garanzia delle CP_1 obbligazioni assunte dal con il contratto di locazione finanziaria CP_1
- Che in data 29.7.2015 la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolveva il contratto di locazione finanziaria a fronte del mancato integrale pagamento di numerose fatture, specificamente indicate nel ricorso introduttivo, per un importo complessivo pari ad euro 253.363, 62;
P a g . 4 | 18 - Che, a seguito della riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore, l'imbarcazione era stata successivamente venduta in data 24.12.2018 per il corrispettivo di euro 220.000, oltre IVA;
- Che la società ricorrente e che la prima rappresenta, sono cessionarie del CP_8 contratto per cui è causa.
Su tali premesse la società ricorrente chiedeva:
- Accertarsi la risoluzione del contratto in applicazione della clausola risolutiva espressa o, in subordine, per grave inadempimento del convenuto;
- Condannare e tra loro in solido, al pagamento di quanto dovuto a norma CP_1 CP_1 della clausola 10 del contratto pari ad euro 545.270, 88 (o alla maggiore o minore somma che sarà accertata) o, in subordine alla somma dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 138 L. 124/2017 pari ad euro 511.714, 90 (o alla maggiore o minore somma che sarà accertata).
- Con vittoria delle spese.
I convenuti si costituivano mediante comparsa con la quale:
- Eccepivano il difetto di procura in capo al difensore della società ricorrente;
- Chiedevano la conversione del rito;
- Evidenziavano l'assoggettamento del contratto e della fideiussione alla disciplina consumeristica (d.lgs 206/2005) ;
- Eccepivano la nullità del contratti per indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche e ciò in quanto lo stesso contratto richiama ai fini della indicizzazione dei canoni sia un tasso variabile (combinato disposto lettere D e L) sia un tasso effettivo (lettera H); in ogni caso il costo del finanziamento non sarebbe conoscibile che ex post, dopo il pagamento dell'ultima rata;
- Eccepivano l'usurarietà delle clausole inerenti la risoluzione contrattuale e degli interessi di mora;
- Eccepivano la nullità del tasso di interesse convenzionale per essere stato ancorato all'andamento dell'Euribor nel periodo in cui quest'ultimo costituiva frutto di intesa illecita;
- Eccepivano la vessatorietà e conseguente nullità della clausola di indicizzazione anche per la presenza di salvaguardia operante a favore della sola banca e della clausola di rischio cambio;
- Eccepivano la natura derivata della c.d. clausola di salvaguardia floor;
- Eccepivano la nullità della penale per violazione dell'art. 1526 c.c. e comunque dell'art. 1 comma 138 L. 124/2017 e comunque ne chiedevano la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c. anche tenuto conto del fatto che l'imbarcazione, dopo la riconsegna, sarebbe stata svenduta.
Concludevano in conformità chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte alla ripetizione del maggiore importo corrisposto. Con vittoria delle spese.
Con le note scritte depositate in data 2.12.2020 in previsione della prima udienza di trattazione parte attrice proponeva domanda di risarcimento danni conseguiti all'inadempimento ed eccepiva la prescrizione in merito al diritto azionato in via riconvenzionale.
P a g . 5 | 18 Con ordinanza in data 11.12.2020 il Giudice originariamente assegnatario del fascicolo, provvedendo ai sensi dell'art. 182 cpc, concedeva all'attore termine perentorio ai fini della regolarizzazione della procura (quella depositata era relativa a procedimento presso il Tribunale di Udine) e disponeva la conversione del rito.
Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc parte attrice confermava le conclusioni come modificate con le note scritte depositate in data 2.12.2020; i convenuti, fermo il resto, eccepivano invece la nullità della fideiussione o delle singole clausole conformi al modello ABI per violazione della normativa in materia di concorrenza, tra cui la clausola derogatoria alla disciplina della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., e la conseguente decadenza della società attrice dal diritto a far valere la garanzia.
Con ordinanza in data 16.7.2021, pur valutando l'eccezione tardiva, trattandosi di questione comunque rilevabile d'ufficio, il G.I. procedeva ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 cpc.
La causa veniva istruita mediante conferimento di incarico di consulenza al dott. Per_1
[...]
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 24.10.2020 sostanzialmente confermando quelle già in precedenza rassegnate.
La causa veniva tuttavia rimessa sul ruolo, con ordinanza depositata in data 14.2.2024, al fine di accertare, a mezzo consulenza tecnica di ufficio, quale fosse il valore della imbarcazione al momento della vendita da parte della società concedente.
All'esito del deposito della relazione di consulenza, previa nuova precisazione delle conclusioni e intervento da parte di cessionaria del credito già facente capo ad Controparte_2 CP_9 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
La causa era quindi rimessa sul ruolo, atteso il trasferimento ad altro ufficio del Giudice in origine procedente (in quanto i termini per deposito delle memorie ex art. 190 cpc sarebbero spirati dopo il trasferimento) e il fascicolo riassegnato con provvedimento del 17.10.24 esecutivo di variazione tabellare 390/24 Int. del 3.10.24.
All'udienza del 12.9.25 compariva solo la parte convenuta, la quale precisava le proprie conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 190 cpc e la causa era trattenuta in decisione.
***
Premesso che il mancato deposito delle conclusioni e la mancata comparizione della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni non significano rinunzia tacita e producono l'effetto di richiamare le domande già formulate e sanato, altresì, l'originario vizio della procura (si richiama integralmente la motivazione dell'ordinanza emessa all'udienza del 9.3.2021) occorre procedere alla trattazione del merito della causa
Il contratto di locazione finanziaria per cui è causa (doc. 1 di parte attrice) è stato stipulato in data 27.3.2009 e per quanto concerne le vicende relative allo svolgimento del rapporto (canoni non corrisposti, iniziative assunte dalla concedente ai fini della risoluzione del rapporto, riconsegna della imbarcazione, rivendita della stessa) sono sostanzialmente pacifiche le circostanze allegate nel ricorso introduttivo;
in realtà, con riferimento ai pagamenti effettuati, parte convenuta, pur senza effettuare una specifica contestazione in merito agli inadempimenti allegati, afferma che non sarebbe dato sapere a quanto ammonterebbero gli importi versati dall'utilizzatore. Ora, anche a volere considerare che con tale locuzione l'utilizzatore abbia effettuato una contestazione specifica, il che francamente non pare, è di tutta evidenza che, a fronte della specifica allegazione dell'inadempimento delle rate specificamente indicate in ricorso, il debitore al fine di liberarsi dalla responsabilità avrebbe dovuto dimostrare il
P a g . 6 | 18 pagamento (cfr. ex multis Cass. Civ. 19110/2023; Cass. Civ. n. 18200/2020; Corte di Appello di Venezia n. 3088/2021).
Le parti offrono tuttavia interpretazioni radicalmente divergenti sulle questioni giuridiche con la proposizione da parte dei convenuti di numerose eccezioni di nullità e/o annullabilità del contratto e/o di sue singole clausole.
Prima di prendere in esame le vicende relative alla risoluzione del rapporto e quantificarne il saldo finale occorre pertanto prendere in esame le varie questioni poste dai convenuti atteso che la soluzione di esse è condizionante ai fini della individuazione della parte realmente creditrice e della quantificazione del credito.
Parte convenuta ha in primo luogo eccepito la indeterminatezza delle clausole relative alle condizioni economiche atteso che il contratto prevede ai fini della determinazione dei canoni sia un tasso di interesse variabile sia un tasso di interesse fisso con conseguente ritenuta impossibilità di individuare il parametro di indicizzazione del canone.
Si rileva, in particolare, che la clausola D del contratto fa riferimento ad un piano finanziario fondato su canoni variabili assumendo quale indice di base ai fini della indicizzazione dei canoni quello di cui alla clausola L (Euribor 3 mesi 365 che alla data di stipula del contratto è pari ad 1,50); al contrario la lettera H predetermina il corrispettivo che il concessionario dovrà corrispondere nella complessiva misura di euro 1.174.603, 78 ed il numero e l'importo delle rate che durante la vigenza del rapporto dovranno essere corrisposte con indicazione di un tasso effettivo pari al 5, 4229%; da un lato dunque è previsto un tasso variabile, a cui dovrebbe corrispondere l'impossibilità di stabilire a priori quanto il concessionario dovrà complessivamente corrispondere;
dall'altro un tasso effettivo costante ed un piano di rientro fondato su rate di numero, importo e periodicità predeterminati.
L'eccezione non è fondata.
Il contratto, così come risulta chiaramente dalla lettera D delle condizioni particolari, è regolato sulla base di un piano finanziario a canoni variabili determinati assumendo come base il tasso indicato alla lettera L e, dunque, Euribor 3 mesi 365 che, alla data della sottoscrizione del contratto, era pari a 1,5. Sulla base, pertanto, del canone come indicizzato alla data di sottoscrizione del contratto è stato elaborato il piano finanziario di cui alla lettera H a cui corrisponde un tasso effettivo pari a 5,4229%.
Le parti hanno tuttavia convenuto espressamente alla lettera D l'adeguamento di tale piano in caso di variazione dell'indice di riferimento: “ qualora tale indice venisse a subire variazioni, il conduttore si impegna fin d'ora a riconoscere ed accettare le variazioni del canone risultanti dall'adeguamento del piano finanziario contrattuale alla medesima variazione intervenuta…” ed hanno espressamente sottoscritto la formula di adeguamento del canone al tasso di indicizzazione;
è inoltre previsto che “ l'importo della variazione del canone rimarrà costante fino a successiva variazione dell'indice”. Le variazioni del canone decorreranno, per specifica previsione di contratto, dallo stesso mese in cui si verifica la variazione dell'indice.
Il contratto dunque è a tasso variabile e, a partire dal piano finanziario corrispondente al valore degli indici alla data della sottoscrizione, prevede espressamente la variazione del canone e le conseguenti modifiche del piano finanziario secondo la formula contenuta nello stesso testo contrattuale.
È poi evidente che, trattandosi di finanziamento a tasso variabile, l'utilizzatore non è in grado al momento della sottoscrizione di conoscere il costo del finanziamento;
egli però è in grado di conoscere, attraverso la formula di ricalcolo dei canoni specificamente approvata (cfr. per il dettaglio la relazione di consulenza a pagina 16), i presupposti oggettivi che comporteranno la
P a g . 7 | 18 variazione della misura dei canoni e così di valutare la convenienza dell'operazione.
È appena il caso di aggiungere che la giurisprudenza di merito è consolidata nel ritenere determinabile il contenuto del contratto quando l'indice finanziario utilizzato per la determinazione del tasso variabile sia Euribor (cfr. Corte di Appello di Roma n. 6472/2023; Trib. Roma n. 13212/2023; Trib. Piacenza 515/2023 ). Preme sottolineare in particolare quanto stabilito da Corte di Appello Genova n. 819/2023 secondo cui: “affinchè l'oggetto del contratto di mutuo sia determinato e/o determinabile ( arg. ex art. 1346 c.c. ) ciò che rileva è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità da parte dell'istituto mutuante. Quindi valida è la pattuizione dell'interesse riferito al parametro Euribor che, sebbene possa apparire di non facile e/o immediata reperibilità per un ordinario cliente, rappresenta il sistema più diffuso dei mutui a tasso variabile a medio-lungo termine ed è facilmente conoscibile, essendo pubblicato giornalmente sui maggiori giornali economici (quali il Sole 24 , di tiratura nazionale)”.
Sotto altro profilo è stata eccepita la nullità della clausola che ha previsto quale indice di riferimento per la determinazione dei canoni Euribor 3 mesi atteso che, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea – Direzione NE direzione generale della concorrenza C (2013) 85121 in data 4.12.2013 nel caso AT39914 la misura di tale tasso sarebbe stata indebitamente aumentata in conseguenza di una intesa tra un cartello di istituti bancari europei.
Anche questa eccezione è infondata e va rigettata.
A prescindere da ogni altra considerazione giuridica mette conto osservare che la decisione in oggetto accerta una intesa anticoncorrenziale che, per quanto effettivamente incidente sulla determinazione del tasso Euribor, è limitata a istituti di credito diversi dal concedente (CL, Deutsche NK, TÈ NE e The Royal NK of Scotland) e, soprattutto, ad un periodo (29.9.2005-30.5.2008) antecedente a quello di stipula del contratto di locazione finanziaria.
Non può quindi ritenersi sussistere alcuna violazione della normativa in materia di concorrenza da parte della banca concedente né quindi alcuna violazione, nella stipula del contratto per cui è causa, della norma imperativa di cui all'art. 2 L. 287/1990; né in ogni caso vi è prova che il parametro Euribor applicato a partire da 10 mesi dopo la cessazione delle condotte anticoncorrenziali accertate, possa essere dipeso da tali condotte.
Parte convenuta ha inoltre evidenziato profili di usura in relazione alla misura degli interessi di mora e alla onerosità delle condizioni previste per l'ipotesi di risoluzione del contratto.
Quanto al primo aspetto il consulente ha accertato come alla data di stipula del rapporto il tasso di mora fosse pari al 6,52% a fronte di un tasso soglia previsto per le operazioni di leasing di valore superiore ad euro 50.000, 00 pari al 10,23%. I consulenti delle parti non hanno presentato osservazioni a fronte di tali conclusioni che, dunque, possono essere poste a base della decisione. È pertanto evidente il difetto di usura originaria.
Il tasso sarebbe usurario perché non è stato calcolato, tra i costi del credito, l'importo della penale, particolarmente gravosa, posta a carico dell'utilizzatore in caso di risoluzione del contratto: come noto, ai sensi dell'art.
2. L. 108/1996 ai fini della verifica dell'usura occorre tenere conto di tutti i costi, comunque denominati, che costituiscano remunerazione per l'erogazione del credito. La clausola penale, però, così come la commissione di estinzione anticipata, non ha la funzione di remunerare il creditore in relazione alla prestazione da costui eseguita ma assolve alla diversa funzione di prevenire, sanzionare l'inadempimento nonché di risarcire i danni che ne sono derivati e, in quanto tale, non deve essere considerata ai fini dell'usura soccorrendo semmai, per l'ipotesi in cui la stessa risulti eccessiva, l'istituto della riduzione previsto dall'art. 1384 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 5379/2023); in senso conforme anche la giurisprudenza relativa all'affine istituto della commissione per estinzione anticipata (cfr. in P a g . 8 | 18 motivazione Cass. Civ. n. 13228/2023).
Il rapporto per cui è causa non presenta pertanto profili di usura.
Parte convenuta ha eccepito la natura vessatoria e la conseguente inefficacia delle clausole di indicizzazione dei canoni e della c.d. clausola rischio cambio.
A prescindere da ogni valutazione in merito è appena il caso di rilevare che le due clausole sono state oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma secondo c.c. In ogni caso la clausola rischio cambio non ha mai trovato specifica applicazione nello svolgimento del rapporto talché il saldo finale non ne è in alcun modo influenzato (pagg. 17 e 23 relazione di consulenza dott. . Per_1
Con riferimento alla clausola di indicizzazione, l'unica che potrebbe avere avuto concreta applicazione (il CTU non è però stato in grado di affermarlo sulla base della documentazione in atti – cfr. pag. 18 relazione ), occorre inoltre verificare se la stessa sia o meno da considerarsi vessatoria anche alla luce della normativa consumeristica atteso il fatto che il contratto, in quanto concluso da persona fisica, il che agisce per scopi estranei all'attività CP_1 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, e persona giuridica, la banca, che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, deve ritenersi concluso tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 3 lett. a) e c) L. 206/2005, e come tale è appunto soggetto alla disciplina consumeristica.
A tal fine occorre sottolineare che, come evidenziato da parte attrice, i convenuti si sono limitati ad eccepire la nullità della clausola per violazione degli artt. 1341 c.c. e non hanno invece richiamato la violazione dell'art. 33 d.lgs 206/2005. Il rilievo è però privo di carattere sostanziale: a prescindere dal fatto che il giudice può comunque rilevare ex officio le nullità di protezione a tutela del consumatore, appare in ogni caso dirimente che i convenuti hanno specificamente eccepito la nullità della clausola ed allegato i fatti, tra cui la mancanza di bilateralità del rischio della variazione del costo del denaro stante la presenza della c.d. clausola floor, a fondamento della nullità; a fronte, pertanto, della allegazione del fatto estintivo/modificativo del credito e della indicazione delle conseguenze ( nullità ) l'eccezione può ritenersi ritualmente proposta spettando al giudice la qualificazione giuridica del fatto allegato.
Venendo alla trattazione del merito dell'eccezione va osservato che la previsione di una clausola di indicizzazione dei prezzi (per prezzi intendendosi alla luce della disciplina consumeristica i corrispettivi dei beni o dei servizi) non assume, di per sé, carattere vessatorio quando, come nel caso di specie, le modalità di variazione siano espressamente descritte (art. 33 commi quinto e sesto d.lgs 206/2005) – cfr. anche Cass. Civ. n. 30556/2023.
Più delicata è la valutazione della c.d. clausola floor: la clausola D del contratto, quella che descrive le modalità di indicizzazione dei canoni, prevede, tra l'altro, che “ le variazioni in diminuzione del canone non opereranno oltre la riduzione di due punti dell'indice di base per l'indicizzazione dei canoni “; ciò significa che, mentre le variazioni in aumento del canone non incontrano limiti, le variazioni in diminuzione non possono scendere oltre una certa soglia, così da assicurare comunque un corrispettivo minimo a favore del concedente.
Ora, come noto, ai sensi del comma primo dell'art. 33 d.lgs 206/2005 nel contratto soggetto a disciplina consumeristica si considerano vessatorie “ le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto “; il comma secondo prevede poi un lungo elenco di clausole da considerarsi, fino a prova contraria, vessatorie tra cui non rientra la c.d. clausola floor; tale elenco, tuttavia, come la lettera dell'articolo rende evidente, è privo di carattere tassativo atteso che anche ogni altra clausola che, in concreto, produca un significativo squilibrio dei diritti e P a g . 9 | 18 degli obblighi derivanti dal contratto assume carattere vessatorio ( in tale senso si veda in motivazione Cass. Civ. n. 785/2024).
Si tratta allora di vedere in cosa debba consistere il significativo squilibrio che rende una clausola abusiva o vessatoria. Ora, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale ( cfr. in motivazione Cass. Civ. n. 25977/2023 ), la norma dell'art. 33 d.lgs 206/2005 è finalizzata a realizzare un equilibrio sostanziale tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti;
il giudice, pertanto, non deve concentrarsi sul valore delle reciproche prestazioni, ma verificare se il complesso dei diritti e degli obblighi del regolamento contrattuale così come concretamente realizzato, abbia una sostanziale giustificazione in chiave causale ovvero, in mancanza di questa, si risolva in una abusiva imposizione in danno della parte debole del rapporto. È quindi in chiave causale che occorre valutare se sussista o meno un reale e significativo squilibrio. Il giudice, quindi, non deve limitarsi al dato formale, e considerare abusiva ogni clausola che non disciplini in modo speculare i rispettivi diritti ed obblighi, ma verificare se eventuali asimmetrie abbiano una giustificazione in chiave causale. Del resto le stesse ipotesi tipizzate dal comma secondo dell'art. 33 sono solo presunte come vessatorie salva la possibilità di fornire prova contraria e, dunque, dimostrare la concreta assenza di squilibrio nell'ottica della causa del contratto.
Ora, nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria a tasso variabile la causa del contratto è rappresentata dalla messa a disposizione dell'utilizzatore di un bene, che il concedente ha specificamente acquistato sul mercato su indicazione dell'utilizzatore medesimo, verso un corrispettivo che ha la funzione di garantire al concedente, data la sua natura di imprenditore, la copertura dei costi dell'operazione ed un margine di profitto. Ne consegue che l'imposizione di un limite minimo alle variazioni in diminuzione della misura dei canoni si giustifica, in chiave causale, proprio in considerazione della necessità di assicurare al concedente un corrispettivo minimo, in assenza del quale il contratto perderebbe la natura di locazione finanziaria e si trasformerebbe in una vera e propria operazione di speculazione finanziaria. Ragionando in ottica causale, non sussiste invece analoga esigenza di porre un limite alle ipotetiche variazioni in aumento dei canoni: la prestazione dell'utilizzatore è infatti il corrispettivo del godimento di un bene, in previsione del futuro eventuale acquisto, che lo stesso ha accettato di corrispondere sulla base di un tasso variabile;
ne consegue che, la mancanza di un limite alle variazioni in aumento, pur potendo incidere sulla convenienza dell'operazione, non altera l'equilibrio causale tra le parti atteso che quanto paga l'utilizzatore rappresenta comunque il corrispettivo in funzione del godimento di un bene. Detto altrimenti: un contratto che già in partenza non assicurasse al concedente un corrispettivo idoneo a coprire le spese e a realizzare un minimo profitto non sarebbe un vero contratto di locazione finanziaria ma una speculazione finanziaria;
la mancanza di un limite alle variazioni in aumento dei canoni, se può incidere sulla convenienza dell'operazione, non ne altera però la funzione.
Si ritiene pertanto che la c.d. clausola floor apposta al contratto per cui è causa sia priva di carattere abusivo alla luce della normativa consumeristica.
Sotto altro profilo è poi stata eccepita la nullità della clausola floor in quanto essa avrebbe l'effetto di trasformare il contratto in uno strumento finanziario derivato con conseguente nullità per violazione degli specifichi obblighi informativi previsti dall'art. 21 tuf;
l'eccezione non è fondata: è evidente, infatti, che la clausola floor non ha l'effetto di trasformare il contratto di locazione finanziaria in una operazione di investimento (al contrario, anzi, limita le possibilità dell'utilizzatore di lucrare sulla base delle variazioni in diminuzione dei parametri di indicizzazione dei canoni) assolvendo esclusivamente alla funzione di garantire al concedente una remunerazione minima, senza la quale, anzi, la causa dell'operazione di locazione finanziaria ne risulterebbe alterata. Sul punto questo Giudice, in mancanza di
P a g . 10 | 18 precedenti di legittimità, ritiene di dovere aderire alla giurisprudenza di merito largamente prevalente che, pur elaborata principalmente con riferimento ai contratti di mutuo, si ritiene affermi principi che, a fortiori, siano applicabili ai contratti di locazione finanziaria (cfr. ex multis Trib. Roma n. 3152/2023; Trib. Rimini n. 579/2022; Trib. Napoli n. 1114/2021; Trib. Bologna n. 20222/2018).
Anche sotto tale profilo l'eccezione va pertanto rigettata.
Ritenuta, quindi, la validità del contratto e delle sue singole clausole occorre verificare se, in conformità alla domanda principale di parte attrice, il contratto possa ritenersi risolto per effetto dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10. Tale clausola prevede la facoltà per il locatore di risolvere il contratto per l'ipotesi di mancato o tardato adempimento, anche parziale, di una sola delle obbligazioni derivanti dal contratto.
Nel caso di specie la società attrice ha dichiarato di risolvere il contratto con comunicazione datata 29.7.2015 a fronte del mancato pagamento della complessiva somma di euro 253.363, 62 risultate al parziale pagamento delle fatture riportate nella tabella di cui alle pagine 2 e 3 dell'atto di citazione (tabella che per ciascuna fattura distingue tra l'importo richiesto e quello pagato). Come già abbiamo osservato in apertura di motivazione i convenuti non hanno contestato il mancato pagamento delle fatture né, tanto meno, ne hanno fornito dimostrazione come sarebbe stato loro onere fare. Anzi, a fronte del ricevimento della raccomandata con cui la società attrice comunicava la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, il CP_1 così come gli era stato richiesto, ha provveduto alla riconsegna dell'imbarcazione.
In ogni caso il consulente, tenuto conto che la prima fattura non pagata si riferisce al canone 59 ed in considerazione del piano di ammortamento, ha confermato la sussistenza del debito fatto valere dalla società concedente al momento della risoluzione ( cfr. relazione di consulenza pagg. 23 – 29 relazione di consulenza ): trattandosi di aspetti di natura squisitamente contabile ed in mancanza di osservazioni sul punto da parte dei consulenti delle parti il dato può dunque ritenersi per acquisito.
Va accertata la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..
Con riferimento alle spettanze di parte attrice si tratta di valutare la domanda della società attrice di condanna dei convenuti al pagamento di quanto spettante ai sensi della clausola 10 del contratto che così recita: “i corrispettivi periodici comunque pagati resteranno acquisiti al locatore per l'intero ammontare. Al conduttore sarà fatto obbligo di pagare i corrispettivi periodici fino alla risoluzione del contratto oltre agli interessi di mora convenzionalmente pattuiti alla lettera M delle condizioni particolari, calcolati dalla scadenza di ogni singolo corrispettivo periodico sino alla data dell'effettivo pagamento. Il locatore ha altresì la facoltà di richiedere al conduttore il pagamento di un importo pari alla somma dei corrispettivi periodici attualizzati al tasso base per l'indicizzazione dei canoni ridotto della metà, maggiorato dell'importo per l'esercizio del diritto di opzione. Dall'importo così determinato sarà dedotto l'eventuale ricavato dalla vendita del bene, ovvero l'importo assunto a base di calcolo dell'ipotesi di diversa collocazione del bene”.
Va osservato che successivamente alla stipula e alla risoluzione del rapporto contrattuale il contratto di locazione finanziaria è stato tipizzato attraverso la legge 124/2017 con eliminazione della tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. La giurisprudenza ha però già precisato in più occasioni ed in modo del tutto condivisibile che la nuova normativa non ha effetti retroattivi e non si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano interamente verificati prima della sua entrata in vigore (cfr. ex multis Cass. Civ. SS UU n.2061/2021; Cass. Civ. n. 31834/2021).
Come noto, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo risiede nella diversa P a g . 11 | 18 funzione del contratto e del corrispettivo: il leasing di godimento è finalizzato ad assicurare all'utilizzatore il godimento del bene per una durata del rapporto;
è traslativo quando invece è finalizzato ad assicurare l'acquisto del bene ad opera dell'utilizzatore al termine del periodo della locazione: nel primo caso il concedente finanzia il godimento del bene;
nel secondo l'acquisto dello stesso. Nell'ambito del leasing di godimento i canoni costituiscono appunto il corrispettivo per il godimento del bene;
nell'ambito del leasing traslativo i canoni rappresentano il corrispettivo sia del godimento anticipato che del successivo acquisto. Ne consegue che, nell'ambito del leasing traslativo, i canoni sono di importo maggiore a quello dei normali canoni di locazione, atteso che attraverso una relativa componente l'utilizzatore ne finanzia l'acquisto, ed il prezzo di riscatto, che viene corrisposto al termine del contratto, dopo che il bene è già stato quasi integralmente pagato, è di norma significativamente inferiore al valore del bene.
Nel caso di specie appare evidente, ed è sostanzialmente riconosciuta da entrambe le parti, la natura traslativa del leasing: il rapporto, infatti, ha durata di 120 mesi (10 anni) chiaramente inferiore alla vita tecnologica dell'imbarcazione tanto è vero che questa in data 24.12.2018, a quasi dieci anni dalla stipula del contratto tra le parti, è stata venduta per l'importo di euro 220.000, 00 (oltre IVA) di gran lunga superiore al prezzo di riscatto contrattualmente previsto nella misura di euro 9000, 00. Ciò significa che l'utilizzatore, attraverso il pagamento dei canoni, alla scadenza del rapporto, avrebbe interamente corrisposto il prezzo di acquisto di un bene, destinato ad avere una vita tecnologica ulteriore. Del resto, tali canoni chiaramente non coincidevano con il valore locativo del bene come dimostra il fatto che l'utilizzatore aveva dovuto corrispondere una rata iniziale di euro 90.000, 00, che certamente non poteva avere alcuna funzione di remunerazione del godimento, e pagato rate di importo raddoppiato a partire dalla n. 61 (ed è evidente che il raddoppio non si spiega in rapporto al valore di godimento del bene).
Secondo orientamento giurisprudenziale da ritenersi consolidato è valida e compatibile con la norma dell'art. 1526 c.c. (che infatti attribuisce al venditore il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa e al risarcimento dei danni ) la clausola ( c.d. patto di deduzione ) che attribuisce al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione previa deduzione di quanto ricavato dalla vendita della cosa oggetto di leasing ( cfr. Cass. Civ. n. 9212/2022; Cass. Civ. n. 5754/2022; Cass. Civ. n. 28022/2021; Cass. Civ. n. 28023/2021; Trib. Firenze n. 2878/2023): tale clausola, infatti, ha la funzione di consentire al concedente di trarre dall'operazione risolta il medesimo utile che avrebbe ricavato dall'operazione se il contratto fosse stato onorato dall'utilizzatore (l'art.1526 c.c. attribuisce infatti al venditore il diritto ad un equo compenso per il godimento e al risarcimento dei danni e quindi serve a remunerare il concedente anche in funzione del lucro cessante). In ogni caso la norma dell'art. 1526 c.c. non ha carattere imperativo e può essere derogata dalle parti (cfr. Cass. Civ. n. 25031/2019; Trib. Bologna n. 1832/2023 ) con l'unico limite che, in presenza di clausola penale manifestamente sproporzionata rispetto al danno ragionevolmente preventivabile, il giudice dovrebbe riportarla ad equità ai sensi di quanto previsto dall'art. 1384 c.c. Ma il c.d. patto di deduzione, come si è osservato, ha la funzione di assicurare al concedente lo stesso profitto che avrebbe tratto qualora il rapporto contrattuale fosse stato correttamente adempiuto e, dunque, una funzione risarcitoria del lucro cessante. Non a caso il criterio di cui alla clausola 10 del contratto quasi coincide con il criterio previso per l'ipotesi di risoluzione dei nuovi contratti dall'art. 1 comma 138 della L.124/2017: poiché l'ammontare della penale non è manifestamente eccessivo se rapportata al prevedibile danno subito dal concedente a causa dell'inadempimento di controparte, la stessa non deve essere ridotta.
Da ultimo, i convenuti hanno allegato che parte attrice avrebbe svenduto l'imbarcazione dato che la stessa, per modello e anno di immatricolazione, avrebbe avuto valore oscillante tra gli
P a g . 12 | 18 euro 900.000, 00 e li euro 1.590.000, 00. A comprova di quanto allegato gli attori hanno prodotto una pagina, che assumono estratta da internet, riportante quotazioni di yacht modello Ab 68 a seconda dell'anno di immatricolazione. Tale valore è stato contestato dal difensore della società attrice fin dalle note scritte depositate in data 4.12.2020 in previsione della prima udienza di trattazione. In ogni caso il documento prodotto non solo è assolutamente anonimo ma si riferisce ad una serie di yacht modello ab 68, tra l'altro fornendo corrispettivi diversi da quelli allegati, senza che risulti in alcun modo possibile comprendere le differenti caratteristiche dei vari modelli indicati ed effettuare una comparazione con quello per cui è causa. A dimostrazione della irrilevanza del documento si osserva come dal contratto di locazione stipulato in data 27.3.2009 risulta un valore di acquisto di euro 900.000, 00 che appare impensabile l'imbarcazione potesse avere quasi dieci anni dopo quando, in data 24.12.2018, è stata venduta. Per contro la società attrice ha prodotto relazione di stima fatta redigere pochi mesi prima della vendita, corredata da ampia documentazione fotografica, da cui risulta, in considerazione dei vari difetti presenti all'interno dell'imbarcazione, un valore massimo di euro 200.000, 00 oltre iva.
L'imbarcazione, dunque, è stata venduta sulla base di una stima commerciale che la concedente, così come previsto dall'art. 10 del contratto, aveva fatto predisporre prima di alienarla.
Ora, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, quando la società concedente, in presenza di una clausola di confisca o di una clausola di deduzione, abbia proceduto alla vendita del bene l'importo da considerare non è quello di mercato ma il prezzo di vendita, salvo l'ipotesi che l'utilizzatore deduca e dimostri, con onere a suo carico, che la liquidazione sia stata effettuata in modo non diligente, nel quale ultimo caso ricorrerebbe concorso di responsabilità del concedente ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. con qualche varietà di sfumature Cass. Civ. n. 16632/2023; Cass. Civ. n. 10249/2022; Cass. Civ. n. 9212/2022).
Va osservato che ai fini della determinazione di quanto in ipotesi dovuto occorre accertare quale fosse il valore dell'imbarcazione alla data della vendita (dicembre 2018); che, in particolare, risulta che parte attrice, prima di procedere alla vendita, avesse fatto effettuare una valutazione commerciale ad opera del perito nautico ES;
parte convenuta, in sede di terza memoria (la consulenza è stata prodotta in sede di seconda memoria) non ha contestato la corrispondenza dello stato dell'imbarcazione alla data della vendita alla documentazione fotografica e ciò, può pertanto darsi per dimostrato;
ha invece specificamente contestato che i difetti evidenziati dal perito ES, e che lo hanno portato a stimare il valore dell'imbarcazione in euro 220.000, 00 fossero presenti al momento della riconsegna dell'imbarcazione da parte del CP_1
Parte attrice ha inoltre prodotto una seconda stima (doc. 54), effettuata però sulla carta, senza esame specifico dell'imbarcazione, che evidenzia che un'imbarcazione del modello per cui è causa, in perfetta efficienza, potesse avere un valore variabile da euro 200.000,00 ad euro 600.000,00 a causa della volatilità del mercato nautico.
Non può non evidenziarsi come questa seconda consulenza appaia scarsamente attendibile non potendosi giustificare sulla base della volatilità del mercato un divario così rilevante come quello prospettato ed essendo evidente che una vendita al costo di euro 220.000,00 di una imbarcazione che avrebbe potuto essere venduta per euro 600.000,00 sarebbe significativa di una palese negligenza del venditore;
In considerazione di ciò la causa era stata rimessa sul ruolo ai fini di esecuzione di consulenza tecnica sul valore dell'imbarcazione alla data della vendita da parte della società concedente e sulle condizioni di manutenzione successivamente alla riconsegna da parte del CP_1
Né tale consulenza poteva essere evitata in forza della clausola, contenuta nell'articolo 10 del contratto, attraverso cui l'utilizzatore si impegnava ad accettare senza riserve la stima
P a g . 13 | 18 commerciale fatta redigere dal concedente prima della alienazione. E ciò per un duplice ordine di motivi:
- Perché anche a ritenere il conduttore obbligato per contratto ad accettare la stima commerciale del locatore ciò non significa che il locatore non possa contestare il fatto che il risultato della stima sia stato il frutto di negligenza e/o imperizia della controparte nella manutenzione dell'imbarcazione.
- Perché, trattandosi di contratto soggetto alla disciplina consumeristica, la clausola che obbliga il consumatore ad accettare la stima commerciale del bene operata dalla controparte in funzione della determinazione dell'importo da corrispondere per l'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore deve ricomprendersi tra quelle di cui all'art. 33 comma primo e comma secondo lett. f) e r) d.lgs 206/2005 come rilevato da questo ufficio con l'ordinanza che ha disposto la remissione sul ruolo della causa: è chiaro, infatti, che una clausola che imponga al consumatore di accettare la stima del bene, senza niente potere contestare, anche in ipotesi di stima incongrua, pone al consumatore alla mercè della controparte, qualunque siano state la diligenza della società nella scelta dello stimatore, la diligenza e perizia dello stimatore nella redazione della stima, la buona o mala fede della società e dello stimatore nella redazione della stima;
e, in conseguenza di ciò impone al consumatore il pagamento, in caso di inadempimento, di una somma sostanzialmente predeterminata da controparte e gli impedisce di eccepire l'inadempimento di controparte nella determinazione della stima;
ciò che integra, le ipotesi di cui all'art. 33 comma secondo lettera f) e r e che, in ogni caso comporta un significativo squilibrio in danno del consumatore, costretto ad accettare la stima di controparte, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La clausola contenuta nell'art. 10 del contratto con cui l'utilizzatore si impegna ad accettare la stima del bene fatta effettuare dal concedente è pertanto nulla giusta la previsione dell'art. 36 d.lgs 206/2005. Ciò premesso deve ulteriormente osservarsi che Il consulente, ing. , ha Persona_2 accertato che l'imbarcazione per cui è causa al momento della vendita a terzi da parte della società concedente (24.12.2018), se in perfetta efficienza, avrebbe avuto un valore oscillante tra gli euro 500.000, 00 e gli euro 600.000, 00; nelle condizioni in cui effettivamente si trovava, documentate nella consulenza di parte ES, aveva invece un valore di circa euro 300.000, 00. Il consulente non è invece stato in grado di affermare se i vizi presenti sull'imbarcazione, documentati attraverso le foto allegate alla consulenza ES, fossero risalenti al periodo anteriore alla riconsegna dell'imbarcazione da parte del ovvero si siano manifestati successivamente per CP_1 difetto di manutenzione imputabile alla società ricorrente. La consulenza non è stata oggetto di osservazioni da parte dei consulenti di parte e dei difensori che niente hanno osservato neppure nell'udienza successiva al deposito quando hanno precisato le conclusioni. Le risultanze della consulenza, la cui motivazione non presenta apparenti vizi logici, possono pertanto essere poste alla base della decisione. Come abbiamo visto il consulente non è stato tecnicamente in grado di affermare se i vizi presenti sull'imbarcazione al momento della vendita fossero risalenti al periodo antecedente alla riconsegna da ad (anno 2015) o siano imputabili a difetto CP_1 Pt_1 di custodia da parte della società concedente. Va però evidenziato che lo stesso perito nautico ES (doc. 56 ) a cui la Pt_1 società attrice si era rivolta per la stima dell'imbarcazione prima della vendita aveva precisato che i difetti erano conseguenza dell'abbandono: “L'imbarcazione dimostra i segni di un abbandono, priva di manutenzione da tempo”; ora poiché la stima ES ha avuto luogo durante la primavera 2018 e la riconsegna dell'imbarcazione da parte del era avvenuta circa tre anni prima si ha l'evidenza di un difetti di manutenzione CP_1
P a g . 14 | 18 imputabile alla società concedente protrattosi per circa un triennio;
e se risulta probabilmente impossibile, se non avvalendosi di presunzioni, affermare quale parte dei vizi fosse già presente prima della riconsegna e quale si sia manifestata successivamente, deve comunque ragionevolmente ritenersi che, quanto meno una parte significativa dei vizi (muffe, umidità, infiltrazioni), sia imputabile a difetto di manutenzione;
a ciò si aggiunga che, trattandosi di vizi evidenti ad un semplice esame esterno, è presumibile che, se già presenti al momento della riconsegna della imbarcazione, essi sarebbero stati contestati nell'immediatezza e comunque adeguatamente documentati. Sussistono pertanto elementi presuntivi, gravi e precisi, concordanti nel ritenere i vizi imputabili a difetto di manutenzione della società
. Pt_1 È comunque stato accertato che l'imbarcazione è stata venduta a terzi da parte della società concedente per un corrispettivo di gran lunga inferiore, e come tale non giustificabile sulla base delle ordinarie oscillazioni di mercato, rispetto al valore commerciale che, malgrado taluni vizi, l'imbarcazione aveva il giorno della vendita: 220.000, 00 euro a fronte di un valore di 300.000, 00 euro. Poiché, dunque, la società concedente ha negligentemente alienato l'imbarcazione per un corrispettivo inferiore di circa 80.000, 00 euro a quello a cui la stessa avrebbe ragionevolmente potuto essere venduta nelle condizioni in cui si trovava, e inferiore di circa 280.000, 00 ( tenendo comunque in considerazione in compensazione i costi che avrebbe dovuto sopportare per una adeguata manutenzione ) rispetto al valore Pt_1 che l'imbarcazione avrebbe avuto se correttamente manutenuta, tale importo dovrà essere oggetto di decurtazione dalla misura del credito. Secondo quanto accertato in sede di consulenza (i consulenti delle parti hanno sostanzialmente condiviso le considerazioni, peraltro adeguatamente motivate e prive di vizi logici, del dott. il credito della società attrice, alla data della domanda, Per_1 ricostruito sulla base dei parametri di cui alla clausola 10, ammonta ad euro 729.641, 13; da tale importo deve essere decurtato l'ulteriore importo di euro 280.000, 00 e così il credito residuo, con arrotondamento dei decimali, viene ad essere pari ad euro 449.641,00 (sebbene la quantificazione contenuta nell'atto di citazione indichi un importo inferiore la condanna è stata richiesta per la somma, anche maggiore, risultante dall'attività istruttoria).
Con riferimento alla fideiussione rilasciata da in data 27.3.2009 parte convenuta CP_1 ne ha eccepito la nullità, quanto meno con riferimento alla clausola con cui il creditore è stato dispensato dall'onere di agire entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto contenuta all'interno di schema contrattuale predisposto in violazione del regolamento n. 55 / 2005 della CA d'IT ed espressione di intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 L. 287/1990; con conseguente decadenza della banca dal diritto di avvalersi della garanzia avendola fatta valere oltre sei mesi dopo dalla scadenza dell'obbligazione principale. Il regolamento della CA d'IT n. 55/2005 in particolare ha esaminato il modulo predisposto dall' nel 2003 relativo al contratto di fideiussione c.d. omnibus al fine di verificare se ed Pt_2 in quale misura lo stesso possa ritenersi espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 L. 287/1990. All'esito ha indicato come lesive della concorrenza le sole clausole degli artt. 2 (c.d. clausola di riviviscenza che tiene ferma la garanzia anche nell'ipotesi in cui, dopo l'adempimento da parte del debitore principale, il creditore per qualsiasi motivo abbia restituito la somma pagata ), 6 (che prevede la deroga all'art. 1957 c.c.), 8 (che prevede l'operatività della garanzia anche quando vengano dichiarate invalide le obbligazioni garantite) dello schema contrattuale predisposto dall' mentre non ha ritenuto lesive tutte le ulteriori Pt_2 clausole.
P a g . 15 | 18 Come noto, la questione è stata di recente affrontata da Cass. Civ. SS UU n. 41994/2021 che ha affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2 lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive in concreto della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ora, nello specifico la fideiussione per cui è causa contiene le clausole 6 ed 8 del modello ABI.
Laddove la clausola 6 fosse ritenuta nulla, dovrebbe farsi applicazione della norma di cui all'art. 1957, con conseguente decadenza dalla garanzia per il creditore che non avesse proposto le sue istanze, come pacificamente avvenuto nel caso che ci occupa, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Il modello ABI riguardava, però, le sole fideiussioni omnibus e solo relativamente a queste, oggetto del modello, la CA d'IT ha accertato la violazione del divieto di concorrenza;
la fideiussione per cui è causa, invece, in quanto finalizzata a garantire l'adempimento delle sole obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria in essere tra le parti, ha natura specifica e in quanto tale, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale in fase di consolidamento (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19401/2024; Trib. Napoli n. 4158/2023; Trib. Roma n. 16235/2023) non costituisce oggetto delle intese anticoncorrenziali sanzionate dalla CA d'IT.
La fideiussione, inoltre, recando la data del 27.3.2009 è di parecchi anni successiva rispetto alla data dell'intesa e rispetto alla data in cui la illegittimità di tale intesa era stata rivelata dal regolamento 55/2005 della CA d'IT. Si pone allora il problema di verificare se essa possa ancora essere considerata quale attuazione di un'intesa molto datata nel tempo e di cui già era stata resa pubblica la illegittimità.
Va osservato che l'onere di provare che le clausole inserite nei contratti di fideiussione costituiscono applicazione di intesa anticoncorrenziale grava su chi ha proposto l'eccezione (cfr. Cass. Civ. n.13846/2019 ); la coincidenza tra le clausole di cui al modello ABI e le clausole inserite nelle fideiussioni è indubbiamente un elemento indiziario significativo che, però, più ci si allontana sotto il profilo cronologico dalla predisposizione del modello e dalla evidenziazione del suo carattere anticoncorrenziale, più è destinato a perdere di rilevanza: a distanza di quattro anni dall'accertamento della natura anticoncorrenziale da parte della CA d'IT, infatti, e di circa sette rispetto alla data dell'intesa, la mera coincidenza è indizio non sufficiente per dedurne che ricorra ancora un'intesa anticoncorrenziale tra le banche e che a questa la società concedente si sia attenuta: le clausole 2, 6 ed 8 del modello ABI, di per sé legittime, sono clausole di particolare favore per il creditore, che ben può quindi averle adottate proprio per conseguire i vantaggi che ne derivano;
ciò che invece conta è che il creditore, nell'introdurre nei propri modelli di fideiussione clausole per sé di particolare favore, non faccia affidamento sul fatto che anche gli altri istituti della zona le applicheranno e si assuma il rischio di perdere appetibilità sul mercato del credito. È difficile che tale certezza possa derivare solo dalla predisposizione di un modello in sede ABI vecchio di parecchi anni e già censurato dalle autorità di controllo. Se intesa anticoncorrenziale vi è stata essa deve necessariamente essere stata rivitalizzata successivamente e sarebbe stato onere di parte opponente dimostrarla dando prova del fatto che analoghe condizioni erano ancora praticate nel 2009 nei contratti di locazione finanziaria stipulati da imprese concorrenti. Condizioni, peraltro afferenti fideiussioni rilasciate a garanzia di crediti derivanti da rapporti di locazione finanziaria e non c.d. omnibus.
È infatti impensabile che clausole di per sé lecite non possano più essere inserite nei contratti P a g . 16 | 18 solo perché inserite nell'ambito di una intesa anticoncorrenziale raggiunta in un passato sempre più lontano.
Quanto sopra affermato, oltre che del tutto condivisibile, è espressione di diffuso orientamento giurisprudenziale in fase di rapido consolidamento: cfr. ex multis Trib. Milano n. 1171/2023; Trib. Salerno 4704/2023; Trib. Spoleto n. 405/2023; Collegio di Coordinamento ABF n. 16511/2022; Tribunale di Massa sentenze 391/2024 e 430/2024.
Nel processo è intervenuta nella qualità di successore del diritto controverso Controparte_2 limitandosi a fare proprie le conclusioni di parte attrice;
l'intervento, d'altra parte, è stato effettuato quando era già precluso il diritto delle parti di proporre nuove domande o di modificare le domande proposte: l'oggetto del giudizio perciò non è stato ampliato né, come visto, avrebbe potuto esserlo, l'intervento avendo carattere prettamente adesivo, ferma l'efficacia della sentenza anche nei confronti di in virtù del disposto dell'art. Controparte_2 111 cpc.
La condanna alle spese segue la soccombenza (anche nei confronti dell'interventore: cfr. Cass. Civ. n. 20659/2024), comunque gravante in misura largamente prevalente sui convenuti, fermo restando che gli onorari della fase di trattazione (nella misura di cui nel prosieguo) dovranno essere posti a carico del solo attore mentre quelli della fase decisoria del solo terzo intervento.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, prevedendosi la compensazione nella misura di un quinto e restando nel resto a carico dei convenuti, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Le spese relative alla consulenza devono essere poste a carico dei convenuti;
viceversa Per_1 le spese relative alla consulenza , in quanto atto necessario per l'accertare fatto Per_2 modificativo del credito vittoriosamente eccepito dai convenuti, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice e del terzo intervenuto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone:
ACCERTA l'intervenuta risoluzione, per effetto di applicazione della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 10 del contratto di locazione finanziaria n. 338582/1 stipulato in
P a g . 17 | 18 data 26.3.2009 tra e ritenutane la validità e, per CP_1 Controparte_6 l'effetto,
CONDANNA e , tra loro in solido nella rispettiva qualità di debitore CP_1 CP_1 principale e fideiussore, a pagare ad che agisce in proprio e quale Parte_1 mandataria con rappresentanza di società entrambe cessionarie del credito CP_8 derivante dal rapporto di locazione finanziaria, la complessiva somma di euro 449.641, 00.
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA e , tra loro in solido, a rifondere ad CP_1 CP_1 Parte_1
in proprio e quale mandataria con rappresentanza di le spese del
[...] CP_8 presente giudizio che liquida in complessivi euro € 16.293,00 (fasi di studio, introduttiva e istruttoria) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, CPA come per legge, operata la compensazione nella misura di un quinto;
nonché a rifondere a le Controparte_2 spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro € 6.164,00, oltre 15% rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, operata la compensazione nella misura di un quinto;
PONE le spese della consulenza definitivamente a carico di e Per_1 CP_1 CP_1
e le spese della consulenza definitivamente a carico di
[...] Per_2 Parte_1
[...
in proprio e quale mandataria con rappresentanza di e di CP_8 Controparte_2
MASSA, li 16/09/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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