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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco IN – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 17 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 451/2023 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Paolo Mastrovito del Parte_1
foro di Novara e AR AO RO del foro di Milano
RICORRENTI
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2
CONVENUTO contumace
1 OGGETTO: Riconoscimento status “vittima del dovere” e concessione dei relativi benefici ex L. n.266/2005; Rideterminazione percentualizzazione di indennità permanente.
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: In via principale e nel merito:
A. previo riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in premessa, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia del decreto di diniego emanato dal
[...]
n. 629 del 27.12.2022, e di tutti gli atti antecedenti e consequenziali, che si CP_1
intendono qui integralmente trascritti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione dei benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006, e di cui allo "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del che si intende qui integralmente Controparte_2
riportato e riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;
B. accertare e dichiarare la sussistenza, in danno del ricorrente, di una invalidità complessiva (IC), come unico valore percentuale indennizzabile pari a punti 7-8%. C. e per gli effetti, con accoglimento di tutte le domande formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, condannare il , in persona del Controparte_1
a riconoscere e corrispondente le prestazioni assistenziali previste dalla CP_3
legge e in particolare: I. attribuire la speciale elargizione di € 2.000 per punto percentuale di invalidità di cui all'art. 5 commi 1 e 5 della Legge n. 206/2004 calcolata sulla base di quanto previsto dalla normativa in riferimento ad ogni punto di invalidità permanente accertato, corrispondente a non inferiore a 7%; II.statuire l'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (L. n. 302.1990, art. 15; D.P.R. n.
243.2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2); III. riconoscere il diritto all'assistenza
2 psicologica a carico dello Stato (L. n. 206.2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243.2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2); IV. attribuire il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta
(ivi incluso l'IRPEF) (L. n. 206.2004, art. 8 D.P.R. n. 243.2006, art. 4, comma 1, lett. c),
n. 3);
- Condannare, per quanto di propria competenza, il , in persona Controparte_2
del all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. CP_3
234.06, con l'inserimento del nominativo del sig. ., nella sua qualità di Parte_1
vittima del dovere, in relazione a quanto dedotto nel presente ricorso;
In ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed oneri del presente giudizio, incluse le spese generali al 15 %.
: dichiarare infondata la proposta domanda avente ad oggetto le Controparte_1
pretese economiche concernenti la corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge di cui viene chiesta l'applicazione e di tutti gli ulteriori benefici economici richiesti, e, conseguentemente, rigettarla. Spese rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.2.23, l'odierno ricorrente allegava di essersi arruolato in data
02.07.1993, di rivestire attualmente il grado di Tenente Colonnello e di aver svolto nel corso del servizio importanti missioni, spesso all'estero, con un prolungato impegno.
Specificatamente, il militare allegava di aver preso parte:
• dal 30.04.2008 al 11.11.2008 all'operazione in Libano;
Pt_2
• dal 19.06.2009 al 11.07.2009 di aver svolto l'incarico di Coordinatore della branca CIED nell'ambito dell'operazione G8 a l'Aquila;
• dal 10.12.2009 al 08.02.2010 di aver preso parte all'operazione strade sicure;
3 • da 18.10.2010 al 03.04.2011 di essere stato Capo cellula JCET Herat
(Afghanistan),
• dal 08.04.2011 al 05.03.2012 Addetto all'Ufficio logistico,
• dal 28.03.2012 al 13.09.2012 di aver preso parte all'operazione ISAF -
Afghanistan, Ufficiale OA.NBC (veniva per detta operazione attribuito un
Encomio Semplice da parte del Comandante Nazionale della R. c.w.)
• dal 03.06.2013 al 04.09.2017 Land Plants Combat Engineering, dal 05.09.2017 al
31.12.2018 Ufficiale Addetto Informazioni Genio - SO ENGR INT del NATO
Rapid Deployable Corps - Italia, ha operato in ambiente internazionale, partecipando ad esercitazioni addestrative (Trident Juncture 18) dal 01.01.2019 al
13.09.2021 Ufficiale Addetto Piani Genio - SO ENGR PLANS del NATO Rapid
Deployable Corps Italia.
Il ricorrente allegava di aver continuato ad operare in ambiente internazionale, trascorrendo la maggior parte della propria carriera lontano dalla famiglia, sottoponendosi a turni di servizio prolungati, a notevoli stress psico-fisici e sottoposto continuamente ad ambienti climatici ostili nonché a prolungate esposizioni ai raggi UV.
Allegava il ricorrente che nel corso dell'anno 2014, in seguito ad accertamenti medici, gli veniva diagnosticato un cheratoacantoma dorso nasale che lo costringeva a sottoporsi ad operazione chirurgica al fine di provvedere alla rimozione. La suddetta infermità, poiché riconducibile agli eventi di servizio prestati, ed in particolare a seguito dell'operazione ISAF svolta in Afghanistan dal 06 Marzo 2012 al 22 Settembre 2012, veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto nr 119, posizione
510590.A in data 01.02.2019, in accoglimento della domanda presentata dal ricorrente in data 07.12.2017.
Precisamente, il Comitato di verifica per le cause di servizio, in seguito a visita medica presso il CMO di Milano, mediante parere n. 299972018 statuiva espressamente “che
l'infermità: ICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI Parte_3
4 DI SERVIZIO, in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato, si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi”;
Tuttavia, al ricorrente veniva negato l'equo indennizzo in quanto l'infermità in questione veniva asseritamente ritenuta non ascrivibile alla categoria ex lege prevista.
Successivamente, mediante domanda presentata in data 21.01.2020 ed inviata con protocollo nr 4080.NRDCSEGRNAZ.278.20, l'odierno militare specificava ulteriormente la sussistenza di una seconda infermità, corrispondente ad una lesione deturpante quale era la "Cicatrice chirurgica rapportabile agli esiti di pregresso intervento chirurgico di asportazione di Cheratoacantoma" del dorso nasale”, formulando istanza per il riconoscimento dei benefici previsti dal DPR 243/2006 per le vittime del dovere.
Allegava il ricorrente che tale lesione derivava dall'operazione chirurgica di asportazione del già menzionato cheratoacantoma del dorso del naso, per il quale era stato ottenuto il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente allegava che le due patologie consentivano l'accesso ai benefici previsti dal
D.P.R. nr 243.2006, potendosi riconoscere per le particolari condizioni ambientali ed operative delle missioni svolte lo status di vittima del dovere.
Il ricorrente allegava che a seguito di visita svolta presso il Dipartimento di Medicina
Legale di Milano, la commissione medica percentualizzava l'invalidità permanente (IP)
e il danno Biologico (DB) fissando l'invalidità complessiva al 3% senza, tuttavia, calcolare il danno morale ed estetico.
All'esito della visita veniva notificato decreto di rigetto nr. 629 del 27.12.2022 unitamente al parere del comitato di verifica per le cause di servizio nr. 858662022 reso nell'adunanza nr. 3092 del 11.10.2022, con il quale viene respinta l'istanza in quanto si asseriva l'assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia.
5 Il ricorrente contestava la valutazione del comitato di verifica, in sede di adunanza, evidenziando innanzitutto un errore nell'indicazioni delle mansioni svolte la ricorrente, essendo erroneamente riportato che lo stesso avesse svolto nel periodo dal 28.03.2012 al
13.09.2012 mansioni di ufficiale OA.NBC, risultando invece, dal rapporto informativo redatto dal Gen. (comandante in Afghanistan del militare) che, Persona_1
nel medesimo periodo, avesse svolto attività di “EOD Staff Officer e Weapon
Intelligence Team e dove in particolare il ricorrente ha operato in un contesto operativo ad alta intensità, in ambiente tipicamente desertico, dalle condizioni climatiche estreme per le temperature particolarmente elevate e che in tale ambito conduceva numerose attività sul terreno in ragione dell'elevata frequenza di ritrovamenti di Ordigni Esplosivi improvvisati ed effettuando sia movimenti appiedati che a bordo di automezzi.
Osservava in diritto la parte ricorrente che considerate le circostanze fattuali sopra esposte, precisamente le missioni espletate all'estero dall'odierno ricorrente, le modalità di svolgimento ed il contesto climatico avverso, vi fosse la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione dei benefici richiesti.
Le particolari condizioni ambientali ed operative ove il ricorrente si trovava ad operare erano tali da legittimare il riconoscimento quale vittima del dovere.
Parte ricorrente contestava la percentualizzazione dell'invalidità permanente patita come riconosciuta dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano con verbale del
03.03.2021 non essendo per nulla stato valutato il danno biologico e morale a fronte delle infermità patite, di grave entità, con risvolti sul piano fisico, ma altresì, morale ed estetico.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva la resistente ribadendo la validità e coerenza del parere del Comitato di
Verifica secondo cui: “l'infermità oggetto di valutazione è stata riconosciuta dipendente in considerazione di un incremento del rischio occupazionale da esposizione a radiazioni solari sin dalla data di arruolamento avvenuto il 02/07/1993 non sussistendo,
6 nella fattispecie, alcuna predominanza causale del periodo di impiego in TO rispetto a quello ordinario svolto in patria. Peraltro il prefato rischio lavorativo non assurge a caratteristiche di abnormità e straordinarietà quale quello previsto per l'ammissione a tutela vittimologica”. “Per quanto attiene l'infermità “esiti di pregresso intervento chirurgico di asportazione di cheratoacantoma dorso nasale” si esprime quindi parere negativo ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio
2006, n. 243, in quanto l'infermità richiesta non risulta derivata a circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente risultanti dagli atti”.
In ogni caso secondo la prospettazione della resistente, il ricorrente non avrebbe assolto all'onere della prova circa i fatti costitutivi del beneficio richiesto sotto un duplice profilo a) non ha allegato lo svolgimento di vere e proprie missioni e non allegato particolari condizioni ambientali e operative del servizio svolto che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Parte resistente ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande connesse a benefici non di competenza del ministero della Difesa.
Non si è costituito il . Ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Nel corso del processo si procedeva all'escussione del teste Generale , Testimone_1
il quale dichiarava: “Conosco perché, in qualità di comandante di Parte_1
regimento e di task-force impiegate in Afghanistan nel 2012, l'ho avuto alle mie dirette dipendenze in quel periodo durante la missione. Noi siamo stati impiegati circa 6 mesi e mezzi- 7 nel periodo marzo-settembre 2012. Lui era un ufficiale di staff e in particolare era il capo del team Wit ed era responsabile per la parte relativa agli ordigni esplosivi
7 improvvisati, che la nostra controparte, i talebani, collocavano sul terreno durante la nostra attività. Quindi lui era impiegato in questo settore costantemente sul terreno con le nostre pattuglie. I nostri avversari, per limitare i nostri movimenti, collocavano materialmente sul terreno ordigni esplosivi improvvisati che servivano per colpire i nostri mezzi e quindi interdire le nostre attività che era volta a favore della popolazione locale. Noi portavamo aiuti. Noi eravamo all'aperto, proprio sul terreno a qualsiasi orario, le attività le conducevamo nell'arco delle 24 ore. C'erano attività diurne e attività notturne. Noi eravamo in una località pressocché desertica e in quel periodo le condizioni climatiche erano molto impegnative. In quel periodo, cioè da aprile a settembre, quindi la quasi totalità della missione, eravamo a temperature estremamente elevate ed eravamo sotto il sole e avevamo tutti l'equipaggiamento formato da elmetto, giubbotto antiproiettile e quindi questo chiaramente aveva un'influenza. C'era un fortissimo caldo. La zona era desertica. A seconda dell'attività da svolgere si stava fuori. Si usciva non meno di 6 o 7 ore. Io ero responsabile col mio reggimento di tre basi disseminate sul territorio. Tra giugno e luglio noi abbiamo ceduto all'esercito regolare afghano una di queste 3 basi, perché in quel periodo era iniziato un passaggio di consegne tra i contingenti multinazionali, quindi anche italiano, per cedere le basi all'esercito afgano. Nel mese di luglio abbiamo condotto una lunga operazione, che è durata poco più di un mese. Abbiamo ripiegato una base che avevamo a nord rispetto alla base principale che avevamo a Bakwa. La quasi totalità del personale del reggimento, ivi compreso , stante il suo ruolo importante nel rinvenimento degli Pt_1
ordigni, è stata fuori tantissimo tempo, sia di giorno che di notte. Quello è stato un grosso impegno, sia dal punto di vista fisico che psichico, davvero pesante. Abbiamo ceduto una base. La zona era sempre quella, era distante alcuni chilometri ma era sempre una zona desertica. Operavamo solo nella nostra area di responsabilità.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato alla domanda volta all'accertamento di una maggiore invalidità complessiva pari a punti 7%, fermo il grado già riconosciuto
8 pari al 3%., contestualmente, il ha accettato la parziale rinuncia Controparte_1
alla domanda avversaria.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con l'entrata in vigore della legge 266/05 (cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione, fornito con D.P.R.
243/2006) e precisamente in riferimento all'art. 1 commi
562, 563, 564 e 565, il legislatore ha inteso ridisegnare retroattivamente, ampliandone il novero, la nozione preesistente di Vittime del Dovere, creando ex novo altresì quella dei soggetti ad esse equiparati, intendendo attribuire alle stesse categorie i benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.
Le norme salienti così dispongono:
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
9 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
La legge al comma 565 prefigurava l'emissione di successivo decreto che avrebbe dovuto fornire disposizioni applicative alle predette disposizioni.
Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio
2006, n. 243 (in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 183 veniva in effetti fornito il “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266”.
Tale D.P.R. precisava quali benefici competessero alle vittime del dovere (a. per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980,
n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407,
e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206)
Chiariva inoltre il presupposto per l'applicabilità del comma 564:
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
10 b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Ritenendo quindi di ricadere nella fattispecie dell'art. 1 comma 564 l. 266/05 sopra ricordata, il ricorrente formulava richiesta di riconoscimento dello status di soggetto equiparato a Vittima del Dovere, allegando la documentazione probatoria della dinamica dell'accaduto.
L'amministrazione della Difesa avviava l'istruttoria e con il decreto impugnato in questa sede respingeva la domanda, per asserita carenza dei presupposti di legge.
Le argomentazioni sulle quali risulta fondata la domanda giudiziale possono così sintetizzarsi:
- i due eventi/patologie lesive occorse al ricorrente rientrano pacificamente nella nozione di infermità contemplata dal comma 564, art. 1 L.266/05 (cfr. Parere
Cons. Stato 439/14, che definisce come tale la “alterazione dello stato fisiologico di un organismo capace di ridurre o modificare negativamente le capacità funzionali normali”.
11 - gli eventi alla base di tale infermità si sono verificati durante una attività che rientra altrettanto chiaramente nel concetto di missioni di qualunque natura del comma 564, art. 1 l. 266/05 come chiarito dall'art. 1 comma B dpr
243/06;
- Tale attività è stata caratterizzata dalla esistenza di particolari condizioni sia ambientali che “operative”.
In merito alla sussistenza di tali due ultimi requisiti va rilevato che mediante prova testimoniale e documentale il ricorrente ha dimostrato il proprio impiego per circa sette mesi nel periodo marzo-settembre 2012, quale capo del team
Wit e responsabile per la parte relativa alla rilevazione degli ordigni esplosivi improvvisati, in un contesto quale quello afgano, all'aperto a qualsiasi orario, in una località pressocché desertica e con condizioni climatiche molto impegnative, stante l'elevata temperatura e la continua esposizione al sole, con equipaggiamento formato da elmetto, giubbotto antiproiettile.
Sulla base delle esposte considerazioni, ricorrono le condizioni fissate dal comma 564, art. 1 l. 266/05 in capo al ricorrente per conseguire lo status di soggetto equiparato a Vittima del dovere, al fine dell'inserimento nella graduatoria cronologica conservata dal
[...]
e ottenere il diritto alla erogazione dei CP_2
benefici assistenziali di legge, per i quali, si noti, il regolamento concernente termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze (d.p.r. 243/06) ha
12 espressamente prefigurato la copertura di eventi successivi al 1 gennaio 1961 (art. 2 comma 2.
Stante il grado di invalidità già quantificata nel 3%, in sede di visita effettuata dalla P.A., spetterà
l'elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 (esteso alle vittime del dovere dall'art. 34d.l. 159/07 convertito in l.
222/07) da euro 2000,00 (oltre perequazioni ex lege ) a punto percentuale spetta sulla base del 3% .
Spettano poi la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04.
Spettano poi la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04 esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 e 4 dpr 243/06. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del dott. Marco IN, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti del Parte_1
e del Controparte_1 Controparte_2
disapplica il provvedimento del della n. 629 del CP_2
27.12.2022;
13 condanna il al riconoscimento del Controparte_1
ricorrente quale soggetto equiparato a vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal ai fini della concessione all' Controparte_2
istante, dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 N.
243, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05 ed ex l. 3.08.2006
n. 204; condanna il al riconoscimento in Controparte_1
favore del ricorrente della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 come estesa alle Vittime del dovere dall'art. 34 d.l. 159/07 conv. in l. 222/07, da commisurarsi alla percentuale del 3%; dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04; dichiara il diritto del ricorrente alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.670,00 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 18.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Marco IN
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco IN – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 17 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 451/2023 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Paolo Mastrovito del Parte_1
foro di Novara e AR AO RO del foro di Milano
RICORRENTI
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2
CONVENUTO contumace
1 OGGETTO: Riconoscimento status “vittima del dovere” e concessione dei relativi benefici ex L. n.266/2005; Rideterminazione percentualizzazione di indennità permanente.
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: In via principale e nel merito:
A. previo riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in premessa, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia del decreto di diniego emanato dal
[...]
n. 629 del 27.12.2022, e di tutti gli atti antecedenti e consequenziali, che si CP_1
intendono qui integralmente trascritti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione dei benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006, e di cui allo "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del che si intende qui integralmente Controparte_2
riportato e riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;
B. accertare e dichiarare la sussistenza, in danno del ricorrente, di una invalidità complessiva (IC), come unico valore percentuale indennizzabile pari a punti 7-8%. C. e per gli effetti, con accoglimento di tutte le domande formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, condannare il , in persona del Controparte_1
a riconoscere e corrispondente le prestazioni assistenziali previste dalla CP_3
legge e in particolare: I. attribuire la speciale elargizione di € 2.000 per punto percentuale di invalidità di cui all'art. 5 commi 1 e 5 della Legge n. 206/2004 calcolata sulla base di quanto previsto dalla normativa in riferimento ad ogni punto di invalidità permanente accertato, corrispondente a non inferiore a 7%; II.statuire l'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (L. n. 302.1990, art. 15; D.P.R. n.
243.2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2); III. riconoscere il diritto all'assistenza
2 psicologica a carico dello Stato (L. n. 206.2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243.2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2); IV. attribuire il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta
(ivi incluso l'IRPEF) (L. n. 206.2004, art. 8 D.P.R. n. 243.2006, art. 4, comma 1, lett. c),
n. 3);
- Condannare, per quanto di propria competenza, il , in persona Controparte_2
del all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. CP_3
234.06, con l'inserimento del nominativo del sig. ., nella sua qualità di Parte_1
vittima del dovere, in relazione a quanto dedotto nel presente ricorso;
In ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed oneri del presente giudizio, incluse le spese generali al 15 %.
: dichiarare infondata la proposta domanda avente ad oggetto le Controparte_1
pretese economiche concernenti la corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge di cui viene chiesta l'applicazione e di tutti gli ulteriori benefici economici richiesti, e, conseguentemente, rigettarla. Spese rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.2.23, l'odierno ricorrente allegava di essersi arruolato in data
02.07.1993, di rivestire attualmente il grado di Tenente Colonnello e di aver svolto nel corso del servizio importanti missioni, spesso all'estero, con un prolungato impegno.
Specificatamente, il militare allegava di aver preso parte:
• dal 30.04.2008 al 11.11.2008 all'operazione in Libano;
Pt_2
• dal 19.06.2009 al 11.07.2009 di aver svolto l'incarico di Coordinatore della branca CIED nell'ambito dell'operazione G8 a l'Aquila;
• dal 10.12.2009 al 08.02.2010 di aver preso parte all'operazione strade sicure;
3 • da 18.10.2010 al 03.04.2011 di essere stato Capo cellula JCET Herat
(Afghanistan),
• dal 08.04.2011 al 05.03.2012 Addetto all'Ufficio logistico,
• dal 28.03.2012 al 13.09.2012 di aver preso parte all'operazione ISAF -
Afghanistan, Ufficiale OA.NBC (veniva per detta operazione attribuito un
Encomio Semplice da parte del Comandante Nazionale della R. c.w.)
• dal 03.06.2013 al 04.09.2017 Land Plants Combat Engineering, dal 05.09.2017 al
31.12.2018 Ufficiale Addetto Informazioni Genio - SO ENGR INT del NATO
Rapid Deployable Corps - Italia, ha operato in ambiente internazionale, partecipando ad esercitazioni addestrative (Trident Juncture 18) dal 01.01.2019 al
13.09.2021 Ufficiale Addetto Piani Genio - SO ENGR PLANS del NATO Rapid
Deployable Corps Italia.
Il ricorrente allegava di aver continuato ad operare in ambiente internazionale, trascorrendo la maggior parte della propria carriera lontano dalla famiglia, sottoponendosi a turni di servizio prolungati, a notevoli stress psico-fisici e sottoposto continuamente ad ambienti climatici ostili nonché a prolungate esposizioni ai raggi UV.
Allegava il ricorrente che nel corso dell'anno 2014, in seguito ad accertamenti medici, gli veniva diagnosticato un cheratoacantoma dorso nasale che lo costringeva a sottoporsi ad operazione chirurgica al fine di provvedere alla rimozione. La suddetta infermità, poiché riconducibile agli eventi di servizio prestati, ed in particolare a seguito dell'operazione ISAF svolta in Afghanistan dal 06 Marzo 2012 al 22 Settembre 2012, veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto nr 119, posizione
510590.A in data 01.02.2019, in accoglimento della domanda presentata dal ricorrente in data 07.12.2017.
Precisamente, il Comitato di verifica per le cause di servizio, in seguito a visita medica presso il CMO di Milano, mediante parere n. 299972018 statuiva espressamente “che
l'infermità: ICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI Parte_3
4 DI SERVIZIO, in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato, si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi”;
Tuttavia, al ricorrente veniva negato l'equo indennizzo in quanto l'infermità in questione veniva asseritamente ritenuta non ascrivibile alla categoria ex lege prevista.
Successivamente, mediante domanda presentata in data 21.01.2020 ed inviata con protocollo nr 4080.NRDCSEGRNAZ.278.20, l'odierno militare specificava ulteriormente la sussistenza di una seconda infermità, corrispondente ad una lesione deturpante quale era la "Cicatrice chirurgica rapportabile agli esiti di pregresso intervento chirurgico di asportazione di Cheratoacantoma" del dorso nasale”, formulando istanza per il riconoscimento dei benefici previsti dal DPR 243/2006 per le vittime del dovere.
Allegava il ricorrente che tale lesione derivava dall'operazione chirurgica di asportazione del già menzionato cheratoacantoma del dorso del naso, per il quale era stato ottenuto il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente allegava che le due patologie consentivano l'accesso ai benefici previsti dal
D.P.R. nr 243.2006, potendosi riconoscere per le particolari condizioni ambientali ed operative delle missioni svolte lo status di vittima del dovere.
Il ricorrente allegava che a seguito di visita svolta presso il Dipartimento di Medicina
Legale di Milano, la commissione medica percentualizzava l'invalidità permanente (IP)
e il danno Biologico (DB) fissando l'invalidità complessiva al 3% senza, tuttavia, calcolare il danno morale ed estetico.
All'esito della visita veniva notificato decreto di rigetto nr. 629 del 27.12.2022 unitamente al parere del comitato di verifica per le cause di servizio nr. 858662022 reso nell'adunanza nr. 3092 del 11.10.2022, con il quale viene respinta l'istanza in quanto si asseriva l'assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia.
5 Il ricorrente contestava la valutazione del comitato di verifica, in sede di adunanza, evidenziando innanzitutto un errore nell'indicazioni delle mansioni svolte la ricorrente, essendo erroneamente riportato che lo stesso avesse svolto nel periodo dal 28.03.2012 al
13.09.2012 mansioni di ufficiale OA.NBC, risultando invece, dal rapporto informativo redatto dal Gen. (comandante in Afghanistan del militare) che, Persona_1
nel medesimo periodo, avesse svolto attività di “EOD Staff Officer e Weapon
Intelligence Team e dove in particolare il ricorrente ha operato in un contesto operativo ad alta intensità, in ambiente tipicamente desertico, dalle condizioni climatiche estreme per le temperature particolarmente elevate e che in tale ambito conduceva numerose attività sul terreno in ragione dell'elevata frequenza di ritrovamenti di Ordigni Esplosivi improvvisati ed effettuando sia movimenti appiedati che a bordo di automezzi.
Osservava in diritto la parte ricorrente che considerate le circostanze fattuali sopra esposte, precisamente le missioni espletate all'estero dall'odierno ricorrente, le modalità di svolgimento ed il contesto climatico avverso, vi fosse la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione dei benefici richiesti.
Le particolari condizioni ambientali ed operative ove il ricorrente si trovava ad operare erano tali da legittimare il riconoscimento quale vittima del dovere.
Parte ricorrente contestava la percentualizzazione dell'invalidità permanente patita come riconosciuta dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano con verbale del
03.03.2021 non essendo per nulla stato valutato il danno biologico e morale a fronte delle infermità patite, di grave entità, con risvolti sul piano fisico, ma altresì, morale ed estetico.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva la resistente ribadendo la validità e coerenza del parere del Comitato di
Verifica secondo cui: “l'infermità oggetto di valutazione è stata riconosciuta dipendente in considerazione di un incremento del rischio occupazionale da esposizione a radiazioni solari sin dalla data di arruolamento avvenuto il 02/07/1993 non sussistendo,
6 nella fattispecie, alcuna predominanza causale del periodo di impiego in TO rispetto a quello ordinario svolto in patria. Peraltro il prefato rischio lavorativo non assurge a caratteristiche di abnormità e straordinarietà quale quello previsto per l'ammissione a tutela vittimologica”. “Per quanto attiene l'infermità “esiti di pregresso intervento chirurgico di asportazione di cheratoacantoma dorso nasale” si esprime quindi parere negativo ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio
2006, n. 243, in quanto l'infermità richiesta non risulta derivata a circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente risultanti dagli atti”.
In ogni caso secondo la prospettazione della resistente, il ricorrente non avrebbe assolto all'onere della prova circa i fatti costitutivi del beneficio richiesto sotto un duplice profilo a) non ha allegato lo svolgimento di vere e proprie missioni e non allegato particolari condizioni ambientali e operative del servizio svolto che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Parte resistente ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande connesse a benefici non di competenza del ministero della Difesa.
Non si è costituito il . Ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Nel corso del processo si procedeva all'escussione del teste Generale , Testimone_1
il quale dichiarava: “Conosco perché, in qualità di comandante di Parte_1
regimento e di task-force impiegate in Afghanistan nel 2012, l'ho avuto alle mie dirette dipendenze in quel periodo durante la missione. Noi siamo stati impiegati circa 6 mesi e mezzi- 7 nel periodo marzo-settembre 2012. Lui era un ufficiale di staff e in particolare era il capo del team Wit ed era responsabile per la parte relativa agli ordigni esplosivi
7 improvvisati, che la nostra controparte, i talebani, collocavano sul terreno durante la nostra attività. Quindi lui era impiegato in questo settore costantemente sul terreno con le nostre pattuglie. I nostri avversari, per limitare i nostri movimenti, collocavano materialmente sul terreno ordigni esplosivi improvvisati che servivano per colpire i nostri mezzi e quindi interdire le nostre attività che era volta a favore della popolazione locale. Noi portavamo aiuti. Noi eravamo all'aperto, proprio sul terreno a qualsiasi orario, le attività le conducevamo nell'arco delle 24 ore. C'erano attività diurne e attività notturne. Noi eravamo in una località pressocché desertica e in quel periodo le condizioni climatiche erano molto impegnative. In quel periodo, cioè da aprile a settembre, quindi la quasi totalità della missione, eravamo a temperature estremamente elevate ed eravamo sotto il sole e avevamo tutti l'equipaggiamento formato da elmetto, giubbotto antiproiettile e quindi questo chiaramente aveva un'influenza. C'era un fortissimo caldo. La zona era desertica. A seconda dell'attività da svolgere si stava fuori. Si usciva non meno di 6 o 7 ore. Io ero responsabile col mio reggimento di tre basi disseminate sul territorio. Tra giugno e luglio noi abbiamo ceduto all'esercito regolare afghano una di queste 3 basi, perché in quel periodo era iniziato un passaggio di consegne tra i contingenti multinazionali, quindi anche italiano, per cedere le basi all'esercito afgano. Nel mese di luglio abbiamo condotto una lunga operazione, che è durata poco più di un mese. Abbiamo ripiegato una base che avevamo a nord rispetto alla base principale che avevamo a Bakwa. La quasi totalità del personale del reggimento, ivi compreso , stante il suo ruolo importante nel rinvenimento degli Pt_1
ordigni, è stata fuori tantissimo tempo, sia di giorno che di notte. Quello è stato un grosso impegno, sia dal punto di vista fisico che psichico, davvero pesante. Abbiamo ceduto una base. La zona era sempre quella, era distante alcuni chilometri ma era sempre una zona desertica. Operavamo solo nella nostra area di responsabilità.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato alla domanda volta all'accertamento di una maggiore invalidità complessiva pari a punti 7%, fermo il grado già riconosciuto
8 pari al 3%., contestualmente, il ha accettato la parziale rinuncia Controparte_1
alla domanda avversaria.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con l'entrata in vigore della legge 266/05 (cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione, fornito con D.P.R.
243/2006) e precisamente in riferimento all'art. 1 commi
562, 563, 564 e 565, il legislatore ha inteso ridisegnare retroattivamente, ampliandone il novero, la nozione preesistente di Vittime del Dovere, creando ex novo altresì quella dei soggetti ad esse equiparati, intendendo attribuire alle stesse categorie i benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.
Le norme salienti così dispongono:
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
9 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
La legge al comma 565 prefigurava l'emissione di successivo decreto che avrebbe dovuto fornire disposizioni applicative alle predette disposizioni.
Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio
2006, n. 243 (in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 183 veniva in effetti fornito il “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266”.
Tale D.P.R. precisava quali benefici competessero alle vittime del dovere (a. per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980,
n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407,
e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206)
Chiariva inoltre il presupposto per l'applicabilità del comma 564:
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
10 b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Ritenendo quindi di ricadere nella fattispecie dell'art. 1 comma 564 l. 266/05 sopra ricordata, il ricorrente formulava richiesta di riconoscimento dello status di soggetto equiparato a Vittima del Dovere, allegando la documentazione probatoria della dinamica dell'accaduto.
L'amministrazione della Difesa avviava l'istruttoria e con il decreto impugnato in questa sede respingeva la domanda, per asserita carenza dei presupposti di legge.
Le argomentazioni sulle quali risulta fondata la domanda giudiziale possono così sintetizzarsi:
- i due eventi/patologie lesive occorse al ricorrente rientrano pacificamente nella nozione di infermità contemplata dal comma 564, art. 1 L.266/05 (cfr. Parere
Cons. Stato 439/14, che definisce come tale la “alterazione dello stato fisiologico di un organismo capace di ridurre o modificare negativamente le capacità funzionali normali”.
11 - gli eventi alla base di tale infermità si sono verificati durante una attività che rientra altrettanto chiaramente nel concetto di missioni di qualunque natura del comma 564, art. 1 l. 266/05 come chiarito dall'art. 1 comma B dpr
243/06;
- Tale attività è stata caratterizzata dalla esistenza di particolari condizioni sia ambientali che “operative”.
In merito alla sussistenza di tali due ultimi requisiti va rilevato che mediante prova testimoniale e documentale il ricorrente ha dimostrato il proprio impiego per circa sette mesi nel periodo marzo-settembre 2012, quale capo del team
Wit e responsabile per la parte relativa alla rilevazione degli ordigni esplosivi improvvisati, in un contesto quale quello afgano, all'aperto a qualsiasi orario, in una località pressocché desertica e con condizioni climatiche molto impegnative, stante l'elevata temperatura e la continua esposizione al sole, con equipaggiamento formato da elmetto, giubbotto antiproiettile.
Sulla base delle esposte considerazioni, ricorrono le condizioni fissate dal comma 564, art. 1 l. 266/05 in capo al ricorrente per conseguire lo status di soggetto equiparato a Vittima del dovere, al fine dell'inserimento nella graduatoria cronologica conservata dal
[...]
e ottenere il diritto alla erogazione dei CP_2
benefici assistenziali di legge, per i quali, si noti, il regolamento concernente termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze (d.p.r. 243/06) ha
12 espressamente prefigurato la copertura di eventi successivi al 1 gennaio 1961 (art. 2 comma 2.
Stante il grado di invalidità già quantificata nel 3%, in sede di visita effettuata dalla P.A., spetterà
l'elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 (esteso alle vittime del dovere dall'art. 34d.l. 159/07 convertito in l.
222/07) da euro 2000,00 (oltre perequazioni ex lege ) a punto percentuale spetta sulla base del 3% .
Spettano poi la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04.
Spettano poi la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04 esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 e 4 dpr 243/06. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del dott. Marco IN, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti del Parte_1
e del Controparte_1 Controparte_2
disapplica il provvedimento del della n. 629 del CP_2
27.12.2022;
13 condanna il al riconoscimento del Controparte_1
ricorrente quale soggetto equiparato a vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal ai fini della concessione all' Controparte_2
istante, dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 N.
243, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05 ed ex l. 3.08.2006
n. 204; condanna il al riconoscimento in Controparte_1
favore del ricorrente della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 come estesa alle Vittime del dovere dall'art. 34 d.l. 159/07 conv. in l. 222/07, da commisurarsi alla percentuale del 3%; dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04; dichiara il diritto del ricorrente alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.670,00 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 18.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Marco IN
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