Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
proc. n. 3257/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Monica Mastrandrea Giudice
Silvia Carosio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 3257/24 promossa da:
C.U.I. NATA IN RUSSIA IL 06.01.1980, Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVVOCATO FEDERICO FRENI
RICORRENTE- contro
, (c.f. , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“In via principale:
- Previa disapplicazione del provvedimento gravato e di ogni altro atto ad esso prodromico, presupposto, consequenziale o comunque connesso, accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del D.lvo 286/1998, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023.
In via subordinata:
- Accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 D.lvo 286/1998 e 32 co. 3 D.lvo 25/2008, nella formulazione attualmente vigente”.
per parte resistente:
MOTIVI in FATTO e in DIRITTO
La ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto al Questore di il rinnovo del permesso di soggiorno CP_1 per motivi di studio.
Con provvedimento recante prot. nr. 1576/2023 reso in data 29.12.23 e notificato al ricorrente in data
22.1.24 il Questore ha rigettato la suddetta istanza evidenziando che “la richiedente, essendosi immatricolata nell'anno 2009/2010 ha superato il numero di anni fuoricorso previsti oltre la durata del suo corso di studi… ed ha pertanto usufruito del periodo massimo concesso per il rinnovo del permesso di soggiorno a tale titolo”.
La ricorrente, con memoria depositata avanti alla Questura a seguito del preavviso di rigetto, aveva altresì domandato, pur insistendo nella domanda principale, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2 T.U.I., invocando l'applicazione dell'art. 5 co. 9 del D.lvo 286/1998, ai sensi del quale “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Sul punto, nel provvedimento impugnato, la Questura ha affermato che: “..tenuto conto delle modifiche intervenute con il D.L. 20/2023 convertito con modificazioni nella legge 50/2023 ai sensi delle quali sono stati soppressi il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 co.
1.1. le istanze presentate oltre la data di entrata in vigore del succitato D.L. non possono essere accolte”.
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 21.2.24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda di protezione speciale rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
All'udienza del 17 settembre 2024 compariva la sola difesa del ricorrente che chiedeva un rinvio in quanto la sua assistita si trovava all'estero.
Alla successiva udienza del 14 gennaio 2025 comparivano le parti;
la ricorrente rendeva spontanee dichiarazioni;
la difesa produceva ulteriore documentazione attinente all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Entrambi i legali insistevano nelle domande avanzate rinunciando al deposito di ulteriori memorie ed il Giudice si riservava di riferire al collegio.
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Prima ancora di affrontare il merito della vicenda, il Tribunale evidenzia che il provvedimento della
Questura è stato impugnato nella sola parte in cui ha rigettato (“le istanze non possono essere accolte”) la domanda di protezione speciale. Sul punto pare opportuno rilevare che, come correttamente ricordato dalla parte ricorrente, l'art. 5 c. 9
TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista, nel merito, il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno, anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
Inoltre, il collegio reputa non corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale la domanda in esame deve essere valutata, sia dal punto di vista procedurale, sia da quello sostanziale, ai sensi della normativa introdotta con la L. 50/23 che ha convertito il D.L. 20/23.
E' ben vero che la ricorrente ha presentato domanda di protezione speciale con nota inoltrata alla
Questura in data 7.7.23, ma tale domanda è stata presentata con memoria conseguente al preavviso di rigetto a lei notificato dalla P.A. in data 27.6.23 ex art. 10 bis L. 241/90 e depositata, quindi, nell'ambito di un procedimento apertosi nell'ottobre 2022 (la ricorrente si era rivolta alla Questura il 11.10.22).
Si tratta, pertanto, di una domanda che rientra nel lungo iter procedimentale apertosi per iniziativa della ricorrente in data antecedente all'entrata in vigore delle recenti modifiche (11.3.23).
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto.
Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011
n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono.
Come riconosciuto dalla stessa parte resistente, la ricorrente risulta giunta in Italia nel 2009 e si è dapprima regolarizzata, in quel medesimo anno, con un permesso concessole per motivi di studio (la ricorrente era ricercatrice universitaria); ha poi ottenuto un successivo rinnovo per ricerca scientifica e poi nuovamente per motivi di studio, permessi rinnovati senza soluzione di continuità sino al 2015.
La ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che nel 2012 ha acquistato un immobile in
(doc. 8.2); ha frequentato la società chimica italiana;
ha partecipato alla vita sociale della città (doc. CP_1
9.2. e 9.3); ha conseguito la patente di guida italiana;
ha partecipato a corsi di italiano avanzato conseguendo il livello B2; si è iscritta alla facoltà di ingegneria dei materiali presso il Politecnico di CP_1
(doc.13), superando alcuni esami.
Con la memoria integrativa depositata in vista dell'udienza è stata prodotta una dichiarazione rilasciata dall'amministratore delegato della s.p.a. C.O.I.M. che riferisce che C.O.I.M. spa è la capogruppo del gruppo COIM;
che fanno parte del gruppo Coim diverse società situate in vari paesi, tra cui la Coim East
Europe LLC posseduta al 100% da C.O.I.M. s.p.a.; che la ricorrente è amministratore unico della società che ha sede nella Federazione Russa (Coim East Europe LLC ) e che “le è richiesto di svolgere spesso la sua attività lavorativa in Italia presso la sede legale ed i siti produttivi della capogruppo per coordinare le attività sia commerciali che tecniche della società che amministra”.
All'udienza del 14.1.25 la ricorrente ha riferito: “Ho lavorato dal 2009 al 2015 nel campo chimico per ricerca. Ho poi cercato di convertire il mio permesso di ricerca in permesso di lavoro, non avendo avuto la possibilità di ottenere il permesso mi sono iscritta al Politecnico e ho avuto un permesso di studio. In contemporanea ho iniziato a lavorare per società chimiche
(consulenze) e facevo anche traduzioni. Sono quindi andata fuori corso a cagione del lavoro che diventava sempre più pressante. Ho viaggiato molto e quando non viaggio vivo a in un appartamento che comprato nel 2012. CP_1
Nel 2002-2023 ho fatto richiesta di permesso di studio che mi è stata rifiutata e mi sono rivolta al legale.
Io continuo a lavorare per la società COIM che ha sede legale vicino a Milano. La produzione della Coim è in Italia io mi rapporto principalmente con la capogruppo e mi reco a Milano per fare riunioni o simili, anche se la maggior parte del lavoro la svolgo a distanza. Quando vado in Russia in genere affitto un appartamento perché mia madre vive in una cittadina non vicino al luogo in cui ha sede la COIM LLC. Sono una dipendente della COIM LLC. Possiamo dire che sono la referente per l'Italia della
COIM.
Non ho fratelli e sorelle né ho figli, ho solo un genitore, la mamma, che vive in Russia.”.
Ciò premesso, occorre ricordare i principi di cui è portatore il decreto legge che trova applicazione nel caso concreto.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6,
Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “…. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del
TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della
Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n.
3705/2021).
Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della “natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Tali diritti, infatti, possono essere limitati soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Più precisamente, la previgente formulazione dell'art. 19 TUI, applicabile al caso “de quo”, dà infatti attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento, non solo lavorativo, ma anche sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si sia creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
Ritiene il collegio che dalla lunga permanenza della ricorrente sul territorio italiano (ed, in particolare, nella città di ), dalla sua frequentazione degli ambienti universitari, dapprima come ricercatrice e CP_1 poi come studentessa, dalla circostanza dell'avere partecipato a svariati corsi organizzati dalla città di durante il suo tempo libero, si possa certamente desumere che, per quanto la ricorrente non abbia CP_1 creato un proprio nucleo famigliare in Italia, numerose e rilevanti siano le relazioni sociali ed amicali che la stessa ha creato e coltivato in Italia. Relazioni sociali che la ricorrente ha inoltre sviluppato nell'ambito lavorativo, spesso recandosi presso la sede legale (in Lombardia) della capogruppo della società per la quale lavora.
La nozione di 'vita privata' deve essere intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
In particolare, certamente i rapporti sociali instaurati grazie all'attività lavorativa svolta sono indici primari di inserimento sociale, ma non sono gli unici.
La ricorrente, per quanto sia a volte lontano dall'Italia per ragioni di lavoro, risulta, comunque, ben radicata sul territorio italiano, per i motivi sopra richiamati in merito alla rete sociale e amicale ivi creatasi, vivendo nella città di dal 2009 ed avendo frequentato una pluralità di ambienti differenti;
inoltre, CP_1
a conferma della sua volontà di integrarsi nel paese di destinazione, la ricorrente, sin dal 2012, ha acquistato l'appartamento in cui ormai da anni vive (e la bolletta prodotta - doc. 16 - ed i consumi registrati dimostrano l'effettiva permanenza della ricorrente in Italia); in ultimo la ricorrente si interfaccia frequentemente, per la sua attività lavorativa, con una società avente sede sul territorio italiano, luogo ove la stessa ha radicato la sua vita privata, non avendo ormai più stretti legami con il suo paese natio.
Per queste ragioni, valorizzando i principi sopra espressi, ritiene il Tribunale che vi siano seri motivi per giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Per quanto attiene alle spese di lite, reputa il Tribunale che, considerata la particolarità della situazione esaminata, vi siano seri motivi per procedere ad una compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a C.U.I. 03TBNF0, NATA Parte_1
IN RUSSIA IL 06.01.1980 il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 20.1.25
Il Presidente
Alessandra Aragno