Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12765/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Raffaele Amato e Antonio Parte_1 C.F._1
Amato, con domicilio eletto in Via Maragliano 122, Firenze
RICORRENTE contro
Controparte_1
), con gli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, con domicilio eletto
[...] P.IVA_1 in , Via Soderini 24 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 04/11/2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
per l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie /
[...] festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e la del
[...]
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € Controparte_1
1.029,39; spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è tardivamente costituito in giudizio Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
[...]
***
È documentale che la ricorrente, attualmente docente di ruolo, ha lavorato in favore del convenuto in forza di contratti a tempo determinato fin dall'anno scolastico CP_1
2019/2020.
Parte ricorrente ha, quindi, esposto che in ciascuno degli anni lavorati in forza di contratto a termine maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore;
nel presente giudizio ha, di conseguenza, richiesto la condanna del convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva. CP_1
***
Tanto premesso, al fine del decidere il giudicante rileva che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Alla luce di detto principio la domanda va accolta, mancando ogni prova (a carico della parte resistente) circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla docente che, quindi, non può essere considerata in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (10 giugno) e il 30 giugno di ogni anno.
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Il ricorso deve, quindi, essere accolto e il condannato al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente della complessiva somma di euro 1.029,39 oltre interessi dalle singole scadenze
2 | 3 (come da conteggi in atti, elaborati con criteri in questa sede condivisi e non contestati) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della complessiva somma di euro 1.029,39 oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 08/01/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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