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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2024, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della
Rilasciata spedizione in discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 10981/2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA per
(Avv. Lorenzo Mannino) Parte_1
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
CP_ Il Cancelliere (Avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa)
resistente
mediante la lettura, all'udienza del 16/09/2024, del seguente dispositivo:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale
di Palermo, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare l'irripetibilità dell'indebito
CP_ comunicato dall con provvedimento dell'11.10.2010, per gli anni dal 2007 al
2010 per € 9347,42 e del provvedimento datato 01/06/2011, per gli anni 2005-
2006-2007 e 2008 per € 6251,83, e conseguentemente dichiarare il diritto del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ ricorrente ad ottenere la restituzione di quanto già trattenuto dall nonchè la restituzione della somma di € 2806,47, di cui al provvedimento di riliquidazione
CP_ dell' del 28.10.2021, adducendo la irripetibilità trattandosi di indebito assistenziale dovendosi tutelare il percettore in buona fede;
che in ogni caso negli anni in questione, aveva regolarmente presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, per come dimostrato dalla documentazione in atti.
CP_ Si costituiva l eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione ed adducendo che “Il sig. , , titolare di pensione di Parte_1 C.F._1
inabilità civile come invalido totale al 100% con diritto all'indennità di
accompagnamento n.00610570 Cat. INVCIV, con decorrenza 1 aprile 1978.
Con ricostituzione d'ufficio al sig. veniva revocata la prestazione di Pensione di Pt_1
invalidità civile per gli anni 2008, 2009, 2010 e notificata in data 23/10/2010
generando l'indebito n 3022167 di € 9347,42. Con successiva ricostituzione d'ufficio
veniva revocata la prestazione di pensione per gli anni 2006 e 2007 con comunicazione
notificata il 14/06/2011 generando l'indebito n 3007315 di € 6251,53. Per la
normativa in vigore, gli anni contestati son anni nei quali vigeva l'obbligo di
trasmettere il modello red, anche se si fosse presentata dichiarazione dei redditi
all'agenzia delle entrate. Il ricorrente per gli anni contestati svolgeva attività come
lavoratore dipendente per la S.COOP.R.L. ISTRUZIONE PUBBLICA, per cui ha superato il
limite reddituale previsto dalla legge per mantenere il diritto alla prestazione di
pensione di inabilità per invalido civile al 100%. Infatti, il sig. per il 2006 ha Pt_1
superato il limite di € 13973,26 avendo percepito altri redditi (lavoro dipendente) nel
2005 pari a €15595,00. Nel 2007 ha superato il limite di reddito previsto dalla legge di
€ 14.238,75 avendo percepito nell'anno precedente, 2006, reddito da lavoro dipendente
pari a €16621,00. Nel 2008 il ricorrente ha superato il limite di € 14.480,81 avendo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro percepito nel 2007 altri redditi (lavoro dipendente) per €16541. Nel 2009 è stato
superato il limite di reddito di €14.886,28 percependo nel 2008 redditi di lavoro
dipendente pari a €17033,00. Infine, il ricorrente nel 2010 ha superato il limite di
€15.154,24 percependo nel 2009 redditi pari a €17704,00. Gli indebiti sono stati
regolarmente notificati ed immediatamente recuperati su pensione tramite rate
mensili.”, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
◊
Infondata appare l'eccezione di decadenza sostanziale dall'azione ex art. 47 d.p.r.
639/1970 in quanto oggetto dell'azione non è la domanda di ottenimento di una prestazione pensionistica, bensì la ripetizione di somme indebitamente trattenute, ai sensi dell'art. 2033 c.c., soggetta al solo termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non a termini di decadenza.
In particolare l'indebito si è venuto a creare in quanto alla parte ricorrente, negli anni 2008, 2009, 2010 e per gli anni 2006 e 2007 veniva liquidata la pensione di invalidità civile, sebbene avesse superato i limiti reddituali.
La domanda non è fondata e pertanto non può essere accolta.
Vige nel caso in oggetto il principio:“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio
instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento
negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto
indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U.
hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010).
Inoltre, non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_3
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato
(cfr. Cass. 1228/2011).
Tanto premesso, nel caso concreto, risulta che al ricorrente sulla pensione INV CIV
00610570 per gli anni dal 2006 al 2010 è stato corrisposto un importo maggiore
CP_ rispetto al dovuto (cfr. comunicazione del 23/10/2010 e del 14/06/2011).
In seguito a tali provvedimenti, non avendo il ricorrente provveduto al pagamento di
CP_ quanto dovuto, né impugnato tali decisioni, l ha disposto che la restituzione da parte del signor avvenisse “attraverso trattenute mensili (cfr provvedimento del Pt_1
11.10.2010 ove viene precisato che il recupero delle somme sarebbe avvenuto
attraverso n. 98 rate quindi in 98 mesi ovvero 9 anni – in atti è allegato cedolino
pensione otttobre 2020 dal quale si evidenzia la trattenuta mensile - con l'altro
CP_ provvedimento del 01.06.2011 l comunica che la restituzione sarebbe avvenuto
attraverso 65 rate con decorrenza da giugno 2011 e quindi in 6 anni e tre mesi a ciò si
aggiunga l'ultima trattenuta eseguita con il provvedimento di riliquidazione del
28.10.2021 ove viene trattenuto il credito maturato per effetto della riliquidazione in
compensazione dell'indebito ancora non estinto)”. L'intera somma è quindi stata recuperata dall convenuto. CP_3
Rispetto a tali evidenze probatorie deve rilevarsi che il ricorrente non ha minimamente documentato di avere diritto alla prestazione assistenziale citata.
Dunque, non ha provato i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, secondo il principio di cui alle SU della Cassazione
18046/2010.
Sulla questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti è necessario preliminarmente richiamare alcuni principi generali, indispensabili ai fini della soluzione della controversia.
Come affermato dalla S.C., nella sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005, le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n.
11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è
potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Tale disciplina deriva direttamente dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Conseguentemente le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge.
A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto dell'art. 9,
comma 1, d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, circa la rettificabilità degli errori commessi
CP_ dall nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni nonché l'art 10 L 122/2010 che estende alle prestazioni di invalidità civile sia il contenuto di cui all'art 9 citato quando vi è mutamento della diagnosi medica sia quello dell'art 55, comma 5, L 88/1989).
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c.,
secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sul punto, la Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già
consumate, data la loro natura alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica o estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 38 comma 1 cost., dell'art. 1, commi 260 - 265, l. 23 dicembre 1996, n.
662, e dell'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha
precisato la Corte che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dall'art. 4 d.l n. 323 del 1996 e dall'art. 37, comma 8, l. 23 dicembre 1998, n. 448, si è
realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità
dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 comma 1 Cost. (Corte costituzionale, 27
ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).
In tema di ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili,
prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art.
3-ter del d.l. 23
dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende alla stregua della natura della fattispecie come sopra precisata: la norma, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione deve dichiararlo con atto formale, denominato “revoca”, e che la soppressione dei benefici economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto, intende incidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le erogazioni effettuate prima della data indicata (e comunque prima dell'entrata in vigore della disposizione).
Il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successivi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'estensione della ripetibilità per l'interessato che intenda contestare risultati dell'accertamento, e a dettare ulteriori regole sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere.
Infatti, il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996,
n. 425, all'art. 4, comma 1- ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari,
alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione espressa del comma 4 dell'art. 11, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Altra fonte normativa è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5,
del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c.d. di delegificazione), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, l.
537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità
civile e sordomutismo. Secondo queste disposizioni, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti, si da luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento delle prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
Vi sono, poi, le norme in tema di Piano straordinario di verifica delle invalidità civili dettate dall'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, nel testo successivamente modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca,
nelle parti che interessano, le seguenti disposizioni:
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1 giugno 1998 al 31 dicembre
2000, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto - legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2
dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro modificazioni, dalla legge agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro - Direzione
generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - provvede entro e non oltre 120
giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate, altresì, dalla legge 23 dicembre
1998, n. 448, il cui art. 37, comma 8, prevede che, caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
Infine, occorre rilevare che ai sensi dell'art 20, comma 2, DL 78/2009 “In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5,
comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698”.
L'art 5 citato prevede che: “5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. ll successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilita' per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'.”
In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo, preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti, derogata solo, in peius per gli assistiti, dalla norma contenuta nell'art. 11, comma 4, l.
537/1993, peraltro abrogata in tempi relativamente brevi. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente risulta innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica). La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima, l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti.
Per queste ragioni la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi,
sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
lo dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
né, così
interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002;
14590/2002 18299/2002 16260/2003; 2056/2004). La Corte costituzionale, del resto, con la citata decisione n. 448 del 2000, ha ritenuto la disciplina di settore, così
interpretata, come idonea ad approntare una tutela idonea, rispettosa dell'art. 38,
primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, mentre, in ragione della peculiarità
dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario, si giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, la ripetibilità dei ratei successivamente percepiti (la garanzia dell'art. 24, pure invocata dalle ricorrenti, risulta estranea alla materia, che in nessun modo coinvolge la tutela giurisdizionale).
Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24
CP_ novembre 2003, n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, per procedere alla sospensione ed al recupero prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta, invece, la mancanza dei requisiti reddituali, non si può
procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n.
269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es.
per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Orbene, l'art. 35 comma 10 bis DL 207/2008, come introdotto dall'art. 13 DL
78/2010, entrato in vigore il 31.5.2010, prevede che il modello RED non debba più
essere presentato in caso di integrale dichiarazione dei redditi presentata all'Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, va rilevato che non vi è alcuna norma intertemporale e che la disposizione è stata introdotta con decreto legge entrato in vigore al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si noti, altresì, che la campagna RED, ossia la
CP_ raccolta di dati da parte dell al fine di verificare la sussistenza e la permanenza del requisito reddituale per l'erogazione di prestazioni previdenziali con compilazione e restituzione del modello RED, individua come data di scadenza della consegna del suddetto modello il 30 giugno. Se ne desume che, essendo stato eliminato tale obbligo in caso di dichiarazione dei redditi presentata all'Amministrazione finanziaria dal 31.5.2010, per la campagna RED relativa alle annualità in oggetto, i soggetti che avevano presentato la dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria, avevano altresì obbligo di compilare e inviare il
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro modello RED per quegli anni entro il 30 giugno 2010.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che per gli anni dal 2006 al 2011 il ricorrente non ha presentato modello RED, ma ha dichiarato i redditi al fisco. Orbene, è evidente che sussista il dolo dell'interessato, in quanto il ricorrente ha adempiuto all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi all'amministrazione finanziaria che non lo hanno esonerato dalla presentazione del modello RED, il che non esclude il dolo e la conseguente ripetibilità delle somme, oltre il termine annuale di cui all'art. 13
citato. Con riferimento agli anni in oggetto, l'omissione, è rilevante e causalmente collegata all'erogazione indebita.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e considerato che, applicandosi nella specie l'art. 152 disp. att. c.p.c. restano definitivamente a carico dell'Istituto
assicurativo le spese di lite affrontate nel giudizio.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/09/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della
Rilasciata spedizione in discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 10981/2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA per
(Avv. Lorenzo Mannino) Parte_1
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
CP_ Il Cancelliere (Avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa)
resistente
mediante la lettura, all'udienza del 16/09/2024, del seguente dispositivo:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale
di Palermo, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare l'irripetibilità dell'indebito
CP_ comunicato dall con provvedimento dell'11.10.2010, per gli anni dal 2007 al
2010 per € 9347,42 e del provvedimento datato 01/06/2011, per gli anni 2005-
2006-2007 e 2008 per € 6251,83, e conseguentemente dichiarare il diritto del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ ricorrente ad ottenere la restituzione di quanto già trattenuto dall nonchè la restituzione della somma di € 2806,47, di cui al provvedimento di riliquidazione
CP_ dell' del 28.10.2021, adducendo la irripetibilità trattandosi di indebito assistenziale dovendosi tutelare il percettore in buona fede;
che in ogni caso negli anni in questione, aveva regolarmente presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, per come dimostrato dalla documentazione in atti.
CP_ Si costituiva l eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione ed adducendo che “Il sig. , , titolare di pensione di Parte_1 C.F._1
inabilità civile come invalido totale al 100% con diritto all'indennità di
accompagnamento n.00610570 Cat. INVCIV, con decorrenza 1 aprile 1978.
Con ricostituzione d'ufficio al sig. veniva revocata la prestazione di Pensione di Pt_1
invalidità civile per gli anni 2008, 2009, 2010 e notificata in data 23/10/2010
generando l'indebito n 3022167 di € 9347,42. Con successiva ricostituzione d'ufficio
veniva revocata la prestazione di pensione per gli anni 2006 e 2007 con comunicazione
notificata il 14/06/2011 generando l'indebito n 3007315 di € 6251,53. Per la
normativa in vigore, gli anni contestati son anni nei quali vigeva l'obbligo di
trasmettere il modello red, anche se si fosse presentata dichiarazione dei redditi
all'agenzia delle entrate. Il ricorrente per gli anni contestati svolgeva attività come
lavoratore dipendente per la S.COOP.R.L. ISTRUZIONE PUBBLICA, per cui ha superato il
limite reddituale previsto dalla legge per mantenere il diritto alla prestazione di
pensione di inabilità per invalido civile al 100%. Infatti, il sig. per il 2006 ha Pt_1
superato il limite di € 13973,26 avendo percepito altri redditi (lavoro dipendente) nel
2005 pari a €15595,00. Nel 2007 ha superato il limite di reddito previsto dalla legge di
€ 14.238,75 avendo percepito nell'anno precedente, 2006, reddito da lavoro dipendente
pari a €16621,00. Nel 2008 il ricorrente ha superato il limite di € 14.480,81 avendo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro percepito nel 2007 altri redditi (lavoro dipendente) per €16541. Nel 2009 è stato
superato il limite di reddito di €14.886,28 percependo nel 2008 redditi di lavoro
dipendente pari a €17033,00. Infine, il ricorrente nel 2010 ha superato il limite di
€15.154,24 percependo nel 2009 redditi pari a €17704,00. Gli indebiti sono stati
regolarmente notificati ed immediatamente recuperati su pensione tramite rate
mensili.”, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
◊
Infondata appare l'eccezione di decadenza sostanziale dall'azione ex art. 47 d.p.r.
639/1970 in quanto oggetto dell'azione non è la domanda di ottenimento di una prestazione pensionistica, bensì la ripetizione di somme indebitamente trattenute, ai sensi dell'art. 2033 c.c., soggetta al solo termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non a termini di decadenza.
In particolare l'indebito si è venuto a creare in quanto alla parte ricorrente, negli anni 2008, 2009, 2010 e per gli anni 2006 e 2007 veniva liquidata la pensione di invalidità civile, sebbene avesse superato i limiti reddituali.
La domanda non è fondata e pertanto non può essere accolta.
Vige nel caso in oggetto il principio:“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio
instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento
negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto
indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U.
hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010).
Inoltre, non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_3
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato
(cfr. Cass. 1228/2011).
Tanto premesso, nel caso concreto, risulta che al ricorrente sulla pensione INV CIV
00610570 per gli anni dal 2006 al 2010 è stato corrisposto un importo maggiore
CP_ rispetto al dovuto (cfr. comunicazione del 23/10/2010 e del 14/06/2011).
In seguito a tali provvedimenti, non avendo il ricorrente provveduto al pagamento di
CP_ quanto dovuto, né impugnato tali decisioni, l ha disposto che la restituzione da parte del signor avvenisse “attraverso trattenute mensili (cfr provvedimento del Pt_1
11.10.2010 ove viene precisato che il recupero delle somme sarebbe avvenuto
attraverso n. 98 rate quindi in 98 mesi ovvero 9 anni – in atti è allegato cedolino
pensione otttobre 2020 dal quale si evidenzia la trattenuta mensile - con l'altro
CP_ provvedimento del 01.06.2011 l comunica che la restituzione sarebbe avvenuto
attraverso 65 rate con decorrenza da giugno 2011 e quindi in 6 anni e tre mesi a ciò si
aggiunga l'ultima trattenuta eseguita con il provvedimento di riliquidazione del
28.10.2021 ove viene trattenuto il credito maturato per effetto della riliquidazione in
compensazione dell'indebito ancora non estinto)”. L'intera somma è quindi stata recuperata dall convenuto. CP_3
Rispetto a tali evidenze probatorie deve rilevarsi che il ricorrente non ha minimamente documentato di avere diritto alla prestazione assistenziale citata.
Dunque, non ha provato i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, secondo il principio di cui alle SU della Cassazione
18046/2010.
Sulla questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti è necessario preliminarmente richiamare alcuni principi generali, indispensabili ai fini della soluzione della controversia.
Come affermato dalla S.C., nella sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005, le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n.
11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è
potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Tale disciplina deriva direttamente dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Conseguentemente le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge.
A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto dell'art. 9,
comma 1, d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, circa la rettificabilità degli errori commessi
CP_ dall nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni nonché l'art 10 L 122/2010 che estende alle prestazioni di invalidità civile sia il contenuto di cui all'art 9 citato quando vi è mutamento della diagnosi medica sia quello dell'art 55, comma 5, L 88/1989).
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c.,
secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sul punto, la Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già
consumate, data la loro natura alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica o estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 38 comma 1 cost., dell'art. 1, commi 260 - 265, l. 23 dicembre 1996, n.
662, e dell'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha
precisato la Corte che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dall'art. 4 d.l n. 323 del 1996 e dall'art. 37, comma 8, l. 23 dicembre 1998, n. 448, si è
realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità
dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 comma 1 Cost. (Corte costituzionale, 27
ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).
In tema di ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili,
prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art.
3-ter del d.l. 23
dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende alla stregua della natura della fattispecie come sopra precisata: la norma, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione deve dichiararlo con atto formale, denominato “revoca”, e che la soppressione dei benefici economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto, intende incidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le erogazioni effettuate prima della data indicata (e comunque prima dell'entrata in vigore della disposizione).
Il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successivi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'estensione della ripetibilità per l'interessato che intenda contestare risultati dell'accertamento, e a dettare ulteriori regole sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere.
Infatti, il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996,
n. 425, all'art. 4, comma 1- ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari,
alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione espressa del comma 4 dell'art. 11, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Altra fonte normativa è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5,
del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c.d. di delegificazione), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, l.
537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità
civile e sordomutismo. Secondo queste disposizioni, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti, si da luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento delle prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
Vi sono, poi, le norme in tema di Piano straordinario di verifica delle invalidità civili dettate dall'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, nel testo successivamente modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca,
nelle parti che interessano, le seguenti disposizioni:
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1 giugno 1998 al 31 dicembre
2000, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto - legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2
dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro modificazioni, dalla legge agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro - Direzione
generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - provvede entro e non oltre 120
giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate, altresì, dalla legge 23 dicembre
1998, n. 448, il cui art. 37, comma 8, prevede che, caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
Infine, occorre rilevare che ai sensi dell'art 20, comma 2, DL 78/2009 “In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5,
comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698”.
L'art 5 citato prevede che: “5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. ll successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilita' per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'.”
In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo, preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti, derogata solo, in peius per gli assistiti, dalla norma contenuta nell'art. 11, comma 4, l.
537/1993, peraltro abrogata in tempi relativamente brevi. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente risulta innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica). La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima, l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti.
Per queste ragioni la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi,
sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
lo dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
né, così
interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002;
14590/2002 18299/2002 16260/2003; 2056/2004). La Corte costituzionale, del resto, con la citata decisione n. 448 del 2000, ha ritenuto la disciplina di settore, così
interpretata, come idonea ad approntare una tutela idonea, rispettosa dell'art. 38,
primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, mentre, in ragione della peculiarità
dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario, si giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, la ripetibilità dei ratei successivamente percepiti (la garanzia dell'art. 24, pure invocata dalle ricorrenti, risulta estranea alla materia, che in nessun modo coinvolge la tutela giurisdizionale).
Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24
CP_ novembre 2003, n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, per procedere alla sospensione ed al recupero prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta, invece, la mancanza dei requisiti reddituali, non si può
procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n.
269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es.
per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Orbene, l'art. 35 comma 10 bis DL 207/2008, come introdotto dall'art. 13 DL
78/2010, entrato in vigore il 31.5.2010, prevede che il modello RED non debba più
essere presentato in caso di integrale dichiarazione dei redditi presentata all'Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, va rilevato che non vi è alcuna norma intertemporale e che la disposizione è stata introdotta con decreto legge entrato in vigore al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si noti, altresì, che la campagna RED, ossia la
CP_ raccolta di dati da parte dell al fine di verificare la sussistenza e la permanenza del requisito reddituale per l'erogazione di prestazioni previdenziali con compilazione e restituzione del modello RED, individua come data di scadenza della consegna del suddetto modello il 30 giugno. Se ne desume che, essendo stato eliminato tale obbligo in caso di dichiarazione dei redditi presentata all'Amministrazione finanziaria dal 31.5.2010, per la campagna RED relativa alle annualità in oggetto, i soggetti che avevano presentato la dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria, avevano altresì obbligo di compilare e inviare il
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro modello RED per quegli anni entro il 30 giugno 2010.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che per gli anni dal 2006 al 2011 il ricorrente non ha presentato modello RED, ma ha dichiarato i redditi al fisco. Orbene, è evidente che sussista il dolo dell'interessato, in quanto il ricorrente ha adempiuto all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi all'amministrazione finanziaria che non lo hanno esonerato dalla presentazione del modello RED, il che non esclude il dolo e la conseguente ripetibilità delle somme, oltre il termine annuale di cui all'art. 13
citato. Con riferimento agli anni in oggetto, l'omissione, è rilevante e causalmente collegata all'erogazione indebita.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e considerato che, applicandosi nella specie l'art. 152 disp. att. c.p.c. restano definitivamente a carico dell'Istituto
assicurativo le spese di lite affrontate nel giudizio.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/09/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro