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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 10087/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Oreste Cardillo e Nicola Cortese
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 30.07.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 17.12.2021 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno ordinario di invalidità Legge n.
222/84 e di non aver ottenuto esito positivo;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa per ottenere l'accertamento del requisito Per_1 sanitario e la condanna dell al pagamento della prestazione CP_1 oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha valutato in modo adeguato le patologie di cui è affetta e l'incidenza sulla capacità lavorativa, tenuto anche conto delle considerazioni sviluppate dal ctp dott. nella Persona_2 perizia allegata agli atti. Invero la dott.ssa risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra , anche in relazione alla documentazione Pt_1 medica allegata agli atti ed all'esame clinico svolto, valutando non solo le singole infermità ma anche la loro incidenza sull'attitudine lavorativa della perizianda. In particolare, il ctu, compiuto un excursus sulle caratteristiche principali delle patologie e sulle complicanze ad essa ascrivibili, ha evidenziato che “Da un punto di vista clinico, la paziente è portatrice di artrosi in moderata obesità e con sindrome fibromialgica. Tuttavia, all'esame clinico ha mostrato sufficiente dinamica articolare globale con statica e deambulazione autonome. Inoltre si riconosce una tiroidite di
Hashimoto e pregresso intervento di isterosalpingoectomia. Premesso quanto sopra, a ragion veduta, considerato il tipo di lavoro svolto dalla perizianda, laureata in giurisprudenza ed impiegata con mansione di responsabile amministrativa di un ente di formazione, si ritiene che ella allo stato attuale non abbia ridotto in maniera permanente le capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini e quindi non è meritevole di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84 art. 1.”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni cui è giunto il consulente all'esito delle operazioni peritali.
I certificati allegati alle note del 30.05.2025 non attestano un effettivo aggravamento delle condizioni cliniche della ricorrente ma ribadiscono la sussistenza delle patologie già esaminate dal consulente. La diagnosi formulata dalla dott.ssa è confermata anche Per_1 dalla ctp in atti, di cui tuttavia non si condividono le conclusioni apparendo le patologie sopra evidenziate compatibili con l'attività impiegatizia svolta dalla ricorrente.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre accessori se dovuti.
Pone a carico della ricorrente le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Aversa, 5.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua