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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 549/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SECONDA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott.
Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 549/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: Ricorso in opposizione a decreto di diniego di liquidazione degli onorari (ex art. 84 e 170 T.U. Spese di Giustizia e 15 D. Lgs. N.
150/2011), emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione
Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 252/2022 RGA, datato
1/4/2025, avente ad oggetto provvedimento di rigetto di liquidazione delle spettanze del difensore di ufficio, e vertente
TRA
Avv. Miriam Grimaldi, nella qualità di difensore d Controparte_1
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa da se stessa,
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio professionale in Nocera
Inferiore alla Via Matteotti n. 14;
RICORRENTE OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.
58; RESISTENTE OPPOSTO
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/4/2025 l'avv. Miriam
Grimaldi, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a Controparte_1
Pagani il 31.10.1985, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione di compensi e spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione
Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 252/2022 RGA, datato
1/4/2025, nei confronti del . Controparte_2
La parte resistente si è costituita e ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal provvedimento di rigetto di liquidazione delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione
Penale, più sopra indicato.
Con il decreto oggetto di opposizione la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione datata 5/3/2025 presentata dall'avv.
Grimaldi, nella veste più sopra precisata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 252/2022 R.G.A; questo processo penale è stato definito con la sentenza n. 1998/2022 della Corte di Appello - Sezione Penale datata
8/11/2022, depositata in pari data, la quale si è conclusa con la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado emessa in data
2/11/2020 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per la “sostanziale omissione della notifica all'imputato”.
La Corte di Appello – Seconda Sezione Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. Grimaldi, quale difensore di ufficio di , sulla Controparte_1 base della seguente motivazione: «… rilevato che la norma di cui all'art. 116 D.P.R.115/2002 prevede che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84 quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"; rilevato che il difensore ha dedotto di aver vanamente richiesto all'imputato il pagamento delle sue competenze, di aver ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo relativo al pagamento di tali competenze, di aver notificato precetto e, infine, che l'ufficiale giudiziario ha tentato l'accesso in data 13.6.2023, 26.6.2023,
9.2.2024 e 20.2.2024; visto il provvedimento di rigetto in data 25.3.2025 basato sul fatto che i verbali di pignoramento negativo non erano allegati all'istanza; letta l'integrazione con cui l'avvocato GRIMALDI ha depositato i verbali di pignoramento negativo in data 13.6.2023 e
9.6.2024 da cui si evince che l'ufficiale giudiziario, recatosi presso il domicilio del , non ha avuto la possibilità di accedere in CP_1 quanto sprovvisto dei mezzi per procedere all'apertura forzata;
ritenuto, pertanto, necessario onerare il difensore istante a rinnovare l'accesso a mezzo di ufficiale giudiziario il presso domicilio del debitore esecutato;
ritenuto, alla luce di quanto precede, che l'istanza, allo stato, debba essere rigettata».
I motivi della impugnazione.
La parte ricorrente avv. Grimaldi ha, in particolare, posto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: «-che l'Avv. Miriam
Grimaldi del Foro di Nocera Inferiore, iscritta nell'elenco difensori d'ufficio tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, sin dal giudizio di primo grado innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore veniva designata ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. quale difensore d'ufficio per l'assistenza difensiva di nel procedimento penale n. Controparte_1 4556/17 RGNR – 1665/18 RG;
- all'esito del predetto giudizio, nella medesima veste ex art. 97 co. 4 c.p.p. in data 16.03.21 la sottoscritta proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
n. 1269/2020, da cui scaturiva il procedimento n. 252/2022 RGA innanzi la Corte di Appello di Salerno …; …- che al termine del mandato difensivo, il difensore dava seguito alla procedura monitoria volta al recupero delle spettanze professionali (consistita tra l'altro in lettera di messa in mora, decreto ingiuntivo n. 395/2023 emesso dal Giudice di
Pace di Nocera Inferiore in data 6.02.2023 notificato in data 24.02.2023, atto di precetto notificato in data 23.05.2023 e 9.01.2024) e quattro tentativi di accesso per pignoramento mobiliare in data 13.06.2023,
20.06.23 (due accessi documentati in un unico verbale, leggasi anche seconda pagina), 9.02.2024 e 20.02.2024 (due accessi documentati in un unico verbale, leggasi anche seconda pagina) …; -che i tentativi di accesso per pignoramento mobiliare si rivelavano vani per non essere mai stato rinvenuto il debitore nel luogo della residenza anagrafica, pur comprovata dai certificati anagrafici richiesti e prodotti dal difensore all'Ufficiale Giudiziario procedente, e vieppiù allegati alla istanza difensiva …; … - che si riteneva di effettuare ulteriore tentativo di rintraccio dell'assistito con tentativo di notifica degli atti della procedura esecutiva anche presso l'originario domicilio in atti (in Pagani, alla Via
Trieste n. 34), ove il predetto risultava tuttavia “sconosciuto” …; - che l'istanza di liquidazione (doc. 2), depositata dal difensore in data
6.03.2025 su piattaforma SIAMM n. 271/2025- a seguito della suesposta attività così compiutamente e diffusamente documentata, veniva rigettata dalla Corte adita;
… - rilevato l'evidente errore materiale in cui incorreva la Corte nell'indicare come mancante la documentazione relativa ai verbali di accesso in pignoramento mobiliare dell'Ufficiale Giudiziario invece presenti ab origine in allegato alla istanza come originariamente depositata dal difensore (vedi file in formato pdf depositato su ), Pt_1 la sottoscritta si adoperava immediatamente in data 31.03.2025, depositando integrazione nuovamente illustrativa della documentazione dedotta …; - che la Corte adita, in data 1.04.2025, con nuovo decreto, pur prendendo atto della integrazione presentata dalla difesa con i verbali di pignoramento de quo (sebbene non avvedendosi ancora una volta che i tentativi di accesso documentati dall'Uff. Giud. nell'intero corpo dei due verbali in atti fossero ben quattro e non due) rigettava nuovamente allo stato l'istanza …».
La decisione. L'opposizione è infondata e va rigettata.
La disciplina che regola l'onorario del difensore d'ufficio è contenuta nell'art. 116, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, il quale subordina il diritto alla liquidazione a carico dell'Erario alla condizione che il difensore dimostri di avere "esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore d'ufficio deve dimostrare di aver effettuato un serio, vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito (notifica del decreto ingiuntivo o sentenza, notifica dell'atto di precetto, verbale di pignoramento mobiliare negativo) - (tra le più recenti: Cassazione civile, sez. 2, ordinanza n. 1814 del 20/01/2023, Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 8359 del 29/4/2020). Non è richiesto, invece, che provi anche l'impossidenza dell'assistito, onere che si risolverebbe in un eccessivo aggravio. L'onere probatorio del difensore attiene, dunque, alla piena, diligente e infruttuosa conclusione dell'azione esecutiva.
Occorre rilevare che l'opposizione proposta dal ricorrente risulta infondata, nel senso e con le precisazioni qui di seguito esposte.
La decisione di rigetto scaturisce, in particolare, dalla inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il completamento della procedura esecutiva, anche se con eventuale esito infruttuoso. Gli atti prodotti dal ricorrente documentano, infatti, un pignoramento mancato, e non un pignoramento negativo (o infruttuoso). Nel caso in esame, il difensore ricorrente non ha dimostrato di aver completato, con esito infruttuoso, le procedure esecutive tese al recupero del credito, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia. A sostegno del tentativo di recupero sono stati allegati il decreto ingiuntivo n.
359/2023 nei confronti del debitore e vari tentativi di Controparte_1 accesso per tentare la esecuzione del pignoramento mobiliare.
Nel verbale di pignoramento mobiliare datato 13/6/2023 del
Tribunale di Nocera Inferiore – UNEP, si trovano attestati due accessi in un unico verbale ed è riportato, in particolare, quanto segue: «… Qui giunto ho rinvenuto il domicilio chiuso. … Come richiesto, rinvio l'esecuzione ad altro giorno»; «… Succ.te, oggi, 20/6/2023, alle ore 9.40 mi sono recato nuovamente nel luogo, ma ho trovato ancora chiuso. Ho bussato senza avere risposta al domicilio del debitore. Non dispongo dei mezzi per procedere alla apertura forzata, cioè fabbro e custode che dovranno essere eventualmente forniti dalla parte istante, qualora lo ritenga, a sue cure e spese. Impossibilitato a procedere, redigo verbale di pignoramento mancato». Successivamente, nel verbale di pignoramento mobiliare che si apre con la data del 9/2/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore – UNEP, si trova attestato quanto segue: «… Qui giunto ho rinvenuto il domicilio chiuso. … Come richiesto, rinvio l'esecuzione ad altro giorno». Non risulta che ogni ulteriore eventuale attività dell'Ufficiale Giudiziario abbia portato ad esisti diversi da quelli precedenti;
non risulta, fra l'altro, che la parte istante si sia attività per ottenere che l'Ufficiale Giudiziario potesse portare a termine la procedura esecutiva, anche se con eventuale esito infruttuoso.
La documentazione prodotta, relativa alla procedura di pignoramento avviata dall'Ufficiale Giudiziario si evince, in sostanza, che l'Ufficiale Giudiziario stesso, avendo trovato la porta chiusa e non avendo i mezzi per procedere all'apertura forzata, ha desistito dall'esecuzione; non risulta adeguatamente dimostrato che la parte istante abbia svolto tutte le opportune attività dirette ad ottenere che l'Ufficiale Giudiziario si unisse di tutti i mezzi idonei per portare a termine la procedura esecutiva, seppure con eventuale esito negativo. Ne consegue che la parte ora ricorrente non ha dimostrato ha dimostrato di aver esperito inutilmente, in maniera compiuta, le procedure per il recupero del credito professionale.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla circostanza per cui lo stesso ricorrente ha prodotto, a fondamento delle proprie richieste, il Protocollo d'Intesa tra Presidenza Corte di Appello di Salerno - Procura generale della Repubblica - Corte di Appello di Salerno -
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno - Camera Penale
Salernitana che prevede espressamente la produzione del verbale di pignoramento mobiliare negativo come documentazione necessaria ai fini della liquidazione del compenso e che testualmente recita: “In caso di istanza ex art. 116 D.P.R. 11.05.2002 il difensore d'ufficio dovrà allegare oltre alla copia dei verbali d'udienza lettera raccomandata a.r. con la quale ha richiesto il pagamento degli onorari professionali, nota spese redatta secondo i parametri del presente protocollo, d.i. (o titolo equipollente), atto di precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso”. Lo stesso documento prodotto dal ricorrente, dunque, esclude l'idoneità del mero "pignoramento mancato" a soddisfare l'onere probatorio richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza.
A riguardo, con riferimento all'esecuzione mobiliare presso il debitore, la giurisprudenza più recente non ritiene sufficiente il mero verbale di “pignoramento mancato”, ma richiede, ai fini del tentativo di recupero del credito del difensore di ufficio, che la procedura sia
“completa”, ossia che l'Ufficiale Giudiziario proceda all'accesso presso l'immobile, se necessario mediante l'uso della forza pubblica, ancorché ciò comporti un allungamento dei tempi ed anche l'anticipazione di un ulteriore esborso ai fini dell'accesso forzoso (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 24/05/2022, n. 16799). In linea con i principi affermati dalla
Cassazione, se l'Ufficiale Giudiziario non riesce ad accedere al domicilio del debitore e no utilizza tutti i possibili mezzi all'uopo utili, la procedura esecutiva non può dirsi completata ai sensi dell'art. 518 c.p.c.. In tale circostanza, al fine di completare l'iter e accertare l'infruttuoso recupero del credito, il creditore può e deve avvalersi dell'ausilio della forza pubblica (art. 513, comma 2, c.p.c.). L'ordinamento impone al creditore procedente l'onere di sollecitare e fornire i mezzi per superare l'ostacolo materiale e condurre a termine l'esecuzione. Un iter procedimentale che si arresta a un mero accesso negativo (per mancata possibilità di accedere al locale del debitore) non può considerarsi completo ai fini dell'art. 116 del
D.P.R. n. 115/2002. Allo stato degli atti, inoltre, non è possibile qualificare il debitore come irreperibile. L'assenza dal domicilio, unitamente all'esistenza di un certificato di residenza anagrafica, rende ancora più determinante l'onere di ricorrere alla forza pubblica per concludere l'esecuzione. Non risulta, inoltre, che il creditore abbia effettuato tutte le adeguate ricerche anagrafiche presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) con cui sarebbe stato possibile escludere che il debitore fosse astretto in carcere. La procedura esecutiva, specialmente quando l'obbligato al pagamento è lo Stato, richiede maggiore rigore e non ammette deroghe.
A riprova della necessità di completare l'esecuzione, va precisato che la Suprema Corte ha affermato, in maniera condivisibile, quanto segue: «... - la questione di diritto sottoposta dal ricorrente riguarda l'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa;
in tale ipotesi come correttamente affermato dal giudice di merito, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione; - inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
- nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso negativo … : come risulta dal verbale di pignoramento, l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, “ha desistito”; - l'iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito;
- la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate» (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 16799/2022).
Le circostanze di fatto sin qui esaminate conducono a ritenere che il ricorrente non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali ai sensi dell'art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002. Su questa conclusione non incide la circostanza per cui lo Stato possa ripetere le somme anticipate, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 116, poiché la liquidazione in favore del difensore è sempre subordinata alla sussistenza dei presupposti del primo comma.
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, quindi, i motivi addotti a sostegno della opposizione risultano infondati;
la decisione impugnata risulta, pertanto, corretta nel senso e con le precisazioni più sopra esposte.
L'opposizione va, quindi, rigettata e la decisione oggetto di impugnazione va confermata.
La parte opponente, Avv. Grimaldi, risulta soccombente e va, pertanto, condannata al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del . Tali spese vanno liquidate nella Controparte_2 misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, avuto riguardo alle attività difensive espletate. Va fatto riferimento allo scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00; vanno applicati i valori minimi, tenuto conto del fatto che le questioni trattate non presentano particolari profili di complessità.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, al ricorso in opposizione a decreto di diniego di liquidazione degli onorari (ex art. 84 e 170 T.U. Spese di
Giustizia e 15 D. Lgs. N. 150/2011), emesso dalla Corte di Appello di
Salerno – Seconda Sezione Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 252/2022 RGA, datato 1/4/2025, avente ad oggetto provvedimento di rigetto di liquidazione delle spettanze del difensore di ufficio, opposizione proposta nell'interesse dell'avv. Miriam Grimaldi, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], nei confronti del
, in persona del pro tempore, resistente Controparte_2 CP_3 opposto, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. condanna la parte ricorrente opponente Avv. Miriam Grimaldi, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a Controparte_1
Pagani il 31/10/1985, al pagamento delle spese del presente procedimento di opposizione in favore del Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 1.457,50, per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. Miriam Grimaldi, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a [...] il Controparte_1
31/10/1985, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Salerno, 14/11/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SECONDA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott.
Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 549/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: Ricorso in opposizione a decreto di diniego di liquidazione degli onorari (ex art. 84 e 170 T.U. Spese di Giustizia e 15 D. Lgs. N.
150/2011), emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione
Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 252/2022 RGA, datato
1/4/2025, avente ad oggetto provvedimento di rigetto di liquidazione delle spettanze del difensore di ufficio, e vertente
TRA
Avv. Miriam Grimaldi, nella qualità di difensore d Controparte_1
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa da se stessa,
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio professionale in Nocera
Inferiore alla Via Matteotti n. 14;
RICORRENTE OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.
58; RESISTENTE OPPOSTO
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/4/2025 l'avv. Miriam
Grimaldi, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a Controparte_1
Pagani il 31.10.1985, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione di compensi e spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione
Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 252/2022 RGA, datato
1/4/2025, nei confronti del . Controparte_2
La parte resistente si è costituita e ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal provvedimento di rigetto di liquidazione delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione
Penale, più sopra indicato.
Con il decreto oggetto di opposizione la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione datata 5/3/2025 presentata dall'avv.
Grimaldi, nella veste più sopra precisata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 252/2022 R.G.A; questo processo penale è stato definito con la sentenza n. 1998/2022 della Corte di Appello - Sezione Penale datata
8/11/2022, depositata in pari data, la quale si è conclusa con la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado emessa in data
2/11/2020 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per la “sostanziale omissione della notifica all'imputato”.
La Corte di Appello – Seconda Sezione Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. Grimaldi, quale difensore di ufficio di , sulla Controparte_1 base della seguente motivazione: «… rilevato che la norma di cui all'art. 116 D.P.R.115/2002 prevede che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84 quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"; rilevato che il difensore ha dedotto di aver vanamente richiesto all'imputato il pagamento delle sue competenze, di aver ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo relativo al pagamento di tali competenze, di aver notificato precetto e, infine, che l'ufficiale giudiziario ha tentato l'accesso in data 13.6.2023, 26.6.2023,
9.2.2024 e 20.2.2024; visto il provvedimento di rigetto in data 25.3.2025 basato sul fatto che i verbali di pignoramento negativo non erano allegati all'istanza; letta l'integrazione con cui l'avvocato GRIMALDI ha depositato i verbali di pignoramento negativo in data 13.6.2023 e
9.6.2024 da cui si evince che l'ufficiale giudiziario, recatosi presso il domicilio del , non ha avuto la possibilità di accedere in CP_1 quanto sprovvisto dei mezzi per procedere all'apertura forzata;
ritenuto, pertanto, necessario onerare il difensore istante a rinnovare l'accesso a mezzo di ufficiale giudiziario il presso domicilio del debitore esecutato;
ritenuto, alla luce di quanto precede, che l'istanza, allo stato, debba essere rigettata».
I motivi della impugnazione.
La parte ricorrente avv. Grimaldi ha, in particolare, posto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: «-che l'Avv. Miriam
Grimaldi del Foro di Nocera Inferiore, iscritta nell'elenco difensori d'ufficio tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, sin dal giudizio di primo grado innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore veniva designata ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. quale difensore d'ufficio per l'assistenza difensiva di nel procedimento penale n. Controparte_1 4556/17 RGNR – 1665/18 RG;
- all'esito del predetto giudizio, nella medesima veste ex art. 97 co. 4 c.p.p. in data 16.03.21 la sottoscritta proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
n. 1269/2020, da cui scaturiva il procedimento n. 252/2022 RGA innanzi la Corte di Appello di Salerno …; …- che al termine del mandato difensivo, il difensore dava seguito alla procedura monitoria volta al recupero delle spettanze professionali (consistita tra l'altro in lettera di messa in mora, decreto ingiuntivo n. 395/2023 emesso dal Giudice di
Pace di Nocera Inferiore in data 6.02.2023 notificato in data 24.02.2023, atto di precetto notificato in data 23.05.2023 e 9.01.2024) e quattro tentativi di accesso per pignoramento mobiliare in data 13.06.2023,
20.06.23 (due accessi documentati in un unico verbale, leggasi anche seconda pagina), 9.02.2024 e 20.02.2024 (due accessi documentati in un unico verbale, leggasi anche seconda pagina) …; -che i tentativi di accesso per pignoramento mobiliare si rivelavano vani per non essere mai stato rinvenuto il debitore nel luogo della residenza anagrafica, pur comprovata dai certificati anagrafici richiesti e prodotti dal difensore all'Ufficiale Giudiziario procedente, e vieppiù allegati alla istanza difensiva …; … - che si riteneva di effettuare ulteriore tentativo di rintraccio dell'assistito con tentativo di notifica degli atti della procedura esecutiva anche presso l'originario domicilio in atti (in Pagani, alla Via
Trieste n. 34), ove il predetto risultava tuttavia “sconosciuto” …; - che l'istanza di liquidazione (doc. 2), depositata dal difensore in data
6.03.2025 su piattaforma SIAMM n. 271/2025- a seguito della suesposta attività così compiutamente e diffusamente documentata, veniva rigettata dalla Corte adita;
… - rilevato l'evidente errore materiale in cui incorreva la Corte nell'indicare come mancante la documentazione relativa ai verbali di accesso in pignoramento mobiliare dell'Ufficiale Giudiziario invece presenti ab origine in allegato alla istanza come originariamente depositata dal difensore (vedi file in formato pdf depositato su ), Pt_1 la sottoscritta si adoperava immediatamente in data 31.03.2025, depositando integrazione nuovamente illustrativa della documentazione dedotta …; - che la Corte adita, in data 1.04.2025, con nuovo decreto, pur prendendo atto della integrazione presentata dalla difesa con i verbali di pignoramento de quo (sebbene non avvedendosi ancora una volta che i tentativi di accesso documentati dall'Uff. Giud. nell'intero corpo dei due verbali in atti fossero ben quattro e non due) rigettava nuovamente allo stato l'istanza …».
La decisione. L'opposizione è infondata e va rigettata.
La disciplina che regola l'onorario del difensore d'ufficio è contenuta nell'art. 116, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, il quale subordina il diritto alla liquidazione a carico dell'Erario alla condizione che il difensore dimostri di avere "esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore d'ufficio deve dimostrare di aver effettuato un serio, vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito (notifica del decreto ingiuntivo o sentenza, notifica dell'atto di precetto, verbale di pignoramento mobiliare negativo) - (tra le più recenti: Cassazione civile, sez. 2, ordinanza n. 1814 del 20/01/2023, Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 8359 del 29/4/2020). Non è richiesto, invece, che provi anche l'impossidenza dell'assistito, onere che si risolverebbe in un eccessivo aggravio. L'onere probatorio del difensore attiene, dunque, alla piena, diligente e infruttuosa conclusione dell'azione esecutiva.
Occorre rilevare che l'opposizione proposta dal ricorrente risulta infondata, nel senso e con le precisazioni qui di seguito esposte.
La decisione di rigetto scaturisce, in particolare, dalla inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il completamento della procedura esecutiva, anche se con eventuale esito infruttuoso. Gli atti prodotti dal ricorrente documentano, infatti, un pignoramento mancato, e non un pignoramento negativo (o infruttuoso). Nel caso in esame, il difensore ricorrente non ha dimostrato di aver completato, con esito infruttuoso, le procedure esecutive tese al recupero del credito, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia. A sostegno del tentativo di recupero sono stati allegati il decreto ingiuntivo n.
359/2023 nei confronti del debitore e vari tentativi di Controparte_1 accesso per tentare la esecuzione del pignoramento mobiliare.
Nel verbale di pignoramento mobiliare datato 13/6/2023 del
Tribunale di Nocera Inferiore – UNEP, si trovano attestati due accessi in un unico verbale ed è riportato, in particolare, quanto segue: «… Qui giunto ho rinvenuto il domicilio chiuso. … Come richiesto, rinvio l'esecuzione ad altro giorno»; «… Succ.te, oggi, 20/6/2023, alle ore 9.40 mi sono recato nuovamente nel luogo, ma ho trovato ancora chiuso. Ho bussato senza avere risposta al domicilio del debitore. Non dispongo dei mezzi per procedere alla apertura forzata, cioè fabbro e custode che dovranno essere eventualmente forniti dalla parte istante, qualora lo ritenga, a sue cure e spese. Impossibilitato a procedere, redigo verbale di pignoramento mancato». Successivamente, nel verbale di pignoramento mobiliare che si apre con la data del 9/2/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore – UNEP, si trova attestato quanto segue: «… Qui giunto ho rinvenuto il domicilio chiuso. … Come richiesto, rinvio l'esecuzione ad altro giorno». Non risulta che ogni ulteriore eventuale attività dell'Ufficiale Giudiziario abbia portato ad esisti diversi da quelli precedenti;
non risulta, fra l'altro, che la parte istante si sia attività per ottenere che l'Ufficiale Giudiziario potesse portare a termine la procedura esecutiva, anche se con eventuale esito infruttuoso.
La documentazione prodotta, relativa alla procedura di pignoramento avviata dall'Ufficiale Giudiziario si evince, in sostanza, che l'Ufficiale Giudiziario stesso, avendo trovato la porta chiusa e non avendo i mezzi per procedere all'apertura forzata, ha desistito dall'esecuzione; non risulta adeguatamente dimostrato che la parte istante abbia svolto tutte le opportune attività dirette ad ottenere che l'Ufficiale Giudiziario si unisse di tutti i mezzi idonei per portare a termine la procedura esecutiva, seppure con eventuale esito negativo. Ne consegue che la parte ora ricorrente non ha dimostrato ha dimostrato di aver esperito inutilmente, in maniera compiuta, le procedure per il recupero del credito professionale.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla circostanza per cui lo stesso ricorrente ha prodotto, a fondamento delle proprie richieste, il Protocollo d'Intesa tra Presidenza Corte di Appello di Salerno - Procura generale della Repubblica - Corte di Appello di Salerno -
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno - Camera Penale
Salernitana che prevede espressamente la produzione del verbale di pignoramento mobiliare negativo come documentazione necessaria ai fini della liquidazione del compenso e che testualmente recita: “In caso di istanza ex art. 116 D.P.R. 11.05.2002 il difensore d'ufficio dovrà allegare oltre alla copia dei verbali d'udienza lettera raccomandata a.r. con la quale ha richiesto il pagamento degli onorari professionali, nota spese redatta secondo i parametri del presente protocollo, d.i. (o titolo equipollente), atto di precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso”. Lo stesso documento prodotto dal ricorrente, dunque, esclude l'idoneità del mero "pignoramento mancato" a soddisfare l'onere probatorio richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza.
A riguardo, con riferimento all'esecuzione mobiliare presso il debitore, la giurisprudenza più recente non ritiene sufficiente il mero verbale di “pignoramento mancato”, ma richiede, ai fini del tentativo di recupero del credito del difensore di ufficio, che la procedura sia
“completa”, ossia che l'Ufficiale Giudiziario proceda all'accesso presso l'immobile, se necessario mediante l'uso della forza pubblica, ancorché ciò comporti un allungamento dei tempi ed anche l'anticipazione di un ulteriore esborso ai fini dell'accesso forzoso (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 24/05/2022, n. 16799). In linea con i principi affermati dalla
Cassazione, se l'Ufficiale Giudiziario non riesce ad accedere al domicilio del debitore e no utilizza tutti i possibili mezzi all'uopo utili, la procedura esecutiva non può dirsi completata ai sensi dell'art. 518 c.p.c.. In tale circostanza, al fine di completare l'iter e accertare l'infruttuoso recupero del credito, il creditore può e deve avvalersi dell'ausilio della forza pubblica (art. 513, comma 2, c.p.c.). L'ordinamento impone al creditore procedente l'onere di sollecitare e fornire i mezzi per superare l'ostacolo materiale e condurre a termine l'esecuzione. Un iter procedimentale che si arresta a un mero accesso negativo (per mancata possibilità di accedere al locale del debitore) non può considerarsi completo ai fini dell'art. 116 del
D.P.R. n. 115/2002. Allo stato degli atti, inoltre, non è possibile qualificare il debitore come irreperibile. L'assenza dal domicilio, unitamente all'esistenza di un certificato di residenza anagrafica, rende ancora più determinante l'onere di ricorrere alla forza pubblica per concludere l'esecuzione. Non risulta, inoltre, che il creditore abbia effettuato tutte le adeguate ricerche anagrafiche presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) con cui sarebbe stato possibile escludere che il debitore fosse astretto in carcere. La procedura esecutiva, specialmente quando l'obbligato al pagamento è lo Stato, richiede maggiore rigore e non ammette deroghe.
A riprova della necessità di completare l'esecuzione, va precisato che la Suprema Corte ha affermato, in maniera condivisibile, quanto segue: «... - la questione di diritto sottoposta dal ricorrente riguarda l'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa;
in tale ipotesi come correttamente affermato dal giudice di merito, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione; - inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
- nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso negativo … : come risulta dal verbale di pignoramento, l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, “ha desistito”; - l'iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito;
- la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate» (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 16799/2022).
Le circostanze di fatto sin qui esaminate conducono a ritenere che il ricorrente non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali ai sensi dell'art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002. Su questa conclusione non incide la circostanza per cui lo Stato possa ripetere le somme anticipate, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 116, poiché la liquidazione in favore del difensore è sempre subordinata alla sussistenza dei presupposti del primo comma.
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, quindi, i motivi addotti a sostegno della opposizione risultano infondati;
la decisione impugnata risulta, pertanto, corretta nel senso e con le precisazioni più sopra esposte.
L'opposizione va, quindi, rigettata e la decisione oggetto di impugnazione va confermata.
La parte opponente, Avv. Grimaldi, risulta soccombente e va, pertanto, condannata al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del . Tali spese vanno liquidate nella Controparte_2 misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, avuto riguardo alle attività difensive espletate. Va fatto riferimento allo scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00; vanno applicati i valori minimi, tenuto conto del fatto che le questioni trattate non presentano particolari profili di complessità.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, al ricorso in opposizione a decreto di diniego di liquidazione degli onorari (ex art. 84 e 170 T.U. Spese di
Giustizia e 15 D. Lgs. N. 150/2011), emesso dalla Corte di Appello di
Salerno – Seconda Sezione Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 252/2022 RGA, datato 1/4/2025, avente ad oggetto provvedimento di rigetto di liquidazione delle spettanze del difensore di ufficio, opposizione proposta nell'interesse dell'avv. Miriam Grimaldi, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], nei confronti del
, in persona del pro tempore, resistente Controparte_2 CP_3 opposto, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. condanna la parte ricorrente opponente Avv. Miriam Grimaldi, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a Controparte_1
Pagani il 31/10/1985, al pagamento delle spese del presente procedimento di opposizione in favore del Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 1.457,50, per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. Miriam Grimaldi, nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a [...] il Controparte_1
31/10/1985, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Salerno, 14/11/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci